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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 09.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1193 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Francesco Giannini ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.02.2025 l'epigrafata ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI - 000499953 notificata il 27.01.2025, eccependo l'illegittimità dell'atto impositivo per insussistenza della pretesa creditoria azionata.
Nel costituirsi in giudizio, l resistente ha dedotto che: “… A seguito del Riesame CP_2 della posizione del Legale Rappresentante inerente all'annualità 2019 dell'Azienda
Agricola VIVAI CECERE S.R.L, e verificata la cessazione dalla carica in data antecedente, si è provveduto ad ANNULARE l'O.I. OI-000499953 opposta in data 08/07/2025.
L'annullamento ha ad oggetto l'accertamento .2000.11/11/2021.0677686 e la CP_1
CP_ conseguente OI opposta…” (cfr. memoria ). Si impone, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che presuppone il sopravvenire di una situazione che elimina la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. La cessazione della materia del contendere va quindi dichiarata dal giudice anche d'ufficio, ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso (cfr. Cass. n.
22650/2008, 11581/2005 e 4714/2007), pur permanendo l'interesse delle stesse parti in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che le spese vadano compensate nella misura di 1/3, in CP_ considerazione del fatto che l , pur avendo provveduto all'annullamento solo nelle more del giudizio – duplicando sostanzialmente il medesimo titolo già azionato in precedenza (v. note 03.20.2025) – ha comunque abbandonato la pretesa creditoria in autotutela, riconoscendo di fatto la fondatezza delle ragioni attoree. In conformità al CP_ principio della soccombenza virtuale, va posta a carico dell' la restante parte, che si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Compensa le spese del giudizio nella misura di 1/3 e pone a carico dell la restante parte, che si liquida in complessivi € 600,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 01.12.2025
Il giudice de lavoro dott.ssa Antonia Cozzolino