Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 921/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Dott. ssa Giulia P.E. BERTOLINO GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 921/2024 R.G. avente per oggetto: scioglimento del matrimonio.
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Murettino del Foro di Asti ed elettivamente Parte_1 domiciliato ai fini del presente ricorso presso lo studio di quest'ultimo in 12042 - Bra (CN), Via
Vittorio Emanuele n.146,
Parte ricorrente contro nata a [...] il [...], Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig.re in data Parte_1
28.10.2006 in Comune di Montaldo Roero (CN) con la sig.ra ordinando Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montaldo Roero (CN) a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria ai sensi dell'art. 10 della legge n. 898/70 e successive modificazioni, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/11 sui pubblici registri anagrafici;
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- in ambedue i casi
(a) prevedere modalità di visita della madre alla figlia tali da ridurre il più possibile le possibilità di contrasto e di attrito tra marito e moglie e soprattutto tra madre e Figlia, (b) assegnare la casa familiare (di proprietà del ricorrente) al ricorrente unitamente a tutti gli arredi che la compongono quale genitore collocatario esclusivo ovvero (in subordine) principale della figlia minore che Per_1 ivi manterrà altresì la residenza anagrafica e
(c) condannare la convenuta a corrispondere mensilmente al marito a titolo di assegno perequativo nel mantenimento della Figlia minore la somma mensile di € 300,00= (Euro trecento/00) Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e successivamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Asti.
Con vittoria di onorari e spese di giudizio”.”
***
I signori e contraevano matrimonio civile in data Parte_1 Controparte_1
28.10.2006 in Comune di Montaldo Roero (CN) optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio è nata un'unica figlia, (nata a [...] il [...]) oggi quindicenne. Persona_2
Con decreto di omologa in data 21.10.2020, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 28.4.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile celebrato, disporsi l'affidamento esclusivo a sé della figlia disporsi un contributo al mantenimento della figlia a carico della madre . Per_1
Nonostante la ritualità della notifica, ometteva di costituirsi e ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna il ricorrente confermava le sue difese e chiedeva la rimessione della causa al
Collegio per la pronuncia in punto status.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorso appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970, n. 898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74.
E' provata l'esistenza del decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Asti in data 21.10.2020.
pagina 2 di 3 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione dell'altro coniuge.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda limitatamente allo scioglimento del matrimonio.
Non ricorrono, invece, le condizioni per definire interamente la causa, essendo necessaria, al fine di compiutamente istruire le domande concernenti l'affidamento e il mantenimento della figlia minore, la rimessione della stessa in istruttoria.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 473 bis.22 u.c. c.p.c., e rimettere le parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione sull'affidamento e il mantenimento della figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 28.10.2006 in
Comune di Montaldo Roero (CN) tra e matrimonio Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro di Stato Civile del comune di Montaldo Roero con atto n. 2, parte 1, anno 2006.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montaldo Roero di provvedere alle incombenze di legge.
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 3.2.2025.
Il Giudice Est.
Dr.ssa Sara POZZETTI
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli
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