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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6880 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - PRESIDENTE
- dott. Enrico Colognesi -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 20/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5448 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
- ( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante , rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Parte_2
RT e IN TI come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( in persona del ministro Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore -
[...]
Controparte_2
con
[...] rappresentanza ex lege dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
APPELLATO
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 4103/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “CHIEDE a codesta Ecc.ma Corte di Appello di accogliere l'appello con contestuale annullamento e/o riforma della sentenza impugnata e conseguente accoglimento dell'impugnativa spiegata in prime cure e annullamento dei provvedimenti impugnati. Vinte le spese del doppio grado di giudizio, da liquidare in base ai parametri forensi di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e oggetto di recente riforma di cui al d.m. n. 247/2022”.
Per l'appellata: “L'amministrazione, come sopra rapp.ta e difesa, confida nel rigetto dell'appello. Spese vinte”.
FATTO E DIRITTO
La vertenza ha per oggetto l'illecito amministrativo di cui all'art. 6, comma
4 d.lgs. 178/2014: a seguito delle verifiche condotte in data 13/6/2018 e in data
20/6/2018, è stato contestato a quale operatrice nel Parte_1 commercio del legno e prodotti derivati, di non aver dimostrato di aver posto in essere le procedure del “sistema di dovuta diligenza” di cui all'art. 6 del regolamento UE n. 995/2010, in relazione alla partita di legname proveniente dalla Cina ed importata nell'anno 2017, con valore statistico di euro 87.137,13 e massa netta di Kg. 24.192,00 consistente in tavole di TEAK - Tectona grandis.
Con sentenza in data 15/3/2022, il tribunale ha respinto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione del 15/11/2018 con cui è stata irrogata la sanzione di euro 48.384,00.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'incompletezza della normativa di settore che rende incerta la condotta positiva richiesta ai fini della procedura di
“dovuta diligenza”, integrante il contenuto dell'obbligo previsto a livello comunitario;
diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, pertanto, l'opponente era “impossibilitata ad ottemperare” (con ogni conseguente riflesso anche sul piano soggettivo), come in concreto comprovato dalla “sospensione provvisoria r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 della compilazione delle valutazioni documentali” enunciata dall'organismo rappresentativo e di categoria (v. infra). CP_3
Con gli ulteriori motivi di gravame, l'appellante denuncia che la motivazione della sentenza impugnata è meramente “apparente”, limitandosi a recepire le difese della controparte senza esplicitare il percorso argomentativo e senza individuare le circostanze su cui si fonda la decisione;
lamenta, sotto altro ma connesso profilo, che il tribunale non ha affatto esaminato la documentazione prodotta e le difese da essa opponente svolte in primo grado;
nel dolersi della violazione “degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.”, infine, ribadisce che la correttezza del proprio operato risulta dalle prove documentali: a) verbale di acquisizione documentale del 13/6/2018 (doc. 2), da cui emerge che “ha assolto correttamente le richieste avanzate dai verificatori producendo i documenti attestanti la regolarità della operazione”, b) verbale di acquisizione di documento del 20/6/2018 (doc. 3), da cui risulta che il registro ritenuto inesistente dal giudice
è invece stato consegnato agli accertatori “ed è corredato da altri documenti che dimostrano la piena buona fede e diligenza adottate dalla Società nella gestione della importazione della partita di legno in esame”; c) comunicazione di produzione documentale indirizzata al Comando accertatore (doc. 4) da cui emerge la prova della diligenza nell'affiliazione al , che Parte_3 impartisce gli indirizzi sulle condotte da tenere (in base ai Paesi con cui vengono poste in essere le transazioni commerciali); d) direttiva del Comitato tecnico
LegnOK (doc. 5), dal cui contenuto emerge l'incertezza normativa sollevata nell'opposizione e per nulla considerata dal tribunale;
e) documentazione denominata “prova analisi del rischio” (doc. 6), che dimostra l'attuazione di tutte le prescrizioni stabilite dalla legge ai fini della corretta importazione e commercializzazione del legname.
L'Amministrazione appellata ha resistito al gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti processuali.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
I motivi di appello, che vanno esaminati congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
La decisione non risulta meramente riproduttiva del verbale di contestazione e delle difese proposte dall'amministrazione opposta: queste ultime sono state recepite soltanto all'esito del vaglio critico, i cui passaggi logici sono stati sufficientemente esplicitati;
d'altro canto, la motivazione non richiede affatto il riferimento ad ogni singola produzione documentale o la confutazione di tutte le deduzioni difensive svolte, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 16056/2016).
In particolare, il tribunale ha ricostruito il contenuto dell'obbligo di
“dovuta diligenza” sulla base delle fonti normative (artt. 4 e 6 reg. 995/2010 e artt.
1-5 reg. di esecuzione 607/2012): “Per Sistema di due diligence si intende un appropriato metodo di documentazione che deve comprende: la definizione di procedure efficaci volte a definire le responsabilità a livello aziendale e ad assicurare l'adeguata formazione del personale addetto in materia di EUTR;
la raccolta di informazioni sui prodotti e sul relativo approvvigionamento (e cioè i permessi di taglio, le fatture d'acquisto e i documenti di trasporto riferiti alla specifica catena di fornitura di ciascun prodotto), ogni altra utile informazione intesa a scongiurare l'eventuale presenza di legno illegale nelle catene di fornitura;
la esplicitazione dell'avvenuta valutazione del rischio che il legno di cui è composto il prodotto da importare sia stato prelevato illegalmente, potendo approvvigionarsi dei prodotti regolamentati solo laddove l'esito della valutazione del rischio ne affermi la “trascurabilità”, dovendo, al contrario, rinunciare all'importazione nel caso di rischio valutato “non trascurabile”. Punti salienti della valutazione del rischio sono costituiti dal documentato possesso delle seguenti, circostanziate informazioni: origine del legno - potenzialmente a rischio
a causa di prelievi non conformi alla legislazione vigente del Paese di raccolta, prevalenza di tagli illegali (illegal logging), corruzione, presenza di conflitti
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 armati, violazione di divieti d'esportazione; verifica in ordine alla riferibilità dell'acquisto a specie minacciate d'estinzione o particolarmente soggette a tagli indiscriminati;
complessità dell'approvvigionamento che può comportare difficoltà nel determinare la reale composizione del prodotto e la sostituzione o il rimescolamento di legno proveniente da specie diverse da quelle dichiarate;
rischio di mancato pagamento dei tributi fiscali previsti nel Paese da cui proviene il legno e di scarsa conoscenza delle transazioni e delle rotte di trasporto del materiale. Il Sistema di due diligence deve essere aggiornato almeno una volta all'anno e ogni volta che ci si rivolga a un nuovo fornitore o si acquisti/importi un prodotto nuovo o diverso” (v. sentenza impugnata).
Il giudice di primo grado, quindi, ha valutato come insufficiente la documentazione prodotta dall'opponente: “le carenze riscontrate in sede di accertamento (e sanzionate con l'ingiunzione opposta) nella corretta gestione del sistema due diligence da parte della ricorrente” risultano “circostanziatamente riferite alla carenza di un adeguato Registro della due diligence aziendale” (v. sentenza impugnata).
Il registro, pertanto, è presente ma è inidoneo, perché non dimostra le modalità di acquisizione delle informazioni raccolte e di conseguente classificazione e mitigazione del rischio.
La circostanza, d'altro canto, è indirettamente confermata dalla stessa opponente nel richiamare, a giustificazione del proprio operato, la “sospensione della compilazione delle valutazioni documentali” di cui alla comunicazione in data 23/11/2018 del Comitato tecnico (doc. 5). CP_3
Come osservato dal tribunale, non di meno, “le valutazioni esposte nel documento in questione risultano (…) riferite a legno proveniente dal Myanmar”
e “la stessa (…) sconsiglia a tutti gli Operatori iscritti, in assenza di CP_3 appropriate procedure di valutazione e mitigazione del rischio, di immettere sul mercato merci assoggettate all'EUTR, ricordando che le violazioni agli obblighi di due diligence sono severamente punite con sanzioni amministrative fino ad un milione di euro” (v. sentenza impugnata). In altri termini, il documento richiamato r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 dall'opponente: a) non è riferibile alla partita di legname oggetto dell'illecito, che proviene dalla Cina e non dal Myanmar (in difetto di concrete allegazioni a riscontro della “portata generale” affermata dall'appellante); b) il documento stesso, inoltre, contiene l'espressa raccomandazione di non immettere sul mercato merci assoggettate al regolamento EUTR, in assenza di appropriate procedure di valutazione e mitigazione del rischio.
Il richiamo all'ulteriore documentazione (docc. 2 e 3 che, secondo l'ordinanza ingiunzione, è “incompleta e priva delle informazioni attestanti la conformità del legname importato alla legislazione applicabile nella Cina”) si risolve, infine, nell'enunciazione della prova della “dovuta diligenza”, in difetto di pertinenti allegazioni (del tutto omesse anche in primo grado) rispetto alle carenze riscontrate: la società sanzionata, infatti, “non ha puntualmente evidenziato la effettiva adeguatezza della documentazione in suo possesso ai fini della valutazione del rischio, in sede di verifica prodromica all'acquisto del teak di cui
è causa, proprio per definire e dichiarare che il rischio di acquisto in questione fosse “trascurabile”. Né dagli atti del giudizio è dato accertare la effettiva valenza certificativa della liceità del taglio dei tronchi nel Paese di origine” (v. sentenza impugnata).
Nulla dimostra, infine, “l'analisi del rischio” (doc. 6) che, funzionale alla prova di aver “sempre adempiuto gli obblighi previsti dalla disciplina del settore”, riguarda operazioni diverse da quelle per cui è causa (contraddicendo, anche sul piano soggettivo, ogni lagnanza circa l'incertezza sul contenuto della “condotta positiva richiesta”).
In definitiva, risulta pienamente condivisibile, nei termini sopra precisati, la valutazione di inidoneità della documentazione prodotta, ai fini della dimostrazione del “sistema di dovuta diligenza” previsto dal regolamento EUTR.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, in base alla natura della causa ed all'attività processuale compiuta.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
4103/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore Parte_1 dell'Amministrazione appellata, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 20/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Gianluca Mauro Pellegrini
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7