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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/09/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 19/09/2025 nel procedimento portante il n. 575 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giorgio Scanavino parte ricorrente
CONTRO
CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Fernando Bagnasco parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2025 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione nr. OI – 002693815, notificatale il 07/04/2025, con la quale l' le aveva intimato, quale CP_1
amministratrice di diritto della società e obbligata in solido con la Parte_2
predetta, il pagamento di € 2.185,50 a titolo di sanzione amministrativa oltre spese, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2015, e della quale chiedeva l'annullamento.
A sostegno della domanda eccepiva l'intervenuto decorso del termine di decadenza di 90 giorni per la notifica degli estremi della violazione previsto dall'art. 14, co. 2 della legge n. 689/1981, oltre che del termine di prescrizione di 1 cinque anni dal giorno in cui era stata commessa la violazione, di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, stante il lasso di tempo intercorso tra l'emissione dell'atto di accertamento nr. 2791.24/07/2018.0040800 del 24/07/2018 e CP_1
la notifica dell'ordinanza-ingiunzione del 07/04/2025.
Sosteneva, inoltre, di non aver mai prestato attività quale amministratrice della sebbene formalmente investita di tale carica, e che della concreta Parte_2
gestione della predetta società si sarebbero di fatto occupati altri soggetti, di talchè non poteva esserle ascritta alcuna responsabilità nella violazione contestata.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' che CP_1
dava atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. 002693815 disposto dall'Ente previdenziale con provvedimento n. 270000-25-
0179 del 15/07/2025, per verificato superamento dei termini decadenziali, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza, le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
* * * * *
1. Tanto sopra premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti, essendo venuta meno la ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio, alla luce dell'annullamento della sanzione amministrativa da parte dell'Ente di previdenza.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire, “cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”
(cfr. Cass. civ. n. 23289/2007; Cass. civ. n.2567/2007).
2 2. Ai fini del regolamento delle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell' quale soccombente virtuale, in quanto il riconoscimento del diritto CP_1
rivendicato nel presente giudizio è avvenuto successivamente alla presentazione del ricorso e in assenza di cause di giustificazione del suo mancato riconoscimento in epoca anteriore.
Alla liquidazione si provvede nei termini di cui al dispositivo, alla stregua dei valori minimi previsti dal DM n. 55/14, stante la moderata complessità della lite e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, dichiara cessata la materia contendere.
Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
886, oltre € 125 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 19/09/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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