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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/10/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 84/2019, vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e C.F.: , rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Pasquale Libero Palmieri ed elettivamente domiciliati in Venosa, presso lo studio dell'avv. Benedetto Dipace
APPELLANTI
E
(C.F.: ), quale erede di Controparte_1 CodiceFiscale_4 [...]
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Doriano Manuello Per_1 C.F._5 ed elettivamente domiciliata in Matera, presso lo studio del difensore
APPELLATA
Oggetto: usucapione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione dell'11.11.2015, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale Persona_1 di Matera, , e , chiedendo di: “accertare che il Controparte_2 Parte_1 Parte_2
è l'unico proprietario dell'immobile sito in Matera, via Lucana, in catasto terreni Persona_1 al foglio 103, p.lla 891 avendolo acquistato per usucapione…”.
2. Si costituivano in giudizio , e (quest'ultimo, Parte_1 Parte_2 Parte_3 quale unico erede di ), i quali contestavano la domanda attorea, chiedendone il Controparte_2 rigetto e, in via riconvenzionale, instavano per il rilascio dell'immobile. Eccepivano, in particolare, che il bene oggetto di causa era stato oggetto di esproprio per pubblica utilità in forza di decreto del
Prefetto di Matera in data 14.4.1973, cui era seguito “atto di retrocessione” in data 4.9.1989, sicchè sino a tale data il bene doveva considerarsi “extra commercium” e, quindi, non usucapibile.
3. Istruita la causa mediante prove orali e documentali, con sentenza n. 999/2018, pubblicata il
20.11.2018, il Tribunale di Matera: - dichiarava l'intervenuta usucapione, in favore dell'attore, dell'immobile sito in Matera via Lucana, angolo via CA LE, in catasto terreni al foglio 103, p.lla
891; -autorizzava l'Agenzia del Territorio, Ufficio di Matera, Servizio Pubblicità Immobiliare, alla trascrizione della sentenza;
- ordinava all'UTE di Matera di procedere alla relativa voltura catastale;
- compensava le spese di lite.
Il primo Giudice affermava:
• che i convenuti non avevano contestato le deduzioni in fatto svolte dall'attore in ordine al possesso ininterrotto e continuato del bene oggetto di causa per oltre venti anni, limitandosi ad eccepire la “non usucapibilità” giuridica del bene;
• che, secondo un certo orientamento giurisprudenziale condiviso dal Tribunale, l'usucapione di un fondo da parte di soggetto diverso dall'ex proprietario non risultava impedita in caso di dichiarazione di pubblica utilità non seguita dal concreto utilizzo o dalla concreta realizzazione delle opere da parte dell'ente espropriante;
• che, nel caso di specie, era pacifico che il non avesse mai perso la disponibilità del Per_1 terreno oggetto di causa e che l'ente espropriante non avesse mai dato seguito pratico alla dichiarazione di pubblica utilità;
• che anche le prove orali, corroborate dalla documentazione prodotta, avevano confermato la prospettazione attorea, essendo emerso che l'attore sin dagli anni '60, aveva utilizzato il terreno, effettuando i necessari lavori, coltivandolo, godendone i frutti e recintandolo;
• che quindi sussistevano tutti gli elementi previsti dall'art. 1158 c.c. per ritenere maturata l'usucapione in favore dell'attore;
• che le spese di lite dovevano essere compensate, in ragione del contrasto giurisprudenziale in punto di usucapibilità del bene conteso.
4. Con atto di citazione in appello del 20.2.2019, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano appello, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la
[...] domanda di usucapione formulata da e di accogliere la domanda riconvenzionale Persona_1 di rivendica spiegata in primo grado, condannando la controparte al rilascio e alla restituzione del bene. Lamentavano il travisamento delle difese dei convenuti, nonché il travisamento delle prove (orali e documentali) e del fatto (domanda di usucapione attorea) ed, in particolare:
-sostenevano che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non contestate dai convenuti le asserzioni svolte dall'attore in punto di fatto quanto alla circostanza per cui il aveva posseduto Per_1 ininterrottamente e continuamente il terreno oggetto di causa da oltre venti anni;
spiegavano di avere eccepito, nella comparsa di costituzione e risposta, che l'assunto attoreo di aver posseduto il terreno indisturbatamente ed ininterrottamente da circa 50 anni, era “allo stato sfornito di prova” e che
“quantomeno sino al mese di settembre 1989 … il possesso asseritamente esercitato dal sig. Per_1 se pure esercitato, ed esercitato con le caratteristiche ex adverso dedotte (il chè comunque si contesta) non poteva produrre e non ha prodotto effetti utili ai fini della pretesa usucapione” e ancora che “va poi in ogni caso sottolineato che non sussiste prova alcuna che l'odierno attore abbia acquistato il possesso del fondo in maniera pubblica e riconoscibile, quindi non clandestina, né tantomeno che abbia pubblicamente esercitato il preteso possesso in maniera continuativa con i requisiti previsti dalla legge ai fini del compimento dell'usucapione e per il tempo pure per legge necessario”, chiedendo di rigettare la domanda di usucapione “giacchè infondata in fatto e diritto e comunque non provata”;
-contestavano l'adesione del Tribunale all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'usucapione di un bene non fosse impedita in caso di dichiarazione di pubblica utilità non seguita dal concreto utilizzo del bene o la realizzazione delle opere necessarie da parte dell'ente espropriante;
-affermavano che il Tribunale aveva travisato gli esiti delle prove orali ed in generale l'attività istruttoria, anche documentale, svolta dall'attore; evidenziavano sul punto: che il Tribunale aveva errato nel ritenere provato l'inizio del possesso sin dagli anni '60, poiché la dichiarazione testimoniale resa da era irrilevante -avendo il teste riferito di Testimone_1 essere andato sui luoghi l'ultima volta “oltre 40 anni fa, perché era ancora vivo mio padre, che poi è morto nel 1973”, senza nulla riferire in ordine a quanto accaduto dal 1973 sino all'attualità- e che anche la dichiarazione resa dal teste era inidonea a fornire adeguata prova del Testimone_2 requisito temporale -avendo il teste riferito di essersi recato sui luoghi “dalla fine degli anni '50 sino agli anni '80”, quando invece l'attore aveva collocato l'inizio del possesso intorno alla metà degli anni '60 e non avendo il teste riferito alcunchè in ordine a quanto accaduto dagli anni '80 sino all'attualità, limitandosi a fare riferimento “agli anni '80”, senza chiarire se si riferisse agli inizi o alla fine degli anni '80-; che il Tribunale aveva errato nel ritenere provato che il avesse effettuato lavori necessari sul Per_1 fondo, coltivandolo, godendone i frutti e recintandolo, poiché i testimoni si erano limitati a riferire che il svolgeva sul fondo un'attività di coltivazione- insufficiente a provare l'intento del Per_1 coltivatore di possedere uti dominus- e nel corso dell'istruttoria orale non era stata effettuata alcuna identificazione del fondo conteso;
che il Tribunale aveva errato nell'affermare che le prospettazioni attoree erano state “corroborate anche dalla numerosa documentazione prodotta”, non riuscendo a comprendersi a quali documenti il
Tribunale facesse riferimento.
Riproponevano la domanda riconvenzionale di rivendica e rilascio, evidenziando che la controparte aveva riconosciuto e documentato la titolarità formale del diritto di proprietà in capo ai convenuti in primo grado, che spettava per ½ a (quale erede di e per ¼ Parte_3 Controparte_2 ciascuno a e a (quali eredi di . Parte_1 Parte_2 Persona_2
5. Si costituiva , chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità Persona_1 dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; - nel merito, di rigettare il gravame e confermare la sentenza impugnata.
Nelle more del giudizio di appello, a seguito dell'interruzione del giudizio conseguente alla dichiarazione di intervenuto decesso dell'appellato , si costituiva , Persona_1 Controparte_1 quale sua unica erede, la quale si riportava alle difese in precedenza svolte dall'appellato.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma poi veniva rimessa sul ruolo e assegnata al nuovo relatore Cons. D'Alessandro con provvedimento emesso ad aprile 2025.
All'udienza del 15.7.2025 la causa veniva assegnata in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata, la quale, risultando infondata, deve essere rigettata, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
7. Si deve ora esaminare nel merito l'appello proposto, il quale, risultando fondato, deve essere accolto.
Ed invero, gli appellanti hanno contestato l'adesione del Tribunale all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'usucapione di un bene non è impedita qualora alla dichiarazione di pubblica utilità non segua il concreto utilizzo del bene o la realizzazione delle opere necessarie da parte dell'ente espropriante.
Ebbene, osserva questa Corte che in ordine alla usucapibilità di un immobile espropriato, si sono formati nel tempo due distinti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, “in tema di possesso ad usucapionem, tanto il trasferimento volontario quanto quello coattivo di un bene non integrano necessariamente, di per sé, gli estremi del constitutum possessorium, poiché ‒ con particolare riguardo ai trasferimenti coattivi conseguenti ad espropriazione per pubblica utilità ‒ il diritto di proprietà è trasferito contro la volontà dell'espropriato/possessore, e nessun accordo interviene fra questi e l'espropriante, né in relazione alla proprietà, né in relazione al possesso. Ne consegue che il provvedimento ablativo non determina, di per sé, un mutamento dell'animus rem sibi habendi in animus detinendi in capo al proprietario espropriato, il quale, pertanto, può del tutto legittimamente invocare, nel concorso delle condizioni di legge, il compimento in suo favore dell'usucapione (a ciò non ostando, tra l'altro, il disposto degli artt. 52 e 63 della legge n. 2359 del 1865) tutte le volte in cui alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti né l'immissione in possesso, né l'attuazione del previsto intervento urbanistico da parte dell'espropriante, del tutto irrilevante appalesandosi, ai fini de quibus, l'acquisita consapevolezza dell'esistenza dell'altrui diritto dominicale” (cfr. in tal senso Cass. Civ., n.
5293/2000; n. 5996/2014, n. 25594/2013, n. 13558/1999 e, implicitamente, n. 3836/1983).
Secondo un altro orientamento, “il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa incompatibile e, qualora il precedente proprietario o un soggetto diverso continuino ad esercitare sulla cosa un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica [o conoscenza] del decreto ne comporta la perdita dell'animus possidendi, conseguendone che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad usucapionem, è necessario un atto di interversio possessionis” (cfr. in tal senso
Cass. Civ., n. 6742/2014, n. 13669/2007, n. 12023/2004; n. 23850/2018 e n. 6966/1988).
Le Sezioni Unite, con la recente pronuncia n. 651/2023, hanno condiviso questo secondo orientamento.
In ossequio ai principi espressi dalle Sezioni Unite, dai quali non vi è ragione di discostarsi, si deve ritenere che: avendo il decreto di esproprio efficacia immediatamente traslativa, che determina l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, non v'è ragione di ritenere che tra i diritti estinti non vi sia anche lo jus possessionis tipico delle situazioni possessorie;
col decreto di esproprio, l'ente espropriante diviene proprietario del bene e, qualora al decreto di esproprio non segua l'immissione in possesso, resta comunque possessore solo animo, avendo la disponibilità giuridica del bene e potendo in ogni momento ripristinare il contatto materiale con esso e pretenderne il rilascio, senza possibilità per il detentore di opporvisi;
a seguito dell'emissione del decreto di esproprio non è possibile qualificare in termini di possesso la relazione fattuale dell'espropriato (occupante) con il bene, non essendogli concesso di proporre le azioni possessorie a tutela della pienezza del godimento del bene stesso o per contrastare le legittime (e doverose) attività appropriative poste in essere dall'amministrazione in conseguenza dell'espropriazione; in mancanza di prova di uno specifico atto di interversione nel possesso dopo l'emissione del decreto di espropriazione per pubblica utilità, l'eventuale protrarsi del godimento del bene da parte dell'espropriato occupante può integrare solo una detenzione precaria non utile ai fini dell'usucapione.
Ne consegue che la fattispecie che ci occupa dovrà essere scrutinata alla luce dei principi innanzi richiamati, diversi da quello applicati dal Tribunale che aveva ritenuto di aderire all'orientamento secondo cui l'usucapione del bene espropriato da un soggetto diverso dall'ex proprietario non è preclusa quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segua il concreto utilizzo del bene da parte dell'ente espropriante.
Ebbene, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, notificato in data 11.11.2015, l'attore ha dedotto di essere divenuto proprietario per usucapione del terreno oggetto di causa per averlo posseduto “da circa 50 anni” e quindi all'incirca dal 1965.
La parte convenuta, costituendosi in primo grado, ha eccepito e documentato l'intervenuta emissione, in data 14.4.1973, di un decreto di esproprio adottato dal Prefetto di Matera e registrato il 27.10.1973 avente ad oggetto il terreno conteso e finalizzato alla realizzazione del Rione Pini di Matera, in attuazione del piano integrativo del trasferimento dei Rioni Sassi di Matera, nonchè la successiva retrocessione del bene intervenuta con atto del 4.9.1989, registrato il 22.9.1989.
In applicazione dei principi innanzi richiamati in punto di usucapibilità di un bene espropriato, è evidente che, dall'adozione del decreto di espropriazione -ovverosia dal 1973- l'intervenuto acquisto della proprietà piena del bene in capo alla P.A., ha escluso qualsiasi situazione di fatto con essa incompatibile e, quindi, anche ove il avesse all'epoca esercitato sul bene un potere Per_1 corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, avrebbe perduto l'animus possidendi rimanendo un mero detentore e, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad usucapionem, avrebbe dovuto porre in essere un atto di interversio possessionis che, come è noto, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, dovendosi estrinsecare in una manifestazione esteriore
–rivolta contro il possessore in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento– dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi; nel caso di specie, alcun atto di interversione del possesso risulta provato.
In forza di quanto sin qui esposto, la Corte osserva quanto segue.
Nel periodo intercorrente tra il 1965 ed il 1973, anche ove il avesse esercitato un potere Per_1 corrispondente al diritto di proprietà, non potrebbe aver usucapito il terreno conteso, trattandosi di un intervallo temporale inferiore al ventennio.
A partire dal 1973 -data di adozione del decreto di esproprio- sino al 1989 -data della retrocessione del terreno-, l'eventuale relazione fattuale dell'occupante con il bene non potrebbe ritenersi utile ai fini dell'usucapione, potendosi qualificare solo come mera detenzione e non essendovi prova di un atto di interversione del possesso.
Per quanto attiene al periodo successivo alla retrocessione del bene al privato -avvenuta con atto del
4.9.1989-, vi è prova che in data 25.6.2006 i proprietari del terreno , Controparte_2 Parte_1
e abbiano inviato al proprietario di un terreno confinante, una
[...] Parte_2 Per_1 raccomandata a.r. con invito a presenziare alle operazioni di individuazione dei vertici di confine del terreno finalizzate all'apposizione dei termini lapidei e risulta anche che, a fronte della contestazione del il quale con raccomandata a.r. del 29.6.2007 si era dichiarato proprietario del terreno in Per_1 forza di possesso ultraventennale, i abbiano inviato al la raccomandata a.r. del Pt_1 Per_1
5.12.2007, chiedendo al destinatario l'immediato rilascio del bene occupato senza titolo, del quale erano proprietari in forza della retrocessione;
è evidente che le raccomandate a.r. del 25.6.2006 e
29.6.2007 siano atti idonei a interrompere l'eventuale termine ventennale di usucapione decorrente dal 4.9.1989.
Ne consegue che alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado -11.11.2015- il termine ventennale di usucapione non poteva essere decorso, circostanza che rende superflua l'indagine in ordine all'effettivo esercizio, da parte del di un potere corrispondente al diritto Per_1 di proprietà sul terreno conteso.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la sentenza impugnata deve essere riformata e, per l'effetto, la domanda di usucapione formulata da deve essere rigettata. Persona_1
Occorre a tal punto esaminare la domanda di rilascio del bene formulata in via riconvenzionale in primo grado dai la quale, risultando fondata, deve essere accolta. Pt_1 Ed infatti, è pacifica -per averla riconosciuta anche il al momento della proposizione della Per_1 domanda di usucapione-, oltre che documentata, la circostanza che per ¼ -quale Parte_3 erede di e e per ½ ciascuno -quali eredi di Controparte_2 Parte_1 Parte_2
IS siano i formali titolari del diritto di proprietà del terreno sito in Matera Pt_3 Parte_1 alla via Lucana, angolo via CA LE, censito nel Catasto Terreni al Fg. 103, p.lla 891, della superficie di are 6,90.
Altrettanto pacifica -per averla dedotta entrambe le parti del giudizio- è la circostanza che detto terreno sia occupato da . Persona_1
Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale tempestivamente formulata dai in primo grado e riproposta con l'atto di appello, deve essere condannato Pt_1 Persona_1 al rilascio del terreno sito in Matera alla via Lucana, angolo via CA LE, censito nel Catasto Terreni al Fg. 103, p.lla 891, della superficie di are 6,90, in favore di e Parte_3 Parte_1
. Parte_2
8. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ebbene, osserva la Corte che sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale di cui si è dato atto in motivazione -in ordine alla usucapibilità di un bene in caso di espropriazione non seguita da immissione in possesso- e della circostanza che la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenuta per dirimere il contrasto, risale ad epoca successiva all'introduzione del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 999/2018, pubblicata in data 20.11.2018 dal Tribunale Parte_3 di Matera, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di usucapione formulata da;
Persona_1 b) condanna al rilascio del terreno sito in Matera alla via Lucana, angolo via Persona_1
CA LE, censito nel Catasto Terreni al Fg. 103, p.lla 891, della superficie di are 6,90, in favore di e;
Parte_3 Parte_1 Parte_2
c) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 84/2019, vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e C.F.: , rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Pasquale Libero Palmieri ed elettivamente domiciliati in Venosa, presso lo studio dell'avv. Benedetto Dipace
APPELLANTI
E
(C.F.: ), quale erede di Controparte_1 CodiceFiscale_4 [...]
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Doriano Manuello Per_1 C.F._5 ed elettivamente domiciliata in Matera, presso lo studio del difensore
APPELLATA
Oggetto: usucapione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione dell'11.11.2015, conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale Persona_1 di Matera, , e , chiedendo di: “accertare che il Controparte_2 Parte_1 Parte_2
è l'unico proprietario dell'immobile sito in Matera, via Lucana, in catasto terreni Persona_1 al foglio 103, p.lla 891 avendolo acquistato per usucapione…”.
2. Si costituivano in giudizio , e (quest'ultimo, Parte_1 Parte_2 Parte_3 quale unico erede di ), i quali contestavano la domanda attorea, chiedendone il Controparte_2 rigetto e, in via riconvenzionale, instavano per il rilascio dell'immobile. Eccepivano, in particolare, che il bene oggetto di causa era stato oggetto di esproprio per pubblica utilità in forza di decreto del
Prefetto di Matera in data 14.4.1973, cui era seguito “atto di retrocessione” in data 4.9.1989, sicchè sino a tale data il bene doveva considerarsi “extra commercium” e, quindi, non usucapibile.
3. Istruita la causa mediante prove orali e documentali, con sentenza n. 999/2018, pubblicata il
20.11.2018, il Tribunale di Matera: - dichiarava l'intervenuta usucapione, in favore dell'attore, dell'immobile sito in Matera via Lucana, angolo via CA LE, in catasto terreni al foglio 103, p.lla
891; -autorizzava l'Agenzia del Territorio, Ufficio di Matera, Servizio Pubblicità Immobiliare, alla trascrizione della sentenza;
- ordinava all'UTE di Matera di procedere alla relativa voltura catastale;
- compensava le spese di lite.
Il primo Giudice affermava:
• che i convenuti non avevano contestato le deduzioni in fatto svolte dall'attore in ordine al possesso ininterrotto e continuato del bene oggetto di causa per oltre venti anni, limitandosi ad eccepire la “non usucapibilità” giuridica del bene;
• che, secondo un certo orientamento giurisprudenziale condiviso dal Tribunale, l'usucapione di un fondo da parte di soggetto diverso dall'ex proprietario non risultava impedita in caso di dichiarazione di pubblica utilità non seguita dal concreto utilizzo o dalla concreta realizzazione delle opere da parte dell'ente espropriante;
• che, nel caso di specie, era pacifico che il non avesse mai perso la disponibilità del Per_1 terreno oggetto di causa e che l'ente espropriante non avesse mai dato seguito pratico alla dichiarazione di pubblica utilità;
• che anche le prove orali, corroborate dalla documentazione prodotta, avevano confermato la prospettazione attorea, essendo emerso che l'attore sin dagli anni '60, aveva utilizzato il terreno, effettuando i necessari lavori, coltivandolo, godendone i frutti e recintandolo;
• che quindi sussistevano tutti gli elementi previsti dall'art. 1158 c.c. per ritenere maturata l'usucapione in favore dell'attore;
• che le spese di lite dovevano essere compensate, in ragione del contrasto giurisprudenziale in punto di usucapibilità del bene conteso.
4. Con atto di citazione in appello del 20.2.2019, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano appello, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la
[...] domanda di usucapione formulata da e di accogliere la domanda riconvenzionale Persona_1 di rivendica spiegata in primo grado, condannando la controparte al rilascio e alla restituzione del bene. Lamentavano il travisamento delle difese dei convenuti, nonché il travisamento delle prove (orali e documentali) e del fatto (domanda di usucapione attorea) ed, in particolare:
-sostenevano che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non contestate dai convenuti le asserzioni svolte dall'attore in punto di fatto quanto alla circostanza per cui il aveva posseduto Per_1 ininterrottamente e continuamente il terreno oggetto di causa da oltre venti anni;
spiegavano di avere eccepito, nella comparsa di costituzione e risposta, che l'assunto attoreo di aver posseduto il terreno indisturbatamente ed ininterrottamente da circa 50 anni, era “allo stato sfornito di prova” e che
“quantomeno sino al mese di settembre 1989 … il possesso asseritamente esercitato dal sig. Per_1 se pure esercitato, ed esercitato con le caratteristiche ex adverso dedotte (il chè comunque si contesta) non poteva produrre e non ha prodotto effetti utili ai fini della pretesa usucapione” e ancora che “va poi in ogni caso sottolineato che non sussiste prova alcuna che l'odierno attore abbia acquistato il possesso del fondo in maniera pubblica e riconoscibile, quindi non clandestina, né tantomeno che abbia pubblicamente esercitato il preteso possesso in maniera continuativa con i requisiti previsti dalla legge ai fini del compimento dell'usucapione e per il tempo pure per legge necessario”, chiedendo di rigettare la domanda di usucapione “giacchè infondata in fatto e diritto e comunque non provata”;
-contestavano l'adesione del Tribunale all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'usucapione di un bene non fosse impedita in caso di dichiarazione di pubblica utilità non seguita dal concreto utilizzo del bene o la realizzazione delle opere necessarie da parte dell'ente espropriante;
-affermavano che il Tribunale aveva travisato gli esiti delle prove orali ed in generale l'attività istruttoria, anche documentale, svolta dall'attore; evidenziavano sul punto: che il Tribunale aveva errato nel ritenere provato l'inizio del possesso sin dagli anni '60, poiché la dichiarazione testimoniale resa da era irrilevante -avendo il teste riferito di Testimone_1 essere andato sui luoghi l'ultima volta “oltre 40 anni fa, perché era ancora vivo mio padre, che poi è morto nel 1973”, senza nulla riferire in ordine a quanto accaduto dal 1973 sino all'attualità- e che anche la dichiarazione resa dal teste era inidonea a fornire adeguata prova del Testimone_2 requisito temporale -avendo il teste riferito di essersi recato sui luoghi “dalla fine degli anni '50 sino agli anni '80”, quando invece l'attore aveva collocato l'inizio del possesso intorno alla metà degli anni '60 e non avendo il teste riferito alcunchè in ordine a quanto accaduto dagli anni '80 sino all'attualità, limitandosi a fare riferimento “agli anni '80”, senza chiarire se si riferisse agli inizi o alla fine degli anni '80-; che il Tribunale aveva errato nel ritenere provato che il avesse effettuato lavori necessari sul Per_1 fondo, coltivandolo, godendone i frutti e recintandolo, poiché i testimoni si erano limitati a riferire che il svolgeva sul fondo un'attività di coltivazione- insufficiente a provare l'intento del Per_1 coltivatore di possedere uti dominus- e nel corso dell'istruttoria orale non era stata effettuata alcuna identificazione del fondo conteso;
che il Tribunale aveva errato nell'affermare che le prospettazioni attoree erano state “corroborate anche dalla numerosa documentazione prodotta”, non riuscendo a comprendersi a quali documenti il
Tribunale facesse riferimento.
Riproponevano la domanda riconvenzionale di rivendica e rilascio, evidenziando che la controparte aveva riconosciuto e documentato la titolarità formale del diritto di proprietà in capo ai convenuti in primo grado, che spettava per ½ a (quale erede di e per ¼ Parte_3 Controparte_2 ciascuno a e a (quali eredi di . Parte_1 Parte_2 Persona_2
5. Si costituiva , chiedendo: - in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità Persona_1 dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; - nel merito, di rigettare il gravame e confermare la sentenza impugnata.
Nelle more del giudizio di appello, a seguito dell'interruzione del giudizio conseguente alla dichiarazione di intervenuto decesso dell'appellato , si costituiva , Persona_1 Controparte_1 quale sua unica erede, la quale si riportava alle difese in precedenza svolte dall'appellato.
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma poi veniva rimessa sul ruolo e assegnata al nuovo relatore Cons. D'Alessandro con provvedimento emesso ad aprile 2025.
All'udienza del 15.7.2025 la causa veniva assegnata in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata, la quale, risultando infondata, deve essere rigettata, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
7. Si deve ora esaminare nel merito l'appello proposto, il quale, risultando fondato, deve essere accolto.
Ed invero, gli appellanti hanno contestato l'adesione del Tribunale all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'usucapione di un bene non è impedita qualora alla dichiarazione di pubblica utilità non segua il concreto utilizzo del bene o la realizzazione delle opere necessarie da parte dell'ente espropriante.
Ebbene, osserva questa Corte che in ordine alla usucapibilità di un immobile espropriato, si sono formati nel tempo due distinti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, “in tema di possesso ad usucapionem, tanto il trasferimento volontario quanto quello coattivo di un bene non integrano necessariamente, di per sé, gli estremi del constitutum possessorium, poiché ‒ con particolare riguardo ai trasferimenti coattivi conseguenti ad espropriazione per pubblica utilità ‒ il diritto di proprietà è trasferito contro la volontà dell'espropriato/possessore, e nessun accordo interviene fra questi e l'espropriante, né in relazione alla proprietà, né in relazione al possesso. Ne consegue che il provvedimento ablativo non determina, di per sé, un mutamento dell'animus rem sibi habendi in animus detinendi in capo al proprietario espropriato, il quale, pertanto, può del tutto legittimamente invocare, nel concorso delle condizioni di legge, il compimento in suo favore dell'usucapione (a ciò non ostando, tra l'altro, il disposto degli artt. 52 e 63 della legge n. 2359 del 1865) tutte le volte in cui alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti né l'immissione in possesso, né l'attuazione del previsto intervento urbanistico da parte dell'espropriante, del tutto irrilevante appalesandosi, ai fini de quibus, l'acquisita consapevolezza dell'esistenza dell'altrui diritto dominicale” (cfr. in tal senso Cass. Civ., n.
5293/2000; n. 5996/2014, n. 25594/2013, n. 13558/1999 e, implicitamente, n. 3836/1983).
Secondo un altro orientamento, “il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa incompatibile e, qualora il precedente proprietario o un soggetto diverso continuino ad esercitare sulla cosa un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica [o conoscenza] del decreto ne comporta la perdita dell'animus possidendi, conseguendone che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad usucapionem, è necessario un atto di interversio possessionis” (cfr. in tal senso
Cass. Civ., n. 6742/2014, n. 13669/2007, n. 12023/2004; n. 23850/2018 e n. 6966/1988).
Le Sezioni Unite, con la recente pronuncia n. 651/2023, hanno condiviso questo secondo orientamento.
In ossequio ai principi espressi dalle Sezioni Unite, dai quali non vi è ragione di discostarsi, si deve ritenere che: avendo il decreto di esproprio efficacia immediatamente traslativa, che determina l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, non v'è ragione di ritenere che tra i diritti estinti non vi sia anche lo jus possessionis tipico delle situazioni possessorie;
col decreto di esproprio, l'ente espropriante diviene proprietario del bene e, qualora al decreto di esproprio non segua l'immissione in possesso, resta comunque possessore solo animo, avendo la disponibilità giuridica del bene e potendo in ogni momento ripristinare il contatto materiale con esso e pretenderne il rilascio, senza possibilità per il detentore di opporvisi;
a seguito dell'emissione del decreto di esproprio non è possibile qualificare in termini di possesso la relazione fattuale dell'espropriato (occupante) con il bene, non essendogli concesso di proporre le azioni possessorie a tutela della pienezza del godimento del bene stesso o per contrastare le legittime (e doverose) attività appropriative poste in essere dall'amministrazione in conseguenza dell'espropriazione; in mancanza di prova di uno specifico atto di interversione nel possesso dopo l'emissione del decreto di espropriazione per pubblica utilità, l'eventuale protrarsi del godimento del bene da parte dell'espropriato occupante può integrare solo una detenzione precaria non utile ai fini dell'usucapione.
Ne consegue che la fattispecie che ci occupa dovrà essere scrutinata alla luce dei principi innanzi richiamati, diversi da quello applicati dal Tribunale che aveva ritenuto di aderire all'orientamento secondo cui l'usucapione del bene espropriato da un soggetto diverso dall'ex proprietario non è preclusa quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segua il concreto utilizzo del bene da parte dell'ente espropriante.
Ebbene, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, notificato in data 11.11.2015, l'attore ha dedotto di essere divenuto proprietario per usucapione del terreno oggetto di causa per averlo posseduto “da circa 50 anni” e quindi all'incirca dal 1965.
La parte convenuta, costituendosi in primo grado, ha eccepito e documentato l'intervenuta emissione, in data 14.4.1973, di un decreto di esproprio adottato dal Prefetto di Matera e registrato il 27.10.1973 avente ad oggetto il terreno conteso e finalizzato alla realizzazione del Rione Pini di Matera, in attuazione del piano integrativo del trasferimento dei Rioni Sassi di Matera, nonchè la successiva retrocessione del bene intervenuta con atto del 4.9.1989, registrato il 22.9.1989.
In applicazione dei principi innanzi richiamati in punto di usucapibilità di un bene espropriato, è evidente che, dall'adozione del decreto di espropriazione -ovverosia dal 1973- l'intervenuto acquisto della proprietà piena del bene in capo alla P.A., ha escluso qualsiasi situazione di fatto con essa incompatibile e, quindi, anche ove il avesse all'epoca esercitato sul bene un potere Per_1 corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, avrebbe perduto l'animus possidendi rimanendo un mero detentore e, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad usucapionem, avrebbe dovuto porre in essere un atto di interversio possessionis che, come è noto, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, dovendosi estrinsecare in una manifestazione esteriore
–rivolta contro il possessore in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento– dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi; nel caso di specie, alcun atto di interversione del possesso risulta provato.
In forza di quanto sin qui esposto, la Corte osserva quanto segue.
Nel periodo intercorrente tra il 1965 ed il 1973, anche ove il avesse esercitato un potere Per_1 corrispondente al diritto di proprietà, non potrebbe aver usucapito il terreno conteso, trattandosi di un intervallo temporale inferiore al ventennio.
A partire dal 1973 -data di adozione del decreto di esproprio- sino al 1989 -data della retrocessione del terreno-, l'eventuale relazione fattuale dell'occupante con il bene non potrebbe ritenersi utile ai fini dell'usucapione, potendosi qualificare solo come mera detenzione e non essendovi prova di un atto di interversione del possesso.
Per quanto attiene al periodo successivo alla retrocessione del bene al privato -avvenuta con atto del
4.9.1989-, vi è prova che in data 25.6.2006 i proprietari del terreno , Controparte_2 Parte_1
e abbiano inviato al proprietario di un terreno confinante, una
[...] Parte_2 Per_1 raccomandata a.r. con invito a presenziare alle operazioni di individuazione dei vertici di confine del terreno finalizzate all'apposizione dei termini lapidei e risulta anche che, a fronte della contestazione del il quale con raccomandata a.r. del 29.6.2007 si era dichiarato proprietario del terreno in Per_1 forza di possesso ultraventennale, i abbiano inviato al la raccomandata a.r. del Pt_1 Per_1
5.12.2007, chiedendo al destinatario l'immediato rilascio del bene occupato senza titolo, del quale erano proprietari in forza della retrocessione;
è evidente che le raccomandate a.r. del 25.6.2006 e
29.6.2007 siano atti idonei a interrompere l'eventuale termine ventennale di usucapione decorrente dal 4.9.1989.
Ne consegue che alla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado -11.11.2015- il termine ventennale di usucapione non poteva essere decorso, circostanza che rende superflua l'indagine in ordine all'effettivo esercizio, da parte del di un potere corrispondente al diritto Per_1 di proprietà sul terreno conteso.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la sentenza impugnata deve essere riformata e, per l'effetto, la domanda di usucapione formulata da deve essere rigettata. Persona_1
Occorre a tal punto esaminare la domanda di rilascio del bene formulata in via riconvenzionale in primo grado dai la quale, risultando fondata, deve essere accolta. Pt_1 Ed infatti, è pacifica -per averla riconosciuta anche il al momento della proposizione della Per_1 domanda di usucapione-, oltre che documentata, la circostanza che per ¼ -quale Parte_3 erede di e e per ½ ciascuno -quali eredi di Controparte_2 Parte_1 Parte_2
IS siano i formali titolari del diritto di proprietà del terreno sito in Matera Pt_3 Parte_1 alla via Lucana, angolo via CA LE, censito nel Catasto Terreni al Fg. 103, p.lla 891, della superficie di are 6,90.
Altrettanto pacifica -per averla dedotta entrambe le parti del giudizio- è la circostanza che detto terreno sia occupato da . Persona_1
Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale tempestivamente formulata dai in primo grado e riproposta con l'atto di appello, deve essere condannato Pt_1 Persona_1 al rilascio del terreno sito in Matera alla via Lucana, angolo via CA LE, censito nel Catasto Terreni al Fg. 103, p.lla 891, della superficie di are 6,90, in favore di e Parte_3 Parte_1
. Parte_2
8. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ebbene, osserva la Corte che sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale di cui si è dato atto in motivazione -in ordine alla usucapibilità di un bene in caso di espropriazione non seguita da immissione in possesso- e della circostanza che la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenuta per dirimere il contrasto, risale ad epoca successiva all'introduzione del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 999/2018, pubblicata in data 20.11.2018 dal Tribunale Parte_3 di Matera, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di usucapione formulata da;
Persona_1 b) condanna al rilascio del terreno sito in Matera alla via Lucana, angolo via Persona_1
CA LE, censito nel Catasto Terreni al Fg. 103, p.lla 891, della superficie di are 6,90, in favore di e;
Parte_3 Parte_1 Parte_2
c) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta