Articolo 84 della Legge 13 maggio 1961, n. 469
Articolo 83Articolo 85
Versione
30 giugno 1961
Art. 84.
Ai sottufficiali, che cessano dal servizio permanente per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non reversibile:

maresciallo di 1ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 maresciallo di 2ª classe . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 maresciallo di 3ª classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 85.000 brigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 vice brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 vigile scelto e vigile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale, dal vigile scelto e dal vigile all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del 65° anno di eta'.
Entrata in vigore il 30 giugno 1961
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente