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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5671 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
4266/2023, pubblicata in data 13.11.2023, iscritto al n. 5637/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in San Leucio di Caserta, Parte_1 P.IVA_1
Via S.S. Sannitica n. 87, Km. 30,400, in persona dell'Amministratore delegato p.t., dott.ssa
[...]
, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Amedeo n. 8, presso lo studio CP_1
dell'avv. Maria Rosaria Manselli (c.f. ), da cui è rappresentata e difesa giusta CodiceFiscale_1 procura allegata all'atto di citazione.
- appellante - nei confronti di
(p. iva ), in persona del Direttore Generale pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, dott. rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefano Vanorio (c.f. ), per CodiceFiscale_2
quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 4266/2023, pubblicata il 13.11.2023, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettava la domanda proposta dalla nei confronti dell' Parte_1 [...]
, per il pagamento dell'importo di 256.536,00 € oltre interessi, a titolo di prestazioni di cura CP_4
psichiatrica svolte in favore di assistiti dal servizio sanitario nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2015.
Affermava il Tribunale che dalla stessa prospettazione attorea emergeva trattarsi di prestazioni svolte extra budget, in quanto il contratto stipulato tra le parti prevedeva un tetto di spesa di struttura di 3.957.660,00 € interamente pagato, a fronte di un fatturato di 4.283.277,60 €, nella cui differenza rientrava l'importo richiesto;
che la deduzione attorea secondo cui, in base al decreto commissariale n. 66/2012 e il verbale allegato del 10.5.2012, i ricoveri autorizzati dai dipartimenti di salute mentale nell'ultimo bimestre dell'anno dovevano essere retribuiti anche se eccedenti i tetti di spesa, era infondata, in quanto l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresentava un vincolo ineludibile e gli interessi privati, pur meritevoli di tutela, risultavano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici;
che non era provato alcun recupero di spesa da parte di altre strutture, idoneo ad incrementare i tetti di spesa delle altre;
che non sussistevano gli estremi per il riconoscimento dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c..
Avverso detta sentenza proponeva appello la con Parte_1 atto notificato il 22.12.2023, deducendo con un primo motivo, denominato “sull'onere della prova ricadente a carico della assenza di attività probatoria”, la carenza di prova da parte CP_4
Cont dell' che si era limitata a comunicare la differenza tra fatturato e tetto di spesa senza produrre alcuna documentazione in relazione al tetto di spesa, al suo superamento, alle comunicazioni delle previsioni di superamento, all'applicazione della regressione tariffaria.
Come secondo motivo di appello, denominato “sull'avvenuta sottoscrizione del contratto da parte dell'attrice appellante in data successiva allo spirare dell'annualità: riforma sul punto”, deduceva che il tetto di spesa doveva essere preventivamente determinato, dovendo il Centro sanitario poter organizzare in modo economicamente ottimale la propria attività, e non potendo pertanto la sottoscrizione del contratto all'esaurimento dell'attività essere preclusiva della richiesta di pagamento delle prestazioni extra budget.
Come terzo motivo di appello, denominato “sulle autorizzazioni adottate dal DSM indicanti Cont la obbligatorietà delle prestazioni” evidenziava che l' aveva Pt_1 Parte_1 Parte_1 gli strumenti per verificare l'ipotetico superamento del tetto di spesa e aveva anche l'obbligo di sospendere eventualmente l'accreditamento e non lo aveva fatto, indicando anzi il come Pt_2
l'unico idoneo ad accogliere i pazienti. Con un quarto motivo, intitolato “sul diritto ad ottenere il riconoscimento del credito in quanto prestazioni afferenti gli ultimi due mesi dell'anno 2015”, evidenziava che il decreto n. 66/2012, poi reiterato col successivo n. 04/13, unitamente al verbale di intesa siglato tra il subcommissario ad acta e l' il 10.5.2012, aveva sancito i criteri per la determinazione dei tetti di spesa a far data CP_5 dall'anno 2011 stabilendo che le economie realizzate da altre case di cura sarebbero state utilizzate nei limiti del 60% per remunerare le prestazioni eccedenti rese dalle altre case di cura, ma che “sono fatti salvi i ricoveri autorizzati dai dipartimenti di salute mentale effettuati dalle strutture ad indirizzo neuropsichiatrico effettuati nell'ultimo bimestre dell'anno se eccedenti i tetti di spesa”; affermava quindi che le prestazioni dell'ultimo bimestre sfuggivano quindi alla normativa sui tetti di spesa e dovevano sempre essere remunerate.
Col quinto motivo di appello riproponeva la domanda di ingiustificato arricchimento, deducendo che la sottoscrizione del contratto in data successiva allo spirare dell'annualità renderebbe nullo il contratto, dal che conseguirebbe l'ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, non potendosi sostenere l' “arricchimento imposto” proprio per la invalida Cont deliberazione del tetto di spesa;
sussistendo poi il vantaggio patrimoniale per l' e la sussidiarietà, in conseguenza della nullità del contratto, sussistevano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Cont Instava pertanto per l'accoglimento dell'appello e la condanna dell' al pagamento dell'importo richiesto, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata, instando per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
Alla udienza del 12.11.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il presidente istruttore riservava la causa alla decisione del collegio -ai sensi dell'art. 352 c.p.c.-, che deliberava di emettere la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato e deve pertanto essere respinto.
E' inammissibile il primo motivo di appello, inerente la ripartizione dell'onere della prova, attesa la sua genericità ed il riferimento all'istituto della regressione tariffaria che è inapplicabile alla fattispecie, in cui il mancato pagamento non è dipeso dal superamento dei tetti di spesa di branca ma dal superamento del tetto di spesa di struttura, ed in cui non è stato contestato, né in primo grado né nel presente, che detto tetto sia stato superato. E' infondato il secondo motivo di appello, con cui si deduce che il tetto di spesa doveva essere preventivamente determinato, dovendo il Centro sanitario poter organizzare in modo economicamente ottimale la propria attività, e non potendo pertanto la sottoscrizione del contratto all'esaurimento dell'attività essere preclusiva della richiesta di pagamento delle prestazioni extra budget. Appare sufficiente a tal fine richiamare l'orientamento ormai definito della Suprema Corte, secondo cui (cfr. Cass. n. 16221/2025) “In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli”.
E' inammissibile, per carenza di specificità, il terzo motivo di appello, con cui si afferma che Cont l' aveva gli strumenti per verificare l'ipotetico superamento del tetto di spesa e aveva anche l'obbligo di sospendere eventualmente l'accreditamento e non lo aveva fatto, indicando anzi il Pt_2 come l'unico idoneo ad accogliere i pazienti. Il motivo è formulato senza alcun richiamo a documentazione comprovante gli assunti dell'appellante e comunque il Centro sanitario era, al pari Cont dell' ben al corrente degli importi da se stesso fatturati nell'anno precedente, che ben avrebbe potuto prendere a riferimento, in caso di tardiva indicazione dei tetti di spesa.
E' infondato il quarto motivo, con il quale si sostiene che il decreto n. 66/2012, poi reiterato col successivo n. 04/13, unitamente al verbale di intesa siglato tra il subcommissario ad acta e l' CP_5
il 10.5.2012, aveva sancito i criteri per la determinazione dei tetti di spesa a far data dall'anno 2011 stabilendo che le economie realizzate da altre case di cura sarebbero state utilizzate nei limiti del 60% per remunerare le prestazioni eccedenti rese dalle altre case di cura, ma che per le strutture ad indirizzo neuropsichiatrico le prestazioni dell'ultimo bimestre sfuggivano alla normativa sui tetti di spesa e dovevano sempre essere remunerate. L'assunto si fonda sul contenuto del verbale di intesa che era stato convenuto esclusivamente ai fini della determinazione dei tetti di spesa delle singole strutture, quindi a monte dei singoli contratti il cui tetto di spesa di struttura era riportato e doveva comunque essere osservato. Inoltre detto verbale di intesa era riferito alle sole annualità 2011 e 2012, mentre nella fattispecie si controverte sul superamento del tetto di spesa dell'anno 2015.
E' inammissibile il quinto motivo di appello, con cui viene riproposta la domanda di ingiustificato arricchimento sul presupposto della residualità della domanda dipendente dalla nullità del contratto per tardiva sottoscrizione;
come si è detto in relazione al secondo motivo di appello, il presupposto invocato, ovvero la nullità del contratto, non è riscontrabile, dovendosi ritenere validi i contratti anche se stipulati in corso di anno e anche successivamente al decorso dell'annualità regolamentata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. Parte_1
4266/2023, in contraddittorio con la , così provvede: Controparte_4
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in 6.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, accessori di legge ed oneri riflessi.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo