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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 04/12/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/03/1977, e
(C.F. ), nata ad [...] Parte_2 C.F._2
(Germania) il 06/10/1977, entrambi con il proc. dom. avv. GADALETA Anna Maria, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 09/10/1999 a Calusco d'Adda, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (n. a Ponte San Pietro il Persona_1
06/12/2001), oggi maggiorenne non ancora economicamente indipendente.
1 Con ordinanza resa in data 18/03/2025, il Giudice rinviava la causa all'udienza
“cartolare” del 09/04/2025 ai sensi dell'art.127-ter comma 4 c.p.c. Per questa udienza, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, dichiaravano per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 18/03/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
alle condizioni enunciate in ricorso, e Pt_1 Parte_2
ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calusco d'Adda
(BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1999, atto n.48, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 04/12/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/03/1977, e
(C.F. ), nata ad [...] Parte_2 C.F._2
(Germania) il 06/10/1977, entrambi con il proc. dom. avv. GADALETA Anna Maria, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 09/10/1999 a Calusco d'Adda, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (n. a Ponte San Pietro il Persona_1
06/12/2001), oggi maggiorenne non ancora economicamente indipendente.
1 Con ordinanza resa in data 18/03/2025, il Giudice rinviava la causa all'udienza
“cartolare” del 09/04/2025 ai sensi dell'art.127-ter comma 4 c.p.c. Per questa udienza, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, dichiaravano per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 18/03/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
alle condizioni enunciate in ricorso, e Pt_1 Parte_2
ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calusco d'Adda
(BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1999, atto n.48, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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