Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5888/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in PALERMO, VIA CATANIA n. 15, presso lo studio dell'Avv.
LAZZANO GIULIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente CP_1 domiciliata in PALERMO, VIA NICOLÒ TURRISI n. 38/A, presso lo studio dell'Avv. GAROFALO LUCIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 20/12/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 23/07/2021); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 14/3/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente e di darsi preventiva comunicazione dell'eventuale mutamento di residenza a mezzo lettera raccomandata A.R. e ciò anche ai fini della conoscenza del recapito reciproco e delle eventuali comunicazioni che si dovessero rendere necessarie in futuro;
2) La IG , unitamente alla figlia minore CP_1 Persona_1
continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Palermo Via Erice n. 27,
[...] con tutti gli arredi che attualmente la compongono, assumendosi l'onere del pagamento del canone di locazione e delle relative tasse, utenze ed oneri condominiali ordinari.
3) La figlia minore della coppia resterà affidata ad Persona_1 entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la minore, relative anche alla sua istruzione ed alle cure sanitarie. Limitatamente alle decisioni in materia di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
Il IG. , fatti salvi diversi accordi tra le parti, potrà incontrare e Parte_1 tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità:
-II Martedi ed il Giovedi dalle ore 16,00 fino all'uscita da scuola della minore e ogni Domenica dalle ore 10.00 fino all'indomani (sempre uscita da scuola) ed inoltre, per quanto riguarda le vacanze estive, la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre, da concordare preventivamente;
resta inteso che allorquando la minore rimmarrà con il padre durante la notte sarà cura di quest'ultimo accompagnarla a
2 scuola.
- durante le festività natalizie, secondo il principio della bigenitorialità e dunque ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni a Pasqua o Pasquetta;
durante tutte le restanti festività civili e religiose in maniera alternata tra genitori.
4) Il IG. si obbliga a corrispondere mediante bonifico bancario Parte_1 alla IG.ra , entro il giomo 5 di ciascun mese, la somma di € CP_1
150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie. Tale somma, Persona_1 concordata tra le parti in considerazione delle attuali reciproche condizioni economiche e reddituali, verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
II IG. dichiara espressamente di rinunciare alla quota parte del Parte_1
50% delle somme attualmente percepite dalla IG.ra a titolo di CP_1
'Assegno Unico' il cui intero importo complessivo di € 198,00 continuerà ad essere riscosso esclusivamente dalla madre.
Inoltre, con particolare riferimento alle spese straordinarie, le parti, uniformandosi all'orientamento del Tribunale di Palermo, concordano che tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al
50%) anche in assenza di preventivo accorde ed a semplice richiesta previa esibizione del relativo documento fiscale, siano comprese;
le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci ed analisi cliniche prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferiti alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
le spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera, abbonamento autobus e metro); e) la mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese
3 extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è, invece, condizionato al preventivo accordo tra i genitori, siano comprese: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e le lezioni private;
di specializzazione;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) le spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) il centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
4 Relativamente alle sole spese mediche straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresi previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di riscontro, reputata consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di sua pertinenza); nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto;
in relazione alle spese per le gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
5) Dichiarano i coniugi di essere entrambi economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente ad ogni forma di mantenimento, nonché di avere regolato ogni altro rapporto economico tra loro, dichiarandosi reciprocamente soddisfatti, null'altro avendo a che pretendere;
6) Le parti si prestano, ora per allora, reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi Autorità competente a rilasciarli o rinnovarli.
7) Le parti si impegnano a non lasciare il territorio nazionale, unitamente alla minore, senza il consenso dell'altro coniuge.
Le superiori condizioni avranno decorrenza dal momento della sottoscrizione del presente ricorso”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
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PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 68 P. 1, Anno 2021) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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