Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00603/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ottaviano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Tecnico Tecnologico Statale "-OMISSIS-" -OMISSIS-, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del verbale della riunione del Consiglio di Classe straordinario della classe-OMISSIS- dell'ITTS “-OMISSIS-” di -OMISSIS- del 6.11.2023, prot. -OMISSIS- del 08.11.2023;
- del verbale di riunione del Consiglio di Classe straordinario della classe -OMISSIS- dell'ITTS “-OMISSIS-” di -OMISSIS- del 14.11.2023, prot. -OMISSIS- del 20.11.2023, che ha irrogato allo studente figlio dell'odierna ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per giorni 5 senza obbligo di frequenza e
- della comunicazione prot. -OMISSIS- del 17.11.2023, contenente la notifica dell'irrogazione della sanzione all'alunno incolpato;
- nonché, del verbale dell'Organo di Garanzia di Istituto ITTS “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 12.12.2023, notificato a mezzo pec in pari data, e di ogni atto presupposto, inerente, con-seguente o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Tecnico Tecnologico Statale "-OMISSIS-" -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. AO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-, nel corso dell’anno scolastico 2023/24, di frequenza della classe -OMISSIS- dell'ITTS “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in forza degli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, ha subito l’irrogazione della sanzione della sospensione dalle lezioni per giorni 5 senza obbligo di frequenza, in quanto « L’alunno si è reso protagonista di un comportamento violento, cui non è nuovo, che ha messo a repentaglio l’incolumità fisica di un compagno di classe ».
In particolare, il predetto studente unitamente ad altro suo compagno, si sarebbero scambiati « percosse e comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità altrui…., oltre al fatto che il comportamento in questione costituisce una recidiva (la classe si vide annullata un’uscita didattica a causa di una scaramuccia tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-) »
Avverso i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe parte ricorrente ha proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. secondo parte ricorrente, la delibera adottata dal Consiglio di Classe in seconda convocazione sarebbe tardiva, in quanto, esperita la fase di contraddittorio in data 6 novembre 2023, il provvedimento è stato assunto solo in data 14 novembre 2023, in asserita violazione del regolamento disciplinare di istituto;
2. il verbale di colloquio prot.-OMISSIS- del 9 novembre 2023, sarebbe nullo in quanto non riporterebbe le testuali dichiarazioni dei soggetti escussi a colloquio; sarebbero, poi, inesistenti i due verbali del consiglio straordinario della classe -OMISSIS-, sia quello prot.-OMISSIS- del 8 novembre 2023 che quello recante prot. -OMISSIS-del 20 novembre 2023 perché non recanti la firma del Presidente del Collegio, ma solo del segretario; il numero di protocollo della notifica della irrogazione disciplinare, registrata al prot. -OMISSIS- del 17 novembre 2023, sarebbe irregolarmente antecedente rispetto al protocollo assegnato al verbale del consiglio di classe straordinario del 14 novembre 2023, prot. -OMISSIS- del 20 novembre 2023, con cui l’Organo Collegiale ha deliberato la sanzione stessa;
3. l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dei documenti in possesso di parte ricorrente, che, in sede di Collegio di Classe Straordinario del 6 novembre 2023, avrebbe affermato più volte di essere in possesso di documenti che per questione di privacy non potevano essere esibiti nel consesso e la Dirigente scolastica avrebbe contattato la ricorrente solo dopo la chiusura del procedimento disciplinare e l’adozione della sanzione sospensiva, sì che né la DS, né il Consiglio hanno potuto tener conto delle compiute e documentate difese dell’alunno -OMISSIS-; l’Amministrazione avrebbe violato i principi di gradualità e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 5 del Regolamento Disciplinare, il quanto lo studente si sarebbe meramente difeso dall’aggressione di altro studente; quindi, il ricorrente avrebbe meritato una sanzione disciplinare per aver disturbato l’assemblea di classe e non per aver percosso un compagno; inoltre, l’organo collegiale e la Dirigenza d’Istituto non avrebbero tenuto conto di quelle particolari “condizioni personali dell’alunno”, di cui all’art. 5 del Regolamento Disciplinare, stante la situazione di salute del ricorrente; sarebbe illegittima anche l’aggravante della recidiva, non avendo il ricorrente, nel biennio, riportato altre sanzioni disciplinari.
Si è costituito in giudizio l’Istituto Scolastico per resistere al ricorso.
Le parti non hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in capo al ricorrente.
1. In via preliminare: sull’improcedibilità del ricorso.
Il provvedimento sanzionatorio per il quale è causa è stato adottato nel 2023, nell’ambito dell’anno scolastico 2023/24.
Dall’esame degli atti di causa risulta, anzitutto, che il periodo di sospensione si era già esaurito prima della proposizione del ricorso, il ricorrente essendo stato sospeso dal 20 al 24 novembre 2023.
Inoltre, come anche dato atto dal difensore di parte ricorrente all’udienza dell’11 marzo 2026, lo studente, nonostante sia stato sanzionato con la sospensione impugnata, ha superato positivamente l’anno scolastico 2023/24 ed è stato ammesso all’anno scolastico successivo.
In tal senso, quindi, emerge come la sospensione non abbia provocato alcun pregiudizio concreto allo studente in relazione alla progressione della propria carriera scolastica.
Ne consegue che non è possibile ravvisare un permanente interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso, non avendo parte ricorrente nemmeno dedotto e precisato nei termini ex art. 73 c.p.a. di avere eventualmente interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento a fini risarcitori.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Nel merito.
In ogni caso, nel merito, il ricorso non appare fondato.
In ordine al primo motivo, infatti, a fronte di un fatto accaduto in data 28 ottobre 2023, l’Amministrazione ha iniziato il procedimento con nota prot. n. -OMISSIS- del 3 novembre 2023, ma con atto del 9 novembre 2023 ha invalidato la procedura sino a quel momento posta in essere, disponendo la ripetizione della “fase terminale della procedura”, concludendo la stessa in data 14 novembre 2023, con l’assunzione della delibera adottata dal Consiglio di Classe che ha disposto l’irrogazione della sanzione disciplinare notificata dal dirigente scolastico con nota datata 16 novembre 2023.
Considerando anche la necessità di effettuare un’attività istruttoria relativamente ad una situazione in fatto delicata, non si evince una violazione temporale del regolamento scolastico tale da giustificare l’illegittimità del provvedimento impugnato.
In ordine al secondo motivo, va rammentato quanto affermato dalla giurisprudenza, secondo cui « Non è in sede di redazione e di approvazione del verbale che prende corpo una statuizione di un organo collegiale, ma nel momento in cui i singoli componenti manifestano la propria volontà, visto che l'approvazione del verbale non incide sull'oggetto della deliberazione e serve solo ad esteriorizzare il rapporto tra il verbale e le volontà manifestate al momento in cui è stata assunta la deliberazione. Se si produce pertanto un ritardo nell'approvazione del verbale, questo non si riflette sull'atto assunto esistente dal momento in cui il collegio ha espresso la propria volontà. L'approvazione del verbale da parte del collegio consultivo deliberante ha solo lo scopo di verificarne e controllarne la rispondenza con la trascrizione e documentazione fatta dal segretario e non quella di rinnovare la manifestazione di volontà a suo tempo espressa a tutti gli effetti dall'organo collegiale. Eventuali irregolarità relative a siffatta verifica, oltre ad essere sanabili (a ciò sono evidentemente funzionali le eventuali <<proposte di modifica>> da inserire nella seduta successiva) non possono, dunque, incidere sul contenuto sostanziale dell'atto la cui efficacia ed esistenza prescindono da detti adempimenti » (Tar Lazio, sez. III, 14 marzo 2025, n. 5324).
Da ciò ne consegue che la sottoscrizione ad opera del solo segretario è sufficiente ad “esteriorizzare” validamente la volontà espressa dal Consiglio di Classe.
Irrilevante, poi, è l’eventuale irregolarità relativa al numero di protocollo della notifica della irrogazione disciplinare.
Infine, con riferimento al terzo motivo, va rilevato che, da un lato, i documenti di cui dà conto parte ricorrente avrebbero dovuto comunque essere prodotti in sede disciplinare, non essendo nemmeno chiare le ragioni di privacy addotte che avrebbero impedito la produzione della documentazione in sede istruttoria, ma solo avanti al Dirigente Scolastico; dall’altro lato, con riguardo al comportamento in concreto tenuto dal ricorrente, quand’anche si sia trattato di un atto a fini difensivi, la condotta tenuta dallo studente risulta censurabile e grave, sì che la sospensione non appare essere sanzione sproporzionata, non potendosi nemmeno ragionevolmente ascrivere le condizioni personali del ricorrente a giustificazione del comportamento tenuto.
Con riguardo alla c.d. recidiva, poi, in realtà il Consiglio di Classe, pur avendo nella motivazione, come sopra detto, fatto riferimento ad un precedente episodio litigioso tra il ricorrente e altro studente, non sembra aver posto concretamente a fondamento del provvedimento un’ipotesi di “recidiva” in senso tecnico (non essendovi stato in quel caso provvedimento sanzionatorio individuale, a quanto consta), ma ha semplicemente “rinforzato” l’argomentazione a sostegno della sospensione, già autonomamente e sufficientemente giustificata dal comportamento per il quale è causa.
Pertanto, in ogni caso, il ricorso deve essere respinto.
3. Conclusioni.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto oltre ad essere, comunque, improcedibile.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO EN, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO SI | AO EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.