TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/02/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
Definitivamente pronunziando ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1361/2024 del Ruolo degli Affari civili, riservato per la decisione all'udienza del 04.02.2025 e vertente
TRA
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cava de' Parte_1
Tirreni (Sa), via P. Atenolfi, n.33, presso lo studio dell'Avv. Liliana Farano che la rapp.ta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI
Con ricorso, depositato in data 08.04.2024 e ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 disciplinare i rapporti tra il padre ed la figlia minore nata il [...] a [...], Persona_1 dalla relazione sentimentale con , chiedendo che fosse disposto l'affidamento Controparte_1 condiviso della medesima, con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché con previsione di un contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo.
Non si è costituito il resistente.
La causa è stata istruita mediante espletamento di indagini reddituali da parte della Guardia di Finanza ed all'esito riservata per la decisione all'udienza del 04.02.2025.
* Preliminarmente, sul piano procedurale, deve osservarsi che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.219 del 10/11/2012, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., così come sostituito, sono divenuti di competenza del Tribunale ordinario i provvedimenti di cui all'art. 317 bis c.c., oggi previsti dagli art. 337 bis e ss. c.c., concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole nel caso di figli di coppie non sposate, prima di competenza del Tribunale per i minorenni.
Nel merito, in tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema
Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti, l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Nel caso di specie, non vi sono ragioni per discostarsi dalla suddetta regola privilegiata, dovendo pertanto disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori della piccola con residenza presso la madre, Per_1 come del resto chiesto dalla stessa ricorrente.
Quanto poi al diritto di visita padre-figlia lo stesso è disciplinato come da dispositivo, confermando la regolamentazione provvisoria dettata con provvedimento del 03-10-2024, in quanto recante previsioni atte a garantire la pari frequentazione genitori-figlia, tenendo conto sia delle esigenze del minore che quelle lavorative dei genitori.
Quanto invece all'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre, il Collegio, richiamate le risultanze dell'accertamento reddituale condotto in corso di causa e tenuto conto dell'età della minore e dei suoi presumibili bisogni, il Collegio ritiene congruo determinare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di , in euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat ed il 50% Controparte_1 delle spese straordinarie come per legge, da versare alla controparte entro il giorno 4 di ciascun mese a mezzo bonifico.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
Affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlia minore con residenza presso la madre;
Dispone che il padre veda la figlia minore per due pomeriggi a settimana, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16,00 alle 20,00 nonché a fine settimana alterni dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
dispone che il padre veda la minore durante le vacanze estive e pasquali secondo il criterio dell'alternanza, di modo che la minore trascorra le giornate dal 23 al 26 dicembre con un genitore e le giornate dal 31 dicembre al 3 gennaio con l'atro nonché il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; dispone che il padre tenga con sé la minore durante le vacanze estive per 10 giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
il Collegio fa salvi sin da ora accordi diversi tra i genitori volti ad ampliare o modificare tale regime di frequentazione;
Pone a carico di l'assegno mensile di € 300,00, a titolo di contributo nel Controparte_1 mantenimento della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc.)
Tali somme devono essere versate a entro il giorno 4 di ogni mese tramite Parte_1 bonifico o mezzo equivalente e rivalutate annualmente secondo indici Istat;
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. si dà atto che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Nocera Inferiore, in camera di consiglio, il 13.02.2025.
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire