TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 752
TAR
Ordinanza collegiale 8 novembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
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Sentenza 11 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 5 avviso di selezione e art. 7 DPR 220/21; eccesso di potere per modifica modalità prove

    La Corte ha ritenuto che la prova pratica potesse essere svolta anche in forma scritta, ma non vi era obbligo per la commissione. L'interpretazione dei ricorrenti non è letterale. Inoltre, i quesiti non erano identici e il diverso contesto (prova pratica e prova orale) presupponeva una diversa modalità di risposta.

  • Rigettato
    Violazione art. 5 avviso di selezione e art. 7 DPR 220/21; eccesso di potere per modifica modalità prove

    La Corte ha ritenuto che la prova pratica potesse essere svolta anche in forma scritta, ma non vi era obbligo per la commissione. L'interpretazione dei ricorrenti non è letterale. Inoltre, i quesiti non erano identici e il diverso contesto (prova pratica e prova orale) presupponeva una diversa modalità di risposta.

  • Rigettato
    Violazione art. 5 avviso di selezione e art. 7 DPR 220/21; eccesso di potere per modifica modalità prove

    La Corte ha ritenuto che la prova pratica potesse essere svolta anche in forma scritta, ma non vi era obbligo per la commissione. L'interpretazione dei ricorrenti non è letterale. Inoltre, i quesiti non erano identici e il diverso contesto (prova pratica e prova orale) presupponeva una diversa modalità di risposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 752
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 752
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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