Ordinanza collegiale 8 novembre 2024
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00752/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2024, proposto da TA IN, EP AZ, RE AT, EL Di RC, BR TO CA, RZ EL CK, AR IC, rappresentati e difesi dagli avvocati ET Cappello e AR Domenica Gambadoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’ARNAS – Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e alta specializzazione Garibaldi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato AR Elena Argento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: SO CO, CC CA, UZ LB AR, CE ET, DR RR, TA IA, IO AR, SO GI, ZZ TO EL, TA AV, GI EP, US AR, AS UC, CA EL, BI CA, CA AR TE, LI, Di TT GR, ST NA UC, MA TA, PE AR, NO TA, AL OV, D’AN AR, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della deliberazione dell’ARNAS intimata n. 86 del 20 gennaio 2024, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva parziale ed individuazione dei vincitori della procedura di selezione riservata per il reclutamento di n. 23 unità di personale socio-sanitario;
- dei verbali n. 1 del 21/12/2023, n. 2 del 9/01/2024, n. 3 di svolgimento prova pratica del 10/01/2024, n. 4 di svolgimento prova pratica del 11/01/2024;
- di ogni altro provvedimento presupposto, propedeutico, consequenziale e/o comunque connesso al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ARNAS Garibaldi di Catania;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. GO TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, afferenti la procedura per il reclutamento di n. 23 unità di personale socio-sanitario indetta con deliberazione dell’Azienda intimata n. 1183 del 16 novembre 2023, affidando il ricorso al seguente motivo.
Violazione dell’art. 5 dell’avviso di selezione, esecutivo della deliberazione 1183 del 16 novembre 2023, nonché dell’art 7 del DPR 220/21; eccesso di potere sotto il profilo dell’impossibilità per la commissione esaminatrice di modificare le modalità di svolgimento delle prove. Anziché due prove (una prova pratica, che secondo la previsione del bando si sarebbe potuta svolgere in forma scritta, ed una prova orale) la selezione di cui si tratta sarebbe stata svolta mediante due prove orali, cosicché la Commissione esaminatrice si sarebbe posta al di fuori delle regole che la stessa amministrazione si era data; peraltro, lo svolgimento di due prove orali avrebbe «...imposto la preparazione di un numero rilevantissimo di domande con la conseguenza che alcune si sono sostanzialmente ripetute...» (ricorso, pag. 5), quali la n. 16 della prova pratica del 10 gennaio 2024, di cui al verbale n. 3, e la n. 20 della prova orale del giorno 11 gennaio 2024, di cui al verbale n. 4, che sarebbero identiche, afferendo al «...corretto uso dei guanti...» ( ibidem ).
L’Azienda intimata si è costituita, spiegando difese così sintetizzabili:
a) la prova pratica non sarebbe stata sostituita da una prova orale, atteso che «…nel verbale n. 3 (all. 4), la Commissione esaminatrice ha predisposto per la prova pratica n. 67 quesiti da sottoporre ai candidati i quali erano tenuti a rendere una descrizione orale (c.d. illustrazione) delle tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. Va messo in evidenza che la prova pratica, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non andava espletata esclusivamente in forma scritta, in quanto l’avviso ha attribuito alla commissione il potere di definire il contenuto della prova pratica, tostoché “La prova pratica potrà” (non deve) “essere espletata anche in forma scritta e potrà consistere in quesiti a risposta multipla.”…» (memoria depositata il 27 settembre 2024, pag. 5);
b) «…i quesiti elaborati dalla Commissione per lo svolgimento della prova pratica e della prova orale, contrariamente a quanto riferito, sono diversi sia nel contenuto che nella formulazione grammaticale. Ed infatti le uniche due domande censurate da controparte, sintetizzate sul “corretto uso dei guanti”, sono assai diverse, in quanto la domanda riportata in seno ai verbali prevedeva con riguardo alla prova pratica “l’utilizzo corretto dei guanti”, mentre il quesito posto in sede di prova orale richiedeva al candidato di descrivere “il corretto utilizzo dei guanti durante l’attività lavorativa in ospedale”…» ( ibidem , pag. 7);
c) difetto di interesse dei ricorrenti a dolersi della modalità di svolgimento della prova pratica, per avere tutti superato la prova pratica, conseguendo punteggi ampiamente sufficienti (memoria depositata il 23 dicembre 2025, pag. 7).
All’udienza camerale del 3 ottobre 2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta in seno al ricorso, il Collegio ha rilevato che non risultava depositata la cartolina di ritorno della raccomandata informativa ex art. 140 cpc diretta al controinteressato SO CO; è stato quindi disposto il rinvio della causa all’udienza camerale del 7 novembre 2024 per consentire il deposito.
Parte ricorrente ha depositato tale documentazione il 4 novembre 2024.
Con ordinanza 8 novembre 2024, n. 3693, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria indicata in epigrafe, autorizzando, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, cpa, parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e della presente ordinanza mediante loro pubblicazione in forma integrale sul sito internet dell’ARNAS resistente, da richiedere nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, di tale ordinanza, e con termine perentorio di cinque giorni dall’avvenuta pubblicazione, per il deposito della prova della effettuazione della integrazione del contraddittorio, rinviando all’udienza camerale del 19 dicembre 2024 per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare proposta con il ricorso.
Il 14 novembre 2024 è stata depositata da parte ricorrente nota prot. n. 20798, dello stesso 14 novembre 2024, con cui l’Azienda resistente ha confermato sia la richiesta di pubblicazione effettuata da parte ricorrente in data 11 novembre 2024, che l’effettuata pubblicazione sul sito internet aziendale.
Con ordinanza 20 dicembre 2024, n. 523, è stata rigettata l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione nel merito.
DIRITTO
Preliminarmente, l’infondatezza nel merito delle censure, per come appresso argomentata, esime il Collegio dalla disamina dell’eccezione in rito.
Il fulcro della doglianza risiede nella modalità di svolgimento della prova pratica, che, a dire dei ricorrenti, sarebbe stata illegittimamente trasformata in una seconda prova orale, in spregio alle previsioni del bando che contemplavano una prova pratica (eventualmente scritta) e una prova orale; tale prospettata illegittimità sarebbe aggravata dalla sostanziale ripetizione di alcuni quesiti tra le due prove.
Giova quindi, ai fini del decidere, muovere dalla lettura dell’art. 5 dell’avviso di selezione, nella parte di interesse, secondo cui «...Le prove d’esame cui la Commissione sottoporrà i candidati, ai sensi degli artt. 13 -14 - 15 - 16 e 29 del D.P.R. 220/2001 sono le seguenti: A) PROVA PRATICA: relativa all’esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La prova pratica potrà essere espletata anche in forma scritta e potrà consistere in quesiti a risposta multipla. Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. B) PROVA ORALE: vertente sull’approfondimento delle materie di cui alla prova pratica. L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto. La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico...» .
A seguire, in punto di fatto, dal verbale n. 3 del 10 gennaio 2024 (ricorso, doc. 7) si evince che la prova pratica è stata celebrata mediante la predisposizione di n. 67 quesiti, la somministrazione ad ogni candidato di uno di tali quesiti, estratto a sorte dal candidato stesso al momento della sua sottoposizione alla prova pratica, e la risposta al quesito formulata dal candidato.
Tanto premesso in fatto, il ricorso non è fondato.
Dalla lettura testuale della parte del citato art. 5 sopra riportata emerge che la Commissione esaminatrice aveva la facoltà di scegliere tra diverse modalità di espletamento della prova pratica: l’esecuzione materiale di una tecnica, la sua “illustrazione”, ovvero lo svolgimento in forma scritta; al riguardo, mentre il termine “illustrazione” implica pacificamente la possibilità di una descrizione orale delle tecniche, finalizzata a verificare la conoscenza delle corrette procedure operative da parte del candidato, la previsione secondo cui la prova “potrà” essere svolta in forma scritta configura una mera facoltà, e non un obbligo per la Commissione esaminatrice.
L’argomentazione dei ricorrenti, su cui si fonda l’impianto del ricorso, secondo cui la modalità di celebrazione della prova pratica l’avrebbe trasformata in una (seconda e non consentita) prova orale, si fonda quindi su un’interpretazione non letterale della lex specialis e che implica un salto logico non giustificabile sulla base delle regole della procedura.
Né a diversa decisione può indurre la deduzione inerente la duplicazione dei quesiti – peraltro specificamente esposta solo con riferimento ai due quesiti sopra riportati, pertanto ai limiti della inammissibilità per genericità e per difetto di interesse – atteso che, comunque, la deduzione è carente di una censura giuridica, limitandosi ad esporre la circostanza fattuale della affermata ripetizione di una domanda.
Peraltro, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente (ricorso, pag. 5: «La domanda posta è identica “corretto uso dei guanti”» ):
a) da un lato, le due domande non erano identiche, atteso che la domanda n. 16, risulta essere, a tenore dell’allegato n. 1 del citato verbale n. 3 del 10 gennaio 2024: «Utilizzo corretto dei guanti» , mentre la domanda n. 20, risulta essere, a tenore dell’allegato n. 1 del citato verbale n. 4 del giorno 11 gennaio 2024 (ricorso, doc. 8): «...Descriva l’utilizzo corretto dei guanti durante le attività lavorative in ospedale» ;
b) il diverso contesto (prova pratica e prova orale), comunque, presuppone logicamente una diversa modalità di risposta, volta a dar conto della conoscenza: sotto il primo aspetto, della sequenza operativa per indossare i guanti sterili senza contaminarli, competenza prettamente pratica e procedurale; sotto il secondo aspetto, dei contesti e delle situazioni assistenziali in cui l’uso dei guanti è prescritto, attenendo quindi maggiormente alla conoscenza dei protocolli e delle linee guida.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo rigetta; b) condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell’ARNAS resistente, che liquida, in via equitativa, in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GO TO, Presidente FF, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO TO |
IL SEGRETARIO