TAR Torino, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 375
TAR
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
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TAR
Sentenza 21 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per mancata adeguata valorizzazione della presenza sul territorio nazionale e del nucleo familiare

    Il Collegio ha ritenuto che la gravità della condotta del ricorrente (traffico di esseri umani) giustifichi la revoca del permesso di soggiorno, anche in presenza di legami familiari. La presenza di una famiglia non può costituire una garanzia assoluta contro la revoca del permesso di soggiorno. Inoltre, l'amministrazione ha correttamente valutato la situazione socio-lavorativa del ricorrente, evidenziando una mancanza di mezzi di sostentamento autonomi e dubbi sulla veridicità dei rapporti di lavoro intrattenuti.

  • Inammissibile
    Tardività della documentazione prodotta dal ricorrente

    La documentazione e la memoria prodotte dal ricorrente sono state dichiarate irricevibili in quanto depositate tardivamente, oltre i termini previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a.

  • Rigettato
    Irrilevanza delle sopravvenienze fattuali e normative

    La legittimità del provvedimento amministrativo va valutata al momento della sua emanazione (principio del 'tempus regit actum'). Pertanto, il venir meno del divieto di ingresso successivamente all'adozione del provvedimento di revoca è irrilevante. La segnalazione Schengen, se valida ed efficace al momento dell'adozione del provvedimento, vincola l'amministrazione all'adozione del diniego del permesso di soggiorno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 375
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 375
    Data del deposito : 21 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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