Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00375/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01007/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caldarola e Caterina Caldarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 3 febbraio 2026 il dott. CA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è entrato clandestinamente in Italia e nel 1996 ha ottenuto un permesso di soggiorno ai sensi della normativa sull'emersione (d.l. 489/1995); successivamente, il titolo è stato rinnovato per motivi di famiglia e nel 2008 gli è stato concesso un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
2. Nel 2021 l’amministrazione procedente è venuta a conoscenza che l’-OMISSIS- lo straniero era stato condannato dal Tribunale di Nizza per traffico di esseri umani e il suo nominativo era stato inserito nel sistema Schengen in seguito alla sua espulsione.
3. Il -OMISSIS- l’amministrazione procedente ha notificato allo straniero l'avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca del titolo di soggiorno; il provvedimento è stato ufficialmente adottato il -OMISSIS-.
4. Con ricorso, notificato il 5 settembre 2022 e depositato il successivo 4 ottobre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo , chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
5. All’esito dell’udienza camerale del 19 ottobre 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e la decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello (ord. 1019/23).
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
7. Con il proprio ricorso, il ricorrente censura l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente che non avrebbe adeguatamente valorizzato la sua presenza nel territorio nazionale da oltre vent’anni, tra l’altro, con il proprio nucleo famigliare (moglie, due figli e nipoti).
8. Il ricorso è infondato.
Come noto l’articolo 9, comma 4, del d.lgs. 286/98 sancisce che « il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero » mentre, il successivo comma 7, lett. c, sancisce che tale titolo di soggiorno è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4.
La norma richiede, quindi, che l'eventuale diniego dell’istanza de qua sia sorretto « da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di una sentenza di condanna penale, anche non definitiva » ( ex multis T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 1° marzo 2019, n. 47).
Ciò posto, il Collegio ritiene che nel caso di specie l’amministrazione precedente abbia applicato correttamente i suddetti principi.
In primo luogo, con riferimento alla pericolosità del ricorrente, l’amministrazione procedente ha evidenziato che egli è stato destinatario di un provvedimento delle Autorità francesi di inammissibilità in area Schengen, emesso ai sensi dell'art. 24 del regolamento SIS II, valido cinque anni (identificativo nr. -OMISSIS-) e derivante da una condanna del Tribunale di Nizza per tratta di esseri umani e che, proprio per la gravità dei fatti, è stato ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Ciò posto, l’amministrazione ha anche correttamente bilanciato la pericolosità dello straniero con la sua posizione famigliare e sociale.
Sotto il primo aspetto, è stato evidenziato che la gravità della sua condotta (traffico di essere umani) « denota una personalità incline alla condotta delittuosa da cui trarre sostentamento ed i radicamento dei legami con gli ambienti ove abitualmente tali traffici illeciti si svolgono con conseguente pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica la cui tutela nel caso specifico, appare prioritaria rispetto all'interesse del singolo per l'unità familiare, cui alcuna attenzione ha prestato il richiedente nel determinarsi alla condotta illecita ».
Valutazione che è del tutto in linea con la posizione della giurisprudenza dominante, secondo cui la « presenza di una famiglia sul territorio italiano non può costituire "scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 10 maggio 2023, n. 4720).
Con specifico riferimento, invece, alla situazione sociale e lavorativa del ricorrente l’amministrazione ha evidenziato che lo straniero è « del tutto sprovvisto di mezzi di sostentamento dal 2012, cosi come la coniuge, a riprova del sostentamento derivate dalle attività criminosa, mentre l'attuale occupazione cui fa riferimento è stata avviata soltanto in data -OMISSIS- alle dipendenze del figlio -OMISSIS- titolare di un bar, che per l'anno 2020 risulta in perdita mentre la coniuge, anch'essa sprovvista di qualsivoglia reddito dal 2007, in data -OMISSIS- risulta avere avviato una attività autonoma in -OMISSIS- (PR) ».
Considerazione, questa, che è anche comprovata dagli atti di causa, da cui si evince che nell’anno di imposta 2021 l’attività del coniuge della ricorrente si è chiusa in perdita (59.026,00 euro); nel medesimo anno quella del figlio ha registrato una perdita di 7.167,00 euro e cessava il -OMISSIS- mentre il ricorrente, privo di redditi dal 2012, ha trovato occupazione presso il bar del figlio (lo stesso che ha registrato una perdita nell’esercizio del 2021) ma si è dimesso il -OMISSIS- ossia dopo circa due mesi dall’assunzione, ponendo così seri dubbi sulla veridicità del rapporto lavorativo.
Le presenti considerazioni non mutano neppure a seguito del deposito della memoria e dei documenti del ricorrente avvenuti alla vigilia dell’udienza (2 febbraio 2026).
In primo luogo, perché tale documentazione è tardiva, posto che, come noto, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. « Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ».
Ebbene, poiché nel caso di specie la memoria e i relativi documenti sono stati depositati alla vigilia dell’udienza, l’intero deposito deve essere dichiarato irricevibile.
A ciò si aggiunga che, come precedentemente accennato, il loro contenuto non è neppure in grado di influenzare la presente decisione: con esso il ricorrente evidenzia, infatti, che il divieto di ingresso nel territorio francese, imposto con la sentenza del Tribunale di Nizza, posto alla base dell’atto gravato, sarebbe venuto meno nel 2024.
Tuttavia, il ricorrente trascura il fatto che il provvedimento è stato emanato il -OMISSIS-, ossia quanto il divieto di ingresso era valido ed efficace.
Sul punto, è appena il caso di rammentare che, per giurisprudenza pacifica, « la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio "tempus regit actum", con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze normative o fattuali che determinino l'abrogazione della disciplina che aveva legittimato l'adozione del provvedimento stesso ovvero del quadro fattuale ab origine considerato dall'amministrazione » ( ex multis T.A.R. Piemonte sez. I, 4 giugno 2025, n. 925).
Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie « La cd. 'Segnalazione Schengen' costituisce una causa che preclude l'ingresso e/o soggiorno dello straniero sul territorio nazionale. Infatti, la segnalazione fatta pervenire ai sensi dell'Accordo di Schengen da parte del Paese inseritore ai fini della non ammissione dello straniero nel territorio dello Stato vincola la P.A. all'adozione del diniego del permesso di soggiorno; si tratta di un atto vincolato che presuppone soltanto una verifica dell'esistenza della segnalazione, della riferibilità della stessa allo straniero e della sua attuale - al momento della adozione del provvedimento - validità ed efficacia. Non sussiste, quindi, l'obbligo per l'Amministrazione di verificare i presupposti e la natura dell'iscrizione, quando vi è certezza dell'identità del soggetto » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli sez. VI, 4 luglio 2025, n. 5073).
Per tali ragioni il Collegio ritiene di non dover accogliere l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente sia nella memoria de qua sia nel corso dell’udienza di trattazione.
Sul punto, è appena il caso di rammentare che ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , del c.p.a. « Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio », ragioni che, per le ragioni predette, non ricorrono nel caso di specie.
9. Per quanto sopra esposto la valutazione dell’amministrazione procedente è del tutto ragionevole e, pertanto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI LA, Presidente
CA PA, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA PA | MI LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.