Articolo 1 della Legge 5 marzo 1973, n. 28
Articolo 2
Versione
4 aprile 1973
Art. 1.
Fermo, per quanto non previsto nella presente legge, il disposto dell' articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042 , e degli articoli 1 e seguenti della legge 24 aprile 1941, n. 392 , sono assunte a carico dello Stato:
1) le spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione;
2) le spese necessarie per la fornitura agli uffici giudiziari di macchine per scrivere, da calcolo, di riproduzione, di registrazione di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni altro arredo, macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento dei mezzi destinati all'amministrazione della giustizia;
3) le spese necessarie per la fornitura del materiale e delle attrezzature occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove costruzioni statali, comunali o private.
Entrata in vigore il 4 aprile 1973
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