Versione
4 aprile 1973
4 aprile 1973
Art. 1.
Fermo, per quanto non previsto nella presente legge, il disposto dell' articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042 , e degli articoli 1 e seguenti della legge 24 aprile 1941, n. 392 , sono assunte a carico dello Stato:
1) le spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione;
2) le spese necessarie per la fornitura agli uffici giudiziari di macchine per scrivere, da calcolo, di riproduzione, di registrazione di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni altro arredo, macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento dei mezzi destinati all'amministrazione della giustizia;
3) le spese necessarie per la fornitura del materiale e delle attrezzature occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove costruzioni statali, comunali o private.
Fermo, per quanto non previsto nella presente legge, il disposto dell' articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042 , e degli articoli 1 e seguenti della legge 24 aprile 1941, n. 392 , sono assunte a carico dello Stato:
1) le spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione;
2) le spese necessarie per la fornitura agli uffici giudiziari di macchine per scrivere, da calcolo, di riproduzione, di registrazione di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni altro arredo, macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento dei mezzi destinati all'amministrazione della giustizia;
3) le spese necessarie per la fornitura del materiale e delle attrezzature occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove costruzioni statali, comunali o private.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/09/2009, n. 2453Provvedimento: N. 00085/1998 REG.RIC. N. 02453/2009 REG.SEN. N. 00085/1998 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Nel giudizio numero di registro generale 85 del 1998, introdotto da Comune di Posina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Vettori, legalmente domiciliato presso la Segreteria del TAR ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 1054/1924; contro Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon e Francesco Zanlucchi dell'Avvocatura regionale, con domicilio …Leggi di più...
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