Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 207/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Presidente -
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 207 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 24 febbraio 2025 avente ad oggetto modifica congiunta delle condizioni di separazione e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Epomeo, 496 presso lo studio dell'avv. Alessandro Manganiello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._2
Calata Capodichino, 243 presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Costanzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 20/1/2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, hanno chiesto modificarsi le statuizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord
n.13684/2022 del 20/24 dicembre 2022 alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 20 febbraio 2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c.; con ordinanza del 24 febbraio 2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
A modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Napoli Nord, le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1)-I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo reciproco di comunicare ogni variazione di residenza.
2)-I figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2
preferenziale presso la madre privilegiando sempre le necessità e l'interesse dei minori e fornendo le regole ed i principi educativi fino ad oggi impartiti;
3)-La casa coniugale sita in Casoria alla Via Pio XII n. 45 resta assegnata alla sig.ra che CP_1
la continuerà ad abitare insieme ai figli minori;
4)-Il sig. per concorrere al mantenimento dei figli minori si obbliga a versare alla sig.ra Pt_1 [...]
, oltre eventuali assegni familiari, la somma di € 600,00 (€ 300,00 per ogni figlio) entro CP_1
il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione 100% ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale. Il nulla corrisponderà per il mantenimento Pt_1
della coniuge e per il pagamento del canone di locazione della casa familiare in ragione della raggiunta autonomia economica da parte della sig.ra e del peggioramento delle condizioni CP_1
patrimoniali del sig. Il signor si obbliga di contro a rinunciare al proprio Pt_1 Parte_1
50% dell'assegno unico universale per i due figli minori che pertanto sarà incassato nella misura del 100 % dalla signora . Controparte_1
5)-Il sig. salvo diverso accordo intercorso tra le parti, potrà incontrare e stare con i figli il Pt_1
martedì e il giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20.00 e avrà altresì la facoltà di tenere con sé i figli in altri giorni, qualora sorga in tal senso accordo tra le parti tenuto conto sempre delle esigenze dei minori. Il figlio trascorrerà con il padre il weekend orientativamente dalle 10.00 del sabato Per_1
alle 20.00 della domenica, a settimane alterne. Il figlio trascorrerà col padre, a settimane Per_2
alterne, l'intera giornata del sabato o della domenica dalle 10.00 alle 20.00 (previo accordo con la
), senza pernottamento, in quanto è ancora troppo piccolo e deve avere i giusti tempi per CP_1
abituarsi gradualmente a dormire col padre in altra casa diversa dal suo habitat abituale. II padre, quindi, accompagnerà dalla madre in serata. Festività Natalizie: 24 e 25 dicembre, alternati Per_2
ogni anno. Festività di Fine Anno: 31 dicembre ed 1 gennaio, alternati ogni anno. Festività Pasquali:
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Pasqua e Lunedì in Albis, alternati ogni anno. Il sig. terrà con sé i figli per dieci giorni Pt_1
anche non consecutivi per le vacanze estive concordando con la madre il periodo entro il 30 giugno di ogni anno, il tutto salvo diverso accordo delle parti. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con particolare riferimento al periodo estivo, la località di soggiorno e la struttura ricettiva prescelta, sempre entro il 30 giugno di ogni anno. Il genitore che intenda effettuare all'estero le proprie vacanze e quindi soggiornare all'estero con i minori avrà l'obbligo di comunicarlo preventivamente all'altro genitore, indicando lo Stato e la località di destinazione, i mezzi di trasporto che si prevede di utilizzare con l'indicazione di porti/aeroporti/stazioni di partenza e di arrivo e dei relativi orari, nonché la struttura ricettiva prescelta;
si precisa che finché i coniugi non decidono sul pernottamento di col padre fuori casa, anche le vacanze estive dovranno Per_2
seguire il criterio del non pernottamento, quindi il padre dovrà prelevare il piccolo la mattina per poi portarlo a casa della madre in pomeriggio. Ciò per la durata delle vacanze ovvero 10 giorni a lui spettanti.
6)-I coniugi si prestano, con la sottoscrizione del presente atto, il reciproco consenso al rilascio dei propri passaporti;
7)- I coniugi - di mutuo accordo - dichiarano che le cartelle di pagamento/equipollenti UI
(oggi Agenzia Entrate Riscossione) e tutte gli adempimenti ad esse connesse e consequenziali sono di spettanza del così come tutti gli arretrati delle utenze Enel non pagate afferenti la casa Pt_1
coniugale.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei minori il Collegio ne prende atto nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) A modifica delle statuizioni di cui al decreto di omologa n. 13684/2022 del Tribunale di
Napoli Nord del 20/24 dicembre 2022, prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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