Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/05/2025, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. P-BN/L/N2020/100480, emesso il 29.10.2021 e notificato ad uno solo dei destinatari il successivo 4.11.2021, con il quale il Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione istituito presso l'UTG di Benevento ha rigettato l'istanza relativa alla pratica di emersione del lavoro irregolare di assistenza alla persona ex art.103 - comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, identificata con il n. BN4707109863;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ivi compresa la nota ex art.10 bis della Legge 241/1990 dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Benevento, a mezzo della quale l'Ufficio comunicava i motivi ostativi all'accoglimento della pratica di emersione del lavoro irregolare;
e, per l’effetto, per l’accertamento e la declaratoria,
ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020, della sussistenza dei requisiti per la stipula e sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico, ex art. 5 bis del d.lgs. n.286/1998 e ss.mm., tra la ricorrente e la cittadina italiana -OMISSIS-, come da domanda n. BN4707109863;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto di impugnazione è il provvedimento assunto in data 29 ottobre 2021 dall’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, che ha disposto il rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare di assistenza alla persona presentata dalla signora -OMISSIS- in data 12 agosto 2020; la ricorrente chiede l’annullamento del diniego nonché l’accertamento, a termini dell’art. 103 comma 1 del D.L. 34/2020, della sussistenza del diritto e dei requisiti per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico.
Il diniego avversato è stato assunto in ragione del parere non favorevole espresso dall’Ispettorato territoriale del lavoro, che ha contestato la carenza di plurimi documenti richiesti con il preavviso di rigetto e necessari per l’istruttoria (originale della ricevuta della marca da bollo, documento di identità del richiedente, fotocopia della dichiarazione dei redditi, documentazione sanitaria attestante la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene chiesta l’assistenza, ricevuta di pagamento dei contributi, prova della presenza in Italia dello straniero all’8 marzo 2020, copia del titolo con il quale lo straniero detiene l’alloggio, certificato di idoneità alloggiativa).
La difesa della ricorrente, signora -OMISSIS-, allega di aver inviato all’UTG la documentazione mancante per il completamento della pratica con PEC del 4 novembre 2021 e di aver successivamente richiesto, a nome della signora -OMISSIS-, la revoca/annullamento del provvedimento di rigetto, precisando che la stessa non aveva mai ricevuto la comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/1990 e allegando ulteriore documentazione a supporto della pratica (certificato medico attestante la presenza sul territorio italiano della cittadina extracomunitaria in data anteriore all’8 marzo 2020; dichiarazione di conformità alloggiativa rilasciata dal Comune di Calvi).
Precisando di non aver allo stato avuto riscontro all’istanza di esercizio dei poteri di autotutela, l’esponente deduce l’illegittimità del diniego impugnato per violazione del principio del giusto procedimento e degli articoli 21 octies e 10 bis della legge 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, errata e omessa notifica. Sostiene, infatti, che il preavviso di rigetto non sarebbe mai stato notificato personalmente alla signora -OMISSIS-; dall’avviso di ricevimento della raccomandata A/R risulta che tale atto è stato erroneamente consegnato alla figlia della destinataria che, pur risiedendo nello stesso stabile della madre, non è con la stessa convivente. La figlia non avrebbe consegnato alla signora -OMISSIS- la nota dell’Amministrazione, “avendone trascurato l’importanza e comunque non avendo mai accettato di buon grado il rapporto di lavoro”.
La notifica all’istante sarebbe quindi viziata.
Al contempo la lavoratrice ricorrente denuncia di non aver mai ricevuto personalmente la comunicazione del preavviso di rigetto, pur essendo direttamente interessata all’esito del procedimento.
Si è costituita per resistere al ricorso l’Amministrazione statale intimata, depositando tra l’altro il rapporto informativo dell’UTC di Benevento che dà conto dell’attività istruttoria compiuta nel corso del procedimento e delle comunicazioni effettuate. La difesa erariale ha eccepito in rito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare è presentata dal datore di lavoro, unico destinatario del provvedimento di accoglimento o rigetto. In ogni caso la deducente non ha legittimazione a contestare il difetto di notifica alla datrice di lavoro in sostituzione di quest’ultima.
La ricorrente non ha replicato a tali argomenti.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 14 maggio 2025, ove è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dall’Amministrazione resistente, atteso che lo straniero destinatario del rigetto dell’istanza di emersione risulta direttamente pregiudicato dagli effetti del provvedimento, in quanto beneficiario della procedura di emersione e, quindi, titolare di una posizione qualificata e differenziata tutelata dall’ordinamento. (Cons.Stato, Sez. III, 22 aprile 2024, n. 3609).
Tanto premesso, nel merito il ricorso è infondato, non risultando che l’UTC abbia violato le garanzie partecipative degli interessati, come contestato.
L’istante all’atto della domanda ha comunicato la sua abitazione quale recapito eletto ai fini delle comunicazioni amministrative inerenti la pratica.
L’UTC ha effettuato tutte le comunicazioni a detto indirizzo, indicato anche dalla lavoratrice quale suo recapito.
Il ricorso si fonda sull’assunto, del tutto indimostrato, secondo cui dette comunicazioni sarebbero state consegnate a mani della figlia della signora -OMISSIS-, non convivente con la medesima e non presente presso l’abitazione della madre al momento delle consegne.
Occorre prendere le mosse dalla ricostruzione dei fatti da cui origina il gravame, con il supporto della documentazione depositata dalla resistente Amministrazione.
Nella compilazione della domanda di emersione la richiedente, signora -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, datrice di lavoro della signora -OMISSIS- -OMISSIS-, dichiarava quale proprio luogo di residenza, indirizzo di lavoro e luogo di svolgimento della prestazione, quello della propria abitazione. Tra i recapiti di riferimento per l’UTC procedente comunicava l’indirizzo di posta elettronica della figlia.
L’ufficio competente, avviata l’istruttoria, con raccomandata A/R inoltrata all’indirizzo riportato nella domanda, che risulta ricevuta il 5 novembre 2020, ha chiesto la necessaria integrazione documentale entro il termine di venti giorni, pena rigetto dell’istanza.
Nonostante il mancato riscontro a tale iniziale richiesta, il medesimo ufficio -sempre con raccomandata A/R inoltrata agli indirizzi riportati nella domanda- ha formalizzato al datore di lavoro e, per conoscenza, al lavoratore, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/1990. La comunicazione risulta ricevuta dalla signora -OMISSIS- in data 23 giugno 2021 mentre non è stata notificata alla lavoratrice per irreperibilità.
Decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di dieci giorni ivi accordato, l’Amministrazione ha assunto il provvedimento di rigetto dell’istanza, comunicato sempre con raccomandata A/R, ricevuta dalla datrice di lavoro in data 4 novembre 2021 e restituita al mittente per la lavoratrice, risultata irreperibile all’indirizzo indicato nella domanda.
Tutte le comunicazioni sono state notificate a mani della figlia della datrice di lavoro; come rappresentato dall’amministrazione resistente spettava alla ricorrente dare prova che la figlia non sia convivente con la madre o che non si fosse trovata a casa della stessa al momento delle menzionate notifiche.
La notifica è stata effettuata peraltro nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 139, comma 2, c.p.c., secondo cui “ se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi di cui al primo comma, vale a dire la “casa di abitazione” oppure “dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio”, “l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
Come condivisibilmente affermato al riguardo dalla giurisprudenza, la notifica può, dunque, essere eseguita consegnando l’atto a persona di famiglia “indipendentemente dalla qualità di convivente o dall’appartenenza allo stesso nucleo familiare (che infatti la citata disposizione non richiede) e sul presupposto, che integra una presunzione, che il qualificato rapporto familiare, da cui derivano diritti e doveri reciproci, faccia conseguire la consegna dell’atto al destinatario, mentre ricade sul soggetto interessato l’onere della prova della occasionalità della presenza del familiare in tesi impeditiva della detta consegna ovvero di altra circostanza atta a dimostrare la mancata consegna (cfr. Cass., n. 25391/2017, 16499/2016 e 1971/2017). In sostanza, se il destinatario non viene trovato in casa, e in suo luogo viene trovato un familiare, l’ufficiale giudiziario o anche il postino è legittimato a consegnare l’atto al detto familiare che si presume convivente o addetto alla casa, anche senza che tale indicazione venga trasfusa nella relata di notifica, in mancanza di prova contraria” (così T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 28 gennaio 2019, n. 189; in termini, T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 4 maggio 2020, n. 4619) .” (TAR Lazio, Sez. II quater, 24 marzo 2025, n. 5974).
Tale interpretazione è confermata dalla Corte di Cassazione. Quest’ultima ha recentemente confermato l’orientamento con cui anche in precedenza ha affermato “ che (Cass. n. 11228 del 28/04/2021 Rv. 661282 - 01) la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, nè l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso e che resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (in senso analogo si veda, pure nell'ultimo quinquennio, Cass. n. 4160 del 9/02/2022 da ultimo)” ed ha, inoltre , “(Cass. n. 18716 del 13/07/2018 Rv. 649621 - 01), affermato che incombe sul destinatario dell'atto l'onere di provare l'occasionalità della presenza della persona di famiglia che lo ha ricevuto materialmente nella casa di abitazione, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell'atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica (…)” (Cass. Civ. Sez. III, ord. 30 gennaio 2025, n. 2154).
Costituisce, peraltro, conferma dell’effettivo ricevimento di tali missive la circostanza che nella medesima data di notifica del provvedimento definitivo di rigetto, ovvero il 4 novembre 2021, la signora -OMISSIS- abbia fatto pervenire all’Amministrazione procedente via PEC la documentazione richiesta, seppur incompleta (la relazione dell’UTC ha evidenziato che risultano ancora mancanti: l’originale della ricevuta della marca da bollo, il documento di identità del richiedente, la dichiarazione dei redditi, l’eventuale documentazione sanitaria attestante la limitazione dell’autosufficienza, la ricevuta del pagamento del contributo forfettario).
E, ulteriormente, con riferimento all’invio delle comunicazioni alla lavoratrice, l’Amministrazione ha sottolineato come le stesse siano state effettuate solo per conoscenza e siano state restituite al mittente per irreperibilità nonostante la signora -OMISSIS- abbia continuato a prestare la propria attività lavorativa presso l’abitazione della signora -OMISSIS-, indicata nell’istanza quale suo recapito.
Alla luce delle circostanze esposte non colgono nel segno le censure che si appuntano sulle supposte violazioni procedimentali.
Il ricorso va quindi respinto.
La peculiarità della vicenda controversa giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le altre parti menzionate nella presente pronuncia.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.