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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/03/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 14.2.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 10695/2022 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Paolo Mellina Bares domicilio eletto: Genova via Brigata Liguria 3/11 presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difesa dall'avv. Barbara Bocca
Domicilio eletto: Genova via Assarotti 15/6 bis
1 Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
- Il ricorrente come da note scritte depositate il 13.11.2024
- La resistente come da note scritte depositate il 14.11.2024
- Il Pubblico Ministero: come da parere in data 15.7.2023
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente o il Parte_1 marito ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio con rito civile, in Genova, in data
18.7.2009, con Controparte_1
- Che dall'unione non sono nati figli
- Che con sentenza n. 1017/2022 il Tribunale di Genova ha dichiarato la separazione tra i coniugi, con addebito al marito, e posto a carico dello stesso assegno di mantenimento di euro 350, 00 mensili
- Che la moglie lavora part time, con contratto di 20 ore settimanali, presso la Coop Service spa
- Che, durante la convivenza matrimoniale, la donna avrebbe rifiutato, contro il parere del marito, una proposta di assunzione a tempo pieno da parte della medesima cooperativa
- Di essere dipendente della Regione Liguria con contratto di 36 ore settimanali
- Che la moglie non avrebbe mai svolto attività a beneficio della famiglia né partecipato alle spese dell'interesse della stessa interamente sopportate dal ricorrente
Su tali premesse chiedeva al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio con rigetto di eventuali domande volte alla liquidazione di assegno divorzile
Con vittoria delle spese
2 ( da ora anche la moglie o la resistente ) si costituiva Controparte_1 mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Contestava di non avere contribuito alle esigenze della famiglia allegando invece di avere effettuato, come già dimostrato nell'ambito del giudizio di separazione, numerosi bonifici a favore del marito nell'arco temporale dal 2009 al 2015;
- Contestava di non avere prestato attività materiali in favore della famiglia allegando, al contrario, di avere lavorato part time proprio per potersi dedicare alle attività domestiche in favore del marito
- Contestava di avere ricevuto concrete proposte di assunzione a tempo pieno
- Allegava di vivere all'interno di casa di proprietà, acquistata attraverso mutuo di euro 52.000, 00, e di dovere corrispondere somme mensili, specificamente dettagliate, per fare fronte al pagamento delle rate di mutuo e relative ad ulteriori finanziamenti
- Allegava di avere da tempo rilasciato la casa familiare, di proprietà del suocero, che questi le aveva locato subito dopo la interruzione della convivenza matrimoniale
- Allegava di percepire un reddito mensile netto di circa euro 720, 00
- Allegava il fatto che il marito vive all'interno di abitazione di proprietà e percepisce un reddito netto superiore al triplo rispetto al proprio
- Allegava che il matrimonio con era stato stipulato con rito Pt_1 concordatario.
Su tali premesse chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la liquidazione a proprio favore di assegno divorzile di euro 450, 00 nonché accertarsi “ il diritto della signora a percepire, CP_1 ex art. 12 bis L. divorzio, una percentuale dell'indennità di fine rapporto che percepirà il signor all'atto della cessazione del rapporto di lavoro pari Pt_1 al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni il cui rapporto di lavoro è coinciso col matrimonio “.
Con vittoria delle spese.
In sede di udienza presidenziale i coniugi confermavano nella sostanza le originarie allegazioni ed il presidente, fallito il tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria ed urgente i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione nominando sé medesimo giudice istruttore.
3 In sede di memoria integrativa le parti confermavano le originarie allegazioni e contestazioni e, nella sostanza ( il ricorrente invero domandava la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ) le originarie conclusioni.
Con la prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc le parti mantenevano ferme le precedenti conclusioni
Con ordinanza in data 23.3.2024 il g.i. rigettava tutte le istanze istruttorie delle parti, in quanto relative a circostanza pacifiche, irrilevanti, ovvero capitolate in modo generico e valutativo, e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con le note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti confermavano le originarie conclusioni e la causa era così rimessa in decisione.
Ciò premesso
O S S E R V A
ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e l. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Genova nella procedura di separazione personale giudiziale, definita con la sentenza n. 1017/2022 del Tribunale di Genova, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
E' pacifico, e comunque risulta dalla documentazione allegata dalle parti, che il matrimonio era stato celebrato con rito concordatario.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4 Quanto alla domanda della di liquidazione a proprio favore del c.d. CP_1 assegno divorzile si osserva come, secondo giurisprudenza tendenzialmente consolidatasi a partire da Cass. Civ. SS UU n. 18287/2018, lo stesso assolve, in linea col dettato di cui all'art. 5 comma sesto L. 898/1970, funzioni ad un tempo assistenziale e compensativo perequativo.
Sotto il profilo compensativo perequativo, in particolare, la liquidazione si fonda sul presupposto, da accertarsi con rigore e con onere della prova a carico del richiedente, che “ …lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive “ ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 26520/2024 ).
Nel caso di specie entrambi i coniugi prestavano attività lavorativa in costanza di convivenza anche se l'orario della moglie era più ridotto ( pacificamente 20 ore settimanali a fronte delle 36 ore del marito ). Non è stata fornita la prova, né avrebbe potuto esserlo attraverso le generiche e valutative capitolazioni di prova testimoniale correttamente non ammesse dal g.i., che, a fronte del minor impegno lavorativo, la moglie abbia svolto in larga prevalenza le attività domestiche e, ciò che più conta, neppure è stata raggiunta la prova che ciò sia avvenuto in virtù di un accordo, ancorchè implicito tra i coniugi, e non piuttosto per scelta autonoma della moglie o per la concreta difficoltà della donna a reperire altra occupazione. Il fatto che malgrado la situazione di ristrettezza economica di cui si dirà, la che CP_1 ha allegato di non intrattenere altra relazione, non sia ancora riuscita a reperire occupazione maggiormente retribuita, consente anzi di presumere che la differenza di orario di lavoro tra le parti non sia dipesa da scelte condivise di indirizzo della vita familiare, ma da altre circostanze. In ogni caso poiché il marito svolge ed ha sempre svolto attività di lavoro dipendente non vi sono elementi per ritenere che il patrimonio ed il reddito attuali del Repetto derivino dagli eventuali sacrifici della alle proprie prospettive CP_1 professionali.
Quanto all'aspetto assistenziale dal modello 730 della risulta quanto CP_1 segue: esercizio 2023 ( da 730/2024 ): reddito imponibile euro 13.483, 00; imposta netta euro 55, 00; addizionale regionale irpef euro 166, 00, imposta comunale euro 109, 00; il reddito netto annuale è quindi pari ad euro 13.153;00; il reddito medio mensile è quindi pari ad euro 1096, 00. Il risultato così ottenuto è però falsificato dal fatto che una componente di reddito pari ad euro 4531, 00 è imputabile al versamento dell'assegno di mantenimento da parte del marito. Senza tale componente il reddito annuale netto della sarebbe CP_1
5 pari a circa euro 8800, 00 e dunque quello mensile pari ad euro 733, 00.
Esercizio 2022 ( da 730/2023 ). Reddito imponibile euro 9.824, 00; imposta regionale euro 106; il reddito annuale netto è quindi pari ad euro 9718, 00; il reddito medio mensile su dodici mensilità è quindi pari ad euro 809, 00.
Esercizio 2021 ( da 730/2022 ): reddito imponibile euro 8551, 00; imposta regionale euro 105, 00; il reddito annuale netto è quindi parti ad euro 8446, 00; il reddito medio mensile su dodici mensilità è quindi pari ad euro 704, 00.
Il reddito medio mensile della relativo alle ultime tre annualità e CP_1 spalmato su dodici mensilità ( laddove non si considerino i contributo del marito ) è quindi pari a 733 +809 + 704= 2246, 00: 3 = euro 749, 00.
La resistente, in quanto proprietaria della casa di abitazione, non deve sopportare oneri di locazione;
deve però pagare euro 192, 51 mensili a titolo di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione ( doc. 1 produzioni della resistente ) nonché euro 226, 91 in relazione a finanziamento ed Per_1 ulteriori euro 120, 00 mensili in relazione a finanziamento Findomestic;
seppure non risulta il fine specifico per cui detti ultimi due finanziamenti sono stati contratti è evidente che i modesti redditi percepiti dalla donna giustificassero il ricorso al finanziamento di terzi per soddisfare le primarie esigenze di vita.
E' quindi evidente che sottratto dal reddito medio mensile quanto necessario per far fronte ai vari finanziamenti, alla moglie rimanga poco più di 200, 00 euro al mese per far fronte alle spese indispensabili per il sostentamento primario ( cibo, vestiario, bollette ecc. ) e che dunque la donna necessiti del contributo dell'ex coniuge in funzione assistenziale. La è ancora CP_1 giovane ed in grado di procurarsi redditi superiori a quelli attualmente percepiti;
il fatto che, pur nelle attuali ristrettezze economiche, non vi abbia ancora provveduto fa ragionevolmente ritenere che ciò non sia dipeso dalla cattiva volontà della donna ( che peraltro ha, quanto meno sotto il profilo formale, dimostrato di essere alla ricerca di occupazione migliore ) bensì dalla reale difficoltà a reperire una diversa e più retribuita occupazione;
è evidente infatti che il solo contributo assistenziale del marito non potrà che lenire le attuali difficoltà, che solo attraverso il reperimento di adeguata occupazione potranno essere definitivamente superate.
Anche il , così come la moglie, non deve sostenere oneri di locazione Pt_1 abitando in casa di proprietà. I suoi redditi sono i seguenti: esercizio 2023 ( da 730/24 ): reddito imponibile euro 27.863, 00; imposta netta euro 4.977, 00, imposta regionale euro 415, 00, imposta comunale euro 279; il reddito netto annuale è quindi pari ad euro 22.192, 00; il reddito netto mensile spalmato su dodici mensilità è quindi pari ad euro 1849, 00;
6 esercizio 2022 ( da cu/2023 ): reddito imponibile euro 33.521, 30, imposta netta euro 7.136, 00, imposta regionale euro 513, 00; il reddito netto annuale è quindi pari ad euro 25.872, 30; il reddito netto mensile spalmato su dodici mensilità è quindi pari ad euro 2156, 00.
Esercizio 2021 ( da 730/22 ). Reddito imponibile euro 27.841, 00; imposta netta euro 3947, 00; imposta regionale euro 417, 00; imposta comunale euro 223, 00; il reddito netto annuale è quindi pari ad euro 23.254, 00. Il reddito medio mensile è quindi pari ad euro 1938, 00.
Il reddito medio mensile del Repetto relativo alle tre ultime annualità spalmato su dodici mensilità è quindi pari ad euro 1849, 00 + euro 2156, 00 + euro 1938, 00 = euro 5943: 3 = euro 1981, 00.
In mancanza di oneri di locazione tale importo, sottratto quanto necessario per il proprio mantenimento ( cibo, vestiario, bollette, carburante ), consente di sopportare senza particolari difficoltà quanto necessario per assicurare una assistenza adeguata alla ex coniuge che, in considerazione a quanto sopra rilevato e tenuto conto anche delle lunga convivenza prematrimoniale delle parti, si stima equo quantificare nella misura di euro 300, 00 mensili.
La resistente ha inoltre chiesto in via riconvenzionale di accertare il diritto della a percepire percentuale del trattamento di fine rapporto del CP_1 marito, pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso col matrimonio. La domanda è inammissibile per carenza del requisito dell'interesse ad agire;
in questa sede, infatti, il Tribunale, non essendo ancora cessato il rapporto di lavoro del Repetto, non può né quantificare la misura del beneficio, né valutare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto ( ad es: il mancato passaggio a nuove nozze del beneficiario da valutarsi in coincidenza temporale con la cessazione del rapporto di lavoro: certamente non può passare a nuove nozze il coniuge non ancora divorziato ), e dovrebbe limitarsi a parafrasare quanto già affermato dall'art. 12 bis L. 898/1970; manca pertanto un interesse giuridicamente rilevante della ad ottenere la pronuncia richiesta. Non CP_1 si ignora il diverso avviso di parte della giurisprudenza ma, in presenza di un presupposto che va certamente verificato al momento della cessazione del rapporto di lavoro ( il mancato passaggio a nuove nozze del beneficiario che certo non potrà mai essere passato a nuove nozze prima del proprio divorzio
) una sentenza che accertasse a titolo definitivo il diritto alla percentuale finirebbe per vanificare il presupposto di legge;
se invece la sentenza si limitasse a disporre che il diritto è riconosciuto a condizione che il coniuge beneficiario non sia passato a nuove nozze a momento della cessazione del rapporto di lavoro essa si tradurrebbe in un accertamento incompleto e,
7 appunto, in una mera parafrasi della lettera normativa, in relazione a cui non si ritiene sussistere interesse ad agire.
Poichè la soccombenza grava in misure prevalente sul ricorrente lo stesso deve essere condannato a rifondere alla resistente la metà delle spese del presente procedimento, previa compensazione della residua metà.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Genova in data 18.7.2009 tra e Parte_1 [...]
( trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_2 comune di Genova al n. 386 parte II serie A anno 2009 )
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno cinque di ogni mese, la
[...] somma di euro 300, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
DICHIARA inammissibile ogni altra domanda
CONDANNA a rifondere a la metà Parte_1 Controparte_3 delle spese del procedimento, previa compensazione della residua metà, che liquida in complessivi euro 4250, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa ( da rifondere, pertanto, euro 2125, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa .
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 14.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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