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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/07/2024, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1735/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1735 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 pendente tra:
(c.f.: nato ad [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gesi Dignani;
ricorrente
e
(c.f.: nata ad [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall' avv. Marco Manfredi;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “Chiede che il Tribunale adito voglia accertare il raggiungimento della maggiore età
e dell'indipendenza economica di nato ad [...] il [...] e, per l'effetto, Persona_1
pagina 1 di 5 modificare, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, le condizioni di divorzio previste nella convenzione di negoziazione assistita del 01.07.2016, redatta ai sensi dell' art. 6 d. l. n.
132/2014, convertito con la L. 162/2014, come di seguito:
1) dichiarare la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo favore e versato dal sig.
[...]
alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
2) dichiarare la revoca della contribuzione alle spese straordinarie;
3) dichiarare la revoca della casa coniugale sita in Agugliano (AN), in via San Tommaso D'Aquino n.
9. ( Catasto dei Fabbricati degli immobili siti nel Comune di Agugliano n.1 foglio 22 numero 533 sub 3-9 categoria A/2, classe 3, consistenza 7,0 vani superficie catastale totale: 141 m2 totale escluse aree scoperte : 123 m2 Rendita Euro 578,43 Lire 1.120.000 via San Bernardino da Siena piano T variazione del 09/11/2015 inserimento in visura dei dati di superficie;
n.2, foglio 22 numero
533 sub 7-15 categoria C/6 classe 3 consistenza 82 m2 superficie catastale totale 95m2 rendita euro
101,64 lire 196.800 via San Bernardino da Siena Piano S1 variazione del 09/11/2015 inserimento in visura dei dati di superficie;
n.1 foglio 22 numero 533 sub 16 categoria F/1 consistenza 15 m2 indirizzo dati derivanti da Via San Bernardino da Siena Piano T costituzione del 08/09/1999 ( n.
A01224.1/1999); n. 1 foglio 22 particella 525 qualità classe seminativo 03, superficie m2 are 04 ca
19 reddito dominicale euro 1,41 lire 2.724 agrario euro 1.73 lire 3.352, dati derivanti da variazione geometrica del 14/07/1999 in atti dal 10/11/1999 ( n. 2134.1/1999). Si precisa che dalla visura allegata risulta ancora il vecchio nome della Via San Bernardino da Siena, mentre attualmente è
Via San Tommaso D' Aquino) stabilita a favore della sig.ra quale genitore Controparte_1
convivente con figlio minore ed economicamente non autosufficiente, con riammissione di detto immobile nel possesso del sig. quale legittimo ed esclusivo proprietario. Con Parte_1
vittoria delle competenze professionali, oltre cap ed iva come per legge.”
Per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona respingere con qualsiasi statuizione le richieste formulate dal ricorrente , perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di Parte_1
spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.03.2023, il sig. si è rivolto a questo Tribunale per Parte_1
ottenere la modifica delle condizioni di divorzio pattuite con la sig.ra nella Controparte_1
convenzione di negoziazione assistita del 01.07.2016, ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 132/2014, convertito con la legge n. 162/2014.
pagina 2 di 5 Il ricorrente ha chiesto, in particolare, la cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio , divenuto nel frattempo maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e la Per_1
conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CP_1
Con comparsa depositata in data 06.07.2023, la sig.ra si è costituita in giudizio, CP_1
contestando le pretese avanzate dal ricorrente e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 06.07.2023 il giudice relatore ha esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e con successiva ordinanza, ritenute inammissibile le istanze istruttorie, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 27.06.2024, le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi atti e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
L'oggetto del contendere del presente giudizio è rappresentato dalla questione dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne della coppia.
È pacifico che l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori non s'interrompe automaticamente al compimento della maggiore età ma si protrae sino al raggiungimento di una condizione economica di autosufficienza.
Al fine di valutare la cessazione ovvero la permanenza in capo ai genitori dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, il giudice è tenuto, caso per caso e secondo equo apprezzamento, a compiere un accertamento di fatto, tenendo in considerazione diversi parametri, tra i quali l'età, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale tecnica, il percorso scolastico e universitario intrapreso nonché l'impegno del figlio maggiorenne nella ricerca di una occupazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. 32727/2022; Cass. 23763/2006; Cass. 4765/2002).
Spetta al genitore che richiede la revoca dell'obbligo di mantenimento l'onere di dimostrare che il figlio abbia raggiunto una condizione di effettiva indipendenza economica ovvero che il mancato raggiungimento di tale condizione sia dipeso da un atteggiamento d'inerzia o di rifiuto ingiustificato.
Va altresì sottolineato che il raggiungimento della condizione d'indipendenza economica non può essere escluso unicamente in ragione delle caratteristiche “precarie” del tipo di attività lavorativa svolta, atteso che anche lo svolgimento di un'attività lavorativa prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato ben può costituire un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, fermo restando che “non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rilevarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica:
e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna serie prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o della ridotta misura della retribuzione” (cfr. Cass. 40282/2021).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Dagli atti di causa, risulta che il nato il [...]: Persona_1
- dopo aver effettuato numerose assenze scolastiche nel corso degli anni, ha abbandonato il percorso di studi a partire dal 2021 (circostanza non contestata);
- lavora, dalla data del 03.11.2022, presso la società V.P.R. Impianti S.r.l. con contratto un di apprendistato professionalizzante della durata di 54 mesi che, alla scadenza, nel caso di mancato recesso, proseguirà con ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- è inquadrato con la qualifica di apprendista operaio con la mansione di elettricista e installatore di impianti elettrici secondo il vigente CCNL del comparto metalmeccanica, oreficeria, odontotecnica;
- percepisce la retribuzione mensile stabilita dal CCNL, con importo netto mensile che si aggira intorno ad € 1.200,00 (come da buste paga allegate in atti).
È evidente che il contratto di apprendistato ha caratteristiche specifiche rispetto al normale rapporto di lavoro subordinato, in quanto include l'obbligo per l'imprenditore di fornire istruzione professionale e prevede una riduzione dell'orario lavorativo per le ore destinate alla formazione complementare.
Tuttavia, come si è detto in premessa, la verifica in ordine al raggiungimento dell'indipendenza economica deve sempre essere effettuata sulla base delle circostanze del caso concreto1 e, sulla base degli elementi di fatto appena richiamati, il Collegio ritiene il abbia ormai Persona_1
acquisito una sufficiente autonomia e indipendenza economica.
Egli, infatti, percepisce una retribuzione (che, essendo quella prevista dalla contrattazione collettiva, deve ritenersi adeguata) sin dal mese di novembre 2022, ha acquisito una professionalità e continua a maturare delle competenze specifiche che, in ogni caso, potranno essere utilmente spese nel mercato del lavoro per una eventuale e futura ricollocazione.
L'accertamento della sopravvenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne comporta l'accoglimento delle domande avanzate dal ricorrente e, in particolare:
- la revoca del contributo di mantenimento previsto a carico del sig. Parte_1
- la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra posto che tale Controparte_1
assegnazione si giustifica unicamente sulla base dell'interesse primario dei figli, minorenni o 1 Invero, la stessa Corte di Cassazione in una recente pronuncia (Cass. civ. 35494/2023) ha stabilito la permanenza dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore, divorziato, nei confronti della propria figlia maggiorenne e titolare di un contratto di apprendistato, evidenziando tuttavia che il ricorrente non aveva fornito prova né del reddito né della durata del contratto;
elementi che, pur in presenza di una particolare tipologia contrattuale quale quella dell'apprendistato, ben potrebbero dimostrare il raggiungimento dell'indipendenza economica. pagina 4 di 5 maggiorenni non autosufficienti, di continuare a vivere all'interno dell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.905,00, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa) e dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022 (€ 1.701,00 fase di studio, € 1.204,00 fase introduttiva).
Va respinta, in quanto infondata, la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dal ricorrente ex art. art. 96 c.p.c., non essendo stata fornita la prova del dolo o della colpa grave in capo alla resistente nonché del danno patito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
revoca l'obbligo posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento ordinario e Parte_1
straordinario del figlio Persona_1
revoca l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Controparte_1
condanna la sig.ra a rifondere al sig. le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in complessivi € 2.905,00 a titolo di compensi, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 03.07.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1735 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 pendente tra:
(c.f.: nato ad [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gesi Dignani;
ricorrente
e
(c.f.: nata ad [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall' avv. Marco Manfredi;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “Chiede che il Tribunale adito voglia accertare il raggiungimento della maggiore età
e dell'indipendenza economica di nato ad [...] il [...] e, per l'effetto, Persona_1
pagina 1 di 5 modificare, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, le condizioni di divorzio previste nella convenzione di negoziazione assistita del 01.07.2016, redatta ai sensi dell' art. 6 d. l. n.
132/2014, convertito con la L. 162/2014, come di seguito:
1) dichiarare la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo favore e versato dal sig.
[...]
alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
2) dichiarare la revoca della contribuzione alle spese straordinarie;
3) dichiarare la revoca della casa coniugale sita in Agugliano (AN), in via San Tommaso D'Aquino n.
9. ( Catasto dei Fabbricati degli immobili siti nel Comune di Agugliano n.1 foglio 22 numero 533 sub 3-9 categoria A/2, classe 3, consistenza 7,0 vani superficie catastale totale: 141 m2 totale escluse aree scoperte : 123 m2 Rendita Euro 578,43 Lire 1.120.000 via San Bernardino da Siena piano T variazione del 09/11/2015 inserimento in visura dei dati di superficie;
n.2, foglio 22 numero
533 sub 7-15 categoria C/6 classe 3 consistenza 82 m2 superficie catastale totale 95m2 rendita euro
101,64 lire 196.800 via San Bernardino da Siena Piano S1 variazione del 09/11/2015 inserimento in visura dei dati di superficie;
n.1 foglio 22 numero 533 sub 16 categoria F/1 consistenza 15 m2 indirizzo dati derivanti da Via San Bernardino da Siena Piano T costituzione del 08/09/1999 ( n.
A01224.1/1999); n. 1 foglio 22 particella 525 qualità classe seminativo 03, superficie m2 are 04 ca
19 reddito dominicale euro 1,41 lire 2.724 agrario euro 1.73 lire 3.352, dati derivanti da variazione geometrica del 14/07/1999 in atti dal 10/11/1999 ( n. 2134.1/1999). Si precisa che dalla visura allegata risulta ancora il vecchio nome della Via San Bernardino da Siena, mentre attualmente è
Via San Tommaso D' Aquino) stabilita a favore della sig.ra quale genitore Controparte_1
convivente con figlio minore ed economicamente non autosufficiente, con riammissione di detto immobile nel possesso del sig. quale legittimo ed esclusivo proprietario. Con Parte_1
vittoria delle competenze professionali, oltre cap ed iva come per legge.”
Per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona respingere con qualsiasi statuizione le richieste formulate dal ricorrente , perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di Parte_1
spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.03.2023, il sig. si è rivolto a questo Tribunale per Parte_1
ottenere la modifica delle condizioni di divorzio pattuite con la sig.ra nella Controparte_1
convenzione di negoziazione assistita del 01.07.2016, ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 132/2014, convertito con la legge n. 162/2014.
pagina 2 di 5 Il ricorrente ha chiesto, in particolare, la cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio , divenuto nel frattempo maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e la Per_1
conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra CP_1
Con comparsa depositata in data 06.07.2023, la sig.ra si è costituita in giudizio, CP_1
contestando le pretese avanzate dal ricorrente e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 06.07.2023 il giudice relatore ha esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e con successiva ordinanza, ritenute inammissibile le istanze istruttorie, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 27.06.2024, le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi atti e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
L'oggetto del contendere del presente giudizio è rappresentato dalla questione dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne della coppia.
È pacifico che l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori non s'interrompe automaticamente al compimento della maggiore età ma si protrae sino al raggiungimento di una condizione economica di autosufficienza.
Al fine di valutare la cessazione ovvero la permanenza in capo ai genitori dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, il giudice è tenuto, caso per caso e secondo equo apprezzamento, a compiere un accertamento di fatto, tenendo in considerazione diversi parametri, tra i quali l'età, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale tecnica, il percorso scolastico e universitario intrapreso nonché l'impegno del figlio maggiorenne nella ricerca di una occupazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. 32727/2022; Cass. 23763/2006; Cass. 4765/2002).
Spetta al genitore che richiede la revoca dell'obbligo di mantenimento l'onere di dimostrare che il figlio abbia raggiunto una condizione di effettiva indipendenza economica ovvero che il mancato raggiungimento di tale condizione sia dipeso da un atteggiamento d'inerzia o di rifiuto ingiustificato.
Va altresì sottolineato che il raggiungimento della condizione d'indipendenza economica non può essere escluso unicamente in ragione delle caratteristiche “precarie” del tipo di attività lavorativa svolta, atteso che anche lo svolgimento di un'attività lavorativa prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato ben può costituire un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, fermo restando che “non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rilevarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica:
e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna serie prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o della ridotta misura della retribuzione” (cfr. Cass. 40282/2021).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Dagli atti di causa, risulta che il nato il [...]: Persona_1
- dopo aver effettuato numerose assenze scolastiche nel corso degli anni, ha abbandonato il percorso di studi a partire dal 2021 (circostanza non contestata);
- lavora, dalla data del 03.11.2022, presso la società V.P.R. Impianti S.r.l. con contratto un di apprendistato professionalizzante della durata di 54 mesi che, alla scadenza, nel caso di mancato recesso, proseguirà con ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- è inquadrato con la qualifica di apprendista operaio con la mansione di elettricista e installatore di impianti elettrici secondo il vigente CCNL del comparto metalmeccanica, oreficeria, odontotecnica;
- percepisce la retribuzione mensile stabilita dal CCNL, con importo netto mensile che si aggira intorno ad € 1.200,00 (come da buste paga allegate in atti).
È evidente che il contratto di apprendistato ha caratteristiche specifiche rispetto al normale rapporto di lavoro subordinato, in quanto include l'obbligo per l'imprenditore di fornire istruzione professionale e prevede una riduzione dell'orario lavorativo per le ore destinate alla formazione complementare.
Tuttavia, come si è detto in premessa, la verifica in ordine al raggiungimento dell'indipendenza economica deve sempre essere effettuata sulla base delle circostanze del caso concreto1 e, sulla base degli elementi di fatto appena richiamati, il Collegio ritiene il abbia ormai Persona_1
acquisito una sufficiente autonomia e indipendenza economica.
Egli, infatti, percepisce una retribuzione (che, essendo quella prevista dalla contrattazione collettiva, deve ritenersi adeguata) sin dal mese di novembre 2022, ha acquisito una professionalità e continua a maturare delle competenze specifiche che, in ogni caso, potranno essere utilmente spese nel mercato del lavoro per una eventuale e futura ricollocazione.
L'accertamento della sopravvenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne comporta l'accoglimento delle domande avanzate dal ricorrente e, in particolare:
- la revoca del contributo di mantenimento previsto a carico del sig. Parte_1
- la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra posto che tale Controparte_1
assegnazione si giustifica unicamente sulla base dell'interesse primario dei figli, minorenni o 1 Invero, la stessa Corte di Cassazione in una recente pronuncia (Cass. civ. 35494/2023) ha stabilito la permanenza dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore, divorziato, nei confronti della propria figlia maggiorenne e titolare di un contratto di apprendistato, evidenziando tuttavia che il ricorrente non aveva fornito prova né del reddito né della durata del contratto;
elementi che, pur in presenza di una particolare tipologia contrattuale quale quella dell'apprendistato, ben potrebbero dimostrare il raggiungimento dell'indipendenza economica. pagina 4 di 5 maggiorenni non autosufficienti, di continuare a vivere all'interno dell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.905,00, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa) e dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022 (€ 1.701,00 fase di studio, € 1.204,00 fase introduttiva).
Va respinta, in quanto infondata, la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata dal ricorrente ex art. art. 96 c.p.c., non essendo stata fornita la prova del dolo o della colpa grave in capo alla resistente nonché del danno patito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
revoca l'obbligo posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento ordinario e Parte_1
straordinario del figlio Persona_1
revoca l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Controparte_1
condanna la sig.ra a rifondere al sig. le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in complessivi € 2.905,00 a titolo di compensi, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 03.07.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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