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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2024, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1793/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'1 marzo 2024 tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PUGLISI FULVIO
APPELLANTE
e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PESENTI MARCO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3419/2020 pubblicata in data 21/10/2020
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello Civile di Catania, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della sentenza appellata e previo accoglimento dell'istanza ex articolo 283-351 c.p.c. di sospensione dell'esecuzione della sentenza: a) accogliere l'atto di appello nel rito e nel merito;
b) riformare la sentenza appellata e confermare la revoca del d.i. opposto;
c) ritenere e dichiarare che l'appellante nulla deve alla Società appellata;
d) in via subordinata e senza recesso si chiede accogliersi l'azione di ripetizione di indebito e compensare interamente tra le parti i rapporti patrimoniali di dare avere;
e) si insiste in tutte le domande eccezioni e mezzi di prova scritti negli atti
e verbali del processo di primo grado da intendersi qui integralmente trascritti;
f) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi integralmente senza compensazione
Per Parte Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. o, comunque, art. 348 bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale: - rigettare l'appello proposto dalla la sig.ra
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1
confermare la Sentenza del Tribunale di Catania n. 3419/2020 pubblicata il
21.10.2020. In via subordinata: - condannare in ogni la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di € Controparte_1
11.301,52, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3419/2020 pubblicata in data 21/10/2020 il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione e revocava l'opposto decreto ingiuntivo;
accertava un credito dell'opposta di euro 11.301, 52 e condannava l'opponente al pagamento della detta somma, oltre interessi dal dovuto al soddisfo in favore dell'opposta nonché a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, compensandole nella misura di 1/3.
pag. 2/12 In particolare, il primo giudice riteneva ammissibile l'opposizione tardiva - stante la nullità della notifica del decreto, che conseguentemente revocava – e ne dichiarava l'infondatezza, posto che :
- il contratto non era nullo, avendo la espressamente dichiarato di Parte_1
prendere atto “che potrà essermi concessa da AGOS ITAFINCO S.P.A.,
l'apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito rilasciata a mio nome […] alle seguenti condizioni” e, sottoscrivendo il contratto, richiesto la concessione di una carta revolving ad AGOS ITAFINCO
S.p.A., che l'ha rilasciata quale intermediario finanziario autorizzato, carta revolving che era stata più volte utilizzata dall'opponente, come ammesso nell'atto di citazione e come risultava dall'esame dell'estratto conto, e non rilevando la omessa sottoscrizione ex art. 117 TUB da parte dell'istituto mutuante:
- il credito era stato provato da e del tutto generiche e Controparte_2
inammissibili erano le allegazioni difensive in punto di vizio del consenso o di pretesa violazione della disciplina a tutela del consumatore, non essendo state allegate circostanze specifiche e concrete tali da contestare l'assunto di concreta vessatorietà delle clausole sottoscritte dal cliente.
Avverso detta sentenza ha interposto appello per le ragioni Parte_1
meglio esaminate in motivazione, formulando le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita instando per l'inammissibilità e per il Controparte_1
rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 14/04/2021 la Corte ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per l'importo superiore a € 5.413,00.
Indi, all'udienza del 01/03/2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 3/12 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto che AGOS abbia concesso all'appellante un apertura di credito tramite carta revolving e che questa l'abbia utilizzata, deducendo che in realtà ha sempre ammesso di aver ricevuto un primo bonifico nel 2007 di €
5.000,00 - somma già interamente restituita - ma ha negato di aver ricevuto il secondo bonifico di € 6.000,00.
pag. 4/12 Con il secondo motivo, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto valido il contratto di finanziamento, posto che lo stesso non è stato concluso dall'AGOS, come ritenuto in sentenza, ma risulta stipulato nei locali commerciali della venditrice e sottoscritto da un suo dipendente, ossia da un soggetto non abilitato alla vendita di prodotti finanziari. Ha quindi ribadito l'eccezione di nullità del contratto.
Con il terzo motivo, l'appellante ha rilevato che essendo il contratto nullo non
è possibile applicare la disciplina sulla forza probatoria degli estratti conto prevista per i contratti validi.
Con il quarto motivo, la ha denunciato che, in ogni caso, il contratto Parte_1
non contiene alcuna previsione con riferimento alla percentuale di interessi di mora o corrispettivi e conseguentemente vanno restituiti gli importi corrisposti a tale titolo.
Infine, con il quinto motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'azione di ripetizione dell'indebito dalla stessa proposta in via subordinata rispetto all'eccezione di nullità.
Ritiene la Corte come si palesi preliminare l'esame del secondo motivo di appello con la quale è stata ribadita l'eccezione di nullità già formulata in primo grado.
Occorre in primo luogo evidenziare che risulta pacifico tra le parti che il contratto è stato sottoscritto dal rivenditore del bene di consumo (divano letto) descritto nel contratto di finanziamento e occorre, quindi, valutare se tale soggetto, non iscritto nell'apposito albo degli intermediari finanziari, possa concludere, unitamente alla domanda di finanziamento curata su richiesta della società finanziaria AGOS, anche l'apertura di una linea di credito erogata mediante il rilascio della carta revolving.
È noto che nella pratica commerciale molto spesso le società finanziarie sollecitano gli esercenti di attività site all'interno di centri commerciali a pag. 5/12 concedere ai consumatori, durante l'acquisto di un determinato bene, delle carte di credito revolving contestualmente all'apertura del finanziamento finalizzato all'acquisto stesso, indicando nei moduli soltanto gli elementi identificativi del finanziamento per il bene specifico finanziato, con un generico richiamo alla possibilità per la società finanziaria di concedere, in futuro e a proprio insindacabile giudizio, una carta di credito revolving, ossia un credito rotativo, come verificatosi anche nei due contratti oggetto della presente controversia.
Ed infatti, nel modulo prestampato sottoscritto dalla AR è presente la seguente dicitura: “prendo atto che potrà essermi concessa da Parte_2
l'apertura di una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di
[...] credito rilasciata a mio nome”, che prosegue indicando l'importo massimo utilizzabile, le modalità e i tempi di rimborso con rate comprensive dei tassi d'interesse, del premio assicurativo e delle spese, nonché con la previsione, all'art. 18 delle condizioni generali, degli interessi di mora.
Tale operazione contrattuale è da ritenersi nulla qualora sia conclusa, come nel caso in esame, senza l'intermediazione di un soggetto finanziario abilitato, in violazione dell'art. 3, d.lgs. n. 374/1999, in quanto il titolare di un'attività commerciale non è affatto abilitato a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi da quelli per il finanziamento dei propri beni, potendo detta prescrizione essere derogata solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è però ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato (cfr. Corte d'Appello di Ancona n. 610/2023, che richiama ABF Collegio di Bari, decisione n. 5051/2019; ABF Collegio di
Napoli, decisione n. 9474/2015).
pag. 6/12 Diversamente dai contratti di finanziamento conclusi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari, la sottoscrizione di un finanziamento revolving realizza un'operazione di prestito più complessa rispetto al credito finalizzato, poiché “può essere accesa in occasione e in funzione dell'acquisto dei beni ma apre un linea di credito utilizzabile ulteriormente.
Infatti, nel contratto di finanziamento revolving è previsto che il valore del credito finanziato residuato dall'acquisto del bene può essere messo a disposizione del consumatore. Questo tipo di finanziamento, per non essere nullo, richiede l'intermediazione di un soggetto iscritto all'albo e non di un semplice rivenditore.
Con riferimento alle carte di credito revolving, anche la AN d'AL ha specificato che è previsto l'obbligo degli intermediari finanziari di avvalersi di agenti in attività finanziaria ai fini della promozione e della conclusione dei relativi contratti di finanziamento (cfr. Comunicato BIT n. 313116/2010).
Per quanto riguarda la ratio che sorregge la piena applicabilità al caso di specie della sanzione civilistica della nullità, sovviene la ricostruzione offerta dal
Collegio di Bologna con la decisione n. 4773/2021: “La violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari determina la nullità del contratto, per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all'art. 2033 c.c., a carico di tutte le parti”
(decisione resa in un caso similare a quello oggetto della presente controversia, riguardante anch'esso il collocamento di una carta revolving da parte di un rivenditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione).
A medesima conclusione è pervenuta questa Corte d'Appello (cfr. sent.
945/2023 est. la quale ha evidenziato che “il finanziamento rotativo Pt_3
(c.d. revolving) consente al beneficiario di utilizzare la provvista in più soluzioni, con facoltà di restituire e richiedere nuovamente l'utilizzo alla parte finanziatrice delle somme che siano state già rimborsate, nel rispetto di un
pag. 7/12 importo massimo disponibile e del termine di scadenza finale del finanziamento.
L'utilizzo delle somme può avvenire, siccome nel caso di specie, attraverso le carte di credito revolving, le quali consentono di rimborsare la spesa per
l'acquisto di beni e servizi con importi rateizzati, maggiorati di una quota di interessi. In altri termini, le carte di credito revolving prevedono un meccanismo di pagamento rateale caratterizzato dal fatto che ogni rata comprende una parte di capitale e una parte di interessi. Il carattere rotativo del credito si sostanzia proprio nella circostanza che il titolare della carta attraverso il pagamento della rata ripristina parzialmente la somma messa a disposizione, che potrà essere in futuro utilizzata per altri acquisti. Tale forma di finanziamento rappresenta dunque una vera e propria forma di credito al consumo, che si sostanzia nel mettere a disposizione della clientela una linea di fido, da utilizzare interamente
o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido”.
Prosegue la Corte che “non può dirsi, poi, che le disposizioni del d.lgs.
374/1999 non siano applicabili ratione temporis al contratto stipulato in data
23/6/2000, per non essere ancora stato emanato il regolamento cui la norma faceva riferimento. Ed invero, a norma dell'art. 3 d.lgs. 374/1999, entrato in vigore l'11 novembre 1999 (abrogato dal D.lgs. 141/2010), “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n ), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”; il secondo comma della detta norma così recita:
“Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei
pag. 8/12 confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”. Tale regolamento è stato emanato con DM 485/2001, il cui art. 2 prevede che “Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico
l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno
o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. Epperò, l'entrata in vigore dell'art. 3 del citato decreto legislativo non era condizionata all'emanazione del regolamento, dovendosi considerare che già ai sensi del d.lgs. 385/1993, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma era riservato agli intermediari finanziari iscritti nell'apposito elenco tenuto dal
Ministro del tesoro e l'esercizio del credito al consumo (salvo che fosse limitata alla dilazione nel pagamento del solo prezzo) era riservata ai soggetti autorizzati, banche ed intermediari finanziari, e ciò anche per le sole attività strumentali ed per i soggetti interposti nell'attività…Del resto, tale interpretazione è coerente con quella fornita dalla AN d'AL (che, si ripete, ha natura meramente interpretativa della norma), la quale ha escluso che la deroga prevista dal decreto ministeriale (limitata alla concessione del credito unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi) ricomprenda l'attività di
pag. 9/12 promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato”.
Il Collegio intende dare continuità a tale orientamento, rilevando che sull'argomento, si è espresso di recente anche l'ABF, Collegio di Torino
(decisione n. 3323 del 24.02.2022), che richiama le argomentazioni di una propria precedente decisione n. 25593/2021 secondo cui: “È pacifico che, non venendo in rilievo un prestito a carattere finalizzato, l'operazione non può giudicarsi conforme al D.M. 485/2001, emanato ai sensi dell'art. 3 D.Lgs.
374/99, che esclude sì dall'ambito dell'agenzia in attività finanziaria i prestiti stipulati per l'acquisto di un bene sulla base di convenzioni fra venditori e intermediari finanziari, ma a patto che detti prestiti abbiano natura di scopo, mentre nessuna deroga è istituita per l'ordinario accesso al credito (non finalizzato) con contestuale emissione della carta revolving”.
Inoltre, sempre con riferimento al caso di carte revolving collocate direttamente dai venditori convenzionati con l'intermediario, sono intervenuti altre decisioni dei Collegi territoriali ABF che hanno accertato la nullità parziale del contratto ed hanno condannato l'intermediario resistente a restituire gli interessi conseguiti in esubero rispetto al tasso legale (cfr. ABF, Coll. Napoli n. 26408/19, ABF,
Coll. Roma n. 3574/12 e in particolare ABF, Coll. Bologna n. 4773/21 ove è stabilito che “la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari determina la nullità del contratto, per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all'art.
2033 c.c., a carico di tutte le parti. Si tratta di nullità rilevabile d'ufficio, da cui consegue che le somme ricevute in prestito dal ricorrente a titolo di finanziamento revolving dovranno essere integralmente restituite: non al tasso
d'interesse previsto in contratto, in quanto dichiarato nullo, bensì al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c., quale corrispettivo minimo ex lege
pag. 10/12 per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito”).
Peraltro una simile corretta impostazione è conforme al granitico orientamento della Corte di Cassazione in materia di attività bancaria e finanziaria da parte di soggetti non autorizzati, a tenore del quale viene pacificamente riconosciuta la nullità per violazione di norme da considerarsi imperative in ragione degli interessi pubblici e generali ad esse sottesi: “L'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria richiede, quale condizione necessaria, l'iscrizione al ruolo degli agenti in affari di mediazione;
in difetto, il contratto è nullo” (Cass.,
17 maggio 1999, n. 4800; Cass., 7 marzo 2001, n. 3272; Cass., 15 marzo 2001, n.
3753; Cass., 6 aprile 2001, n. 5114).
Alla luce degli esposti principi deve, conseguentemente, essere dichiarata la nullità del contratto di apertura di credito mediante carta di tipo revolving di cui al contratto di finanziamento 1650071. Inoltre, quale conseguenza della sancita nullità del contratto, la è tenuta alla restituzione alla società finanziaria Parte_1
delle sole somme effettivamente ricevute, al netto di interessi convenzionali e spese, e con l'aggiunta dei soli interessi legali.
Quanto al primo motivo di appello contenente la contestazione mossa da parte appellante, sin dal primo grado, in merito alla ricezione della somma di €
6.000,00 in data 26/09/2008 (somma che l'appellante ha dichiarato di non ricordare), a giudizio del collegio la tesi difensiva è infondata.
Ed invero non solo tale somma è riportata nell'estratto conto depositato dall'appellata nel fascicolo monitorio, estratto conto certamente opponibile all'appellante, ma soprattutto dal predetto documento emerge altresì che dopo tale data la ha effettuato dei bonifici ad estinzione proprio del predetto Parte_1 debito (€ 180,00 al mese), atteso che tali somme non possono riferirsi al precedente accredito di € 5000,00 (riconosciuto dall'appellante), debito che pag. 11/12 risulta estinto già in data 12/08/2008, tanto che Agos ha rimborsato la somma di
€ 153,27 a saldo di tale precedente finanziamento.
Ciò precisato la causa va rimessa in istruttoria, rivelandosi necessario disporre una consulenza tecnica che accerti il residuo credito vantato da Agos, oggi
[...]
a titolo di restituzione del capitale, maggiorato dei soli Controparte_1
interessi legali, tenendo conto dei versamenti via via effettuati dalla . Parte_1
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3419/2020 pubblicata in
[...]
data 21/10/2020, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata così provvede: dichiara nullo il contratto di apertura di credito mediante carta di tipo revolving, sottoscritto da in uno al contratto di finanziamento n. Parte_1
1650071 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3687/2016 emesso dal
Tribunale di Catania in data 01/09/2016; dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso, in data 04/10/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1793/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'1 marzo 2024 tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PUGLISI FULVIO
APPELLANTE
e
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PESENTI MARCO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3419/2020 pubblicata in data 21/10/2020
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello Civile di Catania, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della sentenza appellata e previo accoglimento dell'istanza ex articolo 283-351 c.p.c. di sospensione dell'esecuzione della sentenza: a) accogliere l'atto di appello nel rito e nel merito;
b) riformare la sentenza appellata e confermare la revoca del d.i. opposto;
c) ritenere e dichiarare che l'appellante nulla deve alla Società appellata;
d) in via subordinata e senza recesso si chiede accogliersi l'azione di ripetizione di indebito e compensare interamente tra le parti i rapporti patrimoniali di dare avere;
e) si insiste in tutte le domande eccezioni e mezzi di prova scritti negli atti
e verbali del processo di primo grado da intendersi qui integralmente trascritti;
f) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi integralmente senza compensazione
Per Parte Appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. o, comunque, art. 348 bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale: - rigettare l'appello proposto dalla la sig.ra
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1
confermare la Sentenza del Tribunale di Catania n. 3419/2020 pubblicata il
21.10.2020. In via subordinata: - condannare in ogni la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di € Controparte_1
11.301,52, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3419/2020 pubblicata in data 21/10/2020 il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione e revocava l'opposto decreto ingiuntivo;
accertava un credito dell'opposta di euro 11.301, 52 e condannava l'opponente al pagamento della detta somma, oltre interessi dal dovuto al soddisfo in favore dell'opposta nonché a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, compensandole nella misura di 1/3.
pag. 2/12 In particolare, il primo giudice riteneva ammissibile l'opposizione tardiva - stante la nullità della notifica del decreto, che conseguentemente revocava – e ne dichiarava l'infondatezza, posto che :
- il contratto non era nullo, avendo la espressamente dichiarato di Parte_1
prendere atto “che potrà essermi concessa da AGOS ITAFINCO S.P.A.,
l'apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito rilasciata a mio nome […] alle seguenti condizioni” e, sottoscrivendo il contratto, richiesto la concessione di una carta revolving ad AGOS ITAFINCO
S.p.A., che l'ha rilasciata quale intermediario finanziario autorizzato, carta revolving che era stata più volte utilizzata dall'opponente, come ammesso nell'atto di citazione e come risultava dall'esame dell'estratto conto, e non rilevando la omessa sottoscrizione ex art. 117 TUB da parte dell'istituto mutuante:
- il credito era stato provato da e del tutto generiche e Controparte_2
inammissibili erano le allegazioni difensive in punto di vizio del consenso o di pretesa violazione della disciplina a tutela del consumatore, non essendo state allegate circostanze specifiche e concrete tali da contestare l'assunto di concreta vessatorietà delle clausole sottoscritte dal cliente.
Avverso detta sentenza ha interposto appello per le ragioni Parte_1
meglio esaminate in motivazione, formulando le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita instando per l'inammissibilità e per il Controparte_1
rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 14/04/2021 la Corte ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per l'importo superiore a € 5.413,00.
Indi, all'udienza del 01/03/2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 3/12 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto che AGOS abbia concesso all'appellante un apertura di credito tramite carta revolving e che questa l'abbia utilizzata, deducendo che in realtà ha sempre ammesso di aver ricevuto un primo bonifico nel 2007 di €
5.000,00 - somma già interamente restituita - ma ha negato di aver ricevuto il secondo bonifico di € 6.000,00.
pag. 4/12 Con il secondo motivo, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto valido il contratto di finanziamento, posto che lo stesso non è stato concluso dall'AGOS, come ritenuto in sentenza, ma risulta stipulato nei locali commerciali della venditrice e sottoscritto da un suo dipendente, ossia da un soggetto non abilitato alla vendita di prodotti finanziari. Ha quindi ribadito l'eccezione di nullità del contratto.
Con il terzo motivo, l'appellante ha rilevato che essendo il contratto nullo non
è possibile applicare la disciplina sulla forza probatoria degli estratti conto prevista per i contratti validi.
Con il quarto motivo, la ha denunciato che, in ogni caso, il contratto Parte_1
non contiene alcuna previsione con riferimento alla percentuale di interessi di mora o corrispettivi e conseguentemente vanno restituiti gli importi corrisposti a tale titolo.
Infine, con il quinto motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'azione di ripetizione dell'indebito dalla stessa proposta in via subordinata rispetto all'eccezione di nullità.
Ritiene la Corte come si palesi preliminare l'esame del secondo motivo di appello con la quale è stata ribadita l'eccezione di nullità già formulata in primo grado.
Occorre in primo luogo evidenziare che risulta pacifico tra le parti che il contratto è stato sottoscritto dal rivenditore del bene di consumo (divano letto) descritto nel contratto di finanziamento e occorre, quindi, valutare se tale soggetto, non iscritto nell'apposito albo degli intermediari finanziari, possa concludere, unitamente alla domanda di finanziamento curata su richiesta della società finanziaria AGOS, anche l'apertura di una linea di credito erogata mediante il rilascio della carta revolving.
È noto che nella pratica commerciale molto spesso le società finanziarie sollecitano gli esercenti di attività site all'interno di centri commerciali a pag. 5/12 concedere ai consumatori, durante l'acquisto di un determinato bene, delle carte di credito revolving contestualmente all'apertura del finanziamento finalizzato all'acquisto stesso, indicando nei moduli soltanto gli elementi identificativi del finanziamento per il bene specifico finanziato, con un generico richiamo alla possibilità per la società finanziaria di concedere, in futuro e a proprio insindacabile giudizio, una carta di credito revolving, ossia un credito rotativo, come verificatosi anche nei due contratti oggetto della presente controversia.
Ed infatti, nel modulo prestampato sottoscritto dalla AR è presente la seguente dicitura: “prendo atto che potrà essermi concessa da Parte_2
l'apertura di una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di
[...] credito rilasciata a mio nome”, che prosegue indicando l'importo massimo utilizzabile, le modalità e i tempi di rimborso con rate comprensive dei tassi d'interesse, del premio assicurativo e delle spese, nonché con la previsione, all'art. 18 delle condizioni generali, degli interessi di mora.
Tale operazione contrattuale è da ritenersi nulla qualora sia conclusa, come nel caso in esame, senza l'intermediazione di un soggetto finanziario abilitato, in violazione dell'art. 3, d.lgs. n. 374/1999, in quanto il titolare di un'attività commerciale non è affatto abilitato a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi da quelli per il finanziamento dei propri beni, potendo detta prescrizione essere derogata solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è però ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato (cfr. Corte d'Appello di Ancona n. 610/2023, che richiama ABF Collegio di Bari, decisione n. 5051/2019; ABF Collegio di
Napoli, decisione n. 9474/2015).
pag. 6/12 Diversamente dai contratti di finanziamento conclusi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari, la sottoscrizione di un finanziamento revolving realizza un'operazione di prestito più complessa rispetto al credito finalizzato, poiché “può essere accesa in occasione e in funzione dell'acquisto dei beni ma apre un linea di credito utilizzabile ulteriormente.
Infatti, nel contratto di finanziamento revolving è previsto che il valore del credito finanziato residuato dall'acquisto del bene può essere messo a disposizione del consumatore. Questo tipo di finanziamento, per non essere nullo, richiede l'intermediazione di un soggetto iscritto all'albo e non di un semplice rivenditore.
Con riferimento alle carte di credito revolving, anche la AN d'AL ha specificato che è previsto l'obbligo degli intermediari finanziari di avvalersi di agenti in attività finanziaria ai fini della promozione e della conclusione dei relativi contratti di finanziamento (cfr. Comunicato BIT n. 313116/2010).
Per quanto riguarda la ratio che sorregge la piena applicabilità al caso di specie della sanzione civilistica della nullità, sovviene la ricostruzione offerta dal
Collegio di Bologna con la decisione n. 4773/2021: “La violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari determina la nullità del contratto, per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all'art. 2033 c.c., a carico di tutte le parti”
(decisione resa in un caso similare a quello oggetto della presente controversia, riguardante anch'esso il collocamento di una carta revolving da parte di un rivenditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione).
A medesima conclusione è pervenuta questa Corte d'Appello (cfr. sent.
945/2023 est. la quale ha evidenziato che “il finanziamento rotativo Pt_3
(c.d. revolving) consente al beneficiario di utilizzare la provvista in più soluzioni, con facoltà di restituire e richiedere nuovamente l'utilizzo alla parte finanziatrice delle somme che siano state già rimborsate, nel rispetto di un
pag. 7/12 importo massimo disponibile e del termine di scadenza finale del finanziamento.
L'utilizzo delle somme può avvenire, siccome nel caso di specie, attraverso le carte di credito revolving, le quali consentono di rimborsare la spesa per
l'acquisto di beni e servizi con importi rateizzati, maggiorati di una quota di interessi. In altri termini, le carte di credito revolving prevedono un meccanismo di pagamento rateale caratterizzato dal fatto che ogni rata comprende una parte di capitale e una parte di interessi. Il carattere rotativo del credito si sostanzia proprio nella circostanza che il titolare della carta attraverso il pagamento della rata ripristina parzialmente la somma messa a disposizione, che potrà essere in futuro utilizzata per altri acquisti. Tale forma di finanziamento rappresenta dunque una vera e propria forma di credito al consumo, che si sostanzia nel mettere a disposizione della clientela una linea di fido, da utilizzare interamente
o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido”.
Prosegue la Corte che “non può dirsi, poi, che le disposizioni del d.lgs.
374/1999 non siano applicabili ratione temporis al contratto stipulato in data
23/6/2000, per non essere ancora stato emanato il regolamento cui la norma faceva riferimento. Ed invero, a norma dell'art. 3 d.lgs. 374/1999, entrato in vigore l'11 novembre 1999 (abrogato dal D.lgs. 141/2010), “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n ), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”; il secondo comma della detta norma così recita:
“Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei
pag. 8/12 confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”. Tale regolamento è stato emanato con DM 485/2001, il cui art. 2 prevede che “Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico
l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno
o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. Epperò, l'entrata in vigore dell'art. 3 del citato decreto legislativo non era condizionata all'emanazione del regolamento, dovendosi considerare che già ai sensi del d.lgs. 385/1993, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma era riservato agli intermediari finanziari iscritti nell'apposito elenco tenuto dal
Ministro del tesoro e l'esercizio del credito al consumo (salvo che fosse limitata alla dilazione nel pagamento del solo prezzo) era riservata ai soggetti autorizzati, banche ed intermediari finanziari, e ciò anche per le sole attività strumentali ed per i soggetti interposti nell'attività…Del resto, tale interpretazione è coerente con quella fornita dalla AN d'AL (che, si ripete, ha natura meramente interpretativa della norma), la quale ha escluso che la deroga prevista dal decreto ministeriale (limitata alla concessione del credito unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi) ricomprenda l'attività di
pag. 9/12 promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato”.
Il Collegio intende dare continuità a tale orientamento, rilevando che sull'argomento, si è espresso di recente anche l'ABF, Collegio di Torino
(decisione n. 3323 del 24.02.2022), che richiama le argomentazioni di una propria precedente decisione n. 25593/2021 secondo cui: “È pacifico che, non venendo in rilievo un prestito a carattere finalizzato, l'operazione non può giudicarsi conforme al D.M. 485/2001, emanato ai sensi dell'art. 3 D.Lgs.
374/99, che esclude sì dall'ambito dell'agenzia in attività finanziaria i prestiti stipulati per l'acquisto di un bene sulla base di convenzioni fra venditori e intermediari finanziari, ma a patto che detti prestiti abbiano natura di scopo, mentre nessuna deroga è istituita per l'ordinario accesso al credito (non finalizzato) con contestuale emissione della carta revolving”.
Inoltre, sempre con riferimento al caso di carte revolving collocate direttamente dai venditori convenzionati con l'intermediario, sono intervenuti altre decisioni dei Collegi territoriali ABF che hanno accertato la nullità parziale del contratto ed hanno condannato l'intermediario resistente a restituire gli interessi conseguiti in esubero rispetto al tasso legale (cfr. ABF, Coll. Napoli n. 26408/19, ABF,
Coll. Roma n. 3574/12 e in particolare ABF, Coll. Bologna n. 4773/21 ove è stabilito che “la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari determina la nullità del contratto, per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con le conseguenze restitutorie di cui all'art.
2033 c.c., a carico di tutte le parti. Si tratta di nullità rilevabile d'ufficio, da cui consegue che le somme ricevute in prestito dal ricorrente a titolo di finanziamento revolving dovranno essere integralmente restituite: non al tasso
d'interesse previsto in contratto, in quanto dichiarato nullo, bensì al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c., quale corrispettivo minimo ex lege
pag. 10/12 per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito”).
Peraltro una simile corretta impostazione è conforme al granitico orientamento della Corte di Cassazione in materia di attività bancaria e finanziaria da parte di soggetti non autorizzati, a tenore del quale viene pacificamente riconosciuta la nullità per violazione di norme da considerarsi imperative in ragione degli interessi pubblici e generali ad esse sottesi: “L'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria richiede, quale condizione necessaria, l'iscrizione al ruolo degli agenti in affari di mediazione;
in difetto, il contratto è nullo” (Cass.,
17 maggio 1999, n. 4800; Cass., 7 marzo 2001, n. 3272; Cass., 15 marzo 2001, n.
3753; Cass., 6 aprile 2001, n. 5114).
Alla luce degli esposti principi deve, conseguentemente, essere dichiarata la nullità del contratto di apertura di credito mediante carta di tipo revolving di cui al contratto di finanziamento 1650071. Inoltre, quale conseguenza della sancita nullità del contratto, la è tenuta alla restituzione alla società finanziaria Parte_1
delle sole somme effettivamente ricevute, al netto di interessi convenzionali e spese, e con l'aggiunta dei soli interessi legali.
Quanto al primo motivo di appello contenente la contestazione mossa da parte appellante, sin dal primo grado, in merito alla ricezione della somma di €
6.000,00 in data 26/09/2008 (somma che l'appellante ha dichiarato di non ricordare), a giudizio del collegio la tesi difensiva è infondata.
Ed invero non solo tale somma è riportata nell'estratto conto depositato dall'appellata nel fascicolo monitorio, estratto conto certamente opponibile all'appellante, ma soprattutto dal predetto documento emerge altresì che dopo tale data la ha effettuato dei bonifici ad estinzione proprio del predetto Parte_1 debito (€ 180,00 al mese), atteso che tali somme non possono riferirsi al precedente accredito di € 5000,00 (riconosciuto dall'appellante), debito che pag. 11/12 risulta estinto già in data 12/08/2008, tanto che Agos ha rimborsato la somma di
€ 153,27 a saldo di tale precedente finanziamento.
Ciò precisato la causa va rimessa in istruttoria, rivelandosi necessario disporre una consulenza tecnica che accerti il residuo credito vantato da Agos, oggi
[...]
a titolo di restituzione del capitale, maggiorato dei soli Controparte_1
interessi legali, tenendo conto dei versamenti via via effettuati dalla . Parte_1
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3419/2020 pubblicata in
[...]
data 21/10/2020, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata così provvede: dichiara nullo il contratto di apertura di credito mediante carta di tipo revolving, sottoscritto da in uno al contratto di finanziamento n. Parte_1
1650071 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3687/2016 emesso dal
Tribunale di Catania in data 01/09/2016; dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso, in data 04/10/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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