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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/05/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1881 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Perugia, via della Pescara n. 25, rappresentata e difesa, per delega allegata al ricorso su foglio separato, dall'Avv. Francesco Borscia del Foro di Spoleto, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Foligno, Via Monte Acuto n. 49
; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Perugia, via della Pescara n. 25, rappresentato ed assistito dall'Avv. Paola Anna Lacorte e dall' Avv. Valentina Ruggiero del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Perugia, via
M. Angeloni 80b presso lo studio dell'avv. Lacorte, in virtu' di mandato in calce e telematico alla comparsa di costituzione;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 15 aprile 2025, su richiesta delle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma dei provvedimenti presidenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso depositato il 15.5.24 la sig.ra ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione con addebito al marito esponendo: di avere con lui contratto CP_1
matrimonio, dopo un lungo periodo di convivenza, in Assisi il 26.6.2021, che dall'unione è
Per_ nata il [...] la figlia;
che il nucleo familiare aveva sempre vissuto nella casa coniugale, di proprietà del marito;
che circa un anno dopo la nascita della figlia il marito aveva iniziato a manifestare crescente disinteresse nei confronti della moglie, dalla quale si era progressivamente allontanato, causandole un senso di inadeguatezza e disagio, e che la situazione era sempre più peggiorata fino a quando, a febbraio 2024, il marito si era allontanato dalla casa familiare, senza comunicare né concordare questa scelta con la moglie, che la aveva appresa tramite messaggio. La ricorrente ha aggiunto di avere sempre provveduto in prima persona alla cura della figlia, anche a scapito del proprio lavoro e comunque cercando di conciliare i propri impegni di lavoro con la gestione della famiglia. Ha riferito di svolgere attività lavorativa come biologa nutrizionista con redditi di circa euro
1.800 mensili, mentre il marito, di professione informatore scientifico, percepisce redditi lordi mensili di circa euro 2.500. Ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione coniugale, che ha chiesto assegnarsi a sé, quantificando in euro 500 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre e prevedendo che questi potesse tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana e due fine settimana al mese alternati, senza pernottamento.
Si è costituito, per l'udienza di prima comparizione, il sig. che ha contrastato CP_1
quanto riferito in ricorso a proposito delle cause dell'insorgere della crisi coniugale, evidenziando che il rapporto coniugale si era disgregato già dal giorno successivo alla celebrazione del matrimonio per i comportamenti tenuti dalla moglie, che avevano reso
2 impossibile proseguire la convivenza, fino a costringerlo a trasferirsi provvisoriamente in casa dei propri genitori, situata a pochi metri dall'abitazione familiare, per garantire serenità alla figlia minore. In particolare, il ha riferito che la moglie, dopo la nascita della figlia, CP_1
aveva assunto atteggiamenti aggressivi nei propri confronti, causando infinite discussioni, lo aveva offeso e denigrato, aveva assunto atteggiamenti dispotici. La moglie aveva poi lamentato condotte a suo dire di poche cure da parte dei suoceri fin dal giorno del matrimonio e lo aveva di fatto costretto a diradare le occasioni di convivialità con la propria famiglia di origine, al punto da rendere l'organizzazione del battesimo della figlia fonte di tensione e di timore di nuove discussioni. Il resistente ha poi aggiunto che dopo la fine della convivenza la moglie aveva unilateralmente imposto modalità e occasioni di visita con la figlia minore, di essersi organizzato sempre in conseguenza delle decisioni di lei, che aveva acconsentito al pernottamento della figlia presso il padre in rare occasioni e solo dopo l'intervento dei legali. Ha aggiunto di essersi sempre preso cura di ogni esigenza della figlia e di avere, anche dopo l'allontanamento della casa coniugale, continuato a provvedere al suo mantenimento pagando la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale (euro 450,00 mensili), le utenze dell'abitazione, il condominio, e fino ad agosto 2024 anche la retta dell'asilo. Ha concluso chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore con tempi pari di frequentazione e obbligo di mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza, salva la ripartizione delle spese straordinarie in misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 14.10.24, fissata per la comparizione delle parti, le parti sono state sentite dal giudice relatore, che ha tentato senza esito la conciliazione. All'esito, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Le parti hanno poi chiesto un rinvio per formalizzare un accordo sulle condizioni della separazione ma all'udienza del 15.4.25 hanno dato atto dell'esito negativo delle trattative ed hanno insistito perché venisse pronunciata sentenza non definitiva in ordine allo status.
***
Ritiene il Collegio che sia possibile addivenire alla pronuncia non definitiva sulla separazione personale, riservando al prosieguo del giudizio, ed in particolare all'esito dell'attività
3 istruttoria, la decisione sulle altre domande, ivi comprese le contrapposte domande di addebito.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la concorde richiesta delle parti, il fatto pacifico che la convivenza si sia interrotta prima del deposito del ricorso, comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono senza dubbio, quindi, le condizioni previste dall'art. 151 c.c., potendo pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi. Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
l'11.3.1984, e nato a [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto a vivere CP_1
separati, serbandosi reciproco rispetto.
2) Rimette le parti davanti al giudice istruttore che disporrà con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
4
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1881 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Perugia, via della Pescara n. 25, rappresentata e difesa, per delega allegata al ricorso su foglio separato, dall'Avv. Francesco Borscia del Foro di Spoleto, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa in Foligno, Via Monte Acuto n. 49
; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Perugia, via della Pescara n. 25, rappresentato ed assistito dall'Avv. Paola Anna Lacorte e dall' Avv. Valentina Ruggiero del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Perugia, via
M. Angeloni 80b presso lo studio dell'avv. Lacorte, in virtu' di mandato in calce e telematico alla comparsa di costituzione;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 15 aprile 2025, su richiesta delle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma dei provvedimenti presidenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso depositato il 15.5.24 la sig.ra ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione con addebito al marito esponendo: di avere con lui contratto CP_1
matrimonio, dopo un lungo periodo di convivenza, in Assisi il 26.6.2021, che dall'unione è
Per_ nata il [...] la figlia;
che il nucleo familiare aveva sempre vissuto nella casa coniugale, di proprietà del marito;
che circa un anno dopo la nascita della figlia il marito aveva iniziato a manifestare crescente disinteresse nei confronti della moglie, dalla quale si era progressivamente allontanato, causandole un senso di inadeguatezza e disagio, e che la situazione era sempre più peggiorata fino a quando, a febbraio 2024, il marito si era allontanato dalla casa familiare, senza comunicare né concordare questa scelta con la moglie, che la aveva appresa tramite messaggio. La ricorrente ha aggiunto di avere sempre provveduto in prima persona alla cura della figlia, anche a scapito del proprio lavoro e comunque cercando di conciliare i propri impegni di lavoro con la gestione della famiglia. Ha riferito di svolgere attività lavorativa come biologa nutrizionista con redditi di circa euro
1.800 mensili, mentre il marito, di professione informatore scientifico, percepisce redditi lordi mensili di circa euro 2.500. Ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione coniugale, che ha chiesto assegnarsi a sé, quantificando in euro 500 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre e prevedendo che questi potesse tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana e due fine settimana al mese alternati, senza pernottamento.
Si è costituito, per l'udienza di prima comparizione, il sig. che ha contrastato CP_1
quanto riferito in ricorso a proposito delle cause dell'insorgere della crisi coniugale, evidenziando che il rapporto coniugale si era disgregato già dal giorno successivo alla celebrazione del matrimonio per i comportamenti tenuti dalla moglie, che avevano reso
2 impossibile proseguire la convivenza, fino a costringerlo a trasferirsi provvisoriamente in casa dei propri genitori, situata a pochi metri dall'abitazione familiare, per garantire serenità alla figlia minore. In particolare, il ha riferito che la moglie, dopo la nascita della figlia, CP_1
aveva assunto atteggiamenti aggressivi nei propri confronti, causando infinite discussioni, lo aveva offeso e denigrato, aveva assunto atteggiamenti dispotici. La moglie aveva poi lamentato condotte a suo dire di poche cure da parte dei suoceri fin dal giorno del matrimonio e lo aveva di fatto costretto a diradare le occasioni di convivialità con la propria famiglia di origine, al punto da rendere l'organizzazione del battesimo della figlia fonte di tensione e di timore di nuove discussioni. Il resistente ha poi aggiunto che dopo la fine della convivenza la moglie aveva unilateralmente imposto modalità e occasioni di visita con la figlia minore, di essersi organizzato sempre in conseguenza delle decisioni di lei, che aveva acconsentito al pernottamento della figlia presso il padre in rare occasioni e solo dopo l'intervento dei legali. Ha aggiunto di essersi sempre preso cura di ogni esigenza della figlia e di avere, anche dopo l'allontanamento della casa coniugale, continuato a provvedere al suo mantenimento pagando la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale (euro 450,00 mensili), le utenze dell'abitazione, il condominio, e fino ad agosto 2024 anche la retta dell'asilo. Ha concluso chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore con tempi pari di frequentazione e obbligo di mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza, salva la ripartizione delle spese straordinarie in misura del 50% ciascuno.
All'udienza del 14.10.24, fissata per la comparizione delle parti, le parti sono state sentite dal giudice relatore, che ha tentato senza esito la conciliazione. All'esito, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Le parti hanno poi chiesto un rinvio per formalizzare un accordo sulle condizioni della separazione ma all'udienza del 15.4.25 hanno dato atto dell'esito negativo delle trattative ed hanno insistito perché venisse pronunciata sentenza non definitiva in ordine allo status.
***
Ritiene il Collegio che sia possibile addivenire alla pronuncia non definitiva sulla separazione personale, riservando al prosieguo del giudizio, ed in particolare all'esito dell'attività
3 istruttoria, la decisione sulle altre domande, ivi comprese le contrapposte domande di addebito.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi, la concorde richiesta delle parti, il fatto pacifico che la convivenza si sia interrotta prima del deposito del ricorso, comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono senza dubbio, quindi, le condizioni previste dall'art. 151 c.c., potendo pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi. Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
l'11.3.1984, e nato a [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto a vivere CP_1
separati, serbandosi reciproco rispetto.
2) Rimette le parti davanti al giudice istruttore che disporrà con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
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