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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
NR. 188 /2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. MADDALENI Giovanni Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto al n. 188 /2023 e promosso da :
, (C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. GHIARA PAOLO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti e domiciliata presso il citato avvocato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(NIGERIA) il 10/10/1974
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione dei coniugi sposati in GENOVA il 25/01/2007 senza previsione di alcuna particolare condizione
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova pronunci la separazione fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la separazione da Parte_1
Controparte_1
Rilevato che parte resistente non si è costituito in giudizio e che il Controparte_1 ricorso è stato regolarmente notificato;
Ritenuto che all'udienza del il ricorrente dichiarava di volersi separare e il difensore, invitato alla discussione orale, precisava le conclusioni chiedendo che il Tribunale pronunciasse la separazione senza condizioni con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc;
Vista la documentazione prodotta e viste le conclusioni del P.M.;
Rilevato in particolare: a) che le parti si sono sposate in GENOVA in data 25/01/2007 ; b) che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, Anno 2007, numero atto di matrimonio 38, numero registro I Ufficio 1, parte 1 , serie così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti;
c) che dal matrimonio non sono nati figli d) che i coniugi hanno convissuto solo per alcuni mesi. Successivamente il Signor che non CP_1 era in possesso di regolari documenti di soggiorno, è rientrato in Nigeria. Da allora, per quanto a conoscenza della ricorrente, egli non ha più fatto rientro in Italia.
Rilevato che la ricorrente ha rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
Ritenuto che
sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Rilevato infine che la ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio dal marito, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M. e di parte ricorrente
Ritenuto che la parte ricorrente ha chiesto solo la pronuncia della separazione senza indicare alcuna condizione;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Vista le conclusioni precisate con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/08/1971
e
codice fiscale nato a [...]/10/1974 il Controparte_1 C.F._2
NIGERIA,
sposati nel Comune di GENOVA il 25/01/2007 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, anno 2007, parte 1 , serie , numero atto matrimonio 38, numero registro I Ufficio 1,
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Spese compensate
Così deciso in Genova il giorno 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. MADDALENI Giovanni Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto al n. 188 /2023 e promosso da :
, (C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. GHIARA PAOLO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti e domiciliata presso il citato avvocato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(NIGERIA) il 10/10/1974
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione dei coniugi sposati in GENOVA il 25/01/2007 senza previsione di alcuna particolare condizione
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova pronunci la separazione fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la separazione da Parte_1
Controparte_1
Rilevato che parte resistente non si è costituito in giudizio e che il Controparte_1 ricorso è stato regolarmente notificato;
Ritenuto che all'udienza del il ricorrente dichiarava di volersi separare e il difensore, invitato alla discussione orale, precisava le conclusioni chiedendo che il Tribunale pronunciasse la separazione senza condizioni con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc;
Vista la documentazione prodotta e viste le conclusioni del P.M.;
Rilevato in particolare: a) che le parti si sono sposate in GENOVA in data 25/01/2007 ; b) che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, Anno 2007, numero atto di matrimonio 38, numero registro I Ufficio 1, parte 1 , serie così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti;
c) che dal matrimonio non sono nati figli d) che i coniugi hanno convissuto solo per alcuni mesi. Successivamente il Signor che non CP_1 era in possesso di regolari documenti di soggiorno, è rientrato in Nigeria. Da allora, per quanto a conoscenza della ricorrente, egli non ha più fatto rientro in Italia.
Rilevato che la ricorrente ha rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
Ritenuto che
sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Rilevato infine che la ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio dal marito, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M. e di parte ricorrente
Ritenuto che la parte ricorrente ha chiesto solo la pronuncia della separazione senza indicare alcuna condizione;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Vista le conclusioni precisate con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
codice fiscale nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/08/1971
e
codice fiscale nato a [...]/10/1974 il Controparte_1 C.F._2
NIGERIA,
sposati nel Comune di GENOVA il 25/01/2007 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, anno 2007, parte 1 , serie , numero atto matrimonio 38, numero registro I Ufficio 1,
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Spese compensate
Così deciso in Genova il giorno 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3