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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 11143/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensori: Avv.ti Antonio Cimino, Alessandro Lo Presti e Stefania Borgia
Domicilio eletto: Genova, Via XX Settembre 2/27 nello studio dei difensori
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Paola Lercari
Domicilio eletto: Genova, Via Corsica 2/5 presso il difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 20.11.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 06.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso relazione sentimentale con , divenuta CP_1 poi convivenza more uxorio dalla fine dell'anno 2017 sino alla primavera dell'anno 2019;
- Che dall'unione il 24 ottobre 2018 è nato in [...] il figlio , Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori;
- Che nell'anno 2019 la convivenza era venuta meno e si CP_1 era trasferito altrove;
- Che svolge attività lavorativa in Genova per la Ditta Mastripieri CP_1 ed ha iniziato a versare, senza regolarità, importi variabili per il mantenimento del figlio , continuando ad incontrare il minore;
Per_2
- Di svolgere attività lavorativa presso la ditta ex Giangiò rilevata dalla catena “Mummitta”.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso del figlio ad entrambi di genitori, con collocazione e residenza del figlio presso la madre,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento del figlio da porre a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, con l'assegno unico percepito dalla madre, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il padre) si costituiva in CP_1 giudizio allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che, a seguito della convivenza more uxorio fra le parti, il 28 ottobre 2018, è nato in [...] il figlio e nell'anno 2019 tale Per_1 convivenza è venuta meno;
- Che il 3 agosto 2020 le parti avevano sottoscritto scrittura privata per regolamentare il regime di affidamento e collocazione del minore, il regime di visita padre/figlio, nonché il regime economico;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - Che successivamente la madre si era trasferita a vivere stabilmente da Genova a , contraendo matrimonio con altra persona dalla quale CP_2 ha avuto un figlio;
- Che tale spostamento rendeva maggiormente gravoso l'esercizio del diritto di visita;
- Di non svolgere al momento attività lavorativa, di essere beneficiario di Naspi con importo mensile di circa € 950,00 e di aver continuato a versare quale contributo al mantenimento del figlio l'importo di euro 200,00;
- Di essere gravato da costi mensili dipendenti da un mutuo con rata di euro 313,00 mensili e da un finanziamento per mobilio e ristrutturazione per euro 339,00 mensili, oltre a spese per tre auto storiche ed utenze.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre
- La regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione
- La previsione di un contributo di mantenimento per il figlio da porre a carico del padre nella misura di euro 130,00 mensili e a partire dal momento del reperimento di stabile attività lavorativa del padre nella misura di euro 190,00, con assegno unico percepito dalla madre, oltre alla partecipazione del padre alle spese straordinarie nella misura del 50/%.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive difese di rito, con cui le parti avanzavano istanze istruttorie e reciproche contestazioni alle allegazioni e deduzioni avversarie, all'udienza del 06.03.2025 i genitori comparivano personalmente ed il giudice proponeva loro di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
“- Affidamento condiviso del figlio (nato a [...] il Persona_3
24.10.2018) e sua prevalente collocazione in via Roma 27/4 CP_2 presso la madre;
- Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 20.00 della domenica. Potrà inoltre tenerlo con sé, senza obbligo di farlo, due pomeriggi infrasettimanali dalle 15.30 alle 19.30.
- In occasione delle festività natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni il 25 con un genitore e il 26 con l'altro; trascorrerà alternandosi con i genitori ad anni alterni il periodo 26-31 dicembre e 1-6 gennaio. Il Natale 2025
lo trascorrerà col padre. Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - Il minore trascorrerà con un genitore la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro alternandosi di anno in anno. La Pasqua 2025 starà Per_1 con la madre.
- Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. Le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo il primo anno sarà data preferenza alle esigenze del padre, il secondo a quelle della madre e così via alternativamente.
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese e a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo di euro 200,00 Tale importo viene così determinato in considerazione del fatto che il padre acconsente alla integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre. Le parti fin da ora concordano che a partire da quando il padre avrà un reddito netto mensile spalmato su dodici mensilità compreso tra gli euro 1200,00 e gli euro 1500,00 il sarà tenuto a corrispondere, senza CP_1 ulteriori modifiche, la somma di euro 300,00 a titolo di contributo del mantenimento del figlio. Ferme naturalmente le condizioni economiche attuali della madre. In ipotesi di reddito netto mensile superiore agli euro 1500, 00 le parti si impegnano a concordare nuova regolamentazione.
- Le spese straordinarie relative al figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno con rinvio per individuazione e regolamentazione a quanto previsto nel verbale della riunione ex 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
- Le parti concordano che i trasferimenti del minore potranno essere effettuati oltre che personalmente dal padre anche dai suoi familiari, compresa l'attuale moglie;
il padre autorizza la madre a fare liberamente frequentare il figlio dai propri familiari, marito compreso-
- Spese compensate”
Le parti dichiaravano di accettare tale proposta di conciliazione, chiedendo la conversione del rito.
Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 genitoriale nei confronti del figlio minore , nato a [...] Per_1 convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza, le stesse abitano ormai da tempo in abitazioni distinte ed hanno intrapreso percorsi di vita diversi, costruendo nuovi nuclei famigliari.
Devono inoltre essere recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento del figlio minore che le parti hanno concordato, e che si riportano in dispositivo, Per_1 non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Visto l'art. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento del figlio minore , Persona_3 prendendo atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti
(c. f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.05.1995
E
(c. f. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
20.01.1994
- Affidamento condiviso del figlio (nato a [...] il Persona_3
24.10.2018) e sua prevalente collocazione in via Roma 27/4 CP_2 presso la madre;
- Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 20.00 della domenica. Potrà inoltre tenerlo con sé, senza obbligo di farlo, due pomeriggi infrasettimanali dalle 15.30 alle 19.30.
- In occasione delle festività natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni il 25 con un genitore e il 26 con l'altro; trascorrerà alternandosi con i genitori ad anni alterni il periodo 26-31 dicembre e 1-6 gennaio. Il Natale 2025
lo trascorrerà col padre. Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 - Il minore trascorrerà con un genitore la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro alternandosi di anno in anno. La Pasqua 2025 starà Per_1 con la madre.
- Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. Le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo il primo anno sarà data preferenza alle esigenze del padre, il secondo a quelle della madre e così via alternativamente.
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese e a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo di euro 200, 00 Tale importo viene così determinato in considerazione del fatto che il padre acconsente alla integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre. Le parti fin da ora concordano che a partire da quando il padre avrà un reddito netto mensile spalmato su dodici mensilità compreso tra gli euro 1200,00 e gli euro 1500,00 il sarà tenuto a corrispondere, senza CP_1 ulteriori modifiche, la somma di euro 300,00 a titolo di contributo del mantenimento del figlio. Ferme naturalmente le condizioni economiche attuali della madre. In ipotesi di reddito netto mensile superiore agli euro 1500,00 le parti si impegnano a concordare nuova regolamentazione.
- Le spese straordinarie relative al figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno con rinvio per individuazione e regolamentazione a quanto previsto nel verbale della riunione ex 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
- Le parti concordano che i trasferimenti del minore potranno essere effettuati oltre che personalmente dal padre anche dai suoi familiari, compresa l'attuale moglie;
il padre autorizza la madre a fare liberamente frequentare il figlio dai propri familiari, marito compreso.
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 11143/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensori: Avv.ti Antonio Cimino, Alessandro Lo Presti e Stefania Borgia
Domicilio eletto: Genova, Via XX Settembre 2/27 nello studio dei difensori
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Paola Lercari
Domicilio eletto: Genova, Via Corsica 2/5 presso il difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 20.11.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 06.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso relazione sentimentale con , divenuta CP_1 poi convivenza more uxorio dalla fine dell'anno 2017 sino alla primavera dell'anno 2019;
- Che dall'unione il 24 ottobre 2018 è nato in [...] il figlio , Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori;
- Che nell'anno 2019 la convivenza era venuta meno e si CP_1 era trasferito altrove;
- Che svolge attività lavorativa in Genova per la Ditta Mastripieri CP_1 ed ha iniziato a versare, senza regolarità, importi variabili per il mantenimento del figlio , continuando ad incontrare il minore;
Per_2
- Di svolgere attività lavorativa presso la ditta ex Giangiò rilevata dalla catena “Mummitta”.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso del figlio ad entrambi di genitori, con collocazione e residenza del figlio presso la madre,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento del figlio da porre a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, con l'assegno unico percepito dalla madre, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il padre) si costituiva in CP_1 giudizio allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che, a seguito della convivenza more uxorio fra le parti, il 28 ottobre 2018, è nato in [...] il figlio e nell'anno 2019 tale Per_1 convivenza è venuta meno;
- Che il 3 agosto 2020 le parti avevano sottoscritto scrittura privata per regolamentare il regime di affidamento e collocazione del minore, il regime di visita padre/figlio, nonché il regime economico;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - Che successivamente la madre si era trasferita a vivere stabilmente da Genova a , contraendo matrimonio con altra persona dalla quale CP_2 ha avuto un figlio;
- Che tale spostamento rendeva maggiormente gravoso l'esercizio del diritto di visita;
- Di non svolgere al momento attività lavorativa, di essere beneficiario di Naspi con importo mensile di circa € 950,00 e di aver continuato a versare quale contributo al mantenimento del figlio l'importo di euro 200,00;
- Di essere gravato da costi mensili dipendenti da un mutuo con rata di euro 313,00 mensili e da un finanziamento per mobilio e ristrutturazione per euro 339,00 mensili, oltre a spese per tre auto storiche ed utenze.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre
- La regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione
- La previsione di un contributo di mantenimento per il figlio da porre a carico del padre nella misura di euro 130,00 mensili e a partire dal momento del reperimento di stabile attività lavorativa del padre nella misura di euro 190,00, con assegno unico percepito dalla madre, oltre alla partecipazione del padre alle spese straordinarie nella misura del 50/%.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive difese di rito, con cui le parti avanzavano istanze istruttorie e reciproche contestazioni alle allegazioni e deduzioni avversarie, all'udienza del 06.03.2025 i genitori comparivano personalmente ed il giudice proponeva loro di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
“- Affidamento condiviso del figlio (nato a [...] il Persona_3
24.10.2018) e sua prevalente collocazione in via Roma 27/4 CP_2 presso la madre;
- Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 20.00 della domenica. Potrà inoltre tenerlo con sé, senza obbligo di farlo, due pomeriggi infrasettimanali dalle 15.30 alle 19.30.
- In occasione delle festività natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni il 25 con un genitore e il 26 con l'altro; trascorrerà alternandosi con i genitori ad anni alterni il periodo 26-31 dicembre e 1-6 gennaio. Il Natale 2025
lo trascorrerà col padre. Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - Il minore trascorrerà con un genitore la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro alternandosi di anno in anno. La Pasqua 2025 starà Per_1 con la madre.
- Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. Le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo il primo anno sarà data preferenza alle esigenze del padre, il secondo a quelle della madre e così via alternativamente.
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese e a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo di euro 200,00 Tale importo viene così determinato in considerazione del fatto che il padre acconsente alla integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre. Le parti fin da ora concordano che a partire da quando il padre avrà un reddito netto mensile spalmato su dodici mensilità compreso tra gli euro 1200,00 e gli euro 1500,00 il sarà tenuto a corrispondere, senza CP_1 ulteriori modifiche, la somma di euro 300,00 a titolo di contributo del mantenimento del figlio. Ferme naturalmente le condizioni economiche attuali della madre. In ipotesi di reddito netto mensile superiore agli euro 1500, 00 le parti si impegnano a concordare nuova regolamentazione.
- Le spese straordinarie relative al figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno con rinvio per individuazione e regolamentazione a quanto previsto nel verbale della riunione ex 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
- Le parti concordano che i trasferimenti del minore potranno essere effettuati oltre che personalmente dal padre anche dai suoi familiari, compresa l'attuale moglie;
il padre autorizza la madre a fare liberamente frequentare il figlio dai propri familiari, marito compreso-
- Spese compensate”
Le parti dichiaravano di accettare tale proposta di conciliazione, chiedendo la conversione del rito.
Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 genitoriale nei confronti del figlio minore , nato a [...] Per_1 convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza, le stesse abitano ormai da tempo in abitazioni distinte ed hanno intrapreso percorsi di vita diversi, costruendo nuovi nuclei famigliari.
Devono inoltre essere recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento del figlio minore che le parti hanno concordato, e che si riportano in dispositivo, Per_1 non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Visto l'art. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento del figlio minore , Persona_3 prendendo atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti
(c. f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.05.1995
E
(c. f. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
20.01.1994
- Affidamento condiviso del figlio (nato a [...] il Persona_3
24.10.2018) e sua prevalente collocazione in via Roma 27/4 CP_2 presso la madre;
- Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 20.00 della domenica. Potrà inoltre tenerlo con sé, senza obbligo di farlo, due pomeriggi infrasettimanali dalle 15.30 alle 19.30.
- In occasione delle festività natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni il 25 con un genitore e il 26 con l'altro; trascorrerà alternandosi con i genitori ad anni alterni il periodo 26-31 dicembre e 1-6 gennaio. Il Natale 2025
lo trascorrerà col padre. Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 - Il minore trascorrerà con un genitore la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro alternandosi di anno in anno. La Pasqua 2025 starà Per_1 con la madre.
- Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive. Le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo il primo anno sarà data preferenza alle esigenze del padre, il secondo a quelle della madre e così via alternativamente.
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese e a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo di euro 200, 00 Tale importo viene così determinato in considerazione del fatto che il padre acconsente alla integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre. Le parti fin da ora concordano che a partire da quando il padre avrà un reddito netto mensile spalmato su dodici mensilità compreso tra gli euro 1200,00 e gli euro 1500,00 il sarà tenuto a corrispondere, senza CP_1 ulteriori modifiche, la somma di euro 300,00 a titolo di contributo del mantenimento del figlio. Ferme naturalmente le condizioni economiche attuali della madre. In ipotesi di reddito netto mensile superiore agli euro 1500,00 le parti si impegnano a concordare nuova regolamentazione.
- Le spese straordinarie relative al figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno con rinvio per individuazione e regolamentazione a quanto previsto nel verbale della riunione ex 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
- Le parti concordano che i trasferimenti del minore potranno essere effettuati oltre che personalmente dal padre anche dai suoi familiari, compresa l'attuale moglie;
il padre autorizza la madre a fare liberamente frequentare il figlio dai propri familiari, marito compreso.
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6