Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 563/2024 rg promosso da:
, nata a [...] il [...], C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Torino, C.so Molise n. 86, ed elettivamente domiciliata in Torino, C.so Duca degli Abruzzi
n.16 presso lo studio degli avv.ti Edoardo Cagno (C.F. ) e CodiceFiscale_2
Roberta TEMPO (C.F.: ) che la rappresentano e difendono per CodiceFiscale_3 procura in calce al presente atto
RICORRENTE
Contro
, nato in [...], il [...], C.F. , residente in CP_1 C.F._4
Torino, Corso Molise n° 86, elettivamente domiciliato in Torino, Via Giovanni Botero n°
16, presso lo Studio dell'Avv. Marco Briamonte (C.F. , che lo C.F._5 rappresenta e difende per procura del 30.1.2024, rilasciata su foglio separato dal quale
è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso
CONVENUTO
Per la ricorrente:
IN VIA ISTRUTTORIA
-Ammettersi prova per interrogatorio e testi sui capi dedotti nelle memorie ex art. 473 bis 17 n. 1 e 3 c.p.c, con i testi ivi indicati
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
-Confermare l'assegnazione della casa famigliare, completa di arredi, beni strumentali che la compongono e relative pertinenze, sita in Torino, C.so Molise n. 86, alla IG
, essendosene peraltro il signor già allontanato asportando dalla Parte_2 CP_1 stessa ogni bene di sua proprietà;
-Confermare l'affidamento condiviso dei minori ed ad entrambi Per_1 Controparte_2
i genitori, con collocazione principale presso la madre, nella casa già famigliare, ove manterranno la residenza;
-In parziale modifica del provvedimento provvisorio del 21.05.2024, Disporre, quanto al regime di visita, che il padre possa tenere con sé i minori nei seguenti giorni:
a) durante il periodo scolastico:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina dalle ore 10:00, prelevandoli dalla casa materna, fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola ovvero presso l'abitazione della madre in orario corrispondente;
-nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con la madre: due pomeriggi alla settimana, nella giornata del mercoledì, con pernottamento, prelevandoli presso l'abitazione materna alle ore 16:30 fino al mattino del giorno seguente, con riaccompagnamento ai rispettivi Istituti scolastici (durante le vacanze o nei periodi di chiusura scolastica, il padre riaccompagnerà invece i bambini presso l'abitazione materna entro le ore 10 del giovedì mattina) e del venerdì, senza pernottamento, prelevandoli presso l'abitazione materna alle ore 16:30 ed ivi riportandoli alle 20:30;
- nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con il padre: un pomeriggio alla settimana, nella giornata del mercoledì, senza pernottamento, prelevandoli presso l'abitazione materna alle ore 16:30 ed ivi riportandoli alle 20:30;
b) durante le vacanze natalizie: per metà delle vacanze natalizie, un anno dal 25 al 30
Dicembre e l'anno successivo dal 31 Dicembre al 5 Gennaio e così di seguito. I bambini trascorreranno la giornata e la notte del 24 Dicembre con il genitore con cui non trascorreranno il giorno di Natale, dalle ore 10:00 del giorno 24 Dicembre fino alle ore 10:00 del giorno seguente, con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore.
Il giorno dell'Epifania verrà invece trascorso, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore.
c) durante le vacanze pasquali ed i ponti da calendario ordinario (con esclusione quindi delle vacanze di Carnevale ed altre occasioni di chiusura scolastica non rientranti nel calendario di festività lavorative):ad anni alterni. Durante le vacanze di Carnevale e le altre occasioni di chiusura scolastica non coincidenti con l'ordinario calendario lavorativo di festività e ponti, dovrà invece valere il regime ordinario infrasettimanale, salvo diverso accordo.
d) i compleanni dei minori saranno festeggiati ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore.
e) durante le vacanze estive:
- a partire dall'anno 2025: due settimane, anche non consecutive, in favore di ciascun genitore, nel periodo compreso tra luglio e agosto, in date da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno (in difetto di diverso accordo le parti alterneranno annualmente i periodi 1-15/08 e 16 - 31/08, cfr. per maggiore completezza, doc. n. 1).
Nelle rimanenti settimane facenti parte del periodo estivo in cui i bambini non saranno in vacanza con l'uno o con l'altro genitore, invece, si seguirà il calendario ordinario sopra indicato, con la precisazione che i minori verranno prelevati e riaccompagnati presso l'abitazione materna, in luogo dei rispettivi Istituti Scolastici. Il tutto come meglio dettagliato nel Piano Genitoriale allegato al ricorso introduttivo, sub doc. n. 1.
A conferma dell'ordinanza provvisoria del 21.05.2024, disporre che il signor CP_1 versi a titolo di mantenimento per i minori la somma complessiva di € 600,00= mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese A MEZZO BONIFICO CONTINUATIVO, da rivalutarsi ogni anno secondo ISTAT oltre al 50% delle spese mediche ed extra- contributo in ossequio al Protocollo del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, da rimborsarsi entro 8 giorni dall'invio della documentazione giustificativa di spesa;
Disporre che le parti possano trattenere, nella misura del 50% ciascuno, l'importo dell'Assegno Unico agli stessi rispettivamente pertoccante. In ogni caso, con vittoria di spese e diritti ed onorari, rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge.
*
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e previ gli incombenti di rito:
disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei minori e Persona_2 _2
, con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre;
[...]
2) assegnare l'immobile sito in Torino, Corso Molise n° 86, alla SI.ra , in Pt_1 considerazione del prevalente collocamento dei figli minori;
3) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori: - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola (o comunque dalle ore 16.30), al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola (o comunque fino alle ore 9.00);
- nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con la madre: due pomeriggi alla settimana, il mercoledì e il giovedì, dall'uscita da scuola (o comunque dalle ore
16.30), con pernottamenti e riaccompagnamento a scuola (o comunque fino alle ore
9.00);
- nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con il padre: due pomeriggi alla settimana, il martedì e il mercoledì, dall'uscita da scuola (o comunque dalle ore 16.30), con pernottamenti e riaccompagnamento a scuola (o comunque fino alle ore 9.00);
- tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, con individuazione da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
vacanze scolastiche di carnevale e pasquali ad anni alterni (nel 2025 con il padre a carnevale e con la madre a Pasqua);
- sette giorni continuativi durante le vacanze scolastiche natalizie e di fine anno (per il
2024 si propone dalla mattina del 24 alla mattina del 31 dicembre con la madre e dalla mattina del 31 dicembre alla mattina del 7 gennaio con il padre, peraltro alternando vigilia di Natale – con relativo pernottamento – e il 25 dicembre);
- compleanni dei minori, festività varie e ponti, ad anni alterni, ferma restando la continuità del calendario ordinario;
- a eventi quali “primo giorno di scuola”, “primo giorno di attività sportiva o artistica o ricreativa”, “recita scolastica”, “saggio attività sportiva o ricreativa o artistica”, “gare/competizioni sportive”, ecc. potranno partecipare congiuntamente entrambi i genitori;
- ad anni alterni, il giorno del compleanno dei minori, fatto salvo il diritto dell'altro genitore di sentire i figli per gli auguri;
- con il padre il compleanno del papà e con la madre il compleanno della mamma;
- con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma;
4) disporre che ciascun genitore possa conferire con i minori al cellulare quando i minori siano con l'altro genitore, tra le ore 19.00 e le ore 21.00;
5) disporre il SI. sia tenuto a versare alla SI.ra , entro il giorno tredici CP_1 Pt_1 di ogni mese, l'importo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori
(€ 225,00 per ciascun figlio), mentre le spese straordinarie relative ai minori, purchè previamente concordate o necessitate, verranno suddivise al 50% tra i genitori, come da protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Torino;
6) disporre che l'Assegno Unico venga percepito al 50% da ognuno dei genitori;
7) disporre l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo di passaporto e/o carta di identità valida per l'espatrio dei minori con ciascun genitore. Con ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia.
*
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto di controversia è il regime di affidamento dei figli minori delle parti, di Per_1 anni 8 e di anni 6, il cui ascolto, per ragioni di età, non è possibile. _2
La questione ha già ricevuto una regolamentazione provvisoria per effetto di provvedimenti adottati ex art. 473 bis 22 cpc che così dispongono:
“Premesso che le parti sono genitori di due bambini, di anni 7 e di anni Per_1 _2
5, e che allo stato continuano a coabitare, non sono in discussione:
- condivisione dell'affidamento con, aggiungasi, esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
- collocazione prioritaria dei minori presso la mamma;
- assegnazione della casa familiare, sita in Torino, Corso Molise 86 alla sig.ra
. Pt_1
A quest'ultimo proposito, il ha già dichiarato di volersi trasferire altrove “in CP_1 tempi brevi”: poiché la perdurante convivenza “forzata” non è di ausilio per i minori che hanno bisogno di chiarezza, va assegnato al un termine di trenta giorni per CP_3 lasciare la casa.
Controversa è, invece, la determinazione dei tempi di permanenza dei figli con il papà
(da quando si sarà trasferito).
Poiché il non si è opposto ad una (per altro logica) gradualità precisando che CP_1
l'apporto dei nonni paterni sarebbe contenuto, è necessario stabilire, in via provvisoria ed urgente, che egli, salvo diverso accordo, possa tenere con sé i figli con una tempistica che tenga conto, in linea di massima, delle indicazioni delle parti, con alcune precisazioni quanto all'ausilio dei nonni paterni e potendosi prevedere il pernotto anche la domenica sera nel w.e. paterno, e quello alla fine del pomeriggio infrasettimanale nella settimana che si conclude sempre con il w.e. paterno.
E pertanto:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina dalle ore 10:00, prelevandoli dalla casa materna, fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola ovvero presso l'abitazione della madre in orario corrispondente;
- nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con la madre: due pomeriggi alla settimana, il mercoledì, con pernottamento, prelevandoli dall'abitazione materna indicativamente alle ore 16.30 fino al mattino seguente, con riaccompagnamento a scuola o dalla madre;
e il venerdì prelevandoli presso l'abitazione materna alle ore 16: 30 ed ivi riportandoli alle ore 20:30;
- nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con il padre: un pomeriggio alla settimana, il mercoledì, con pernottamento, prelevandoli presso l'abitazione materna alle ore 16.30 e fino al mattino seguente, con riaccompagnamento a scuola o dalla mamma in orario corrispondente;
Due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio (quest'anno il 20 giugno). Identico periodo con la madre.
Vacanze Pasquali ad anni alterni
Sette giorni a Natale con alternanza della Festività (un genitore avrà il Natale
l'altro Capodanno ed Epifania).
Va precisato, per opportuno chiarimento, che nulla osta a che il padre possa ricorrere all'aiuto dei propri parenti, in particolare dei nonni, per la gestione dei propri “tempi” dato anche il diritto dei figli di mantenere relazioni significative con loro.
Del resto, la stessa ricorrente afferma che “…la IG NON ha mai Pt_1 impedito, in alcun modo, le relazioni dei figli con i nonni paterni, anzi incoraggiandole, per il primario interesse dei minori”.
*
Ciò premesso, alla luce delle conclusioni delle pari, va anzitutto rilevato e ribadito, che non sono oggetto di controversia la condivisione dell'affidamento, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione, e la collocazione prioritaria dei figli presso la madre;
nonché l'assegnazione dell'immobile sito in Torino,
Corso Molise n° 86, alla SI.ra , vale a dire la ex casa familiare, da cui il sig. Pt_1
si è del resto allontanato. CP_1
Quanto al regime di visita paterno, rispetto al regime provvisorio, occorre esaminare i seguenti aspetti.
I) Il w.e. paterno.
Il chiede di potere prelevare i figli il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola CP_1 anziché il sabato mattina.
Si tratta di richiesta del tutto ragionevole, e come tale accoglibile, non ravvisandosi alcun elemento oggettivo che ponga le problematiche dei minori sollevate dalla madre
(per altro solo riportate) in nesso di causa con i tempi di frequentazione con il papà piuttosto che, in generale, con la comprensibile sofferenza connessa alla vicenda separativa;
tanto più che si tratterebbe di introdurre appena due pernottamenti mensili in più, nei week end del papà, rispetto al regime provvisorio. Anzi la affermazione secondo cui i minori sarebbero “…abituati a fare riferimento esclusivamente alla madre…”, suggerisce di fortificare la relazione con il padre – la cui capacità genitoriale non è neppure posta in discussione - nel rispetto di un auspicabile equilibrio.
Gli stessi provvedimenti provvisori erano stati dettati del resto in una prospettiva di condivisa gradualità.
II) Settimana che si conclude con il w.e. paterno
E' previsto un pomeriggio con successivo pernottamento.
L'anticipazione del w.e. al venerdì sconsiglia al momento l'ulteriore estensione a due
(con i successivi pernotti) introducendo oltretutto una eccessiva frammentazione che imporrebbe ai bambini un continuo andirivieni.
III) Settimana che si conclude con il w.e. materno
Attualmente il papà tiene con sé i figli il mercoledì pomeriggio con successivo pernottamento e il venerdì pomeriggio.
Premesso che i figli devono pian piano “abituarsi” alle difficoltà pratiche che conseguono alla separazione dei genitori, è plausibile che, dopo questo inziale periodo, sia necessaria una maggiore stabilità e dunque accedere, nuovamente, alle richieste paterne di unire i due pomeriggi (il mercoledì e il giovedì con i successivi pernotti) così consentendo alla madre, per giunta, di usufruire nel w.e. di spettanza anche del venerdì sera.
Per le vacanze natalizie si può specificare che i minori staranno con un genitore dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni, come accade nell'ordinarietà.
Per la Pasqua e l' estate possono essere confermati i provvedimenti provvisori, mentre per le ulteriori festività varrà il logico principio dell'alternanza annuale
Un maggior dettaglio, o una differenziazione tra periodo scolastico e non, appare superfluo tanto più in un'ottica di condivisione.
*
Sotto l'aspetto economico, i già citati provvedimenti provvisori così dispongono: “va anzitutto registrata una sperequazione reddituale nel senso che il CP_1 percepisce uno stipendio di circa € 2.250,00 su 13 mensilità mentre quello della Pt_1
è di circa € 1300,00. Va detto che alla viene assegnata la casa familiare di Pt_1 proprietà comune e che il è proprietario di altro immobile ove andrà ad abitare CP_1 con un mutuo, di circa € 650,00, esborso di cui occorre tenere ovviamente conto.
Anche tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli con il papà, è equo stabilire il contributo a carico del in € 600,00 mensili, rivalutabili, oltre al 50% delle spese CP_3 straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale. Assegno unico come per legge”.
Il quadro va parzialmente rimeditato nei termini che seguono.
Anzitutto, per effetto della definitiva regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori con il padre, il terrà con sé i figli per periodi leggermente maggiori CP_1 rispetto a quanto previsto in via provvisoria.
Inoltre, egli documenta oneri finanziari di un certo impegno, connessi a finalità e intenti non certo capricciosi, a cominciare dal mutuo contratto per l'acquisto di un'abitazione idonea ad accogliere la prole.
Nel contesto complessivamente considerato, sembra dunque maggiormente equo determinare l'importo a carico del padre in € 500,00 mensili rivalutabili – a decorrere dalla presente decisione - fermo restando il riparto delle spese straordinarie come da protocollo e ripartizione ex lege dell'assegno unico.
L'esito complessivo della lite impone la compensazione integrale delle spese.
pqm
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
a) dispone la condivisione dell'affidamento dei figli minori e , con Per_1 _2 esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione, e collocazione presso la madre cui assegna la casa familiare sito in Torino, Corso Molise n° 86.
b) Dispone che il padre, salvo diverso accordo, possa tenere con sé i figli con le modalità e tempi di cui in motivazione. c) Determina in € 500,00 mensili da decorrere dalla presente sentenza il contributo a carico del padre ed a favore della madre al mantenimento dei figli, oltre al riparto delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale.
d) Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/04/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.