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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 21.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2449/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Alessia Raimondi
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Lorenzo Spallina
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2730/2022, pubblicata il
24.03.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 6.10.2022 la impugnava il verbale di Parte_1
accertamento n. 6 del 18.11.2019, con il quale la , rilevata la sussistenza di Controparte_1
rapporti di agenzia anziché di collaborazione autonoma, l'aveva invitata a versare i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le relative sanzioni.
A fondamento della sua pretesa, la sosteneva che detto verbale era Parte_1
errato in quanto, degli otto collaboratori considerati, sette sarebbero stati venditori porta a porta e un altro, il sig. , sarebbe stato un mero procacciatore di affari. Tes_1
1 Invocava, quindi, l'applicazione della L. n. 173/2005, che disciplina la figura del venditore a domicilio, diversa e alternativa rispetto alla figura dell'agente di commercio e così concludeva: “In via principale: dichiarare che tra i sig.ri , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e la società Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_1
è intervenuto un rapporto da venditori porta a porta ex L.173/05 senza contratto di agenzia e col sig. un rapporto di procacciatore d'affari e che quindi non sono dovuti i versamenti Tes_1
assistenziali e previdenziali, il FIRR, né le relative sanzioni e interessi e, per l'effetto, annullare i provvedimenti citati in epigrafe, nonché gli atti prodromici ai suddetti e quelli eventualmente conseguenti, connessi e/o collegati;
in via subordinata: anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui il rapporto tra i sig.ri , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e la Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Persona_1 Parte_1
fosse riqualificato in termini agenziali, annullare i provvedimenti citati in epigrafe, nonché gli atti prodromici ai suddetti e quelli eventualmente conseguenti, connessi e/o collegati, ovvero, in via ulteriormente subordinata, annullare parzialmente gli stessi dichiarando non dovute le sanzioni ivi indicate, in quanto la violazione contributiva è stata commessa senza dolo né colpa da parte dell'odierna ricorrente, per i motivi sopra riportati. Anche con effetto liberatorio nei confronti di di quanto già versato in buona fede a favore dell'istituto previdenziale ritenuto Parte_1
creditore, senza aggravio di sanzioni.
In ogni caso condannare la all'integrale rifusione delle spese e onorari di Controparte_1 giudizio”.
Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo la Controparte_1
corretta qualificazione giuridica del rapporto come risultante nel verbale ispettivo e del conseguente obbligo contributivo della società.
In via riconvenzionale chiedeva il pagamento della somma di € 215.753,67, come accertata nel verbale ispettivo, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava il ricorso proposto dalla
[...]
condannava la società opponente al pagamento in favore della degli importi Parte_1 CP_1
di cui al verbale ispettivo n. 6 del 18.11.2019, nonché a pagamento delle spese di lite.
In particolare, secondo il Tribunale: dalla documentazione depositata dalla si evinceva “la CP_1 durata pluriennale delle collaborazioni e la continuità del rapporto, l'obbligo dei soggetti non solo di segnalare saltuariamente clienti ma anche quella di ricercare clienti e raccogliere ordini, la delimitazione di una zona specifica ed esclusiva di attività (Campania- punto 2 del contratto),la liquidazione delle provvigioni con cadenza periodica e in relazione ad una pluralità di affari,
l'obbligo del soggetto di rispettare obiettivi di vendita stagionali, durata indeterminata del
2 contratto”; e che “tali elementi, supportati dalla documentazione in atti (vd fatture docc da 3 a 10 fasc res) consentono di ritenere provato che i soggetti avessero l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, e che quindi tale attività non dipendeva soltanto dalla loro iniziativa e non fosse limitata a singoli affari determinati”.
Il giudice di primo grado riteneva, quindi, dovute dalla società le somme pretese dall' , CP_1 essendo riconducibili i rapporti esaminati allo schema dell'agenzia, e corretta la quantificazione operata nel verbale di accertamento impugnato.
Ha proposto appello la censurando la sentenza impugnata per i motivi Parte_1
di seguito indicati:
1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, c.p.c. e dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., per motivazione apparente e/o mancanza assoluta di motivazione su questioni fondamentali per la decisione della controversia: ha lamentato, in particolare, l'assoluta mancanza di motivazione con riferimento alla applicabilità della L. n. 173/2005 ai sette collaboratori addetti alla vendita diretta a domicilio, e quindi una errata qualificazione giuridica della fattispecie, essendo il Tribunale partito dall'errato presupposto che gli stessi erano stati inquadrati dalla società appellante come procacciatori di affari;
che la motivazione della sentenza impugnata era frutto di un copia incolla con altra sentenza riguardante una diversa fattispecie, non essendo desumibile in alcun modo, dalla documentazione in atti “l'obbligo dei soggetti non solo di segnalare saltuariamente clienti ma anche quello di ricercare clienti”, “la delimitazione di una zona specifica ed esclusiva di attività (vedi art. 2 Campania)”, “l'obbligo del soggetto di rispettare obiettivi di vendita stagionali”, la “durata indeterminata dell'incarico”;
2) controversa-mancata valutazione delle prove documentali e delle deduzioni della società appellante;
3) omesso esame di fatti decisivi – mancata ammissione della prova testimoniale;
4) violazione e falsa applicazione della L. n. 173/2005;
5) in merito alla posizione del procacciatore di affari, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, c.p.c e dell'art. 156, secondo comma, c.p.c. per motivazione apparente e/o mancanza di motivazione su questioni fondamentali per la decisione della controversia/ mancata valutazione di prova documentale, deduzioni / omesso esame di fatti decisivi – mancata ammissione di prova testimoniale: ha evidenziato, in particolare, che dal contratto da procacciatore d'affari sottoscritto dal con la non emergevano in alcun modo le circostanze Tes_1 Parte_1 evidenziate dal giudice di primo grado, ossia la “durata pluriennale” e che il rapporto fosse “a tempo indeterminato”, essendo stata stabilita la durata del rapporto dall'1/04/2017 al
20/12/2017, ed avendolo interrotto il dopo soli 7 mesi;
l'obbligo del procacciatore “di Tes_1
3 ricercare clienti e raccogliere ordini” e di rispettare “obiettivi di vendita stagionali”, in alcun modo previsti;
il vincolo di operare “nella regione Campania”, dal momento che non aveva esclusiva (art 4) né indicazione di zona (art 3).
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
In via principale: accertarsi e dichiararsi la totale carenza di motivazione della sentenza n.
2730/2022 pubbl 24/03/2022 Trib. di Roma, dichiarandone la conseguente nullità ai sensi degli articoli 132, 4° comma, c.p.c. e 156, 2° comma, c.p.c. e/o accertarsi, comunque, la controversa-
mancata valutazione da parte del Giudice di primo grado di prova documentale e delle
deduzioni di parte ricorrente e/o la mancata ammissione di prova testimoniale e/o la violazione e falsa applicazione della L. 173/2005.
Conseguentemente, e in ogni caso, dichiarare che tra la ed i signori Parte_1 Pt_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_9 Parte_4 Parte_6 Pt_7
e sono intervenuti rapporti da incaricati alla vendita diretta a domicilio ex
[...] Parte_8
L. 173/2005 e tra la e il sig. un rapporto da procacciatore di affari e Parte_1 Persona_1
non rapporti di agenzia e che pertanto nulla è dovuto alla da parte Controparte_1 dell'appellante, a titolo di versamenti previdenziali e assistenziali, FIRR, sanzioni ed interessi e per l'effetto annullare il verbale di accertamento n. 6 del 18/11/2019 Reg Carico MI9243, nonché gli atti prodromici e quelli conseguenti, connessi e/o collegati.
In via subordinata: anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui il rapporto tra i sig.ri
, , , e la Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Tes_1 Parte_1
fosse qualificato in termini agenziali, annullare il verbale di accertamento n. 6 del
[...]
18/11/2019 Reg Carico MI924 , nonché gli atti prodromici e quelli conseguenti, connessi e/o
collegati, ovvero, in via ulteriormente subordinata, annullare parzialmente gli stessi, dichiarando non dovute le sanzioni ivi indicate, in quanto la violazione contributiva è stata commessa senza dolo né colpa da parte dell'odierna appellante.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.1.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primo quattro motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
4 Nel verbale di accertamento del 18.11.2019 l'ispettore verbalizzante ha accertato che, nel periodo di verifica contributiva, dall'1.7.2014 al 30.6.2019, il rapporto tra la e otto Parte_1
collaboratori, , Parte_2 Parte_5 Parte_8 Parte_6 Pt_4
, , è riconducibile ad una collaborazione Parte_4 Parte_3 Parte_7 Persona_1
stabile, continuativa, non occasionale, tipica del rapporto di agenzia e che, pertanto, la società non ha versato i contributi previdenziali dovuti di competenza nonché il FIRR.
Il suddetto verbale contiene gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati (visure camerali, fatture provvigionali, estratti conto provvigionali, contratti conferiti, dichiarazione scritta dell'azienda, dati Agenzia delle Entrate), come prescritto dall' art.13, comma 4, lett. a), D.lgs. n.124/2004.
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino come avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che essi segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice (arg., tra le altre, da Cass. n. 9827/2000). In particolare, secondo quanto statuito dall' art.10, comma 5, D.lgs. n.124/2004, i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono “fonti di prova” ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.
1.1. Con riferimento ai primi sette collaboratori, considerati dalla società appellante come venditori porta a porta, si osserva quanto segue.
La legge 17 agosto 2005 n.173 recante «Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali», definisce, nell'articolo 1, per quanto in questa sede rileva, la "vendita diretta a domicilio", come la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» e per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", « colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio».
All'art. 3 il legislatore del 2005 delinea plurime forme in cui può svolgersi l'attività di incaricato della vendita diretta a domicilio e dispone: “
1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del
5 medesimo decreto legislativo.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché' incaricati da una o più imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.
L'art.4 (Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio.
Compenso dell'incaricato) prevede:“…2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all' articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto
e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6…
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto”.
In forza dell' art. 3 della L. n.173/2005, quindi, l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata in autonoma forma abituale o in forma occasionale o anche, come terza ipotesi, come “ oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia” .
Il D.lgs. n. 59/2010 ha posto alcune ulteriori regole e prescrizioni formali alle “vendite presso il domicilio dei consumatori” .
Il successivo D.lgs. n. 147/2012, all'art.7, ha poi introdotto significative modificazioni all'articolo
69 del D.lgs. n. 59/2010, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori così stabilendo:“c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione,
a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto
6 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale”.
In particolare, la norma fornisce precise indicazioni nel senso della mancanza, nel lavoro abituale di vendita a domicilio, dell'assegnazione di una zona in esclusiva, di vincoli di durata della prestazione, dell'assunzione contrattuale del “obbligo vincolante” a svolgere attività promozionale.
Il legislatore con l'art. 7 cit. ha chiaramente ribadito e rafforzato l'enunciazione di cui all'art. 3, comma 2, della L. n.173/2005, secondo cui si ha rapporto di agenzia quando l'attività è “oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia”, ma ha significativamente introdotto elementi sicuramente più specializzanti, escludendo questa tipologia quando l'obbligo non sia previsto contrattualmente, l'incaricato operi in assenza di esclusiva di zona, in assenza di vincoli di durata della prestazione e in presenza della semplice autorizzazione scritta, nonché quando il reddito percepito sia inferiore a cinquemila euro (negli stessi termini, Corte App. Roma n. 2993/2020, n.
791/2024).
La ripetizione da parte del legislatore del 2012 della necessaria indicazione nel contratto dell'attività promozionale e la sottolineatura data all' “obbligo” - che deve essere, non solo “vincolante” ma
“assunto contrattualmente”- di svolgere tale attività, costituiscono elementi interpretativi che denunciano la chiara intenzione del legislatore di limitare il rapporto di agenzia alle ipotesi di vendita a domicilio solo ove strettamente configurato, nel contenuto del contratto, l'obbligo a svolgere attività promozionale, in assenza degli altri requisiti previsti dalla norma.
Tale limitazione assume particolare rilievo considerando che ai fini dell'individuazione del contratto di agenzia la giurisprudenza afferma che l'obbligo di promuovere gli affari, ove non espressamente presente nel contratto, può anche desumersi dal concreto atteggiarsi del rapporto (Cass.n.2828/16), circostanza che sembra essere esclusa dal legislatore quanto alla vendita a domicilio.
Inoltre, l'assenza di obiettivi, unitamente a vincoli di durata, quali elementi caratteristici del rapporto di agenzia, è particolarmente rilevante, considerato che già nel 2007 il Ministero del lavoro con nota dell'11.5.2007 di risposta all'interpello proposto dall' Parte_10 affermava “… l'incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio,
[...]
rispetto a chi è vincolato da un contratto di agenzia, opera a fronte di una semplice autorizzazione dell'impresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Lo stesso non assume pertanto nei confronti dell'impresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, dell'esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o di raggiungimento di risultati di vendita”.
7 Ciò premesso, occorre interpretare e valutare il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, valutando con estremo rigore, alla luce della espressa previsione legislativa, la posizione assunta dalla . Controparte_1
Dalle lettere di “incarico e autorizzazione alla vendita diretta a domicilio (rif. Legge 173/2005)”
(all. 3 al ricorso di primo grado) si ricava che: lo svolgimento dell'incarico consiste nel trasmettere a le proposte di ordine, raccolte esclusivamente presso i privati consumatori, per Parte_1
l'acquisto di servizi per i quali è autorizzata ad agire in forza di rapporti di agenzia con Parte_1 le società fornitrici di detti servizi;
l'incaricato ha l'onere di comunicare alla società l'ambito territoriale in cui, in modo libero, sceglierà di operare;
vengono previste delle “provvigioni”, collegate alle proposte di contratto depositate presso la sede della società e verificate come andate a buon fine, pari ad un importo fisso (ad es. € 20, € 30; € 50; € 60 ecc.) a seconda del tipo di prodotto
(0 Kw – 4 Kw, 4 Kw-10 Kw, > 10 Kw, Gas) e della qualifica dell'incaricato (junior, senior, multiutility, team manager, manager); non è previsto il pagamento dei “corrispettivi” quando il rapporto con il cliente non venga attivato, o quando vi sia disdetta da parte del cliente entro i primi sei mesi dall'inizio della fornitura;
il rapporto instaurato ha vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della lettera di incarico, non è prevista una durata;
il recesso è per entrambe le parti libero ed esercitabile in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso;
è escluso il patto di non concorrenza.
Dall'esame delle lettere di incarico non si rinvengono gli elementi tipici del rapporto di agenzia.
In particolare, l'incaricato riceve solo una autorizzazione a trasmettere alla società le proposte di ordini per l'acquisto dei servizi della società stessa, raccolte presso i consumatori, attività che implicitamente presuppone, a monte, una attività promozionale, ma che non comporta l'assunzione di alcuna obbligazione alla vendita
L'incarico non ha vincoli di durata ed è liberamente recedibile.
Non è prevista alcuna zona nella quale l'incaricato debba operare ed alcun portafoglio clienti a lui affidato dalla società, a nulla rilevando la previsione secondo cui l'incaricato ha l'onere di comunicare alla società l'ambito territoriale in cui, in modo libero, sceglierà di operare, in quanto una cosa è operare per scelta personale in una determinata zona, altra è avere l'obbligo di lavorare in una specifica zona.
Inoltre, nelle lettere di incarico non sono previsti obiettivi minimi di fatturato o ordini minimi da raccogliere, e la possibilità per gli incaricati di concedere sconti e dilazioni di pagamento.
La presenza di fatture mensili, progressive e consecutive, le causali delle fatture (“saldo provvigioni mese di…”, “acconto provvigioni mese di…”), la corresponsione di compensi a titolo di “acconto provvigioni”, sono tutte circostanze neutre, poiché il fatto che un incaricato abbia preferito lavorare
8 solo per la società appellante e non per altri committenti non costituisce elemento distintivo tra il contratto di agenzia e la vendita porta a porta, che può svolgersi, come sopra indicato, per previsione normativa, anche in maniera abituale.
Anche la previsione di provvigioni indirette non consente di qualificare i rapporti come di agenzia.
Ed infatti, come evidenziato dagli stessi ispettori, tali provvigioni rappresentano una componente accessoria che, per un ristretto numero di incaricati porta a porta, si aggiunge alle provvigioni dirette, ed è calcolata sugli affari andati a buon fine promossi dal gruppo di incaricati porta a porta formato, supportato e talvolta affiancato dagli incaricati assegnatari delle provvigioni indirette, gruppo di cui egli stesso fa parte.
Lo stesso discorso può essere fatto con riferimento ai c.d. appuntamenti: come evidenziato dagli ispettori, per circa un anno e mezzo i venditori porta a porta hanno avuto possibilità di servirsi di un call center outbound che, alla scadenza del primo anno di fornitura, che di solito coincideva con la durata effettiva dell'offerta, poteva contattare il consumatore per sapere se era ancora cliente e se era interessato a ricevere una nuova visita da parte dell'incaricato che lo aveva incontrato l'anno precedente per un aggiornamento della offerta.
Tale sistema, quindi, non integrava un portafoglio clienti messo a disposizione della società, ma consentiva esclusivamente al venditore di ricontattare i precedenti clienti per offrire loro nuove offerte o un aggiornamento della precedente offerta.
Si osserva, in ogni caso, che in presenza di questi elementi, e alla luce del chiaro intento del legislatore di limitare il contratto di agenzia alle vendite a domicilio alle sole ipotesi di “pura riconducibilità” espressa a tale fattispecie contrattuale, la presenza di elementi contigui a tale fattispecie contrattuale non è elemento sufficiente, in assenza di altri elementi probatori concreti, ad affermare che, nel caso di specie, i rapporti intercorsi tra la società e i venditori in discussione rientrino nello schema del contratto di agenzia.
Al contrario, ritiene la Corte che tali rapporti possano essere fatti rientrare nella previsione di cui al comma 3, dell'art. 3, della L. n. 173/2005 (attività abituale).
2. Quanto al rapporto intercorso tra la società appellante e , oggetto del quinto motivo Persona_1
di appello, si osserva quanto segue.
Al fine di verificare la fondatezza o meno del motivo di appello, giova in termini generali ricordare che, mentre il rapporto di agenzia ricorre essenzialmente quando la parte assume stabilmente e con diritto, reciproco, di esclusiva l'incarico – e, correlativamente, l'obbligo – di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto del preponente, ricorre invece la figura legalmente atipica – ma tipizzata dalla pratica degli affari – del procacciamento d'affari quando un soggetto (procacciatore) cura gli interessi del committente segnalando nominativi di probabili
9 clienti, che mette in relazione con il medesimo, senza partecipare alla conclusione del contratto e senza essere legato al preponente – a differenza dell'agente di commercio – da alcun rapporto di carattere stabile e senza vincolo di esclusività (in tal senso si vedano, tra le altre, Cass. n. 1916/1993
e Cass. n. 7799/1998).
In particolare la S.C. è costante nell'affermare che “caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere
l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (Cass. n. 13629/2005, n. 19828/2013).
Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché́ il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività̀ promozionale stabile di conclusione di contratti (Cass. n.
2828/2016).
L'assegnazione di una zona determinata non è di per sé requisito necessario per la configurabilità del contratto di agenzia (Cass. n. 35740/2022). Infatti, non si tratta di elemento essenziale del contratto di agenzia, fermo restando che l'art. 1742 c.c. non ne limita la nozione ad ambiti di natura geografica, il che consente di individuarla anche indirettamente, ad esempio attraverso la localizzazione dell'esercizio dove l'agente svolge la sua attività; inoltre, stante il disposto della direttiva CEE 653 del 1986, attuata con il D.lgs. n. 303/1991, in alternativa alla zona ben può essere indicato allo scopo un determinato gruppo di soggetti o una categoria di potenziali clienti in riferimento ai quali l'agente presta la sua opera.
Nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, è possibile fare riferimento a una pluralità di elementi convergenti, da valutare come indizi probatori della “stabilità” e quindi della sussistenza di un'attività di agenzia.
Tra tali criteri rientrano: il conferimento di incarico a tempo indeterminato oppure con una durata minima garantita di entità significativa;
l'erogazione delle provvigioni a cadenza fissa e regolare
10 (Cass. n. 9686/2009); la durata effettiva dell' incarico e la sua continuità; l'operatività del collaboratore in una determinata zona o per un determinato portafoglio clienti;
l'iscrizione successiva o contestuale per altri preponenti all'Enasarco come agente;
il numero di fatture emesse, la loro cadenza periodica e l'oggetto delle stesse, quando non riguarda singoli specifici affari, bensì
l'attività complessivamente svolta in un determinato arco temporale;
la percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi;
l'entità rilevante nell'ammontare annuo dei compensi, di gran lunga superiore al limite massimo previsto dal legislatore per le prestazioni occasionali;
l'individuazione nei modelli fiscali di causale e/o ritenuta di pagamento propria dell'agente; la soggezione alle direttive del preponente.
Infine, quanto alla ripartizione dell'onere della prova nella materia in esame, giova ricordare che la
S.C. è costante nell'affermare il principio secondo il quale, in tema di obblighi contributivi, la domanda di accertamento negativo proposta nei confronti dell'istituto previdenziale comporta una inversione processuale delle posizioni, con la conseguenza che l'attore assume il ruolo sostanziale di convenuto e l'istituto previdenziale quello di attore, la cui pretesa è appunto costituita dalla richiesta – con attribuzione del relativo onere della prova sui presupposti sostanziali della domanda
– di ottenere una diversa qualificazione del rapporto intercorso tra l'assicurato e altro soggetto al fine di poter richiedere il versamento di contributi (si vedano, al riguardo, Cass. civ., sez. lav., n.
19354/2010 e n. 15028/2018, entrambe emesse in materia di contributi previdenziali richiesti dall' . CP_2
2.1. Ciò premesso, risulta agevole affermare che la , su cui gravava l'onere Controparte_1
probatorio (per le ragioni sopra esposte), abbia fornito in giudizio una prova adeguata della dedotta assimilabilità del rapporto intercorso tra l'odierna appellante e a un vero e proprio Persona_1
rapporto di agenzia.
Dalla lettera di “incarico di procacciatore”, sottoscritta in data 1.4.2017 (all. 3 al ricorso di primo grado), si ricava che: l'incarico ha ad oggetto l'eventuale attività da parte del procacciatore volta a proporre i servizi resi da aziende fornitrici terze nell'ambito dell'energia e telefonia a potenziali acquirenti e a segnalare alla committente i nominativi di quelli eventualmente dimostratisi interessati;
il procacciatore deve attenersi ai prezzi dei listini e alle relative modifiche comunicati dalla committente;
al procacciatore non è assegnato alcuna zona e non è legato da alcuna esclusiva;
la committente riconosce al procacciatore una provvigione (gettone), nella misura riportata nello schema provvigionale allegato alla lettera di incarico, sugli affari andati a buon fine con gli acquirenti segnalati dal procacciatore;
l'incarico viene conferito a tempo determinato dalla data di sottoscrizione dell'accordo (1.4.2017) sino al 20.12.2017, salvo disdetta libera anticipata da esercitare con un preavviso di 15 giorni.
11 E' pacifico tra le parti che il rapporto tra il e la società appellante si è concluso, Tes_1
anticipatamente, a luglio 2017. La società ha, inoltre, allegato che il rapporto con il è Tes_1
durato sette mesi.
Dalle fatture in atti si ricava che costui ha svolto la sua attività per la da dicembre Parte_1
2016 a luglio 2017 (all 10 nel fascicolo di primo grado). CP_1
Da tali elementi si può, quindi, desumere che prima dell'incarico conferito con lettera datata
1.4.2017, depositata in atti, ve ne sia stato un altro avente le medesime caratteristiche di quello successivo.
Dalle fatture sopra indicate emerge che il , da dicembre 2016 a luglio 2017, ha emesso n. 9 Tes_1
fatture relative: al saldo provvigioni dicembre 2016 (la n. 4 del 15.2.2017), al saldo provvigioni gennaio 2017 (n. 5 del 15.3.2017), al saldo provvigioni febbraio 2017 (n. 8 del 14.4.2017), al saldo provvigioni marzo 2017 (n. 11 del 15.5.2017), al saldo provvigioni aprile 2017 (n. 14 del
15.6.2017), al saldo provvigioni maggio 2017 (n. 16 del 14.7.2017), al saldo provvigioni maggio
2017 con uno storno (n. 17 del 19.7.2017), al saldo provvigioni giugno 2017 (n. 18 del 10.8.2017), al saldo provvigioni luglio 2017 (n. 19 del 14.9.2017), al saldo provvigioni gennaio 2017 ( n. 5 del
15.3.2017), percependo un importo complessivo di € 25.560,00.
Sono stati, quindi, acquisiti in giudizio i seguenti elementi indiziari: durata determinata della collaborazione;
cadenza mensile delle fatture;
riferimento dei suddetti documenti agli affari svolti in un determinato arco temporale, e non al singolo affare;
percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi;
entità rilevante dei compensi percepiti, in quanto parametrati a soli
7 mesi di attività.
Nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, sussistono, quindi, una pluralità di elementi univocamente convergenti, nei termini sopra indicati, che rendono ravvisabile un rapporto di agenzia caratterizzato dalla stabilità, e non di procacciamento di affari, con conseguente obbligo contributivo.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va parzialmente accolto e, conseguentemente, la sentenza impugnata va riformata limitatamente alle posizioni dei sette collaboratori, venditori porta a porta;
la società appellante deve essere, quindi, condannata al pagamento in favore della degli importi di cui al verbale di accertamento n. 6 Controparte_1
del 18.11.2019 relativamente alla sola posizione di , oltre accessori dal dovuto al saldo. Persona_1
4. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate nella misura di 1/4, con condanna della al Controparte_1 pagamento dei restanti 3/4, liquidati per l'intero, come in dispositivo.
12 Precisa il Collegio che la dizione in dispositivo “per il resto ferma” è il frutto di un mero evidente refuso, univocamente riconoscibile in quanto totalmente incompatibile con la restante parte del dispositivo stesso. Ed infatti, se si fosse voluta mantenere ferma la condanna della società anche per le altre posizioni, vi sarebbe stata una integrale conferma della sentenza impugnata, e quindi una pronuncia di rigetto dell'appello, e la non avrebbe potuto essere condannata, Controparte_1
neanche in parte, al rimborso delle spese processuali, in quanto sarebbe stata integralmente vittoriosa.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma:
- condanna la società appellante al pagamento in favore della degli importi di Controparte_1
cui al verbale di accertamento n. 6 del 18.11.2019 relativamente alla sola posizione di , Persona_1
oltre accessori dal dovuto al saldo;
- condanna la al pagamento in favore della società appellante di 3/4 delle Controparte_1
spese di lite del doppio grado, che liquida, per l'intero, in € 6.000,00 quanto al primo grado di giudizio, e in € 7.000,00 quanto al secondo grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
- compensa per il resto le spese di lite del doppio grado.
Roma, 21.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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