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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/12/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
rappresentato e difeso dall'avv. ROBUSTINI MICHELE presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela DI SARRO presso il cui studio CP_1
è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 305/2024, emesso in Parte_2 data 31.10.2024 dal Tribunale di Campobasso, notificato in data 1.11.2024, con cui veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 1.926,42, oltre interessi e rivalutazione, richiesta da a titolo di permessi non goduti sino al mese di maggio 2017. CP_1
L'opponente, nel premettere che la richiesta della lavoratrice si fondava sulla scheda mensile del mese di maggio 2017, nella quale, alla voce “Pausa Pranzo”, era riportato un saldo pari a pagina 1 di 4 244,47 ore maturato durante tutto l'arco dell'attività lavorativa, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto in data 31.12.2021, con effetto dal 1.05.2022, veniva stipulato tra la società e la società un contratto di affitto di ramo Parte_3 Parte_1
d'azienda, con conseguente passaggio dei dipendenti afferenti al suddetto ramo d'azienda alla società rilevando, tuttavia, che il rapporto di lavoro tra la società Parte_1 Pt_3
e la IG era cessato già dal 2017, quindi ben prima del subentro della
[...] CP_1 società nella gestione dei rapporti di lavoro facenti capo alla società Parte_1 Parte_3 dato che l'opposta era stata assunta dalla società in data 30.08.2004 ed aveva Parte_3 prestato attività lavorativa alle dipendenze della stessa sino al 29.05.2017. Osservava che nel contratto di affitto, in merito alla posizione dei dipendenti, con l'art. 8 la società affittante, ovvero alle cui dipendenze aveva prestato attività lavorativa la , si Parte_3 CP_1 obbligava, per eventuali controversie per il periodo antecedente all'affitto, a risponderne direttamente, sollevando l'affittuario da ogni responsabilità.
Chiedeva quindi la revoca del D.I. opposto.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando che: l'art. CP_1
2560 c.c. ripartiva tra cedente e cessionario la responsabilità per i debiti anteriormente alla cessione del ramo di azienda, conformemente al principio generale che condiziona la sostituzione del debitore dalla manifestazione del consenso da parte dei creditori;
al comma
2, l'art. 2560 c.c. prevedeva che “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”; nello specifico settore lavoristico, l'art. 2112 c.c. stabiliva che, in caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda, il rapporto di lavoro proseguiva immutato con il datore di lavoro cessionario, senza soluzione di continuità dovuta alla modificazione della parte datoriale, per cui cedente e cessionario risultavano obbligati in solido per i crediti che il lavoratore sussistenti al tempo del trasferimento. Chiedeva, quindi, il rigetto della opposizione.
____
L'opposizione è infondata.
Risulta dagli atti depositati che, con contratto di affitto di ramo di azienda del 31.12.2021, registrato il 12.01.2022 e con effetto dal 1.05.2022, stipulato tra la società Parte_3 quale cedente-affittante, e la società quale affittuaria, la prima affittava alla Parte_1 seconda il ramo d'azienda denominato "ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA", avente ad pagina 2 di 4 oggetto, tra l'altro, l'attività ex art. 134 del TULPS e Servizi Fiduciari, con conseguente passaggio dei dipendenti afferenti al suddetto ramo d'azienda alla società Parte_1
Alla fattispecie in esame è applicabile il disposto di cui all'art. 2112 c.c., dato che la regola della successione nei contratti opera anche in caso di affitto di azienda, in ragione della previsione di cui al comma 5 della medesima norma, laddove ricomprende tra i casi di trasferimento anche l'affitto di azienda, con la conseguenza che deve applicarsi il comma 2, a mente del quale “il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”.
Del resto, anche l'art. 2560 c.c. prevede che “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Pertanto, la società odierna opponente risulta legittimata passivamente rispetto ai crediti dei lavoratori -già dipendenti della a nulla rilevando, nei rapporti tra le odierne parti in Parte_3 causa, la previsione di cui all'art. 8 del contratto di affitto, recante “Crediti, debiti e contratti”, secondo cui:
“Sono esclusi dal presente affitto di ramo di azienda i crediti e i debiti, i quali resteranno rispettivamente a favore ed a carico della Società affittante, obbligandosi la medesima a rifondere alla Società affittuaria quanto la stessa fosse tenuta a sborsare nei confronti dei creditori dell'esercizio per effetto dell'art. 2560 C.C.; a tal uopo, è fatto obbligo alla Società affittuaria di darne preventiva comunicazione alla Società affittante.
La Società affittuaria subentrerà in tutti i contratti in corso eventualmente stipulati dalla
Società affittante, ai sensi dell'art. 2558 del c.c., ad eccezione dei contratti relativi alle utenze
(energia elettrica, acqua, gas, telefono), alle tasse e ai tributi locali (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani ecc.) per le quali la Società affittuaria si impegna a compiere tutte le attività necessarie per le relative volturazioni a suo nome e/o nuovi allacci o in alternativa al rimborso degli oneri di competenza, previa fatturazione da parte della Società affittante.
Le Parti dichiarano che il passaggio dei dipendenti afferenti il ramo di azienda in oggetto sulla base degli accordi con le OOSS e nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro nei casi di trasferimento, anche in godimento dell'azienda, è avvenuto con esito favorevole, da cui si rileva una consistenza pari a n. 272 (duecentosettantadue) Guardie Giurate, n. 28
(ventotto) addetti impiegati nei servizi fiduciari e n. 10 (dieci) nel ruolo amministrativo, il tutto meglio indicati nell'elenco che, formato di comune accordo tra le parti, si allega al presente atto sotto la lettera "N". pagina 3 di 4 Il passaggio avverrà in continuità di trattamento economico e giuridico. A tal riguardo la società affittante dichiara che i dipendenti sono stati regolarmente pagati e che per eventuali controversie per il periodo ante affitto risponderà direttamente sollevando l'affittuario da ogni responsabilità”.
Invero, tale previsione può assumere rilievo solo nei rapporti interni tra le due società, non già limitare la tutela del creditore della società cedente, che prevede che il cedente e il cessionario rimangano obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Si segnala, quanto al merito, che, in sede di opposizione, la società non ha contestato i presupposti in capo al lavoratore per fruire del pagamento delle ore imputabili a pausa pranzo e, comunque, il credito (che la lavoratrice vantava al tempo del trasferimento/dell'affitto del ramo di azienda) risulta comprovato dalla scheda mensile del mese di maggio 2017, redatta dal datore di lavoro, in cui erano indicate le ore di “pausa”, pari a 244,47, non ancora retribuite/compensate economicamente.
Il d.i. va quindi integralmente confermato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 304/2024, di cui dichiara l'esecutorietà;
2.Condanna l al pagamento in favore di delle spese processuali, Parte_1 CP_1 che liquida in euro 1.315,00 oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Campobasso, 22 dicembre 2025. Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
rappresentato e difeso dall'avv. ROBUSTINI MICHELE presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela DI SARRO presso il cui studio CP_1
è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 305/2024, emesso in Parte_2 data 31.10.2024 dal Tribunale di Campobasso, notificato in data 1.11.2024, con cui veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 1.926,42, oltre interessi e rivalutazione, richiesta da a titolo di permessi non goduti sino al mese di maggio 2017. CP_1
L'opponente, nel premettere che la richiesta della lavoratrice si fondava sulla scheda mensile del mese di maggio 2017, nella quale, alla voce “Pausa Pranzo”, era riportato un saldo pari a pagina 1 di 4 244,47 ore maturato durante tutto l'arco dell'attività lavorativa, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto in data 31.12.2021, con effetto dal 1.05.2022, veniva stipulato tra la società e la società un contratto di affitto di ramo Parte_3 Parte_1
d'azienda, con conseguente passaggio dei dipendenti afferenti al suddetto ramo d'azienda alla società rilevando, tuttavia, che il rapporto di lavoro tra la società Parte_1 Pt_3
e la IG era cessato già dal 2017, quindi ben prima del subentro della
[...] CP_1 società nella gestione dei rapporti di lavoro facenti capo alla società Parte_1 Parte_3 dato che l'opposta era stata assunta dalla società in data 30.08.2004 ed aveva Parte_3 prestato attività lavorativa alle dipendenze della stessa sino al 29.05.2017. Osservava che nel contratto di affitto, in merito alla posizione dei dipendenti, con l'art. 8 la società affittante, ovvero alle cui dipendenze aveva prestato attività lavorativa la , si Parte_3 CP_1 obbligava, per eventuali controversie per il periodo antecedente all'affitto, a risponderne direttamente, sollevando l'affittuario da ogni responsabilità.
Chiedeva quindi la revoca del D.I. opposto.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando che: l'art. CP_1
2560 c.c. ripartiva tra cedente e cessionario la responsabilità per i debiti anteriormente alla cessione del ramo di azienda, conformemente al principio generale che condiziona la sostituzione del debitore dalla manifestazione del consenso da parte dei creditori;
al comma
2, l'art. 2560 c.c. prevedeva che “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”; nello specifico settore lavoristico, l'art. 2112 c.c. stabiliva che, in caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda, il rapporto di lavoro proseguiva immutato con il datore di lavoro cessionario, senza soluzione di continuità dovuta alla modificazione della parte datoriale, per cui cedente e cessionario risultavano obbligati in solido per i crediti che il lavoratore sussistenti al tempo del trasferimento. Chiedeva, quindi, il rigetto della opposizione.
____
L'opposizione è infondata.
Risulta dagli atti depositati che, con contratto di affitto di ramo di azienda del 31.12.2021, registrato il 12.01.2022 e con effetto dal 1.05.2022, stipulato tra la società Parte_3 quale cedente-affittante, e la società quale affittuaria, la prima affittava alla Parte_1 seconda il ramo d'azienda denominato "ISTITUTO DI VIGILANZA AQUILA", avente ad pagina 2 di 4 oggetto, tra l'altro, l'attività ex art. 134 del TULPS e Servizi Fiduciari, con conseguente passaggio dei dipendenti afferenti al suddetto ramo d'azienda alla società Parte_1
Alla fattispecie in esame è applicabile il disposto di cui all'art. 2112 c.c., dato che la regola della successione nei contratti opera anche in caso di affitto di azienda, in ragione della previsione di cui al comma 5 della medesima norma, laddove ricomprende tra i casi di trasferimento anche l'affitto di azienda, con la conseguenza che deve applicarsi il comma 2, a mente del quale “il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”.
Del resto, anche l'art. 2560 c.c. prevede che “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Pertanto, la società odierna opponente risulta legittimata passivamente rispetto ai crediti dei lavoratori -già dipendenti della a nulla rilevando, nei rapporti tra le odierne parti in Parte_3 causa, la previsione di cui all'art. 8 del contratto di affitto, recante “Crediti, debiti e contratti”, secondo cui:
“Sono esclusi dal presente affitto di ramo di azienda i crediti e i debiti, i quali resteranno rispettivamente a favore ed a carico della Società affittante, obbligandosi la medesima a rifondere alla Società affittuaria quanto la stessa fosse tenuta a sborsare nei confronti dei creditori dell'esercizio per effetto dell'art. 2560 C.C.; a tal uopo, è fatto obbligo alla Società affittuaria di darne preventiva comunicazione alla Società affittante.
La Società affittuaria subentrerà in tutti i contratti in corso eventualmente stipulati dalla
Società affittante, ai sensi dell'art. 2558 del c.c., ad eccezione dei contratti relativi alle utenze
(energia elettrica, acqua, gas, telefono), alle tasse e ai tributi locali (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani ecc.) per le quali la Società affittuaria si impegna a compiere tutte le attività necessarie per le relative volturazioni a suo nome e/o nuovi allacci o in alternativa al rimborso degli oneri di competenza, previa fatturazione da parte della Società affittante.
Le Parti dichiarano che il passaggio dei dipendenti afferenti il ramo di azienda in oggetto sulla base degli accordi con le OOSS e nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro nei casi di trasferimento, anche in godimento dell'azienda, è avvenuto con esito favorevole, da cui si rileva una consistenza pari a n. 272 (duecentosettantadue) Guardie Giurate, n. 28
(ventotto) addetti impiegati nei servizi fiduciari e n. 10 (dieci) nel ruolo amministrativo, il tutto meglio indicati nell'elenco che, formato di comune accordo tra le parti, si allega al presente atto sotto la lettera "N". pagina 3 di 4 Il passaggio avverrà in continuità di trattamento economico e giuridico. A tal riguardo la società affittante dichiara che i dipendenti sono stati regolarmente pagati e che per eventuali controversie per il periodo ante affitto risponderà direttamente sollevando l'affittuario da ogni responsabilità”.
Invero, tale previsione può assumere rilievo solo nei rapporti interni tra le due società, non già limitare la tutela del creditore della società cedente, che prevede che il cedente e il cessionario rimangano obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Si segnala, quanto al merito, che, in sede di opposizione, la società non ha contestato i presupposti in capo al lavoratore per fruire del pagamento delle ore imputabili a pausa pranzo e, comunque, il credito (che la lavoratrice vantava al tempo del trasferimento/dell'affitto del ramo di azienda) risulta comprovato dalla scheda mensile del mese di maggio 2017, redatta dal datore di lavoro, in cui erano indicate le ore di “pausa”, pari a 244,47, non ancora retribuite/compensate economicamente.
Il d.i. va quindi integralmente confermato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 304/2024, di cui dichiara l'esecutorietà;
2.Condanna l al pagamento in favore di delle spese processuali, Parte_1 CP_1 che liquida in euro 1.315,00 oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Campobasso, 22 dicembre 2025. Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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