Trib. Campobasso, sentenza 22/12/2025, n. 283
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto che, in base all'art. 2112 c.c. e all'art. 2560 c.c., il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per i crediti del lavoratore al tempo del trasferimento, anche in caso di affitto d'azienda. La clausola di manleva nei rapporti interni tra le società non limita la tutela del creditore.

  • Rigettato
    Mancanza di contestazione sui presupposti del credito

    La Corte ha rilevato che l'opponente non ha contestato il credito nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Campobasso, sentenza 22/12/2025, n. 283
    Giurisdizione : Trib. Campobasso
    Numero : 283
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo