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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
Verbale di udienza
Oggi 31.3.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono presenti:
Per la parte opponente, l'avv. CETTINA MARCELLINO che precisa le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
R.G. 15706/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 15706/2022 promossa da
, Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...], CF: , elettivamente domiciliata in 95018 - Riposto (CT), Via Strada 11 C.F._1 Cosentino n. 12/G presso lo studio dell'avv. Maria Casablanca ( che la C.F._2 rappresenta e difende;
- Opponente- contro
Controparte_1
(cf: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Corso Italia P.IVA_1
104 - Catania, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale del Difensore Avvocato Cettina
MARCELLINO, sito in Corso delle Province 203 - 95128 Catania (CT);
- Opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'odierna udienza di giorno 17.3.2025 le parti discutono la causa come da verbale in atti e il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante depositato telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 4216/2022 del 24.09.2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania – RG: 8592/2022, notificato in data 20.10.2022, con il quale si è ingiunto alla sig.ra di pagare, in favore della la somma di euro € 29.952,52 oltre gli Pt_1 CP_1 interessi convenzionali dalla domanda fino al soddisfo e spese della procedura monitoria. Ciò in virtù del saldo debitore derivante da un contratto di credito di esercizio n. 119268, stipulato in data 24.4.2013, richiesto dal sig. , quale legale rappr. e unico titolare dell'impresa Parte_2 artigianale “Non solo pane di RT IT (P. IVA e sottoscritto dalla sig.ra P.IVA_2
in qualità di coobbligata. Pt_1
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, deduceva la mancata prova da parte Parte_1 della del proprio diritto di credito ed eccepiva la prescrizione quinquennale del credito CP_1 ingiunto. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la quale chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto CP_1 ingiuntivo nonché il termine per attivare il procedimento di mediazione;
nel merito, chiedeva di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, infine, di condannare ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha rinviato ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.3.2025. Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 17.3.2025 che qui si intendono richiamati.
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Deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario procedimento di cognizione cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore provare il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
Nel caso in esame, l'esistenza del rapporto obbligatorio è stata contestata genericamente dalla opponente la quale, tuttavia, non ha formalmente negato di avere sottoscritto il documento contrattuale ex art. 214 ss. c.p.c e di avere ricevuto le somme, oggetto materiale della prestazione cui era gravata la in qualità di coobbligata. CP_1
L'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento, debitamente sottoscritto dagli obbligati, e la comunicazione di avvenuta erogazione del denaro in favore dei beneficiari, avvenuta in data 04.7.2013.
È pacifico, invece, che parte opponente non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
Posto ciò, l'eccezione di prescrizione del diritto di credito per il decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c è infondata.
È opportuno evidenziare che al contratto di finanziamento si applica la disciplina del mutuo di cui agli artt. 1813 e seg. c.c.
Il termine prescrizionale è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., per il quale "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. Tale regime si estende anche agli interessi in quanto, nonostante il dato testuale dell'art. 2948 n. 4 c.c.
(che prevede un termine quinquennale per gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi) la Cassazione ha evidenziato che "La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il
pagina 2 di 3 frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (così Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013; ma già in precedenza in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 1110 del 03/02/1994). La rateizzazione consiste semplicemente in una modalità agevolata di adempimento per il debitore, ma sempre avente ad oggetto un unico debito, dato dal capitale più gli interessi pattuiti.
Il termine di prescrizione ordinario contrattuale decennale, decorrente dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere ex articolo 2935 c.c., non può, nel caso di specie, considerarsi interamente decorso. Risulta dai documenti versati in atti dalla opposta che il finanziamento de quo è stato approvato in data
24 aprile 2013.
Con la diffida ad adempiere del 29/10/2019, l'opposta ha interrotto il termine di prescrizione, rivestendo la detta diffida i caratteri della messa in mora di cui all'art. 1219 cod. civ. ed essendo idonea ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, u.c., c.c.
Alla luce di quanto predetto, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore, della complessità della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 15706/2022, così decide:
− rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 4216/2022;
− condanna a pagare, in favore della Parte_1 [...]
, euro Euro 2.900,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese Controparte_1 generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 31.3.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Giudice dott. Mariano Sciacca
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