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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO
Pagamento TFR nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha Fondo di pronunciato la seguente Garanzia
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2715/25 R.G. Affari
Registro Generale Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 2715/25 R.G. ter cpc nel termine del giorno 16.12.2025, avente ad oggetto:
“Pagamento TFR Fondo di Garanzia, in subordine pagamento
TFS”; CRONOLOGICO
e vertente N. _______________ tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , rappresentati e difesi dall'avv. G. REPERTORIO
[...] Parte_5
N. ______________ Tolino del Foro di Avellino in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 181/2025 R.B. Prev. elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
Ricorrenti Discusso nel termine e del 16.12.2025 con scambio di note
, in persona Parte_6 scritte ex art. 221 legge 77/20 del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale del 23.01.2023 per notar di Per_1 Deposito minuta
Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura _________________
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 2715/25 R.G. + 4 c/o pag. 1 Pt_1 Pt_6
§§§
Nel termine fissato del giorno 16.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 28.04.2025, Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
adivano il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedevano all'adito
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento di fine rapporto dall' in quanto coperto dal Fondo di Garanzia Pt_6
gestito dall' ; 2) in via subordinata, accertare e dichiarare il Pt_6
diritto dei ricorrenti a percepire il TFS (indennità di premio di servizio)
e/o il trattamento di fine rapporto dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (01.05.2019); 3) per effetto dell'accoglimento della domanda principale o di quella subordinata, condannare – in persona del Pt_6
suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma alla via
Ciro il Grande n. 21 e/o di Salerno, in Controparte_1
persona del Direttore p.t., con sede in Salerno, al Corso Garibaldi n. 38 al pagamento dei seguenti importi, già defalcati delle some ricevute in pagamento in forza dei n. 3 piani di riparto parziale predisposti dalla procedura concorsuale:
€ 10.882,64 lordi in favore del sig. Parte_1
€ 10.964,97 lordi in favore del sig. ; Parte_2
€ 9.776,07 lordi in favore del sig. ; Parte_3
€ 10.950,22 lordi in favore del sig. ; Parte_4
€ 25.101,37 lordi in favore del sig. Parte_5
ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di
Giudizi n. 2715/25 R.G. Acito + 4 c/o pag. 2 Pt_6 giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 cpc dalla data di rispettiva maturazione all'effettivo soddisfo;
4) condannare l' – in persona del suo legale rappresentante p.t., Pt_6
domiciliato per la carica in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 e/o
[...]
Salerno, in persona del Direttore p.t., con Controparte_2
sede in Salerno, al Coeso Garibaldi n. 38 al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il Pt_6
rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 16.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da Parte_1 Parte_2 Pt_3
e è infondato e,
[...] Parte_4 Parte_5
pertanto, va rigettato.
Invero, sul punto, vanno richiamate, in quanto esaurienti e completamente condivisibili, le argomentazioni svolte dall' Pt_6
resistente nella memoria di costituzione (alle quali nulla vi è da aggiungere), in proposito, essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello
Giudizi n. 2715/25 R.G. Acito + 4 c/o pag. 3 Pt_6 di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò
(a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
In particolare, l'Istituto previdenziale ha evidenziato quanto segue:
“La prospettazione dei fatti proposta dagli odierni ricorrenti non è meritevole di accoglimento, e tanto alla luce dei seguenti motivi.
1 – Com'è noto, con la direttiva 80/987/CEE del Consiglio si è voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro. A tale scopo, la direttiva ha delineato un meccanismo di tutela basato sulla creazione di specifici “organismi di garanzia”, che si sostituiscono al datore di lavoro insolvente per il pagamento dei crediti retributivi ai lavoratori subordinati.
In attuazione della normativa comunitaria, lo Stato italiano ha adottato la legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha istituito il Fondo di garanzia
Giudizi n. 2715/25 R.G. Acito + 4 c/o pag. 4 Pt_6 per il trattamento di fine rapporto (art. 2), il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, che ha esteso la garanzia alle ultime retribuzioni
(artt. 1 e 2) e il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 186, che ha introdotto la disciplina delle situazioni transnazionali.
Possono richiedere l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all'Istituto del contributo che alimenta la relativa gestione, compresi quelli aventi la qualifica di apprendista o di dirigente.
Sono invece esclusi dall'intervento del Fondo di garanzia: i lavoratori autonomi, quelli parasubordinati, i lavoratori dipendenti dello Stato, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni, Province e Comuni;
i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali, i lavoratori iscritti al Fondo
Dazieri, i soci delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge n.
250/1958, gli operai agricoli a tempo determinato, gli impiegati e dirigenti dipendenti da aziende agricole, i calciatori e gli allenatori professionisti (Cfr. Circ. n.70/2023). Pt_6
Sul punto, occorre sottolineare che la natura di ente pubblico non economico del è stata autorevolmente affermata dalla Corte Parte_7
Costituzionale che, con sentenza 289/2019, si è pronunciata al punto 5.2 sottolineando che:
“i consorzi di bacino sono stati costituiti, ai sensi dell'art. 6 della legge della 10 febbraio 1993, n. 10 (Norme e procedure Controparte_3
per lo smaltimento dei rifiuti in , quali consorzi obbligatori CP_3
tra Comuni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Essi hanno altresì costituito società, alle quali hanno partecipato. Va precisato che, come più volte sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 16 febbraio 2015), i consorzi di bacino sono enti pubblici non economici, riconducibili, pertanto, alle amministrazioni pubbliche, anche per quanto concerne la regolamentazione del rapporto di lavoro (sentenza n. 226 del 2012)”.
E poiché gli odierni ricorrenti sono stati dipendenti del Consorzio dei
Giudizi n. 2715/25 R.G. Acito + 4 c/o pag. 5 Pt_6 Comuni di 2, ne deriva la loro esclusione dalla tutela di Parte_8
cui al predetto Fondo di Garanzia. Difatti, al veniva Parte_7
assegnato il codice 8F, Enti non assoggettati al contributo per il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1982 n.297, che si adopera con riferimento agli Enti territoriali
(Province, Comuni e Regioni), Amministrazioni dello Stato, Parastato,
Enti pubblici non economici non tenuti al versamento della contribuzione per il Fondo di garanzia.
E difatti, nessun versamento è stato effettuato dal per le Parte_7
suddette causali. Pertanto, accertato che i dipendenti del Parte_9
non possono accedere al Fondo di garanzia, vista la natura pubblicistica dell'Ente, non essendoci obbligo di versamento dei contributi al predetto
Fondo, non si applica il “principio dell'automaticità” della prestazione che presuppone l'esistenza di un obbligo contributivo rimasto inadempiuto, in quanto l'obbligo di versamento della contribuzione al
Fondo di Garanzia non sussiste.
2 – Ma i ricorrenti non hanno diritto nemmeno al tfs (ips).
E tanto si deduce in quanto i titoli esecutivi posti a base delle rispettive pretese creditorie concernono il pagamento del tfr, e si rivolgono, non a caso, alla parte datoriale, quale unico soggetto passivo, e non certamente all' , come pure previsto dall'art.1 comma 8 del Pt_6
D.P.C.M. 20/12/99: “il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli
Enti pubblici non economici … resta a totale carico dei medesimi”. Per tale motivo non è invocabile il pagamento delle prestazioni richieste ove rivolto nei confronti dell' ai sensi della legge 8 marzo 1968 n.152 Pt_6
(Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali)
e del DPCM 20.12.2019 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti) e s.m.i..
Inoltre, si premette che il veniva costituito in data Parte_9
08.03.1996 ai sensi dell'art.25 L.142/90, e della Legge della CP_3
n.10/1993 tra i Comuni della Provincia di Salerno, di cui
[...]
Giudizi n. 2715/25 R.G. Acito + 4 c/o pag. 6 Pt_6 all'Atto Costitutivo che si allega, e per le finalità in esso esplicitate. In quanto azienda speciale ex art 25 L. 142/90, veniva iscritto alla Gestione pubblica, ed assoggettato all'obbligo contributivo ai soli fini pensionistici, con esclusione dell'iscrizione ai fini previdenziali ex
DE.
La Direzione Centrale - TFS/TFR e PREV. COMPL. - con nota del Pt_6
15.01.2008 (che si allega) ha chiarito e confermato che il Consorzio dei
Comuni Bacino SA/2 “non aveva titolo per essere iscritto all'PD
(ex DE) ai fini I.P.S.”. La disciplina vigente relativamente a tali categorie di enti pubblici prevede l'obbligo di iscrizione alle casse dell'ex PD, unicamente ai fini pensionistici (ex CPDEL), CP_4
come previsto dall'art. 5 del RDL 680/1938 - che prevede l'iscrizione, tra gli altri ”degli impiegati dei Consorzi dei Comuni e della Provincia nonché degli impiegati delle per l'impianto e l'esercizio Controparte_5
dei servizi municipalizzati”.
Com'è noto, le sono escluse dal novero delle PPAA di Controparte_5
cui all'art. 2 del D.Lgs 165/2001, in quanto per le loro peculiarità, quali la natura strumentale, l'autonomia imprenditoriale e l'iscrizione al registro delle imprese (ALLEGATO 1), non è possibile l'attribuzione di una corrispondente posizione iscrittiva all'ex DE (ente soppresso che erogava il premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali, confluito dapprima nell'PD (1994) e quindi nell' (2011)). Pt_6
Ne deriva l'esclusione di tutti i suoi ex dipendenti dal diritto a percepire il premio di fine servizio previsto dall'art.1 ss. della legge 152/1968. In ogni caso, la non iscrivibilità dei alla Controparte_6
ex DE è stata ribadita dalla Direzione Centrale Entrate dell' Pt_6
anche in virtù del fatto che ai dipendenti dei suddetti consorzi è stata riconosciuta l'applicabilità del CCNL Federambienti, e non degli EELL, con la conseguenza che il TFR deve essere corrisposto unicamente dal datore di lavoro (n.b. come del resto si evince dal bilancio del Parte_7
del 2019 che, coerentemente con il quadro normativo di riferimento,
Giudizi n. 2715/25 R.G. Acito + 4 c/o pag. 7 Pt_6
registra, tra le proprie passività, euro 10.447.882,00 a titolo di accantonamento per trattamento di fine rapporto, con ciò confermando, per un verso, la mancata iscrizione dei propri dipendenti alla cassa
DE (ed il conseguente mancato versamento della contribuzione), e, al contempo, che detta prestazione deve essere corrisposta dall'azienda, che avrebbe dovuto effettuare gli accantonamenti di legge)”.
Del resto, fin dal 2009 i suddetti Consorzi erano stati informati della non iscrivibilità alla gestione previdenziale ai fini del TFS ( Cfr. nota
265/2008 della Dir. Centrale Entrate dell'ex PD - ALLEGATO 5).
Tant'è che, ad esempio, il ha richiesto la restituzione dei CP_6
contributi DE non dovuti, a conferma della sua non iscrivibilità alla cassa DE, in quanto regolarmente iscritto nel registro delle imprese.
3 - A tal riguardo, si evidenzia che per tale , avente la CP_6
stessa natura del SA/2, l' è intervenuto per la liquidazione del TFR- Pt_6
Fondo di Tesoreria accantonato presso il suddetto Fondo, a favore di 86 lavoratori. Ed è questa la forma di garanzia del tfr che, semmai, avrebbe dovuto assicurare la parte datoriale, in quanto azienda speciale con più di 50 dipendenti. Nella fattispecie in esame, dunque, non essendoci stato a monte un obbligo di versamento contributivo al predetto Fondo, è da escludersi che lo stesso possa intervenire in favore dei ricorrenti” (cfr. memoria di costituzione, pagg. 2-5).
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
è infondato e, pertanto, va rigettato. Parte_5
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto della complessità della vicenda in oggetto e della controvertibilità delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale adito.
Giudizi n. 2715/25 R.G. Acito + 4 c/o pag. 8 Pt_6
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti dell con ricorso depositato in Parte_5 Pt_6
data 28.04.2025, ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno in data 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizi n. 2715/25 R.G. Acito + 4 c/o pag. 9 Pt_6