TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 4775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4775 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 683/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, UI NZ, nella prosecuzione del verbale di udienza del 5.11.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. F. Raffa e dall'Avv. C. Bovenga;
Parte_1
e
“ , in persona del legale rappresentante, contumace Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2025 la ricorrente ha convenuto in giudizio la
“ , formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare, per i motivi Controparte_1 di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente al pagamento di complessivi € 1.366,22 lordi, o la diversa somma accertanda, a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento dell'elemento provinciale/terzo elemento, e conseguentemente condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] ricorrente della somma complessiva di € 1.366,22 lordi, o della diversa somma accertanda,
a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento dell'elemento provinciale/terzo elemento. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente al pagamento di complessivi € 1.535,09 lordi, o la diversa somma accertanda, a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento dell'anzianità forfettaria di settore e, conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 1.535,09 lordi, o della diversa somma accertanda, a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento dell'anzianità forfettaria di settore. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa, la nullità e/o illegittimità della clausola relativa alla collocazione temporale della prestazione lavorativa della ricorrente di cui al contratto di assunzione e successive modifiche e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla per 30 ore contrattuali, sulla base delle esigenze aziendali e della lavoratrice, o come ritenute di giustizia, e, per il periodo antecedente al provvedimento, il diritto della ricorrente al risarcimento ex art. 10 D.lgs. 81/2015 nella misura di complessivi € 6.608,54 netti, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, e conseguentemente, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ad adibire la ricorrente all'orario determinato dal Giudice, sulla base delle esigenze delle Parti e sulla base delle 30 ore contrattuali e, per il pregresso, a risarcire alla ricorrente tutti i danni subiti, da quantificarsi, anche in via equitativa, nella predetta misura di complessivi € 6.608,54 netti, o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa,
l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro a tempo parziale disposta unilateralmente dalla convenuta, e conseguentemente, accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive nella misura quantificata, per i motivi di cui alla narrativa, in € 7.503,02 lordi, o la diversa somma accertanda, oltre l'incidenza sul TFR, pari a € 555,78 lordi, o la diversa somma accertanda, e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma di € 7.503,02 lordi, o la diversa somma accertanda, oltre l'incidenza sul TFR, pari a € 555,78 lordi, o la diversa somma accertanda, a titolo di differenze retributive per illegittima riduzione dell'orario di lavoro a tempo parziale.
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa, l'illegittimità del comportamento di descritto in narrativa e consistente nell'aver omesso di consegnare i Controparte_1 prospetti paga da luglio 2024 e, conseguentemente, ordinare a di Controparte_1 consegnare alla ricorrente i prospetti paga dovuti da luglio 2024; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente e il corrispettivo obbligo della convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sulle somme di cui alle lettere a, b, d che precedono. Interessi legali e rivalutazione monetaria. Spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario ”, con vittoria di spese da distrarsi.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per la parte resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente ha dichiarato di non voler coltivare la richiesta di regolarizzazione contributiva nei confronti dell'Inps, rinunciando alla richiesta del ripristino dell'orario contrattuale ed alla consegna delle buste paga dal luglio 2024.
Le domande residue proposte dalla ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte.
1.Dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha iniziato a lavorare alle dipendenze della società resistente in data 7.06.2017 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale e con inquadramento nel primo livello del ccnl Imprese di pulizia industriali e mansioni di addetto alle pulizie presso diversi condomini di Milano;
che la lettera di assunzione, con riferimento all'orario di lavoro, indica esclusivamente che la ricorrente avrebbe dovuto lavorare per “5 ore dal lunedì al sabato per un totale di 30 ore settimanali”; che la lavoratrice non sottoscriveva alcun specifico patto relativo a clausole flessibili;
che da gennaio 2023 il part time della ricorrente veniva ridotto al 50% (20 ore settimanali) e che dal mese di ottobre 2024 l'orario di lavoro è stato ulteriormente ridotto a
15 ore settimanali.
Considerato che la ricorrente è sempre stata adibita ad appalti nella provincia di Milano, ha diritto all'elemento provinciale previsto per la provincia di Milano.
La fonte dell'emolumento in questione è l'accordo del 17.06.1974, che richiama un precedente accordo, poi integrato da uno successivo del 09.12.1976.
L'accordo del 1974, che a sua volta richiamava un precedente accordo che aveva introdotto una somma pari a 58 lire orarie, ha aggiunto a tale importo una somma pari a 80 lire orarie, per un totale di 23.874 lire al mese. L'accordo del 1976 ha poi aggiunto 5.000 lire al mese, arrivando a 28.874 lire. Il CCNL del 15.10.1983 ha conglobato 6.000 lire mensili, arrivando a un importo di 22.874 lire al mese, pari a euro 11,51. All'importo di euro 11,51 vanno aggiunti 2,69 mensili a titolo di indennità di mensa, per un importo complessivo di euro 14,50 al mese, da corrispondere per 14 mensilità.
Tale importo compone, insieme a paga base, contingenza, EDR e scatti di anzianità/anzianità di settore, la retribuzione mensile dei lavoratori del settore e pertanto incide sugli istituti indiretti e differiti. Nel caso di specie, l'importo di € 14,50 è stato riparametrato sul part time della lavoratrice. La percentuale di part time considerata è correttamente quella di cui alla lettera di assunzione, stante l'illegittimità della riduzione oraria.
Alla luce di quanto sopra, la ricorrente risulta creditrice per l'importo complessivo di €
1.366,22 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito.
2.L'art.
5.3 del CCNL applicato al rapporto prevede per gli operai un'anzianità forfettaria di settore stabilita, per i lavoratori inquadrati nel 1° livello, in € 51,02 mensili e decorrente dal quinto anno di anzianità ininterrotta nel settore.
Alla ricorrente non sono stati riconosciuti gli importi a tale titolo a far tempo dal luglio 2022: tali importi, andando a comporre la retribuzione mensile, avrebbero anche dovuto incidere sulle retribuzioni indirette e differite.
L'importo dovuto a tale titolo ammonta a complessivi € 1.535,09 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito.
3. Venendo all'esame delle ulteriori domande, va osservato che la disciplina del lavoro a tempo parziale vigente alla data di assunzione del ricorrente è contenuta nel D.Lgs 61/2000
e nell'art. 5 e segg. D.lgs. 81/2015. Ai sensi di quanto statuito dall'art. 2, comma 2 del menzionato decreto del 2000, il contratto di lavoro a tempo parziale deve contenere la indicazione scritta della puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno con possibilità di indicazione di eventuali clausole difformi nei limiti di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 61/2000 e ss. Quest'ultima disposizione, nel regolamentare le clausole flessibili ed elastiche che consentono al datore di lavoro di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa e di variarne la durata, ne subordina l'ammissibilità a condizioni precise, demandando alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire sia i limiti all'autonomia delle parti (art. 3, comma 7), sia le misure e le forme delle specifiche compensazioni da riconoscersi al prestatore di lavoro in relazione ad esse (art. 7, comma
8).
Nel caso di specie nella lettera di assunzione è completamente omessa la collocazione temporale della prestazione lavorativa.
La lettera di assunzione, infatti, prevedeva esclusivamente che l'orario sarebbe stato di 30 ore settimanali distribuite su cinque giornate da lunedì a sabato di cinque ore. Nulla veniva precisato con riferimento alla collocazione temporale delle cinque ore giornaliere. Inoltre, da gennaio 2023 l'orario di lavoro è stato ridotto da 30 a 22 ore settimanali, ma alla ricorrente non è stata consegnata una lettera di modifica dell'orario di lavoro.
L'art. 10 comma 2 del D.lgs. 81/2015, in continuità con quanto disponeva l'art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000 (come sostituito dall'art. 46 comma 1 lett. r) D.lgs. n. 276/2003), stabilisce che “qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
Al riguardo la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il danno allegato dal lavoratore che ha subito la penosità quotidiana di una illegittima ed unilaterale decisione del datore del tempo della sua prestazione lavorativa, debba essere risarcito anche laddove manchi la prova in concreto del pregiudizio riportato, essendo esso intrinseco all'incertezza sulla possibilità (se e /o quando) di fruire del tempo libero e sulla misura dello stesso. L'art. 10 del D.lgs. 81/2015 parla espressamente di diritto, riconoscendo al prestatore tale forma di tutela indipendentemente dalla prova di un effettivo pregiudizio. Sul punto la Suprema Corte ha precisato che “ … il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. 25 febbraio 2000, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del d.lgs.
n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obiettivo disagio subito dal lavoratore dall'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura sanzionatoria” (in questi termini Cass. 4/5/2015 n.
8882, richiamata da Trib. Milano n. 2064 10/10/2018: “E' noto che l'applicazione di una sanzione, in ragione del riscontrato accertamento di una fattispecie concreta corrispondente al modello astratto, prescinda dalla mancata prova del danno procurato, a differenza di un addebito a titolo risarcitorio” ).
Nel caso che ci occupa la ricorrente ha lavorato dal 2017 senza sapere per quanti giorni e con quali orari avrebbe dovuto lavorare. Appare, pertanto, corretto quantificare il danno nella misura del 25% della retribuzione mensile per tutto il periodo di durata del rapporto: il ricorrente ha, pertanto, diritto alla somma netta a titolo risarcitorio di Euro 6.608,54, oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza.
4.Inoltre dalla documentazione prodotta si evince che dal gennaio 2023 la convenuta ha ridotto l'orario di lavoro da 30 ore settimanali a 20 ore settimanali.
Orbene nei rapporti a tempo parziale la modalità oraria è un elemento qualificante della prestazione lavorativa. Pertanto, un rapporto a tempo parziale, per il quale la forma scritta
è richiesta fin dalla stipulazione del contratto di lavoro, può subire modifiche e/o variazioni esclusivamente con il consenso scritto di entrambi i contraenti, diversamente da quanto accade in un rapporto di lavoro a tempo pieno, caratterizzato da libertà di forma, ove la modifica e/o la sospensione del rapporto di lavoro potrebbe essere concordata tra le parti, senza essere messa per iscritto, e comunque potrebbe essere desumibile per fatti concludenti, se il lavoratore non ha offerto la prestazione.
Diversamente, in un rapporto di lavoro a tempo parziale, posto che ogni modifica deve essere concordata per iscritto, il contratto non si può ritenere variato per facta concludentia.
E' evidente che “configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento o In diminuzione, del monte ore pattuito, costituisca una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, pertanto non desumibile per facta concludentìa dal comportamento successivo delle parti a norma dell'art. 1362 c.c. (Cass. 6 dicembre 2016, n. 25006)
Diverso è invece il discorso in relazione alle riduzioni di orario lavorato riguardanti i periodi di rapporto a tempo pieno. Ed, infatti, per la costituzione di un rapporto di lavoro così modulato non è stabilito alcun vincolo di forma.
In ordine poi alla variazione in diminuzione dell'orario lavorativo si ritiene che Il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere la retribuzione: diversamente incorrendo nell'inadempimento contrattuale previsto in linea generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie Il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (Il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta;
ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo di una impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili al predetto, perché non prevedibili, ne' evitabili, ne' riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero ad un calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali e salvo comunque un eventuale accordo tra le parti
(Cass. 16 aprirle 2004, n. 7300).” (Cass. 19 gennaio 2018 n. 1375). Nel caso di specie la ricorrente non ha mai concordato la riduzione dell'orario di lavoro e ha quindi diritto, da gennaio 2023 (24 mesi) al pagamento delle differenze retributive date dalla retribuzione che le sarebbe spettata per le 30 ore contrattuali e quella percepita per le 20 ore alle quali è stata assegnata (10 ore alla settimana).
Ne deriva che l'istante risulta creditrice nei confronti della convenuta per € 7.503,02 lordi, oltre l'incidenza sul TFR pari a € 555,78 lordi e gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito.
Nel caso che ci occupa il creditore, una volta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro, deve solo allegare l'altrui inadempimento, vale a dire il mancato pagamento dei compensi spettanti, mentre sul debitore incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto estintivo, vale a dire il pagamento delle somme reclamate. La parte resistente , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme reclamate dall'istante.
Considerato che la parte resistente debitrice non si è costituita in giudizio e non ha offerto alcuna documentazione idonea a provare la estinzione dei crediti vantati dal ricorrente, le domande devono essere accolte e, per l'effetto, la società resistente va condannata al pagamento nei confronti del ricorrente della somma lorda di Euro 1.366,22, a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento dell'elemento provinciale/terzo elemento;
della somma lorda di euro 1.535,09, a titolo di differenze retributive per il mancato riconoscimento dell'anzianità forfetaria di settore;
della somma netta di Euro 6.608,54, a titolo di risarcimento del danno ex art. 10 del D.Lgs. n. 81/2015 e della somma lorda di Euro
7.503,02, oltre l'incidenza sul tfr pari ad Euro 555,78, a titolo di differenze retributive per illegittima riduzione dell'orario di lavoro a tempo parziale, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, UI NZ, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato il 20.01.2025, nei confronti della “ Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle richieste di ripristino dell'orario di lavoro e di consegna delle buste paga;
2) accoglie le domande residue e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'istante della somma lorda di Euro 1.366,22, a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento dell'elemento provinciale/terzo elemento;
della somma lorda di euro 1.535,09, a titolo di differenze retributive per il mancato riconoscimento dell'anzianità forfetaria di settore;
della somma netta di Euro 6.608,54 risarcimento del danno ex art. 10 del D.Lgs. n. 81/2015 e della somma lorda di Euro 7.503,02, oltre l'incidenza sul tfr pari ad
Euro 555,78, a titolo di differenze retributive per illegittima riduzione dell'orario di lavoro a tempo parziale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
3) condanna, altresì, parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Milano, 5.11.2025
Il Giudice
( UI NZ)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, UI NZ, nella prosecuzione del verbale di udienza del 5.11.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. F. Raffa e dall'Avv. C. Bovenga;
Parte_1
e
“ , in persona del legale rappresentante, contumace Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2025 la ricorrente ha convenuto in giudizio la
“ , formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare, per i motivi Controparte_1 di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente al pagamento di complessivi € 1.366,22 lordi, o la diversa somma accertanda, a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento dell'elemento provinciale/terzo elemento, e conseguentemente condannare CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] ricorrente della somma complessiva di € 1.366,22 lordi, o della diversa somma accertanda,
a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento dell'elemento provinciale/terzo elemento. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente al pagamento di complessivi € 1.535,09 lordi, o la diversa somma accertanda, a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento dell'anzianità forfettaria di settore e, conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 1.535,09 lordi, o della diversa somma accertanda, a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento dell'anzianità forfettaria di settore. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa, la nullità e/o illegittimità della clausola relativa alla collocazione temporale della prestazione lavorativa della ricorrente di cui al contratto di assunzione e successive modifiche e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla per 30 ore contrattuali, sulla base delle esigenze aziendali e della lavoratrice, o come ritenute di giustizia, e, per il periodo antecedente al provvedimento, il diritto della ricorrente al risarcimento ex art. 10 D.lgs. 81/2015 nella misura di complessivi € 6.608,54 netti, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, e conseguentemente, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ad adibire la ricorrente all'orario determinato dal Giudice, sulla base delle esigenze delle Parti e sulla base delle 30 ore contrattuali e, per il pregresso, a risarcire alla ricorrente tutti i danni subiti, da quantificarsi, anche in via equitativa, nella predetta misura di complessivi € 6.608,54 netti, o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa,
l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro a tempo parziale disposta unilateralmente dalla convenuta, e conseguentemente, accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive nella misura quantificata, per i motivi di cui alla narrativa, in € 7.503,02 lordi, o la diversa somma accertanda, oltre l'incidenza sul TFR, pari a € 555,78 lordi, o la diversa somma accertanda, e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente della somma di € 7.503,02 lordi, o la diversa somma accertanda, oltre l'incidenza sul TFR, pari a € 555,78 lordi, o la diversa somma accertanda, a titolo di differenze retributive per illegittima riduzione dell'orario di lavoro a tempo parziale.
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa, l'illegittimità del comportamento di descritto in narrativa e consistente nell'aver omesso di consegnare i Controparte_1 prospetti paga da luglio 2024 e, conseguentemente, ordinare a di Controparte_1 consegnare alla ricorrente i prospetti paga dovuti da luglio 2024; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente e il corrispettivo obbligo della convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sulle somme di cui alle lettere a, b, d che precedono. Interessi legali e rivalutazione monetaria. Spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario ”, con vittoria di spese da distrarsi.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per la parte resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente ha dichiarato di non voler coltivare la richiesta di regolarizzazione contributiva nei confronti dell'Inps, rinunciando alla richiesta del ripristino dell'orario contrattuale ed alla consegna delle buste paga dal luglio 2024.
Le domande residue proposte dalla ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte.
1.Dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha iniziato a lavorare alle dipendenze della società resistente in data 7.06.2017 in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale e con inquadramento nel primo livello del ccnl Imprese di pulizia industriali e mansioni di addetto alle pulizie presso diversi condomini di Milano;
che la lettera di assunzione, con riferimento all'orario di lavoro, indica esclusivamente che la ricorrente avrebbe dovuto lavorare per “5 ore dal lunedì al sabato per un totale di 30 ore settimanali”; che la lavoratrice non sottoscriveva alcun specifico patto relativo a clausole flessibili;
che da gennaio 2023 il part time della ricorrente veniva ridotto al 50% (20 ore settimanali) e che dal mese di ottobre 2024 l'orario di lavoro è stato ulteriormente ridotto a
15 ore settimanali.
Considerato che la ricorrente è sempre stata adibita ad appalti nella provincia di Milano, ha diritto all'elemento provinciale previsto per la provincia di Milano.
La fonte dell'emolumento in questione è l'accordo del 17.06.1974, che richiama un precedente accordo, poi integrato da uno successivo del 09.12.1976.
L'accordo del 1974, che a sua volta richiamava un precedente accordo che aveva introdotto una somma pari a 58 lire orarie, ha aggiunto a tale importo una somma pari a 80 lire orarie, per un totale di 23.874 lire al mese. L'accordo del 1976 ha poi aggiunto 5.000 lire al mese, arrivando a 28.874 lire. Il CCNL del 15.10.1983 ha conglobato 6.000 lire mensili, arrivando a un importo di 22.874 lire al mese, pari a euro 11,51. All'importo di euro 11,51 vanno aggiunti 2,69 mensili a titolo di indennità di mensa, per un importo complessivo di euro 14,50 al mese, da corrispondere per 14 mensilità.
Tale importo compone, insieme a paga base, contingenza, EDR e scatti di anzianità/anzianità di settore, la retribuzione mensile dei lavoratori del settore e pertanto incide sugli istituti indiretti e differiti. Nel caso di specie, l'importo di € 14,50 è stato riparametrato sul part time della lavoratrice. La percentuale di part time considerata è correttamente quella di cui alla lettera di assunzione, stante l'illegittimità della riduzione oraria.
Alla luce di quanto sopra, la ricorrente risulta creditrice per l'importo complessivo di €
1.366,22 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito.
2.L'art.
5.3 del CCNL applicato al rapporto prevede per gli operai un'anzianità forfettaria di settore stabilita, per i lavoratori inquadrati nel 1° livello, in € 51,02 mensili e decorrente dal quinto anno di anzianità ininterrotta nel settore.
Alla ricorrente non sono stati riconosciuti gli importi a tale titolo a far tempo dal luglio 2022: tali importi, andando a comporre la retribuzione mensile, avrebbero anche dovuto incidere sulle retribuzioni indirette e differite.
L'importo dovuto a tale titolo ammonta a complessivi € 1.535,09 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito.
3. Venendo all'esame delle ulteriori domande, va osservato che la disciplina del lavoro a tempo parziale vigente alla data di assunzione del ricorrente è contenuta nel D.Lgs 61/2000
e nell'art. 5 e segg. D.lgs. 81/2015. Ai sensi di quanto statuito dall'art. 2, comma 2 del menzionato decreto del 2000, il contratto di lavoro a tempo parziale deve contenere la indicazione scritta della puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno con possibilità di indicazione di eventuali clausole difformi nei limiti di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 61/2000 e ss. Quest'ultima disposizione, nel regolamentare le clausole flessibili ed elastiche che consentono al datore di lavoro di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa e di variarne la durata, ne subordina l'ammissibilità a condizioni precise, demandando alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire sia i limiti all'autonomia delle parti (art. 3, comma 7), sia le misure e le forme delle specifiche compensazioni da riconoscersi al prestatore di lavoro in relazione ad esse (art. 7, comma
8).
Nel caso di specie nella lettera di assunzione è completamente omessa la collocazione temporale della prestazione lavorativa.
La lettera di assunzione, infatti, prevedeva esclusivamente che l'orario sarebbe stato di 30 ore settimanali distribuite su cinque giornate da lunedì a sabato di cinque ore. Nulla veniva precisato con riferimento alla collocazione temporale delle cinque ore giornaliere. Inoltre, da gennaio 2023 l'orario di lavoro è stato ridotto da 30 a 22 ore settimanali, ma alla ricorrente non è stata consegnata una lettera di modifica dell'orario di lavoro.
L'art. 10 comma 2 del D.lgs. 81/2015, in continuità con quanto disponeva l'art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000 (come sostituito dall'art. 46 comma 1 lett. r) D.lgs. n. 276/2003), stabilisce che “qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.
Al riguardo la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il danno allegato dal lavoratore che ha subito la penosità quotidiana di una illegittima ed unilaterale decisione del datore del tempo della sua prestazione lavorativa, debba essere risarcito anche laddove manchi la prova in concreto del pregiudizio riportato, essendo esso intrinseco all'incertezza sulla possibilità (se e /o quando) di fruire del tempo libero e sulla misura dello stesso. L'art. 10 del D.lgs. 81/2015 parla espressamente di diritto, riconoscendo al prestatore tale forma di tutela indipendentemente dalla prova di un effettivo pregiudizio. Sul punto la Suprema Corte ha precisato che “ … il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. 25 febbraio 2000, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del d.lgs.
n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obiettivo disagio subito dal lavoratore dall'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura sanzionatoria” (in questi termini Cass. 4/5/2015 n.
8882, richiamata da Trib. Milano n. 2064 10/10/2018: “E' noto che l'applicazione di una sanzione, in ragione del riscontrato accertamento di una fattispecie concreta corrispondente al modello astratto, prescinda dalla mancata prova del danno procurato, a differenza di un addebito a titolo risarcitorio” ).
Nel caso che ci occupa la ricorrente ha lavorato dal 2017 senza sapere per quanti giorni e con quali orari avrebbe dovuto lavorare. Appare, pertanto, corretto quantificare il danno nella misura del 25% della retribuzione mensile per tutto il periodo di durata del rapporto: il ricorrente ha, pertanto, diritto alla somma netta a titolo risarcitorio di Euro 6.608,54, oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza.
4.Inoltre dalla documentazione prodotta si evince che dal gennaio 2023 la convenuta ha ridotto l'orario di lavoro da 30 ore settimanali a 20 ore settimanali.
Orbene nei rapporti a tempo parziale la modalità oraria è un elemento qualificante della prestazione lavorativa. Pertanto, un rapporto a tempo parziale, per il quale la forma scritta
è richiesta fin dalla stipulazione del contratto di lavoro, può subire modifiche e/o variazioni esclusivamente con il consenso scritto di entrambi i contraenti, diversamente da quanto accade in un rapporto di lavoro a tempo pieno, caratterizzato da libertà di forma, ove la modifica e/o la sospensione del rapporto di lavoro potrebbe essere concordata tra le parti, senza essere messa per iscritto, e comunque potrebbe essere desumibile per fatti concludenti, se il lavoratore non ha offerto la prestazione.
Diversamente, in un rapporto di lavoro a tempo parziale, posto che ogni modifica deve essere concordata per iscritto, il contratto non si può ritenere variato per facta concludentia.
E' evidente che “configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento o In diminuzione, del monte ore pattuito, costituisca una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, pertanto non desumibile per facta concludentìa dal comportamento successivo delle parti a norma dell'art. 1362 c.c. (Cass. 6 dicembre 2016, n. 25006)
Diverso è invece il discorso in relazione alle riduzioni di orario lavorato riguardanti i periodi di rapporto a tempo pieno. Ed, infatti, per la costituzione di un rapporto di lavoro così modulato non è stabilito alcun vincolo di forma.
In ordine poi alla variazione in diminuzione dell'orario lavorativo si ritiene che Il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere la retribuzione: diversamente incorrendo nell'inadempimento contrattuale previsto in linea generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie Il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (Il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta;
ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo di una impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili al predetto, perché non prevedibili, ne' evitabili, ne' riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero ad un calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali e salvo comunque un eventuale accordo tra le parti
(Cass. 16 aprirle 2004, n. 7300).” (Cass. 19 gennaio 2018 n. 1375). Nel caso di specie la ricorrente non ha mai concordato la riduzione dell'orario di lavoro e ha quindi diritto, da gennaio 2023 (24 mesi) al pagamento delle differenze retributive date dalla retribuzione che le sarebbe spettata per le 30 ore contrattuali e quella percepita per le 20 ore alle quali è stata assegnata (10 ore alla settimana).
Ne deriva che l'istante risulta creditrice nei confronti della convenuta per € 7.503,02 lordi, oltre l'incidenza sul TFR pari a € 555,78 lordi e gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito.
Nel caso che ci occupa il creditore, una volta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro, deve solo allegare l'altrui inadempimento, vale a dire il mancato pagamento dei compensi spettanti, mentre sul debitore incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto estintivo, vale a dire il pagamento delle somme reclamate. La parte resistente , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme reclamate dall'istante.
Considerato che la parte resistente debitrice non si è costituita in giudizio e non ha offerto alcuna documentazione idonea a provare la estinzione dei crediti vantati dal ricorrente, le domande devono essere accolte e, per l'effetto, la società resistente va condannata al pagamento nei confronti del ricorrente della somma lorda di Euro 1.366,22, a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento dell'elemento provinciale/terzo elemento;
della somma lorda di euro 1.535,09, a titolo di differenze retributive per il mancato riconoscimento dell'anzianità forfetaria di settore;
della somma netta di Euro 6.608,54, a titolo di risarcimento del danno ex art. 10 del D.Lgs. n. 81/2015 e della somma lorda di Euro
7.503,02, oltre l'incidenza sul tfr pari ad Euro 555,78, a titolo di differenze retributive per illegittima riduzione dell'orario di lavoro a tempo parziale, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, UI NZ, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato il 20.01.2025, nei confronti della “ Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle richieste di ripristino dell'orario di lavoro e di consegna delle buste paga;
2) accoglie le domande residue e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'istante della somma lorda di Euro 1.366,22, a titolo di differenze retributive per mancato riconoscimento dell'elemento provinciale/terzo elemento;
della somma lorda di euro 1.535,09, a titolo di differenze retributive per il mancato riconoscimento dell'anzianità forfetaria di settore;
della somma netta di Euro 6.608,54 risarcimento del danno ex art. 10 del D.Lgs. n. 81/2015 e della somma lorda di Euro 7.503,02, oltre l'incidenza sul tfr pari ad
Euro 555,78, a titolo di differenze retributive per illegittima riduzione dell'orario di lavoro a tempo parziale, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
3) condanna, altresì, parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Milano, 5.11.2025
Il Giudice
( UI NZ)