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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Anna Maria Saullo Presidente relatore estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 446/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Federica Valeriani e dall'Avv. Francesca Brocchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Arezzo, Via Roma n. 7
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato unitamente e Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente dall'Avv. Francesca Arcangioli e dall'Avv. Laura Bilancetti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, Via F. Crispi n. 30
RESISTENTE
OGGETTO: affido esclusivo del figlio minore
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni con note ex art. 473-bis.28 c.p.c. del
10.03.2025: “l'Ill.mo Tribunale Voglia: - disporre l'affidamento esclusivo della minore
[...]
alla madre;
- disporre la collocazione della minore presso l'abitazione dei Persona_1
nonni materni Sig.ri e posta in Monte San Controparte_2 Persona_2
AV (AR) Loc. Montagnano Via Brancoleta n°1, ove già risiede con la madre. Quanto agli
1 aspetti economici e all'esercizio del diritto di visita, si riportano le conclusioni di cui al verbale di udienza del 20/02/2025 che qui si integrano rispetto alla data del versamento del contributo al mantenimento per la minore , affinché l'Ill.mo Tribunale Voglia: - stabilire a carico Per_1
del Sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia minore Controparte_1 Per_1
pari ad euro 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra
con la previsione di adeguamento automatico secondo gli indici Istat, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie e con attribuzione dell'assegno unico per figli a carico nella misura del 100% in favore della madre;
- disporre che vengano mantenute le attuali modalità di visita del padre, come attuate dai Servizi Sociali e disposte con il precedente provvedimento del Giudice, da integrare con le disposizioni impartite nella sentenza penale che ha definito il giudizio pendente alla data di presentazione del ricorso stabilendo limiti di spostamento e testualmente del seguente tenore: “non avvicinarsi alla persona offesa, e in particolare alla sua abitazione di residenza in Monte San AV, Via Brancoleta nr1; di continuare a frequentare gli incontri protetti con la figlia minore, sotto il costante monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Monte San AV…”applicando inoltre al le CP_1 seguenti prescrizioni “- il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
-il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongono concretamente il condannato al rischio di commissione di altri reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- il ritiro del passaporto e/o la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
- l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale regionale toscano, comunicando all' eventuali variazioni di domicilio, di CP_3 residenza e rispetto all'utenza telefonica nel corso della misura;
- l'obbligo di conservare, portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena adottata ex art. 64 legge 689/1981” (Sentenza n°64/2025
RG SENT). Con vittoria di spese diritti ed onorari.”.
La parte resistente ha rassegnato le proprie conclusioni con note ex art. 473-bis.28 c.p.c. del
10.03.2025 : “l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, richiesta e/o eccezione,
Voglia così provvedere: - disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente della Parte_1 Controparte_1 minore presso l'abitazione dei nonni materni;
- confermare e proseguire con Per_1
2 l'organizzazione dei diritti di visita settimanali padre/figlia in modalità vigilata alla presenza degli assistenti sociali e/o educatrici con la possibilità di integrazione a due visite settimanali ed in seguito visite domiciliari presso l'abitazione del padre;
- confermare il contributo mensile per il mantenimento della figlia a carico del padre da versare tramite bonifico Per_1 bancario alla signora per la somma di € 300,00=, con rivalutazione Istat Parte_1
annuale, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
per spese straordinarie devono intendersi quelle previste dal Protocollo sottoscritto il 22.12.2022 e attualmente vigente presso il Tribunale di Arezzo, che le parti dichiarano espressamente di conoscere;
disporre che l'Assegno Unico Universale venga riconosciuto al 100% alla signora - confermare l'incarico ai Servizi Parte_1
Sociali territorialmente competenti del Comune di Monte San AV e di Arezzo, di proseguire con il percorso di sostegno alla genitorialità di tipo psico-sociale-educativo. - Competenze di lite compensate tra le parti.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Premesso in fatto. con ricorso del 28.02.2024 chiedeva a questo Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 473-bis. 11, 473-bis 15, 473-bis 40 c.p.c. sull' affidamento, collocamento, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo, in particolare domandando l'affido esclusivo della figlia minore e la condanna del padre al versamento, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma di euro 500 mensili.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente rappresentava come l'ex compagno si fosse reso responsabile di gravi fatti di violenza domestica, posti in essere anche in presenza della figlia minore, tanto che con ordinanza del 5.03.2024 (n. 612/2024 RGNR) del GIP del Tribunale
Penale di Arezzo era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di dimora nel Comune di Monte San AV.
Ritenuta la gravità delle condotte ascritte al resistente, in data 8.03.2024 il Giudice relatore adottava gli ordini di protezione a tutela della ricorrente previsti dagli artt. 473-bis 69 e 70
c.p.c., al fine di scongiurare il pericolo di ulteriori aggressioni, timore rivelatosi fondato in quanto in data 7.12.2024 il resistente aggrediva nuovamente la ricorrente provocandole un
“cefaloematoma frontale destro, ferita LC piramide nasale (lato sinistro) con contestuale ematoma, lieve edema occhio sinistro ed escoriazioni del dorso delle mani secondarie”, come da referto del Pronto Soccorso allegato in atti. In seguito, il GIP disponeva l'aggravamento delle
3 misure cautelari con l'applicazione della custodia cautelare in carcere, precisando nella propria ordinanza del 10.12.2024 che “il comportamento assunto dall'indagato nella perdurante applicazione della misura coercitiva, vale a dimostrare la pervicace inclinazione al crimine dello stesso, il quale è rimasto del tutto insensibile all'efficacia afflittiva delle misura applicate”
e che “tali circostanze sono indice di un marcato aggravamento delle esigenze cautelari e rivelatrici di un'incrementata pericolosità sociale dell'indagato”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.04.2024, si costituiva formalmente in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte ricorrente, frutto, a suo Controparte_1
dire, della condotta alienante della madre finalizzata ad emarginare il padre e ad impedire la continuità della relazione con la figlia. Chiedeva, in particolare, che venisse disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento presso i nonni materni e che venisse disposto un determinato regime di visita padre-figlia, con riferimento ad un primo periodo di durata limitata per poi concordare unitamente ai servizi sociali, un calendario svincolato da qualsiasi limitazione. Il resistente domandava, inoltre, che venisse posto a suo carico un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e che venisse suddiviso al 50 % fra i genitori l'assegno unico universale e ogni altro contributo statale equipollente.
Con decreto dell' 8.03.2024, il Tribunale disponeva il collocamento provvisorio ed urgente della minore presso l'abitazione dei nonni materni in Monte San AV, ove la stessa già risiedeva insieme alla madre.
All'udienza del 4.06.2024, sentite le parti, venivano incaricati i servizi sociali del Comune di
Monte San AV di effettuare un'indagine psicosociale e di sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori, unitamente alla collaborazione dei Servizi Sociali di Arezzo e della U.O.
Psicologia Consultorio ASL di Arezzo e veniva predisposto un calendario di incontri settimanali padre-figlia in modalità vigilata. Le parti venivano anche invitate ad effettuare accertamenti tossicologici periodici, al fine di accertare l'eventuale dipendenza dall'uso di alcool e di sostanze stupefacenti, mentre alla eniva suggerito di mantenere contatti Parte_1
mensili con il CAV Pronto Donna per monitorare gli indicatori di rischio.
Nelle more del giudizio, con sentenza resa in data 11.02.2025 (n. 64/2025 RG), il Gip del
Tribunale di Arezzo ha applicato a ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni due e CP_1
mesi otto di reclusione in regime di detenzione domiciliare per i delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni, con le aggravanti di aver commesso il reato durante lo stato di gravidanza della persona offesa ed alla presenza della figlia minore.
4 All'esito della discussione orale all'udienza del 20.03.2025, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
In diritto.
Il Tribunale, in primo luogo, per le ragioni di seguito esposte, ritiene di dover disporre l'affidamento esclusivo, ex art. 337-quater, co. 4, c.c., della figlia minore Persona_1
alla madre, collocandola presso l'abitazione dei nonni materni, e Controparte_2
posta in Monte San AV (Ar) Loc. Montagnano Via Brancoleta n°1, ove Persona_2
la stessa già risiede insieme alla madre.
Tale forma di affidamento appare, secondo le condizioni del momento per come emerse nel corso del giudizio, la più idonea a salvaguardare l'interesse della minore. In tal senso, la giurisprudenza ritiene che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto, e secondo le condizioni del momento, contrario all'interesse del minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, o di obiettiva lontananza).
Indubbiamente deve, in ogni caso, assicurarsi il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass. 14728/2016). La Cassazione ha, tuttavia, affermato che “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori …
è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”
(Cass. n.26587/2009).
In particolare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'articolo 337-quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022).
In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed
5 educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019, Cass. n. 27348/2022).
Si è in particolare sottolineato che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021, Cass. n.
6919/2016) e che la grave conflittualità esistente tra i genitori, può fondare la domanda di affidamento esclusivo (Cass. n. 18559/2016).
Nel caso di specie i profili di incapacità genitoriale del padre , sono stati accertati in presenza delle condotte di aggressività descritte nel ricorso dalla parte ricorrente.
In sede penale è stata segnatamente riconosciuta piena attendibilità alla ricorrente-persona offesa, la quale in sede di denuncia ha raccontato di continue vessazioni, soprusi e violenze fisiche, che il resistente le ha riservato finanche durante la gravidanza e poi anche in presenza della bambina.
Vanno pertanto valorizzati una serie di elementi tra cui, in particolare, la sentenza penale di primo grado per gravi reati di violenza ai danni della ricorrente;
la certificazione medica depositata dalla ricorrente quale riscontro agli episodi di violenza, con particolare riferimento all'accesso in pronto soccorso del 7.12.2024, che ha giustificato l'applicazione da parte del GIP della custodia cautelare in carcere;
le relazioni psico-sociali dei servizi sociali;
la documentazione in ordine al piano terapeutico del resistente per la dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti.
Preme evidenziare come, oltre ad essere portato della comune esperienza, dall'art 31 della
Convenzione di Instanbul, rubricato “custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza”, emerga una presunzione normativa di disfunzionalità genitoriale in capo al genitore violento (“al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione”).
Al riguardo, il resistente ha soltanto apparentemente contestato gli episodi di violenza denunciati dalla ricorrente, relegandoli a casi di mera conflittualità genitoriale.
È opportuno precisare che la conflittualità presuppone sempre una situazione interpersonale basata su posizioni di forza simmetriche (economica, sociale, relazionale, culturale), mentre l'assenza di simmetria, determinando uno squilibrio di relazione tra le parti, è indice di violenza.
6 È necessario non confondere “il conflitto familiare” con “la violenza domestica”, atteso che, nel primo caso (c.d. liti in famiglia), le parti sono su posizioni paritarie, mentre nel secondo
(violenza domestica) c'è la sopraffazione di una parte sull'altra.
Nelle relazioni in atti, invero, i servizi sociali hanno riscontrato, fin dai primi contatti avuti con le parti, una “persistente asimmetria dei rapporti di potere interni alla diade (a netto “favore” del sig. ” (cfr. pag. 3 della relazione dei servizi sociali del 20.05.2024). CP_1
In presenza delle molteplici allegazioni di violenza da parte del resistente, poste in essere persino quando la stessa ricorrente era incinta della figlia e successivamente in presenza di quest'ultima, che hanno trovato un primo riscontro sia con la documentazione medica in atti, sia con la sentenza penale di primo grado ,che vale nel presente procedimento come prova atipica , da valutarsi insieme agli altri elementi sopra indicati, appare contrario agli interessi del minore l'attuazione del regime ordinario dell'affido condiviso.
Con riferimento agli accertamenti tossicologici, nella relazione del 17.10.2024, la dott.ssa del Servizio Ser.D precisava che il resistente “ha effettuato un primo controllo CP_4 tossicologico urinario che è risultato “non determinabile perché urina iperdiluita”. Si è poi ripresentato in data 30/09/2024 riferendo di essere stato fuori Arezzo per vacanza e per lavoro ed ha accettato di riprendere a fare controlli tossicologici urinari. Il primo controllo effettuato in data 30/09/2024 è risultato positivo all'alcol e negativo alla ricerca dei metaboliti delle principali sostanze stupefacenti, i successivi controlli effettuati in data 1-7-9-11 Ottobre sono risultati tutti positivi ad alcol e cocaina.”. Mentre nell'ultima relazione dell'11.02.2025, i servizi sociali riferivano che “Il sig. ha richiesto colloqui con i medici del Ser.D. CP_1
durante il periodo di detenzione, la dott.ssa ha effettuato la presa in carico e, prima CP_4
di predisporre un effettivo piano terapeutico, ha proposto un piano di valutazione per 3 mesi, che prevede colloqui settimanali e controlli tossicologici tramite urine 2 volte a settimane. A seguito dell'ammissione di un problema di abuso di alcol da parte dello stesso, gli è stata prescritta una terapia farmacologica anti-astinenziale per aiutarlo la remissione del comportamento relativo agli alcolici e i successivi controlli urinari sono risultati tutti negativi.”.
Nonostante la negatività degli ultimi controlli effettuati il 27.01.2025 (cfr. relazione a firma della dott.ssa del 6.02.2025 “i primi controlli tossicologici urinari hanno mostrato CP_4 positività all'alcol, il sig. ha accettato supporto farmacologico antiastinenziale con CP_1
buona efficacia, il controllo tossicologico urinario effettuato in data 27/01/2025 ha dato esito negativo all'alcol. Tutti i controlli tossicologici effettuati sono risultati negativi alla ricerca dei
7 cataboliti delle principali sostanze stupefacenti.”), si concorda, però, con le perplessità dei servizi sociali esternate nella relazione del 11.02.2025 circa la mancanza di certezza, nella attualità, della effettiva assenza di abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, atteso che il resistente ha attivato l'effettiva presa in carico al Ser.D. solo a dicembre durante la detenzione e in ogni caso la valutazione tossicologica solitamente comporta una serie di colloqui e di esami, anche a sorpresa, che si snoda per alcuni mesi.
Ancora, la difesa del resistente nelle note conclusive, appellandosi al “supporto affettivo e materiale” che avrebbe sempre assicurato alla bambina, ha avuto cura di porre in evidenza che la piccola non sarebbe mai stata oggetto di violenza da parte sua e che anche nel ricorso non si colgono elementi dai quali poter dedurre un coinvolgimento diretto della minore nei denunciati atti di maltrattamento.
A tal proposito, è opportuno sottolineare che il resistente nel primo colloquio tenuto con la dott.ssa psicologa della U.O. Psicologia Consultorio ASL di Arezzo, si è Persona_3
preoccupato di precisare che le violenze commesse nei confronti della ricorrente non sono avvenute alla presenza della figlia minore (cfr. relazione psicologica di valutazione delle competenze genitoriali delle parti a firma della dott.ssa del 18.10.2024, pag. 3 Persona_3
“Per quanto pertiene la permanenza della piccola (durante la gravidanza e nei primissimi mesi di vita) in un contesto familiare caratterizzato da discontrollo e agiti dirompenti (e la conseguente eventuale dimensione di danno psicologico), egli fatica ad attivare funzioni auto- critiche (ritenendo sufficiente al proposito specificare alle scriventi come gli episodi in oggetto avvenissero “non davanti alla bambina”).
Quella del resistente è una tesi assolutamente non condivisibile, richiamato il principio che individua nel minore, soggetto fragile per eccellenza, il ruolo di “vittima assistita” della violenza domestica, per gli inevitabili traumi psichici che riceve nell'assistere a condotte maltrattanti, fisiche o psicologiche, dell'altro genitore. Anzi, in sede di normativa sovranazionale la tutela del minore si è evoluta nel senso di ritenerlo “vittima diretta” della violenza domestica (Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica) perché si è ritenuto che il trauma subito dal bambino , anche col mero assistere a violenza domestica rappresenta per lui un danno diretto che, valutato come tale consente di individuare anche nel minore la persona offesa dei reati connessi alla violenza, fisica e morale, o anche solo fisica o solo morale.
Un genitore violento è un genitore disfunzionale poiché, oltre ad esporre i minori a violenza
8 diretta o assistita, veicola modelli comportamentali distorti: l'educazione si realizza preliminarmente fornendo esempi di condotta e un genitore che ponga in essere condotte violente veicola modelli negativi, in grado di compromettere lo sviluppo del figlio sia per i possibili traumi che potrà subire dall'esposizione a violenza, sia per il rischio di reiterazione di analoghe condotte.
Pertanto, il quadro normativo dettato dalle norme sovranazionali e nazionali è chiaro: l'interesse dei minori deve sempre comunque orientare il giudice nel bilanciamento tra diritto dei figli e del diritto dovere dei genitori alla bigenitorialità ed alla vita familiare e deve essere assicurata la tutela dei minori in presenza di ogni forma di inidoneità genitoriale e, a maggior ragione, nei casi di violenza domestica. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito (Cass. nn. 28244/19,
21916/19, 14728/16, 14728/16) che in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, avendo cura ad evitare che l'esercizio di una genitorialità non adeguata comprometta la salute psico-fisica o lo sviluppo dei figli minori.
Le risultanze probatorie non lasciano dubitare che, allo stato, il padre non risulti adeguato, anche in ragione del perpetuarsi delle condotte aggressive come da ultimo l'episodio violento del 7.12.2024 (cfr. ordinanza del 10.12.2024 emessa dal Gip del Tribunale di Arezzo “preso atto dell'entità della violazione (molto grave, poiché relativa alla prescrizione consustanziale alla misura cautelare) e tenuto conto che, per come emerge dagli atti acquisiti, è altamente probabile che alla prossima occasioni utile, nonostante le misure in essere, si CP_1 lasci andare a nuovi gesti violenti in danno alla ex compagna”).
Al contrario, all'esito dell'istruttoria è emersa l'idoneità genitoriale della madre che ha dimostrato di accudire correttamente la figlia nel periodo del giudizio, essendo emerso lo stato di stabilità della stessa e non essendo state evidenziate criticità.
Sul punto è appena il caso di riportare un passaggio della prima relazione psico-sociale del
20.05.2024: “Con riferimento alle competenze genitoriali, la madre risulta in questa fase funzionalmente centrata sulla bambina e sui suoi bisogni psico-sociali, dimostrandosi ella capace, nel corso dei colloqui qui relazionati, di descrivere in dettaglio la sua fase evolutiva attuale (con riferimento, a titolo di esempio, allo svezzamento o all'attività del gattonare). Ella descrive in modo coerente di essersi sentita in obbligo di operare dei netti cambiamenti all'interno della sua vita come conseguenza dell'avvenuta assunzione della responsabilità di
9 madre, fra cui l'interruzione di uno stile di vita improntato agli eccessi e ai discontrolli (quale quello condotto con il sig. fin dal 2021, anno di inizio della loro relazione), rispetto al CP_1
quale ella si dimostra capace di ammissione e di autocritica. In modo analogo, ella riferisce di aver preso consapevolezza dell'inadeguatezza del contesto di vita dei primissimi mesi della bambina, non funzionale ad una sua armonica e serena crescita, attivandosi (seppur in modo non sempre lineare) in direzione protettiva (al proposito ella asserisce: “non voglio che lei sia delusa”). Alla bambina e al di lei benessere ella accorda sicuramente valore di priorità” (cfr. pag. 4 relazione del 20.05.2024).
Da quanto sopra evidenziato , ne consegue che la decisione più consona alla tutela preminente del minore e più in linea con la normativa sovranazionale (in particolare con la Convenzione di
Istanbul e di cui, il nuovo procedimento, previsto dagli artt. 473-bis, costituisce uno strumento di attuazione) sia quella di accogliere integralmente il ricorso .
La madre, infatti, costituisce, in questo momento, la figura genitoriale maggiormente in grado di supportare la crescita della minore, tenuto conto che i servizi sociali hanno riscontrato che la bambina si mostra serena presso l'abitazione familiare in cui vive con la madre (cfr. relazione
11.02.2025: “E' un dato certamente positivo che la minore sia in buona salute, appare Per_1
serena e non manifesta disagi, la situazione di vita presso la casa dei nonni materni risulta idonea e rappresenta certamente un elemento di protezione e tutela per la minore, oltre che di supporto e aiuto alla madre nei compiti di cura quando assente per lavoro.”).
Ciò anche in considerazione del fatto che la comunicazione necessaria per concretizzare l'adozione congiunta delle decisioni per la figlia appare impossibile in considerazione delle gravi condotte imputate al resistente e, in ogni caso, per l'alta conflittualità delle parti.
È infatti del tutto evidente come la complessa situazione tra le parti rende difficile una gestione congiunta della minore, implicando una collaborazione costante ad oggi impensabile (cfr. relazione 11.02.2025 “Sussiste il divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo anche telematico tra e : se tale misura sembra aver restituito maggior serenità ad CP_1 Pt_1
entrambi ed evitato qualsiasi tensione, allo stesso tempo rende complesso al momento
l'esercizio congiunto della genitorialità, entrambi manifestano il vissuto: “sto meglio se non lo/la sento”. È da sottolineare che comunque entrambi hanno dimostrato nei mesi scorsi di non essere ancora in grado di gestire in autonomia comunicazioni solo relative alla bambina, di condividere decisioni e di gestire i conseguenti risvolti emotivi, si ritiene che su questo necessitano ancora di supporto esterno, secondo un principio di gradualità.”).
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva
10 ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori» (art. 337-quater c.c.).
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Per gli stessi motivi va previsto il collocamento del minore presso l'abitazione dei nonni materni, ove risiede con la madre.
In merito alla frequentazione padre-figlia, si premette che il resistente ha chiesto di proseguire con l'organizzazione dei diritti di visita settimanali padre/figlia in modalità vigilata alla presenza degli assistenti sociali e/o educatrici, con la possibilità di integrazione a due visite settimanali ed in seguito visite domiciliari presso l'abitazione del padre.
In ragione di quanto da ultimo emerso nella relazione dei servizi sociali, la richiesta del padre
è ad oggi da ritenersi un obiettivo di lungo periodo, per raggiungere il quale si ritiene, in primo luogo, di dover far proseguire i Servizi Sociali nell'incarico già affidato con riferimento ai diritti di visita settimanali in modalità vigilata ancora per un ulteriore periodo di monitoraggio e supporto, incontri da trasformare gradualmente in autonomi solo quando le condizioni saranno mature, ovvero: 1) stato tossicologico negativo, 2) assenza di conflittualità tra genitori, 3) consolidamento del rapporto padre-figlia; incontri da effettuarsi presso lo Spazio Famiglia del
Comune di Arezzo per la necessità di usufruire dello specchio unidirezionale per l'osservazione oppure nei locali protetti dei Servizi Sociali del Comune di Monte San AV.
Con riguardo, invece, alle richieste economiche, la ricorrente ha chiesto che fosse posto a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario della figlia minore pari a complessivi €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il resistente ha invece chiesto che venisse posto a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario della figlia minore pari a complessivi € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tuttavia, le parti, all'udienza del 20.02.2025, quanto agli aspetti economici, hanno concordemente chiesto che il Tribunale, su questo punto, confermasse quanto deciso nel verbale del 21.03.2024, il quale aveva posto, in via provvisoria, a carico del resistente, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma complessiva mensile di € 300,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo gli indici Istat, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso
11 il Tribunale di Arezzo e con attribuzione dell'assegno unico per la figlia a carico nella misura del 100% in favore della madre.
Dunque, il Collegio, posto quanto richiesto concordemente da entrambe le parti, ritiene opportuno provvedere in conformità a tale richiesta congiunta, ritendo congrua la misura del contributo .
Quanto al profilo delle spese di lite, in ragione della natura e dell'oggetto della causa, nonché dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di stretta soccombenza, il
Collegio ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
− dispone che la figlia minore nata ad [...] il [...], sia Persona_1
affidata in maniera esclusiva alla madre ai sensi degli artt. 337-ter Parte_1
co. 2 e 337-quater co. 4 c.c. e che la stessa sia collocata presso l'abitazione dei nonni materni, e posta in Monte San AV Controparte_2 Persona_2
(AR) Loc. Montagnano Via Brancoleta n°1, ove risiede con la madre;
− stabilisce, in ordine al regime di visita padre-figlia, che il padre possa vedere la figlia minore con incontri settimanali protetti e monitorati alla presenza degli assistenti sociali e/o educatrici, da effettuarsi presso lo Spazio Famiglia del Comune di Arezzo per la necessità di usufruire dello specchio unidirezionale per l'osservazione , oppure nei locali protetti dei Servizi Sociali del Comune di Monte San AV, fino a quando i Servizi
Sociali non riterranno integrate le condizioni oggettive per procedere ad incontri liberi;
− pone a carico del resistente, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili secondo indici ISTAT annualmente, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale e con attribuzione dell'assegno unico per i figli a carico nella misura del 100% in favore della madre;
− conferisce incarico ai Servizi Sociali del Comune di Monte San AV, territorialmente competenti con la collaborazione dei Servizi Sociali di Arezzo e della U.O. Psicologia
Consultorio ASL di Arezzo, di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità di tipo psico-sociale-educativo;
− compensa integralmente le spese di lite.
12 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Maria Saullo
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Anna Maria Saullo Presidente relatore estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 446/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Federica Valeriani e dall'Avv. Francesca Brocchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Arezzo, Via Roma n. 7
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato unitamente e Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente dall'Avv. Francesca Arcangioli e dall'Avv. Laura Bilancetti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, Via F. Crispi n. 30
RESISTENTE
OGGETTO: affido esclusivo del figlio minore
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni con note ex art. 473-bis.28 c.p.c. del
10.03.2025: “l'Ill.mo Tribunale Voglia: - disporre l'affidamento esclusivo della minore
[...]
alla madre;
- disporre la collocazione della minore presso l'abitazione dei Persona_1
nonni materni Sig.ri e posta in Monte San Controparte_2 Persona_2
AV (AR) Loc. Montagnano Via Brancoleta n°1, ove già risiede con la madre. Quanto agli
1 aspetti economici e all'esercizio del diritto di visita, si riportano le conclusioni di cui al verbale di udienza del 20/02/2025 che qui si integrano rispetto alla data del versamento del contributo al mantenimento per la minore , affinché l'Ill.mo Tribunale Voglia: - stabilire a carico Per_1
del Sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia minore Controparte_1 Per_1
pari ad euro 300,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra
con la previsione di adeguamento automatico secondo gli indici Istat, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie e con attribuzione dell'assegno unico per figli a carico nella misura del 100% in favore della madre;
- disporre che vengano mantenute le attuali modalità di visita del padre, come attuate dai Servizi Sociali e disposte con il precedente provvedimento del Giudice, da integrare con le disposizioni impartite nella sentenza penale che ha definito il giudizio pendente alla data di presentazione del ricorso stabilendo limiti di spostamento e testualmente del seguente tenore: “non avvicinarsi alla persona offesa, e in particolare alla sua abitazione di residenza in Monte San AV, Via Brancoleta nr1; di continuare a frequentare gli incontri protetti con la figlia minore, sotto il costante monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Monte San AV…”applicando inoltre al le CP_1 seguenti prescrizioni “- il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
-il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongono concretamente il condannato al rischio di commissione di altri reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- il ritiro del passaporto e/o la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
- l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale regionale toscano, comunicando all' eventuali variazioni di domicilio, di CP_3 residenza e rispetto all'utenza telefonica nel corso della misura;
- l'obbligo di conservare, portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena adottata ex art. 64 legge 689/1981” (Sentenza n°64/2025
RG SENT). Con vittoria di spese diritti ed onorari.”.
La parte resistente ha rassegnato le proprie conclusioni con note ex art. 473-bis.28 c.p.c. del
10.03.2025 : “l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, richiesta e/o eccezione,
Voglia così provvedere: - disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente della Parte_1 Controparte_1 minore presso l'abitazione dei nonni materni;
- confermare e proseguire con Per_1
2 l'organizzazione dei diritti di visita settimanali padre/figlia in modalità vigilata alla presenza degli assistenti sociali e/o educatrici con la possibilità di integrazione a due visite settimanali ed in seguito visite domiciliari presso l'abitazione del padre;
- confermare il contributo mensile per il mantenimento della figlia a carico del padre da versare tramite bonifico Per_1 bancario alla signora per la somma di € 300,00=, con rivalutazione Istat Parte_1
annuale, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
per spese straordinarie devono intendersi quelle previste dal Protocollo sottoscritto il 22.12.2022 e attualmente vigente presso il Tribunale di Arezzo, che le parti dichiarano espressamente di conoscere;
disporre che l'Assegno Unico Universale venga riconosciuto al 100% alla signora - confermare l'incarico ai Servizi Parte_1
Sociali territorialmente competenti del Comune di Monte San AV e di Arezzo, di proseguire con il percorso di sostegno alla genitorialità di tipo psico-sociale-educativo. - Competenze di lite compensate tra le parti.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Premesso in fatto. con ricorso del 28.02.2024 chiedeva a questo Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 473-bis. 11, 473-bis 15, 473-bis 40 c.p.c. sull' affidamento, collocamento, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo, in particolare domandando l'affido esclusivo della figlia minore e la condanna del padre al versamento, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma di euro 500 mensili.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente rappresentava come l'ex compagno si fosse reso responsabile di gravi fatti di violenza domestica, posti in essere anche in presenza della figlia minore, tanto che con ordinanza del 5.03.2024 (n. 612/2024 RGNR) del GIP del Tribunale
Penale di Arezzo era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di dimora nel Comune di Monte San AV.
Ritenuta la gravità delle condotte ascritte al resistente, in data 8.03.2024 il Giudice relatore adottava gli ordini di protezione a tutela della ricorrente previsti dagli artt. 473-bis 69 e 70
c.p.c., al fine di scongiurare il pericolo di ulteriori aggressioni, timore rivelatosi fondato in quanto in data 7.12.2024 il resistente aggrediva nuovamente la ricorrente provocandole un
“cefaloematoma frontale destro, ferita LC piramide nasale (lato sinistro) con contestuale ematoma, lieve edema occhio sinistro ed escoriazioni del dorso delle mani secondarie”, come da referto del Pronto Soccorso allegato in atti. In seguito, il GIP disponeva l'aggravamento delle
3 misure cautelari con l'applicazione della custodia cautelare in carcere, precisando nella propria ordinanza del 10.12.2024 che “il comportamento assunto dall'indagato nella perdurante applicazione della misura coercitiva, vale a dimostrare la pervicace inclinazione al crimine dello stesso, il quale è rimasto del tutto insensibile all'efficacia afflittiva delle misura applicate”
e che “tali circostanze sono indice di un marcato aggravamento delle esigenze cautelari e rivelatrici di un'incrementata pericolosità sociale dell'indagato”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.04.2024, si costituiva formalmente in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte ricorrente, frutto, a suo Controparte_1
dire, della condotta alienante della madre finalizzata ad emarginare il padre e ad impedire la continuità della relazione con la figlia. Chiedeva, in particolare, che venisse disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento presso i nonni materni e che venisse disposto un determinato regime di visita padre-figlia, con riferimento ad un primo periodo di durata limitata per poi concordare unitamente ai servizi sociali, un calendario svincolato da qualsiasi limitazione. Il resistente domandava, inoltre, che venisse posto a suo carico un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e che venisse suddiviso al 50 % fra i genitori l'assegno unico universale e ogni altro contributo statale equipollente.
Con decreto dell' 8.03.2024, il Tribunale disponeva il collocamento provvisorio ed urgente della minore presso l'abitazione dei nonni materni in Monte San AV, ove la stessa già risiedeva insieme alla madre.
All'udienza del 4.06.2024, sentite le parti, venivano incaricati i servizi sociali del Comune di
Monte San AV di effettuare un'indagine psicosociale e di sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori, unitamente alla collaborazione dei Servizi Sociali di Arezzo e della U.O.
Psicologia Consultorio ASL di Arezzo e veniva predisposto un calendario di incontri settimanali padre-figlia in modalità vigilata. Le parti venivano anche invitate ad effettuare accertamenti tossicologici periodici, al fine di accertare l'eventuale dipendenza dall'uso di alcool e di sostanze stupefacenti, mentre alla eniva suggerito di mantenere contatti Parte_1
mensili con il CAV Pronto Donna per monitorare gli indicatori di rischio.
Nelle more del giudizio, con sentenza resa in data 11.02.2025 (n. 64/2025 RG), il Gip del
Tribunale di Arezzo ha applicato a ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni due e CP_1
mesi otto di reclusione in regime di detenzione domiciliare per i delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni, con le aggravanti di aver commesso il reato durante lo stato di gravidanza della persona offesa ed alla presenza della figlia minore.
4 All'esito della discussione orale all'udienza del 20.03.2025, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
In diritto.
Il Tribunale, in primo luogo, per le ragioni di seguito esposte, ritiene di dover disporre l'affidamento esclusivo, ex art. 337-quater, co. 4, c.c., della figlia minore Persona_1
alla madre, collocandola presso l'abitazione dei nonni materni, e Controparte_2
posta in Monte San AV (Ar) Loc. Montagnano Via Brancoleta n°1, ove Persona_2
la stessa già risiede insieme alla madre.
Tale forma di affidamento appare, secondo le condizioni del momento per come emerse nel corso del giudizio, la più idonea a salvaguardare l'interesse della minore. In tal senso, la giurisprudenza ritiene che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto, e secondo le condizioni del momento, contrario all'interesse del minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, o di obiettiva lontananza).
Indubbiamente deve, in ogni caso, assicurarsi il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass. 14728/2016). La Cassazione ha, tuttavia, affermato che “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori …
è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore”
(Cass. n.26587/2009).
In particolare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'articolo 337-quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022).
In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed
5 educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., n. 28244/2019, Cass. n. 27348/2022).
Si è in particolare sottolineato che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021, Cass. n.
6919/2016) e che la grave conflittualità esistente tra i genitori, può fondare la domanda di affidamento esclusivo (Cass. n. 18559/2016).
Nel caso di specie i profili di incapacità genitoriale del padre , sono stati accertati in presenza delle condotte di aggressività descritte nel ricorso dalla parte ricorrente.
In sede penale è stata segnatamente riconosciuta piena attendibilità alla ricorrente-persona offesa, la quale in sede di denuncia ha raccontato di continue vessazioni, soprusi e violenze fisiche, che il resistente le ha riservato finanche durante la gravidanza e poi anche in presenza della bambina.
Vanno pertanto valorizzati una serie di elementi tra cui, in particolare, la sentenza penale di primo grado per gravi reati di violenza ai danni della ricorrente;
la certificazione medica depositata dalla ricorrente quale riscontro agli episodi di violenza, con particolare riferimento all'accesso in pronto soccorso del 7.12.2024, che ha giustificato l'applicazione da parte del GIP della custodia cautelare in carcere;
le relazioni psico-sociali dei servizi sociali;
la documentazione in ordine al piano terapeutico del resistente per la dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti.
Preme evidenziare come, oltre ad essere portato della comune esperienza, dall'art 31 della
Convenzione di Instanbul, rubricato “custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza”, emerga una presunzione normativa di disfunzionalità genitoriale in capo al genitore violento (“al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione”).
Al riguardo, il resistente ha soltanto apparentemente contestato gli episodi di violenza denunciati dalla ricorrente, relegandoli a casi di mera conflittualità genitoriale.
È opportuno precisare che la conflittualità presuppone sempre una situazione interpersonale basata su posizioni di forza simmetriche (economica, sociale, relazionale, culturale), mentre l'assenza di simmetria, determinando uno squilibrio di relazione tra le parti, è indice di violenza.
6 È necessario non confondere “il conflitto familiare” con “la violenza domestica”, atteso che, nel primo caso (c.d. liti in famiglia), le parti sono su posizioni paritarie, mentre nel secondo
(violenza domestica) c'è la sopraffazione di una parte sull'altra.
Nelle relazioni in atti, invero, i servizi sociali hanno riscontrato, fin dai primi contatti avuti con le parti, una “persistente asimmetria dei rapporti di potere interni alla diade (a netto “favore” del sig. ” (cfr. pag. 3 della relazione dei servizi sociali del 20.05.2024). CP_1
In presenza delle molteplici allegazioni di violenza da parte del resistente, poste in essere persino quando la stessa ricorrente era incinta della figlia e successivamente in presenza di quest'ultima, che hanno trovato un primo riscontro sia con la documentazione medica in atti, sia con la sentenza penale di primo grado ,che vale nel presente procedimento come prova atipica , da valutarsi insieme agli altri elementi sopra indicati, appare contrario agli interessi del minore l'attuazione del regime ordinario dell'affido condiviso.
Con riferimento agli accertamenti tossicologici, nella relazione del 17.10.2024, la dott.ssa del Servizio Ser.D precisava che il resistente “ha effettuato un primo controllo CP_4 tossicologico urinario che è risultato “non determinabile perché urina iperdiluita”. Si è poi ripresentato in data 30/09/2024 riferendo di essere stato fuori Arezzo per vacanza e per lavoro ed ha accettato di riprendere a fare controlli tossicologici urinari. Il primo controllo effettuato in data 30/09/2024 è risultato positivo all'alcol e negativo alla ricerca dei metaboliti delle principali sostanze stupefacenti, i successivi controlli effettuati in data 1-7-9-11 Ottobre sono risultati tutti positivi ad alcol e cocaina.”. Mentre nell'ultima relazione dell'11.02.2025, i servizi sociali riferivano che “Il sig. ha richiesto colloqui con i medici del Ser.D. CP_1
durante il periodo di detenzione, la dott.ssa ha effettuato la presa in carico e, prima CP_4
di predisporre un effettivo piano terapeutico, ha proposto un piano di valutazione per 3 mesi, che prevede colloqui settimanali e controlli tossicologici tramite urine 2 volte a settimane. A seguito dell'ammissione di un problema di abuso di alcol da parte dello stesso, gli è stata prescritta una terapia farmacologica anti-astinenziale per aiutarlo la remissione del comportamento relativo agli alcolici e i successivi controlli urinari sono risultati tutti negativi.”.
Nonostante la negatività degli ultimi controlli effettuati il 27.01.2025 (cfr. relazione a firma della dott.ssa del 6.02.2025 “i primi controlli tossicologici urinari hanno mostrato CP_4 positività all'alcol, il sig. ha accettato supporto farmacologico antiastinenziale con CP_1
buona efficacia, il controllo tossicologico urinario effettuato in data 27/01/2025 ha dato esito negativo all'alcol. Tutti i controlli tossicologici effettuati sono risultati negativi alla ricerca dei
7 cataboliti delle principali sostanze stupefacenti.”), si concorda, però, con le perplessità dei servizi sociali esternate nella relazione del 11.02.2025 circa la mancanza di certezza, nella attualità, della effettiva assenza di abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, atteso che il resistente ha attivato l'effettiva presa in carico al Ser.D. solo a dicembre durante la detenzione e in ogni caso la valutazione tossicologica solitamente comporta una serie di colloqui e di esami, anche a sorpresa, che si snoda per alcuni mesi.
Ancora, la difesa del resistente nelle note conclusive, appellandosi al “supporto affettivo e materiale” che avrebbe sempre assicurato alla bambina, ha avuto cura di porre in evidenza che la piccola non sarebbe mai stata oggetto di violenza da parte sua e che anche nel ricorso non si colgono elementi dai quali poter dedurre un coinvolgimento diretto della minore nei denunciati atti di maltrattamento.
A tal proposito, è opportuno sottolineare che il resistente nel primo colloquio tenuto con la dott.ssa psicologa della U.O. Psicologia Consultorio ASL di Arezzo, si è Persona_3
preoccupato di precisare che le violenze commesse nei confronti della ricorrente non sono avvenute alla presenza della figlia minore (cfr. relazione psicologica di valutazione delle competenze genitoriali delle parti a firma della dott.ssa del 18.10.2024, pag. 3 Persona_3
“Per quanto pertiene la permanenza della piccola (durante la gravidanza e nei primissimi mesi di vita) in un contesto familiare caratterizzato da discontrollo e agiti dirompenti (e la conseguente eventuale dimensione di danno psicologico), egli fatica ad attivare funzioni auto- critiche (ritenendo sufficiente al proposito specificare alle scriventi come gli episodi in oggetto avvenissero “non davanti alla bambina”).
Quella del resistente è una tesi assolutamente non condivisibile, richiamato il principio che individua nel minore, soggetto fragile per eccellenza, il ruolo di “vittima assistita” della violenza domestica, per gli inevitabili traumi psichici che riceve nell'assistere a condotte maltrattanti, fisiche o psicologiche, dell'altro genitore. Anzi, in sede di normativa sovranazionale la tutela del minore si è evoluta nel senso di ritenerlo “vittima diretta” della violenza domestica (Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica) perché si è ritenuto che il trauma subito dal bambino , anche col mero assistere a violenza domestica rappresenta per lui un danno diretto che, valutato come tale consente di individuare anche nel minore la persona offesa dei reati connessi alla violenza, fisica e morale, o anche solo fisica o solo morale.
Un genitore violento è un genitore disfunzionale poiché, oltre ad esporre i minori a violenza
8 diretta o assistita, veicola modelli comportamentali distorti: l'educazione si realizza preliminarmente fornendo esempi di condotta e un genitore che ponga in essere condotte violente veicola modelli negativi, in grado di compromettere lo sviluppo del figlio sia per i possibili traumi che potrà subire dall'esposizione a violenza, sia per il rischio di reiterazione di analoghe condotte.
Pertanto, il quadro normativo dettato dalle norme sovranazionali e nazionali è chiaro: l'interesse dei minori deve sempre comunque orientare il giudice nel bilanciamento tra diritto dei figli e del diritto dovere dei genitori alla bigenitorialità ed alla vita familiare e deve essere assicurata la tutela dei minori in presenza di ogni forma di inidoneità genitoriale e, a maggior ragione, nei casi di violenza domestica. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito (Cass. nn. 28244/19,
21916/19, 14728/16, 14728/16) che in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, avendo cura ad evitare che l'esercizio di una genitorialità non adeguata comprometta la salute psico-fisica o lo sviluppo dei figli minori.
Le risultanze probatorie non lasciano dubitare che, allo stato, il padre non risulti adeguato, anche in ragione del perpetuarsi delle condotte aggressive come da ultimo l'episodio violento del 7.12.2024 (cfr. ordinanza del 10.12.2024 emessa dal Gip del Tribunale di Arezzo “preso atto dell'entità della violazione (molto grave, poiché relativa alla prescrizione consustanziale alla misura cautelare) e tenuto conto che, per come emerge dagli atti acquisiti, è altamente probabile che alla prossima occasioni utile, nonostante le misure in essere, si CP_1 lasci andare a nuovi gesti violenti in danno alla ex compagna”).
Al contrario, all'esito dell'istruttoria è emersa l'idoneità genitoriale della madre che ha dimostrato di accudire correttamente la figlia nel periodo del giudizio, essendo emerso lo stato di stabilità della stessa e non essendo state evidenziate criticità.
Sul punto è appena il caso di riportare un passaggio della prima relazione psico-sociale del
20.05.2024: “Con riferimento alle competenze genitoriali, la madre risulta in questa fase funzionalmente centrata sulla bambina e sui suoi bisogni psico-sociali, dimostrandosi ella capace, nel corso dei colloqui qui relazionati, di descrivere in dettaglio la sua fase evolutiva attuale (con riferimento, a titolo di esempio, allo svezzamento o all'attività del gattonare). Ella descrive in modo coerente di essersi sentita in obbligo di operare dei netti cambiamenti all'interno della sua vita come conseguenza dell'avvenuta assunzione della responsabilità di
9 madre, fra cui l'interruzione di uno stile di vita improntato agli eccessi e ai discontrolli (quale quello condotto con il sig. fin dal 2021, anno di inizio della loro relazione), rispetto al CP_1
quale ella si dimostra capace di ammissione e di autocritica. In modo analogo, ella riferisce di aver preso consapevolezza dell'inadeguatezza del contesto di vita dei primissimi mesi della bambina, non funzionale ad una sua armonica e serena crescita, attivandosi (seppur in modo non sempre lineare) in direzione protettiva (al proposito ella asserisce: “non voglio che lei sia delusa”). Alla bambina e al di lei benessere ella accorda sicuramente valore di priorità” (cfr. pag. 4 relazione del 20.05.2024).
Da quanto sopra evidenziato , ne consegue che la decisione più consona alla tutela preminente del minore e più in linea con la normativa sovranazionale (in particolare con la Convenzione di
Istanbul e di cui, il nuovo procedimento, previsto dagli artt. 473-bis, costituisce uno strumento di attuazione) sia quella di accogliere integralmente il ricorso .
La madre, infatti, costituisce, in questo momento, la figura genitoriale maggiormente in grado di supportare la crescita della minore, tenuto conto che i servizi sociali hanno riscontrato che la bambina si mostra serena presso l'abitazione familiare in cui vive con la madre (cfr. relazione
11.02.2025: “E' un dato certamente positivo che la minore sia in buona salute, appare Per_1
serena e non manifesta disagi, la situazione di vita presso la casa dei nonni materni risulta idonea e rappresenta certamente un elemento di protezione e tutela per la minore, oltre che di supporto e aiuto alla madre nei compiti di cura quando assente per lavoro.”).
Ciò anche in considerazione del fatto che la comunicazione necessaria per concretizzare l'adozione congiunta delle decisioni per la figlia appare impossibile in considerazione delle gravi condotte imputate al resistente e, in ogni caso, per l'alta conflittualità delle parti.
È infatti del tutto evidente come la complessa situazione tra le parti rende difficile una gestione congiunta della minore, implicando una collaborazione costante ad oggi impensabile (cfr. relazione 11.02.2025 “Sussiste il divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo anche telematico tra e : se tale misura sembra aver restituito maggior serenità ad CP_1 Pt_1
entrambi ed evitato qualsiasi tensione, allo stesso tempo rende complesso al momento
l'esercizio congiunto della genitorialità, entrambi manifestano il vissuto: “sto meglio se non lo/la sento”. È da sottolineare che comunque entrambi hanno dimostrato nei mesi scorsi di non essere ancora in grado di gestire in autonomia comunicazioni solo relative alla bambina, di condividere decisioni e di gestire i conseguenti risvolti emotivi, si ritiene che su questo necessitano ancora di supporto esterno, secondo un principio di gradualità.”).
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva
10 ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori» (art. 337-quater c.c.).
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Per gli stessi motivi va previsto il collocamento del minore presso l'abitazione dei nonni materni, ove risiede con la madre.
In merito alla frequentazione padre-figlia, si premette che il resistente ha chiesto di proseguire con l'organizzazione dei diritti di visita settimanali padre/figlia in modalità vigilata alla presenza degli assistenti sociali e/o educatrici, con la possibilità di integrazione a due visite settimanali ed in seguito visite domiciliari presso l'abitazione del padre.
In ragione di quanto da ultimo emerso nella relazione dei servizi sociali, la richiesta del padre
è ad oggi da ritenersi un obiettivo di lungo periodo, per raggiungere il quale si ritiene, in primo luogo, di dover far proseguire i Servizi Sociali nell'incarico già affidato con riferimento ai diritti di visita settimanali in modalità vigilata ancora per un ulteriore periodo di monitoraggio e supporto, incontri da trasformare gradualmente in autonomi solo quando le condizioni saranno mature, ovvero: 1) stato tossicologico negativo, 2) assenza di conflittualità tra genitori, 3) consolidamento del rapporto padre-figlia; incontri da effettuarsi presso lo Spazio Famiglia del
Comune di Arezzo per la necessità di usufruire dello specchio unidirezionale per l'osservazione oppure nei locali protetti dei Servizi Sociali del Comune di Monte San AV.
Con riguardo, invece, alle richieste economiche, la ricorrente ha chiesto che fosse posto a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario della figlia minore pari a complessivi €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il resistente ha invece chiesto che venisse posto a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario della figlia minore pari a complessivi € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tuttavia, le parti, all'udienza del 20.02.2025, quanto agli aspetti economici, hanno concordemente chiesto che il Tribunale, su questo punto, confermasse quanto deciso nel verbale del 21.03.2024, il quale aveva posto, in via provvisoria, a carico del resistente, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma complessiva mensile di € 300,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo gli indici Istat, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso
11 il Tribunale di Arezzo e con attribuzione dell'assegno unico per la figlia a carico nella misura del 100% in favore della madre.
Dunque, il Collegio, posto quanto richiesto concordemente da entrambe le parti, ritiene opportuno provvedere in conformità a tale richiesta congiunta, ritendo congrua la misura del contributo .
Quanto al profilo delle spese di lite, in ragione della natura e dell'oggetto della causa, nonché dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di stretta soccombenza, il
Collegio ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
− dispone che la figlia minore nata ad [...] il [...], sia Persona_1
affidata in maniera esclusiva alla madre ai sensi degli artt. 337-ter Parte_1
co. 2 e 337-quater co. 4 c.c. e che la stessa sia collocata presso l'abitazione dei nonni materni, e posta in Monte San AV Controparte_2 Persona_2
(AR) Loc. Montagnano Via Brancoleta n°1, ove risiede con la madre;
− stabilisce, in ordine al regime di visita padre-figlia, che il padre possa vedere la figlia minore con incontri settimanali protetti e monitorati alla presenza degli assistenti sociali e/o educatrici, da effettuarsi presso lo Spazio Famiglia del Comune di Arezzo per la necessità di usufruire dello specchio unidirezionale per l'osservazione , oppure nei locali protetti dei Servizi Sociali del Comune di Monte San AV, fino a quando i Servizi
Sociali non riterranno integrate le condizioni oggettive per procedere ad incontri liberi;
− pone a carico del resistente, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili secondo indici ISTAT annualmente, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale e con attribuzione dell'assegno unico per i figli a carico nella misura del 100% in favore della madre;
− conferisce incarico ai Servizi Sociali del Comune di Monte San AV, territorialmente competenti con la collaborazione dei Servizi Sociali di Arezzo e della U.O. Psicologia
Consultorio ASL di Arezzo, di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità di tipo psico-sociale-educativo;
− compensa integralmente le spese di lite.
12 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Maria Saullo
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