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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11802/2024 RG fissata all'udienza del 20/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. VALERIO M. Parte_1
ROSARIA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale opponendo l'avviso di addebito n. 359 2019 00050213 CP_ 28 00, notificato il 27.08.2024 con il quale l' di Lecce ha richiesto al sig. la somma Parte_1 di € 2.047,64 per contributi dovuti a titolo Gestione Commercianti.
Ha eccepito prescrizione e decadenza, insussistenza dei presupposti, vizi formali dell'atto.
nel costituirsi, ha eccepito la tardività dell'impugnazione e l'infondatezza delle altrui CP_1 argomentazioni.
1 Sulla tempestività dell'opposizione, lo stesso è stato notificato effettivamente il 27.8.2024, come si evince dalla produzione di parte ricorrente.
I 40 gg di legge quindi scadevano il 6.10.24, domenica, con proroga di legge al successivo lunedì.
Il deposito del ricorso alla data del 5.10.24 è quindi tempestiva rispetto ai vizi di “merito”.
Di contro, i vizi formali di cui al punto 3 del ricorso vanno considerati tardivi, stante l'applicazione agli stessi dei termini ex art. 617 cpc.
Per quanto riguarda la decadenza ex art. 25 dlgs 46/99, parte ricorrente non ha interesse a farla valere sia perché il giudice deve sempre andare nel merito della questione sia perché non vi è prova di esecuzione già avviata e quindi il riscontro del vizio, anche ove sussistente, non apporterebbe alcuna utilità alla parte.
Rispetto alla prescrizione, i contributi riguardano il quarto trimestre 2018 e il primo trimestre 2019 (relativamente al minimale). Quindi, la scadenza decorre – per il blocco 2018
– dal 19.2.2019. Ai cinque anni di legge, teoricamente scadenti il 19.2.24 vanno aggiunti 311 gg alla luce di quanto previsto dall'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021 (come correttamente eccepito da . Pertanto, al 27.8.24 non era scaduta la contribuzione 2018 né, a maggior CP_1 ragione, quella 2019.
Nel merito, va detto che non si tratta di iscrizione d'ufficio ma di iscrizione per attività svolta sin dal 1979 (cfr. allegati . CP_1
Pertanto, la iscrizione (e i fatti allegati non sono stati contestati da parte ricorrente) consente di ritenere questa iscrizione a domanda come presuntivamente indicante una attività svolta
(Cass. n. 14187 del 2021:…iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria."
(conf. Cass. n. 9006/01 e Cass. n. 6625/96).
Nel caso di specie, si ritiene inverata tale presunzione data la risalente decorrenza dell'iscrizione e la non contestazione delle affermazioni in memoria. CP_1
2 Né è ontologicamente incompatibile la percezione dell'assegno sociale con la predetta attività, data la diversità di presupposti per la percezione.
Inoltre, non appare necessario che l'avviso di addebito sia preceduto da diffida stragiudiziale stante l'insussistenza normativa di tale presupposto.
Il ricorso è quindi infondato. La novità della questione per gli aspetti legati alla concreta applicazione della disciplina della prescrizione appare circostanza idonea a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11802/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate;
riserva a separato provvedimento la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Lecce, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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