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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10805 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa DR MP, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23718 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto "altri istituti e leggi speciali", e vertente tra in qualità di mandataria della e in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Vittorio Veneto n.7 presso e nello studio degli avv. Filippo Pingue e Massimino Lo Conte, nonché dall'Avv. Adiutrice Barretta, che lo rappresentano e difendono per procura su foglio separato allegato alle buste eml con cui depositate le comparse di costituzione di nuovi difensori, in sostituzione di quello precedentemente costituito attore e in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso – anche disgiuntamente – dagli Avv. Gloria Di Gregorio, Andrea Mollo e Alessia Alesii, giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio, e con costoro elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3 convenuto nonché
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Giuseppe Allocca, per procura generale alle liti a rogito notar.
[...]
, rep. 69433, raccolta 43784, versata in atti, e con costui elettivamente Controparte_3 domiciliato in Roma via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'ente convenuto Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite la evocando in giudizio la Parte_2 [...]
e la , ha chiesto al tribunale di: CP_4 CP_2
«1. in via principale: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_2 ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute dell'importo complessivo di € 5.179.685,00, ovvero della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito d'istruttoria, e per l'effetto condannare la e l in solido Pt_3 Parte_4
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o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al pagamento in favore di dell'importo di € 5.179.685,00, ovvero della diversa somma che Parte_2 dovesse risultare in corso di causa anche a seguito d'istruttoria, o liquidata anche con valutazione equitativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al soddisfo o, in difetto, ex art. 1284 comma 4 c.c., e rivalutazione monetaria;
2. in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_2 ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute dell'importo complessivo di € 5.179.685,00, ovvero della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito d'istruttoria, e per l'effetto condannare la e l in solido Pt_3 Parte_4
o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e/o ex artt. 1175 e 1375 c.c. c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_2
5.179.685,00, ovvero della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito d'istruttoria, o liquidata anche con valutazione equitativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al soddisfo o, in difetto, ex art. 1284 comma 4 c.c., e rivalutazione monetaria;
3. in via ulteriormente subordinata e residuale: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute Parte_2 dell'importo complessivo di € 5.179.685,00, ovvero della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito d'istruttoria, e per l'effetto condannare la Pt_3
e la in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive
[...] Parte_4 responsabilità, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., al pagamento in favore di dell'importo di € 5.179.685,00, ovvero della diversa Parte_2 somma che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito d'istruttoria, o liquidata anche con valutazione equitativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al soddisfo o, in difetto, ex art. 1284 comma 4 c.c., e rivalutazione monetaria». Il tutto con favore delle spese di giudizio. A motivo della domanda, la ha esposto: Parte_2
- di agire in giudizio in qualità di cessionaria, ex lege n. 130/1999, di tutti crediti maturati dalla di San RO Controparte_5 Controparte_6
per le prestazioni sanitarie erogate, dall' San RO, a
[...] CP_7 titolo di ricovero ospedaliero per acuti e di specialistica ambulatoriale nell'anno 2007;
- che, in particolare, l'ente religioso Provincia Religiosa di San RO dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli era ed è proprietario dell' CP_7
, classificato ” ai sensi dell'art. 20, legge n. Controparte_8 CP_7 Controparte_9
132/1968, quindi dell'art. 41 della legge n. 833/197, infine ai sensi dell'art. 4, comma 12, d.lgs. 502/1992;
- che secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, fino all'attuazione del d.l. n. 112/2008, ossia fino a tutto l'anno 2008, gli ospedali c.d. classificati, in quanto totalmente equiparati alle strutture ospedaliere pubbliche e stabilmente inseriti nella rete degli
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ospedali pubblici, non erano soggetti alla normativa sui tetti di spesa, non avendo la possibilità di rifiutare le prestazioni sanitarie richieste dagli utenti;
- che per tale ragione l'ente religioso impugnava, con apposito ricorso al TAR, la Delibera di Giunta Regione Lazio n. 436/2007, con cui, in violazione di legge, la Regione aveva assegnato all' il budget per acuti di € 52.289.861,00, ed il Controparte_10 budget per la specialistica ambulatoriale di € 4.436.330,92;
- che all'esito di tale contenzioso il TAR – Lazio, con sentenza n. 1198/2011, passata in giudicato, accoglieva la domanda di annullamento e statuiva che “ai fini della operatività del meccanismo dei c.d. tetti di spesa”, da un lato si ponessero le “strutture pubbliche e quelle ad esse equiparate (Ospedali classificati, I.R.C.C.S., ecc.), dall'altro quelle private accreditate”, con la conseguenza che “solo per le seconde” avesse senso parlare di un limite alle prestazioni erogabili, mentre “per le strutture che risultano consustanziali al sistema sanitario nazionale (Ospedali pubblici, Ospedali classificati, I.R.C.C.S., ecc.)” non fosse “neppure teorizzabile l'interruzione delle prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato”;
- che conseguentemente, per effetto di tale giudicato sostanziale fosse ormai irretrattabilmente stabilito che l'ospedale in proprietà dell'ente religioso da un lato non potesse essere soggetto alla normativa in materia di tetti di spesa per le prestazioni erogate nell'anno 2007, e dall'altro avesse maturato il diritto di veder remunerare, alle stesse tariffe approvate per gli ospedali pubblici, tutte le prestazioni rese nel corso dell'anno 2007 indipendentemente dal budget assegnato;
- di avere pertanto diritto ad ottenere la differenza tra il valore delle prestazioni erogate e quanto già percepito, e pari ad € 3.029.036,00 per ricovero ospedaliero per acuti oltre ad € 2.150.648,76 per specialistica ambulatoriale, per il complessivo avere di € 5.179.685,00, a saldo delle fatture emesse dal ed esibite unitamente alla Parte_5 citazione, rimaste parzialmente insolute. Soffermandosi sulle cessioni di credito intercorse tra il e la Parte_5 [...] quindi tra la e l'esponente , CP_11 Controparte_11 Parte_2 quest'ultima conclusa ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n, 130/1999, la parte attrice ha quindi argomentato in ordine alle domande svolte in via subordinata, in denegato caso di rigetto della domanda principale.
1.2 Costituitasi tempestivamente in giudizio, l' ha eccepito: Controparte_1
(i) che il credito acquisito dalla fosse ormai estinto per intervenuta Parte_2 prescrizione, non avendo la struttura ospedaliera mai operato atti interruttivi in epoca antecedente alla diffida ad adempiere ricevuta in data 23 aprile 2019; (ii) che fosse a maggior ragione prescritto il credito vantato ai sensi dell'art. 2043 c.c.; (iii) che le cessioni di credito intercorse tra l'ospedale e la Parte_5 [...] quindi tra la e la non le fossero CP_11 Controparte_11 Parte_2 opponibili, avendole espressamente rifiutate, con le note depositate in atti;
(iv) di non essere comunque tenuta al pagamento preteso dalla controparte, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito con
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modificazioni in legge n. 423/1993, ed alla luce di tutta la concorde giurisprudenza di legittimità; (v) che il giudicato amministrativo di annullamento ottenuto dall' Parte_6
non comportasse affatto l'attribuzione del diritto soggettivo perfetto a veder
[...] remunerare tutte le prestazioni sanitarie indistintamente erogate nel corso dell'anno 2007, occorrendo comunque che l'Amministrazione, in sede di riedizione del potere amministrativo spettantile per legge, adottasse una determinazione di individuazione del budget, “restando impregiudicato ogni controllo sulla effettività e sulla appropriatezza delle prestazioni rese e, quindi, sulla loro possibile remunerazione”, come evidenziato dalla più recente ed uniforme giurisprudenza di legittimità ed amministrativa, menzionata nello scritto;
(vi) che comunque tutto il credito maturato dall' per Parte_6 prestazioni rese nell'anno 2007 doveva dirsi ormai estinto per sopravvenuto pagamento e per rinuncia, a seguito della stipula, tra le parti, del contratto transattivo esibito in giudizio, avente ad oggetto “crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio e riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64”, e sottoscritto “ai sensi della Deliberazione della Giunta della n. 57 del 18 febbraio 2011”; a termini di tale accordo l si CP_2 Controparte_1 era impegnata a pagare la sorte capitale dei crediti verificati certi, liquidi ed esigibili, quali portati dalle fatture nel documento Allegato (n. 2); la aveva accettato Controparte_5 tale pagamento “a saldo e stralcio di qualsiasi diritto, ragione e pretesa anche a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese legali e/o qualsiasi ulteriore accessorio e/o costo e/o onere precedentemente vantato”, rinunciando altresì “ad ogni possibile domanda, richiesta, azione, disputa e/o contestazione, presente e/o futura, azionata e/o azionabile per il pagamento di qualsivoglia importo ulteriore rispetto ai Crediti di cui all'Allegato 2 al presente atto”; orbene tra le fatture nominate nell'Allegato 2 comparivano anche la fattura n. 11 del 2007, nonché la fattura n. 242/2007, il cui importo veniva parzialmente riconosciuto come certo, liquido ed esigibile: il totale riconosciuto veniva saldato con i mandati di pagamento esibiti in atti. Part Ancora, la difesa ha argomentato, in diritto, dell'infondatezza delle domande avversarie, vuoi proposte in via principale, vuoi in via subordinata;
ha contestato che fossero dovuti gli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002, ha segnalato che la controparte avesse attivato una serie di contenziosi di contenuto identico/analogo, sì da abusare dello strumento processuale;
ed ha chiesto, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Provincia Religiosa di San RO dell' Controparte_6
[...]
1.3 Anche la si è costituita tempestivamente in giudizio ed ha eccepito CP_2 che: (a) il credito vantato dalla controparte, in quanto attinente a prestazioni periodiche, fosse soggetto alla prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c., sì da essere irrimediabilmente prescritto alla data del primo atto interruttivo;
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(b) in ogni caso fosse maturata anche la prescrizione ordinaria decennale;
(c) le cessioni di credito intercorse tra l' e la Parte_6 [...] quindi tra la e la fossero entrambi CP_11 Controparte_11 Parte_2 inopponibili, in difetto dell'accettazione richiesta dall'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, nonché dagli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923, art. 9 all. E legge n. 2248/1865; (d) con Determinazione B003341 del 4 giugno 2012 la aveva effettuato la CP_2 ricognizione della remunerazione complessivamente riconoscibile agli Ospedali Classificati per le prestazioni rese negli anni 2007-2011, sì che il residuo non saldato delle fatture azionate dall'attrice fosse extra budget, non potendo essere in alcun modo remunerato. In diritto, la ha svolto ragioni di contestazione in tutto e per tutto CP_2 Part sovrapponibili a quelle esposte dalla difesa nello scritto di costituzione, sintetizzando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa in tema di remunerazione delle prestazioni rese dagli ospedali classificati, e invocando precedenti della giurisprudenza ordinaria, sia di legittimità che di merito;
ha evidenziato che, all'esito del provvedimento demolitorio reso dal TAR Lazio, residuasse in capo alla il potere-dovere di CP_2 rideterminare il budget per l'anno 2007, tenendo conto delle prestazioni rese in emergenza/in urgenza, quindi non programmabili e non rifiutabili, e tuttavia l'Ospedale non aveva attivato alcun giudizio di ottemperanza al giudicato;
ha negato di dover corrispondere gli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002, in assenza di un contratto/accordo stipulato in data successiva a quella di entrata in vigore di tale testo di legge;
ha confutato le domande svolte in via subordinata e in particolare l'istanza di indennizzo ex art. 2041 c.c., menzionando la giurisprudenza di legittimità in tema di arricchimento imposto.
1.4 In sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice ha controdedotto alle difese delle convenute;
nello specifico, ha sottolineato che, a termini della sentenza TAR Lazio n. 1198/2011, la avrebbe dovuto ricondurre “il tetto CP_2 delle prestazioni erogabili al limite strutturale dell'ospedale”, non potendo “la struttura ospedaliera sottrarsi al dovere, non negoziabile, di erogare il servizio pubblico a tutti gli utenti”; ha soggiunto che, perdurando l'inerzia della , aveva infine attivato il CP_2 giudizio di ottemperanza n. 1704/2021 r.g., e nel corso di tale giudizio l'Amministrazione aveva depositato la DGR n. 300 del 25 maggio 2021, con cui, eludendo il giudicato, aveva rideterminato il budget facendo riferimento alle sole prestazioni indifferibili e urgenti. La parte attrice ha quindi controdedotto in merito all'eccezione di prescrizione, assumendo che il termine fosse stato tempestivamente e permanentemente interrotto con l'introduzione del giudizio di annullamento della DGR n. 436/2007, concluso con la sentenza TAR Lazio n. 1198/2011, più volte nominata;
ha contestato le argomentazioni svolte, dalle parti convenute, quanto all'inopponibilità della cessione;
ha contestato che i mandati di pagamento esibiti in atti configurassero prova idonea del pagamento estintivo eccepito da entrambe le convenute;
ha sostenuto che il budget non potesse essere determinato ex post, ad esercizio finanziario già concluso, e in difformità dalle prescrizioni della sentenza del G.A., secondo cui esso avrebbe dovuto essere ricondotto alla capacità strutturale dell' . CP_7
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Soffermandosi inoltre sulle ulteriori questioni giuridiche controverse, la parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già svolte in citazione. L' , dal canto suo, ha ulteriormente sviluppato le argomentazioni, Controparte_1 difese e le ragioni già esposte in sede di costituzione in giudizio.
1.5 Ritenuta la non necessità di estendere il contraddittorio alla Provincia Religiosa di San RO dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, la causa – respinte le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice – è pervenuta all'udienza del 2 aprile 2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; all'esito, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c., a decorrere dal 20 aprile 2025.
§-2. questioni preliminari.
2.1 Preliminarmente ad ogni altra questione, va scrutinata l'eccezione definita di carenza di legittimazione attiva sollevata da entrambe le difese delle convenute e che in realtà attiene al merito della lite, contestandosi l'opponibilità, al debitore ceduto, delle cessioni di credito intercorse tra l'ente religioso proprietario della struttura ospedaliera e la quindi tra quest'ultima e la Controparte_8 Controparte_11 Parte_2
[...]
La parte attrice ha documentato che: (i) la Provincia Religiosa di San RO dell'
[...]
con atto a rogito del notaio Controparte_6 [...]
, di Londra, del 21 dicembre 2018, cedeva alla (tra Persona_1 Controparte_11 gli altri) i crediti portati dalle fatture n. 242/2007, n. 11/2007, n. 12-500/2007, n. 13- 500/2007, n. 1-500/2008, che sono quelle azionate in giudizio (v. allegato 15 alla citazione, nonché fatture, in all. 8-9-10-11-12); (ii) tale contratto veniva notificato all'
[...]
, a mezzo posta elettronica certificata, in data 8 gennaio 2019 (v. la ricevuta di CP_1 avvenuta consegna, in calce al contratto, all. 15 cit.); (iii) la Controparte_11 stipulava, in data 2 gennaio 2019, con la un contratto di cessione di Parte_2 crediti in blocco ai sensi della legge n. 130/1999, includendo le medesime fatture (all. 16 alla citazione, ove in allegato compaiono le fatture azionate in giudizio, nonché l
[...]
nell'elenco dei debitori ceduti); (iv) la cessione, operata ai sensi della Controparte_1 legge sulla cartolarizzazione, veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Parte II – n. 2 del 5 gennaio 2019 (all. 17 alla citazione), quindi notificata in data 10 gennaio 2019 mediante posta elettronica certificata (all. 18 alla citazione). Tanto basta a concludere che le cessioni in discussione siano entrambi opponibili alle parti convenute;
infatti, «il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica» (in tali
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termini è, per tutte, Cass. Sez. 6, 15/09/2021, n. 24758, emessa in fattispecie analoga di cessione del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, in favore di una società di factoring;
nello stesso senso, sempre in fattispecie di cessione di crediti vantati nei riguardi di , v. Cass., Sez. 3, n. 18339 del Controparte_12
27/08/2014). Inoltre, va rammentato che «l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse» (Cass. Sez. 3, 13/12/2019, n. 32788; conf. ex pluribus Cass. Sez. 3, 21/12/2017, n. 30658, che specifica: «l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali»). Infine, merita segnalare che «nell'ipotesi … di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale» (Cass. Sez. 1, 16/06/2006, n. 13954). Tanto detto quanto all'inapplicabilità, al caso di specie, degli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923 (legge di contabilità generale dello Stato), si rivela parimenti inconferente la norma di cui all'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, che è testualmente riferita ai contratti di appalto1. In breve, trattandosi di credito non generato da un contratto di appalto, né da un contratto di durata (di somministrazione o di fornitura) ancora in corso, esso era liberamente cedibile alla stregua delle generali disposizioni codicistiche (artt. 1260 e ss. c.c.); ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, occorreva esclusivamente che essa gli fosse notificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c., con la specifica che la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. è un atto a forma libera (v. ex pluribus Cass. Sez. 2,
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10/01/2025, n. 654; Cass. Sez. 6, 13/05/2021, n. 12734: «la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio»). Poiché vi è prova documentale della notifica della prima cessione del credito (intercorsa tra l'ente religioso e la , nonché dell'assolvimento Controparte_11 delle formalità previste dalla legge n. 130/1999, in sede di cessione di crediti in blocco dalla all'odierna attrice, le questioni di legittimazione sollevate Controparte_11 da entrambe le convenute sono inconcludenti, ai fini della decisione.
2.2 Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute va disattesa. Difatti, va premesso che, in generale, il credito maturato dalla struttura sanitaria per le prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), non già alla prescrizione breve (quinquennale) indicata dalla difesa della invocando l'art. 2948, n. 4 c.c. CP_2
Secondo concorde dottrina e giurisprudenza, la fattispecie testé citata si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che l'obbligazione pecuniaria è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, cosicché solo con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso più prestazioni (v. in tema Cass. Sez. 1, 05/10/2023, n. 28060, che enuncia: «la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato»). In breve, la periodicità deve connotare la stessa causa dell'obbligazione e pertanto rispondere ad un interesse del creditore;
tipico il caso delle locazioni e dei corrispettivi da pagarsi periodicamente, a fronte di una controprestazione perdurante nel tempo. Tutt'altro accade per le prestazioni sanitarie erogate dalla struttura convenzionata o accreditata, ciascuna delle quali genera un distinto diritto di credito alla remunerazione, secondo tariffe predeterminate dall'autorità amministrativa, a prescindere dal periodo di tempo in cui siano state effettuate;
la circostanza che tali prestazioni siano poi unitariamente liquidate secondo le periodicità indicate dalla (che per vero CP_2 neppure la stessa difesa della è giunta ad indicare con sufficiente precisione) è CP_2 giustificata da ragioni di contabilità, dall'esigenza di copertura finanziaria e dalla necessità di operare le verifiche che spettano all'Amministrazione per la corretta valorizzazione di ciascuna prestazione;
tutto ciò però non vale a rendere periodica l'obbligazione di pagamento gravante sull'Amministrazione, sì da restare operante la regola generale di cui all'art. 2946 c.c. Ciò premesso, ed aggiunto che il termine prescrizionale non può essere decorso prima della fine dell'anno 2007 (considerando la data di emissione delle fatture, in all. 8-9-10- 11-12 alla citazione), deve concludersi che esso sia stato utilmente e permanentemente (art. 2945 c.c.) interrotto, per tutta la durata del giudizio e fino al passaggio in giudicato
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della sentenza definitoria, per effetto della proposizione, al TAR Lazio (Roma – Sez. III- quater), con ricorso iscritto al n. 10104/2007 R.G., della domanda di annullamento della DGR n. 436/2007 (di determinazione dei tetti di spesa ed assegnazione di budget alla struttura sanitaria Villa San RO – FBF per l'anno 2007) poi esitata nella sentenza n. 1198/2011 in data 8 febbraio 2011 (v. all. 6 alla citazione). Difatti, come illustrato da ormai costante giurisprudenza di legittimità (così dalla motivazione di Cass. Sez. Lav., 09/04/2024, n.9542): «"la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico- giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito" (Cass. n. 18570 del 2007, secondo cui la domanda giudiziale di qualifica superiore interrompe la prescrizione del diritto alle differenze retributive consequenziali). Difatti, "l'effetto interruttivo risiede non nel provvedimento del giudice che segua l'atto introduttivo del giudizio, bensì in quest'ultimo, considerato dalla legge come manifestazione di esercizio del diritto, che incide quindi sulla prescrizione del diritto e sulle sue conseguenze necessarie. Il giudicato si forma soltanto sul diritto stipite azionato, mentre l'effetto interruttivo si estende a tutti i diritti che derivano in via di consequenzialità logico giuridica necessaria dal diritto stipite" (v. Cass. n.18570 del 2007, in motivazione)». La Corte, nella sentenza sopra citata, ancora rammenta: «12. Il principio di diritto è stato ribadito in numerose successive pronunce e si è, ad esempio, affermato che "la domanda volta alla declaratoria dell'illegittimità del recesso del preponente dal contratto di agenzia per insussistenza di giusta causa ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 cod. civ., con riguardo al credito dell'agente per l'indennità di cessazione del rapporto, senza necessità che sia proposta una specifica domanda diretta a farlo valere, trattandosi di diritto che si ricollega con un nesso di causalità esclusivo alla definizione del contenzioso sulla legittimità del recesso stesso" (Cass. n. 8983 del 2015); che "la proposizione di un'azione revocatoria produce il suddetto effetto (interruttivo e sospensivo, ndr.) sulla prescrizione del diritto di credito la cui soddisfazione è diretta a garantire, pur se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio" (Cass. n. 16293 del 2016); che "in tema di compensi in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari dopo il 31 dicembre 1982, la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo, del termine per far valere innanzi al giudice ordinario il diritto soggettivo al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, poiché, pur essendo ben distinte le due situazioni giuridiche fatte valere - interesse
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legittimo e diritto soggettivo - la prima azione risulta strumentale al pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, tenuto altresì conto che la pluralità di giudici deve assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non una vanificazione della tutela giurisdizionale" (Cass. n. 17619 del 2022). Anche recentemente, si è ribadito che "la proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi" (Cass. n. 16120 del 2023)». Tali le chiare ed uniformi indicazioni della Corte di legittimità, dalle quali non ricorre ragione per discostarsi, nel caso di specie è precipuamente ravvisabile quella relazione di consequenzialità/causalità tra l'azione di annullamento (impugnatoria) svolta dalla struttura sanitaria innanzi al giudice amministrativo, e la pretesa formulata nel presente giudizio, in disparte di quanto si dirà in merito alla sua fondatezza. Difatti, in quella sede la struttura sanitaria, impugnando la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 436/2007, che aveva stabilito i tetti di spesa per l'anno 2007, assegnato il budget all' e determinato le tariffe applicabili alle singole Controparte_10 prestazioni (in riduzione rispetto all'anno precedente: v. la narrativa in fatto della sentenza n. 1198/2011, che riepiloga i motivi di ricorso), ha svolto una domanda finalizzata alla demolizione dell'atto ritenuto illegittimo, evidentemente al fine di veder remunerare le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2007 senza considerare né il tetto di spesa e il budget assegnati dalla , né le tariffe approvate dall'Autorità amministrativa: difatti, altro CP_2 interesse (art. 100 c.p.c.) non può ravvisarsi, a sostegno di cosiffatta impugnativa, se non quello di ottenere una maggiore remunerazione delle prestazioni rese a carico del Servizio Sanitario nazionale.
In questa sede, l'attrice ha giustappunto vantato diritto a vedersi remunerare, alle tariffe approvate per gli ospedali pubblici, tutte le prestazioni erogate nell'anno 2007, a titolo di ricovero per acuti e di specialistica ambulatoriale, senza considerare il budget e le tariffe ormai definitivamente invalidate dal giudice amministrativo.
Chiara l'unitarietà del rapporto, in ogni caso relativo alle prestazioni sanitarie erogate dal nel corso dell'anno 2007, e chiare le finalità del ricorso al CP_7 Controparte_8 giudice amministrativo, tanto basta a ritenere che il termine prescrizionale sia stato validamente e permanentemente interrotto fino al passaggio in giudicato della sentenza Tar Lazio n. 1198/2011, emessa in data 8 febbraio 2011, e più volte nominata («la prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale»: tale la massima ufficiale della sentenza Cass. Sez. L., 09/04/2024, n. 9542, sopra ampiamente citata;
v. ancora Cass. Sez. 3, 04/08/2016, n. 16293: «la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica
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domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile»). Ne consegue, quindi, che il termine decennale, decorso ex novo allo scadere dei sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (al netto della sospensione feriale), non avendosi evidenza alcuna della sua notificazione alla parte soccombente, sia stato utilmente interrotto con l'introduzione dell'odierno giudizio, con citazione notificata il 4 maggio 2020. 2.3 Anche l'eccezione di transazione (per vero rilevabile anche d'ufficio, sulla scorta della documentazione ritualmente esibita dalle parti: v. Cass. Sez. 3, 27/09/2021, n. 26118) non ha maggior pregio, ad avviso del tribunale. Ben vero che le parti (Provincia Religiosa di San RO – FBF e Controparte_13
stipulavano, in data 1° ottobre 2013, un accordo transattivo inteso a definire le
[...] pendenze e partite creditorie traenti titolo nelle fatture elencate in allegato 2 al documento (v. all. 14 alla comparsa di costituzione della;
ma nel medesimo CP_4 documento contrattuale le parti esplicitamente “escludevano dall'accordo” transattivo “i ricorsi proposti dall'impresa così come analiticamente descritti all'Allegato 3”, e tra questi compare il ricorso già allora pendente innanzi al Tar Lazio e di cui s'è prima discorso, Part iscritto al n. 10104/2007 r.g. (v. all. 3 al contratto all. 14 alla comparsa di costituzione . Part Ne consegue che gli effetti abdicativi e rinunciativi che la difesa ha sottolineato, evocando il tenore testuale dell'art. 5 del documento negoziale, non possano dirsi prodotti per tutte le pretese azionate, dalla struttura sanitaria, nel predetto ricorso al TAR, ivi chiaramente inclusa la pretesa consequenziale all'eventuale annullamento della DGR n. 436/2007, che è quella che l'attrice ha inteso avanzare nel presente giudizio. Tale rilievo rende superflua la disamina dell'eccezione di pagamento (anch'essa attinente ad una questione rilevabile d'ufficio) sollevata da entrambe le convenute, e che comunque – ove scrutinata – dovrebbe dirsi infondata, per l'omessa dimostrazione del pagamento estintivo di cui all'art. 1277 c.c. Difatti, le convenute hanno prodotto, a corredo del fascicolo (v. all. 15-16-17 alla comparsa di costituzione , esclusivamente i mandati di pagamento emessi CP_4 per la liquidazione delle fatture indicate in transazione;
trattasi degli ordini impartiti al tesoriere, ai fini della futura erogazione delle somme ivi indicate, che dimostrano esclusivamente un segmento del procedimento di spesa pubblica, ivi incluso quello della spesa degli enti locali, che è composto, come noto, dalle fasi dell'impegno - della liquidazione – dell'ordinazione - del pagamento (si veda il Titolo VII del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; si veda inoltre il Titolo III, Capo II del D. Lgs. n. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Per contro, sarebbe occorsa la prova dell'effettivo trasferimento delle somme indicate nei predetti mandati, nella disponibilità giuridica del creditore;
ciò in quanto “i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1277 c.c. (si vedano, ex pluribus Cass. sez. un., 04/06/2010, n.13658; Cass. sez. III, 10/03/2008, n.629), e
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considerando che “l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro” (così Cass. n. 18877 del 10/07/2008). Nel caso di specie, non essendo state prodotte le contabili dei bonifici operati, dal tesoriere dell'ente, a beneficio dei conti correnti del creditore, non si ha prova dell'effettiva rimessione della somma di danaro alla disponibilità del creditore, donde la (virtuale) infondatezza dell'eccezione in esame (v. sul punto Cass. Sez. 1, 29/12/2020, n. 29776: «in tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente»). È appena il caso di aggiungere, per non ingenerare equivoci, che l'attrice non ha agito per l'adempimento della transazione, tanto da avere negato la sua operatività ed applicabilità al credito vantato in citazione, nella 1^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (v. pagina 9), con argomenti che il tribunale condivide;
le argomentazioni spese, nei successivi scritti, per far valere tale documento a sostegno della domanda, che configurano una diversa causa petendi, sono quindi tardive ed inammissibili, oltre ad essere sconfessate dalla conclusione già sopra illustrata.
2.4 Infine, poche osservazioni merita l'eccezione di abuso del processo e di Part frazionamento del credito svolta dalla difesa facendo richiamo ad altri contenziosi attivati, dalla stessa attrice, per vedersi remunerare le prestazioni sanitarie asseritamente rese a carico del Servizio Sanitario, nella stessa annualità o in altre successive. Di vero, la difesa convenuta non ha esibito alcuna documentazione a dimostrare l'effettivo oggetto dei giudizi nominati nei suoi scritti;
ciò rende impossibile qualsiasi valutazione, al tribunale.
§-3. merito della lite.
3.1 Come già sopra argomentato, la parte attrice, sul presupposto di avere ottenuto un giudicato amministrativo favorevole, quale veicolato dalla sentenza TAR Lazio n. 1198/2011, più volte nominata (all. 6 alla citazione), ha chiesto di vedersi remunerare tutte le prestazioni erogate a titolo di ricovero per acuti e di specialistica ambulatoriale, nell'anno 2007, quali contabilizzate nelle fatture all. 8-9-10-11-12 alla citazione introduttiva. Con la predetta sentenza, come già accennato, il giudice amministrativo – in accoglimento dell'impugnativa della Provincia Religiosa San RO dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, quale titolare dell'Ospedale
Generale di Zona Villa San RO, annullava «i budget assegnati alla ricorrente» per l'anno
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2007 dalla (impugnata) DGR n. 436/2007 (così il dispositivo), dando atto che la medesima delibera di Giunta Regionale fosse stata già caducata per la parte relativa alle determinazione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle tariffe massime per ricoveri per acuti, in virtù di precedenti pronunce del giudice amministrativo (v. in motivazione, pag. 6). Ora, non vi è dubbio che il tribunale amministrativo, con la sentenza in questione, abbia eliminato dal mondo giuridico il budget inizialmente assegnato alla struttura ospedaliera Villa San RO – FBF per l'anno 2007; è indubbio che il giudice amministrativo abbia disposto, in parte motiva, di “ricondurre il tetto delle prestazioni erogabili al limite strutturale dell'ospedale” (pag. 7); ma è altrettanto indubbio che tale pronuncia abbia prodotto, quale corollario, esclusivamente l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in conformità (“dovendo dunque procedere la Regione alla rideterminazione dei relativi limiti di budget”: così sempre alla pagina 7 della motivazione) e correlativamente il diritto di agire per l'ottemperanza a beneficio della parte vittoriosa, non già generato il diritto di credito che è vantato in giudizio (Consiglio di Stato sez. V,
13/10/2021, n.6875: «la sentenza di annullamento del giudice amministrativo - oltre al c.d. effetto caducatorio o demolitorio, consistente nell'eliminazione dell'atto impugnato - produce anche un effetto conformativo in ordine alle regole alle quali la pubblica amministrazione si dovrà attenere nell'attività futura e dunque istituisce un vincolo sostanziale per i successivi ed eventuali segmenti di azione amministrativa;
l'ampiezza di tale vincolo, in sede di rinnovazione del procedimento, si rapporta però alla natura e caratteristica del vizio rilevato»). Non a caso, infatti, nella sentenza di che trattasi il giudice amministrativo ordinava che il decisum fosse «eseguito dall'autorità amministrativa» (così il dispositivo), sì da rendersi evidente da un lato la necessità che l'Amministrazione esercitasse ex novo il suo potere di determinare il tetto di spesa da assegnare alla struttura ospedaliera, e dall'altro che quest'ultima abbia maturato, per effetto del giudicato, esclusivamente il diritto di agire in ottemperanza, nonché l'interesse pretensivo a vedersi assegnare un budget pari alle sue capacità strutturali: ebbene entrambi tali posizioni giuridiche sostantive non sostituiscono né di per sé costituiscono il credito che è oggi allo scrutinio del tribunale.
3.2 Difatti, è noto che il giudicato demolitorio, anche quando abbia un effetto vincolante pieno perché motivato dall'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del provvedimento, non rende per ciò solo superflua la riedizione del potere amministrativo da parte dell'Amministrazione tenuta all'ottemperanza. Ciò premesso, l'unico giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a
“rimediare” all'inerzia dell'Amministrazione è quello dell'ottemperanza, ossia il giudice che ha emesso la sentenza della cui esecuzione si tratta (comb. disp. artt. art. 14, comma 3, e art. 113 CPA). D'altronde, a fronte della riedizione del potere amministrativo a seguito del giudicato demolitorio, la parte interessata ha la facoltà (diritto) di agire sempre in sede di ottemperanza, ovvero in sede di giurisdizione generale di legittimità, a seconda dell'ampiezza degli effetti conformativi del giudicato e del vizio che assuma affliggere
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l'attività amministrativa successiva (v. in tema T.A.R. Roma, Lazio sez. II, 10/03/2023, n.4165: «in presenza di un giudicato di annullamento, per deficit istruttorio e motivazionale riguardante un provvedimento amministrativo che sia espressione di un potere discrezionale, la riedizione del potere è suscettibile di un duplice ordine di censure: quelle con cui l'interessato si duole della violazione/elusione del vincolo conformativo che il giudicato, in termini più o meno stringenti, impone all'attività amministrativa da rinnovare (così esperendo l'azione di nullità di cui all'art. 114, comma 2, lett. b, c.p.a., fisiologicamente soggetta al rito dell'ottemperanza, anche con riguardo al giudice competente per la cognizione della stessa); quelle che mirano invece a colpire i contenuti del nuovo provvedimento, in quanto espressione di nuove scelte discrezionali attinenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza e, quindi, non soggetti ad uno specifico vincolo conformativo, traducibili in vizi di legittimità secondo l'ordinario giudizio di cognizione. L'apprezzamento circa la sussistenza dell'una (nullità) o dell'altra (annullabilità per illegittimità) fattispecie di invalidità del potere, per come rieditato dalla P.A. all'esito del giudicato annullatorio per deficit istruttorio e motivazionale, passa, quindi, dalla necessaria ricognizione della questione decisa con la sentenza passata in giudicato e del relativo effetto conformativo nei confronti dell'agere pubblico. Ciò in quanto la dimensione oggettiva del giudicato amministrativo è correlata all'oggetto del processo e alla struttura del giudizio, con la conseguenza che i limiti oggettivi della decisione sono saldamente ancorati agli specifici argomenti di fatto e di diritto che integrano la violazione accertata dal giudice, di talché occorre previamente isolare 'il dispositivo sostanziale' della motivazione, che nel processo amministrativo oltrepassa la funzione meramente giustificativa della decisione, in quanto può conformare la successiva attività amministrativa»; sulla diversa estensione dell'effetto conformativo derivante dal giudicato di annullamento v. per tutte Consiglio di Stato sez. V, 15/10/2024,
n. 8255: «per la delimitazione dell'ambito del c.d. « effetto conformativo » del giudicato amministrativo, occorre avere riguardo alla tipologia e al numero dei motivi accolti e distinguere le sentenze a « effetto vincolante pieno », con le quali l'atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi o per violazione di termini perentori relativi all'esercizio del potere, da quelle a « effetto vincolante strumentale », con le quali l'annullamento per vizi formali (come quelli procedimentali o di mero difetto di motivazione) impone soltanto all'amministrazione di eliminare il vizio dall'atto senza vincolarla in alcun modo nei contenuti. Indi la portata effettiva del giudicato va ricostruita sulla base di una lettura congiunta del dispositivo della sentenza e della parte motiva, che vanno inoltre correlate ai dati oggettivi di identificazione delle domande (« causa petendi » e « petitum ») proposte dalla parte ricorrente, considerando che il potere residuo dell'amministrazione in sede di riedizione del potere dopo una pronuncia di annullamento va delimitato con riferimento al tipo di vizio riscontrato e che, in ogni caso, l'effetto conformativo si estende all'obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire»). Tuttavia, tali facoltà di azione, e le correlative posizioni giuridiche sostanziali, non tengono luogo né sono di per sé sufficienti a costituire il diritto di credito vantato in
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giudizio, che potrà dirsi maturato e sussistente solo all'esito (e a valle) della compiuta riedizione del potere amministrativo da parte dell'Autorità tenuta a conformarsi al giudicato, che nel caso di specie non risulta ancora portata a termine.
3.3 Tali sono i principî enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla conforme giurisprudenza amministrativa, in tema di remunerazione delle prestazioni erogate dagli ospedali classificati (quale quello in titolarità della Provincia Religiosa di San RO dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli), che paiono ben validi ed applicabili alla fattispecie considerata. A tal proposito merita richiamare la chiarissima motivazione della sentenza Cass. Sez. 3,
12/12/2019, n. 32505, la cui massima è la seguente: «in tema di attività sanitaria esercitata in c.d. accreditamento, nel regime anteriore al finanziamento a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale (quest'ultimo operante dal 2009 ed introdotto dal comma 2-quater dell'art.
8- quinques del d.lgs. n. 502 del 1992), il diritto soggettivo della struttura sanitaria alla remunerazione della prestazione si converte in interesse legittimo in forza del provvedimento di fissazione del tetto di spesa da parte dell'Amministrazione il cui annullamento con giudicato amministrativo non determina la riespansione del diritto e l'assenza di limiti ai fini della remunerazione bensì l'obbligo per l'Amministrazione di conformarsi al giudicato, con nuova determinazione autoritativa dei relativi limiti di "budget", e possibilità della struttura di agire per l'ottemperanza nel caso di inerzia». In tale sentenza, resa in fattispecie identica di diritto di credito vantato dal cessionario di un ente religioso titolare di un ospedale classificato, per le prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2007, a seguito dell'annullamento della DGR n. 436/2007, la Suprema Corte ha argomentato: «Secondo la giurisprudenza di questa Corte il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (Cass. Sez. U. 2 novembre 2018, n. 28053; 6 febbraio 2015, n. 2244); 13 settembre 2006, n. 19659). In realtà, come non ha mancato di sottolineare la dottrina, il vero ostacolo all'esercizio del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo risiede non nella circostanza che un'amministrazione sia o meno parte in causa, ma nella rilevanza del provvedimento al livello degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio. Come chiaramente affermato da Cass. 22 febbraio 2002, n. 2588, il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo solo quando la valutazione della legittimità del medesimo debba avvenire in via incidentale, ossia quando l'atto non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità viene a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale. Alla base del potere di disapplicazione c'è la distinzione fra questione pregiudiziale in senso tecnico e questione pregiudiziale in senso logico. La prima rappresenta l'effetto di
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un distinto rapporto giuridico, esterno rispetto a quello dedotto in giudizio, che tuttavia condiziona quest'ultimo in virtù del nesso di pregiudizialità-dipendenza fra situazioni giuridiche. Trattandosi di rapporto esterno a quello dedotto in giudizio è oggetto di cognizione solo incidentale. La pregiudiziale in senso logico attiene invece al rapporto dedotto in giudizio (quale suo fatto costitutivo, impeditivo o estintivo) ed è oggetto di accertamento con efficacia di giudicato. Il potere di disapplicazione viene in rilievo solo quando la legittimità dell'atto amministrativo rivesta il ruolo di questione pregiudiziale in senso tecnico. Se infatti l'atto amministrativo rappresentasse una questione pregiudiziale in senso logico la controversia non sarebbe più su diritti soggettivi ed il giudice ordinario sindacherebbe il potere amministrativo in via principale. Nel caso di specie la delibera regionale non costituisce un mero elemento esterno alla fattispecie dedotta in giudizio, ma integra il fatto impeditivo della pretesa di chi agisce per il pagamento del corrispettivo della prestazione e dunque attiene in modo diretto al rapporto dedotto in giudizio. Rispetto alla delibera, ove assunta quale fatto impeditivo della pretesa del privato, la posizione è di interesse legittimo e dunque l'atto amministrativo andava impugnato e non disapplicato.
[…] Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso anche dalla ricorrente, il regime cogente del tetto di spesa vige a decorrere dal 2009 (Cons. St. sez. III, 20 luglio 2013, n. 3978; sez. III 6 febbraio 2013, n. 697; sez. III, 8 febbraio 2013, n. 735; sez. III 28 novembre 2014, n. 5901; sez. III, 28 novembre 2014, n. 5901; sez. III 28 giugno 2019, n. 4460). La distinzione fra il regime che inizia nel 2009 e quello antecedente risiede nel fatto che mentre a partire dal 2009 la remunerazione della prestazione presuppone la determinazione autoritativa del tetto di spesa, nel regime precedente, e dunque per gli anni 2008 e 2007 per quanto riguarda il presente giudizio, la posizione soggettiva è di interesse oppositivo nel senso che la situazione di partenza corrisponde al diritto soggettivo alla remunerazione della prestazione sanitaria, diritto che si converte in interesse legittimo in presenza dell'adozione di un provvedimento di fissazione del tetto di spesa. Nel caso di specie risultano adottate determinazioni autoritative per gli anni 2007 e 2008: mentre quella del 2007 è stata annullata con giudicato amministrativo, come accertato dal giudice di merito, il provvedimento del 2008 è in vigore e condiziona la remunerazione della prestazione sanitaria, come si è visto a proposito dell'esame del primo motivo. La conseguenza del giudicato amministrativo di annullamento non è tuttavia la riespansione del diritto soggettivo e l'assenza di limiti ai fini della remunerazione, come si afferma nel controricorso di ma l'obbligo per CP_14
l'Amministrazione di nuova determinazione autoritativa. Vige al riguardo, unitamente all'effetto demolitorio, l'effetto conformativo del giudicato amministrativo, espresso dal rilievo nella sentenza del giudice amministrativo, richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui deve "procedere l alla rideterminazione dei relativi limiti di budget", CP_2 con possibilità per il privato di agire per l'ottemperanza nel caso di inerzia dell'Amministrazione. Una volta che il potere sia stato esercitato, resta la situazione di
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soggezione al potere nei termini conformati dal giudicato amministrativo. L'efficacia conformativa del giudicato è configurabile perchè il ricorso, come accertato dal giudice di appello, è stato proposto dal (diversamente il giudice di primo grado Parte_7 aveva escluso l'efficacia demolitoria del giudicato reputando che Parte_7 fosse rimasto estraneo al processo amministrativo) e l'effetto conformativo del giudicato, secondo la giurisprudenza amministrativa, opera solo nei confronti delle parti del giudizio (da ultim plen. 27 febbraio 2109, n. 4). CP_15
Il rilievo concerne non il piano della giurisdizione, rispetto al quale come osservato a proposito dell'esame del primo motivo, vige il giudicato interno, ma quello di merito dell'esistenza del diritto. Ed invero quando vi è carenza della norma che tuteli la posizione soggettiva fatta valere nei confronti della pubblica amministrazione la questione attiene al fondamento nel merito e non alla giurisdizione, spettando al giudice adito stabilire se la pretesa azionata in giudizio trovi o meno fondamento in una norma giuridica e, in caso di esito negativo di tale indagine, respingere la pretesa come infondata (Cass. Sez. U. 6 maggio 2002, n. 6486; 6 aprile 2001, n. 141; 21 marzo 2001, n. 121). La conseguenza dell'effetto conformativo del giudicato amministrativo è la carenza nell'ordinamento giuridico di una norma che tuteli la pretesa azionata nel presente giudizio». Tali principî risultano ripresi e riconfermati nelle più recenti sentenze di legittimità; merita citare, in particolare, la sentenza Cass. sez. 3, 19/02/2025, n.4362, sempre resa in causa vertente del credito per remunerazione di prestazioni sanitarie rese, nell'anno 2008, da altro Ospedale classificato, nella cui motivazione si legge: «6.2.1. Il primo arresto richiamato (Cass. Sez. U n. 8088/2007 richiamata a pag. 2 della sentenza impugnata) - nel pronunciarsi sulla questione relativa al rapporto di lavoro di un medico con la medesima struttura sanitaria, , il cui credito viene in Parte_7 rilievo nel presente giudizio - ha confermato la statuizione del giudice amministrativo circa il difetto di giurisdizione, incidentalmente accertando che "la natura privata del di Roma, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (che) non Parte_7 rientra tra gli enti del Servizio sanitario nazionale considerati dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 1".
6.2.2. Gli altri due arresti indicati dalla sentenza impugnata: Cass. Sez. 3, n. 27608/2019 e Cass. Sez. 3, n. 32505 /2019 [..] hanno entrambi affermato l'inderogabilità dei suindicati tetti di spesa in materia di prestazioni sanitarie e della loro applicabilità nei confronti degli ospedali "classificati". In particolare, l'arresto n. 32505/2019 ha chiarito che gli ospedali classificati sono equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria e non anche ad ogni altro fine, ed essendo soggetti di proprietà privata, il cui titolare ha piena autonomia di gestione, sono destinatari dei vincoli della programmazione pubblica, che si estrinsecano, principalmente, mediante l'assegnazione di finanziamenti agli investimenti e mediante la determinazione dei tetti di spesa;
la stessa pronuncia rinvia anche ad un precedente di giustizia amministrativa (CdS n. 697/2013) che ha affermato l'applicabilità agli ospedali classificati dei tetti di spesa, indirizzo confermato, da ultimo, dallo stesso Consiglio di Stato che ha escluso ogni assimilazione degli ospedali classificati a quelli
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pubblici (CdS nn. 7980/2023, 5008/2023 e 8017/2023, il primo arresto richiamato, vuoi dal P.M. nelle note vuoi dalla stessa odierna ricorrente in memoria, seppure criticamente, assieme agli altri due precedenti).
[..] Le doglianze, seppur suggestive, non scalfiscono quanto ritenuto dai precedenti di legittimità richiamati dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata, coerentemente uniformatisi a quanto, da ultimo, ritenuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa, non offrendo argomentazioni idonee ad un mutamento di indirizzo». Identicamente la sentenza Cass. Sez. 3, 18/10/2024, n. 270101, nella cui motivazione si legge:
«Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ., per contrasto con l'orientamento di questa Suprema Corte e senza che siano addotte ragioni per mutarlo. Si fonda, anzitutto, su una premessa che non trova riscontro nella giurisprudenza del giudice ordinario e neppure in quella del giudice amministrativo (v. Cons. di Stato, n. 4578/2023; Id., 1410/2019), che ha espressamente affermato che gli ospedali classificati sono pertanto equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria, per cui conservano la loro natura assolutamente privatistica (v. anche Cass., Sez. Un., 02/04/2007, n. 8088). La classificazione, infatti, consiste nell'accertamento che un ospedale privato ha gli stessi requisiti di idoneità tecnico-sanitaria di un ospedale pubblico, senza peraltro a questo integralmente equipararlo. Quanto poi alla questione della opponibilità agli ospedali classificati dei limiti di spesa per gli anni 2008 e 2009, occorre rilevare che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 32205/2019, che richiama Cons. St. sez. III, 20 luglio 2013, n. 3978; sez. III 6 febbraio 2013, n. 697; sez. III, 8 febbraio 2013, n. 735; sez. III 28 novembre 2014, n. 5901; sez. III, 28 novembre 2014, n. 5901; sez. III 28 giugno 2019, n. 4460), a partire dal 2009 è indubbia l'applicabilità dei tetti vincolanti di spesa agli ospedali classificati, nel senso che i Par medesimi se hanno ottenuto l'accreditamento dalla ed hanno stipulato con CP_2 una convenzione per operare per il servizio sanitario pubblico sono assoggettati al potere di programmazione -anche finanziaria-dell . CP_2
Invece, per le prestazioni rese sino a tutto il 2008 gli accordi contrattuali di cui al d. lgs. 229/1999 dovevano individuare dei limiti di operatività delle strutture, dovendosi tuttavia precisare, per un verso, che tali limiti non erano invalicabili, ma, per altro verso, che la loro elasticità, in quanto il corrispettivo indicato negli accordi contrattuali era una sorta di preventivo soggetto a verifica concreta in sede di consuntivo, non determinava tuttavia l'automatico diritto delle strutture alla remunerazione delle prestazioni erogate oltre il volume massimo concordato. Sulla scorta di questi principi, questa Suprema Corte ha pertanto già avuto modo di affermare, nella citata sentenza n. 32505/2019 richiamata espressamente dalla qui impugnata sentenza d'appello, che "mentre a partire dal 2009 la remunerazione della prestazione presuppone la determinazione autoritativa del tetto di spesa, nel regime
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antecedente, e dunque per gli anni 2007 e 2008, la posizione soggettiva è di interesse oppositivo, nel senso che la situazione di partenza corrisponde al diritto soggettivo alla remunerazione della prestazione sanitaria, diritto che si converte in interesse legittimo in presenza dell'adozione di un provvedimento di fissazione del tetto di spesa". Nel caso di specie, dunque, l'impugnata sentenza ha deciso in maniera conforme all'orientamento di legittimità, né il motivo offre elementi per una sua revisione, dato che il regime del tetto di spesa è in vigore in maniera cogente per le prestazioni svolte nell'anno 2009 anche in relazione agli ospedali classificati privati, come ospedale San Carlo, cedente il credito ad , mentre il tetto di spesa per l'anno 2008 è stato CP_14 fissato da un provvedimento amministrativo, che non risulta essere stato impugnato dalla struttura sanitaria e ne condiziona -appunto in relazione ai limiti di budget che vengono fissati- la remunerazione delle prestazioni rese, come è già stato precisamente affermato dalla già citata Cass., 32505/2019, con orientamento cui si intende qui dare continuità, il quale anche precisa che, anche in presenza di giudicato amministrativo di annullamento, la conseguenza non è tuttavia l'espansione del diritto soggettivo e l'assenza di limiti ai fini della remunerazione, ma l'obbligo per la p.a. di adottare una nuova determinazione autoritativa». Anche la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata assume che la classificazione delle strutture ospedaliere private, e il loro stabile inserimento nella rete degli ospedali pubblici, nient'affatto comportasse, in epoca antecedente all'attuazione del d.l. n. 112/2008, l'attribuzione di un diritto quesito a veder remunerare, a carico del Servizio Sanitario nazionale, tutte le prestazioni sanitarie indistintamente erogate in favore dell'utenza, a prescindere dalle determinazioni autoritative della;
per questo CP_2 aspetto, basti rinviare ai precedenti citati nelle motivazioni delle sentenze di legittimità, sopra trascritte. Per quanto qui interessa, è pacifico che l'eventuale inottemperanza al giudicato non possa essere bypassata e posta nel semplicemente nulla ricorrendo al giudice ordinario, dovendosi comunque ricorrere agli strumenti apprestati allo scopo dal Codice del Processo Amministrativo (v. in fattispecie di reclamo avverso i provvedimenti del commissario ad acta, adottati a seguito dell'annullamento dei budget assegnati ad altro ospedale classificato, Consiglio di Stato sez. III - 03/08/2020, n. 4908).
3.4 Pertanto, tornando al contenzioso ora in decisione, è vero che, nelle more del giudizio di ottemperanza attivato dall'attrice in pendenza dell'odierna lite, la ha CP_2 adottato la DGR n.300 in data 25 maggio 2021, avente ad oggetto la “definizione dei criteri di remunerazione per il riconoscimento del livello massimo di finanziamento delle prestazioni rese extra bugdet dagli Ospedali Classificati” (v. all. 23 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di parte attrice). Ma da un lato tale provvedimento - che la stessa attrice ha definito elusivo del giudicato - non ha comunque quantificato monetariamente il tetto di spesa da assegnare all' né il credito residuo all'esito dei pagamenti già Controparte_16 previamente operati. Nella delibera si legge infatti:
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«ritenuto opportuno …
- di riconoscere, in ottemperanza alle sentenze [..] TAR Lazio n. 1198/2011 … la remunerabilità delle prestazioni extra budget erogate […] dalla Provincia Religiosa San RO Ord. Osp. San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli negli anni 2007 e 2008 [..] in regime di emergenza/urgenza, non programmabili e non rifiutabili, sul presupposto che tali attività presentino i caratteri della inevitabilità e imprevedibilità e, come tali, possano, eccezionalmente e ai soli fini dell'obbligo di esecuzione dei giudicati amministrativi, essere riconosciute oltre il tetto di spesa fissato negli anni suindicati, in quanto non programmabili nell'ambito del budget assegnato né erogabili in tempo utile presso altra struttura capiente;
- di stabilire che gli Uffici competenti della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria provvedano ai seguenti adempimenti, da concludersi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione:
- verifica delle prestazioni erogate dalle strutture de quibus per gli anni di interesse [..] oltre il tetto di spesa assegnato dall , che presentino i caratteri della inevitabilità CP_2
e della imprevedibilità, in quanto rese in emergenza/urgenza e, quindi, non programmabili e non rifiutabili;
- quantificazione economica di tali prestazioni, valorizzando le stesse alle tariffe all'epoca vigenti e liquidazione dei relativi importi», con conformi disposizioni nella parte dispositiva. Dall'altro, a fronte di tale determinazione, che sicuramente non rispecchia i desiderata dell'odierna attrice quali trasfusi nella citazione introduttiva dell'odierna lite, ancora non può dirsi insorto (e non è comunque dimostrato) il credito pecuniario vantato innanzi al tribunale, spettando semmai all'attrice di far valere la paventata elusione del giudicato dinanzi allo stesso giudice dell'ottemperanza, munito (come già detto) di una competenza funzionale e inderogabile ed oltretutto estesa al merito, ovvero di impugnare il provvedimento al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità (v.
Consiglio di Stato sez. V, 16/05/2025, n.4207: «in tema di conformazione al giudicato dell'attività successiva dell'ente pubblico, qualora ci si trovi di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione o per difetto di istruttoria, residua in modo indubbio uno spazio ampio per il riesercizio dell'attività valutativa da parte dell'amministrazione; se la stessa elimina il vizio, ma ciò nonostante adotta un provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa, si avrà violazione od elusione del giudicato se l'attività asseritamente esecutiva dell'amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite dal giudicato;
diversamente, viene in questione non una violazione /elusione del giudicato, ma una eventuale nuova autonoma illegittimità»). È il caso di aggiungere che la difesa attrice non ha inteso informare il tribunale dell'esito del giudizio di ottemperanza attivato in corso di lite, né ha inteso allegare (a) di avere eventualmente impugnato la DGR n. 300/2021 per elusione del giudicato o per altra causa;
(b) di avere eventualmente ottenuto un provvedimento conformativo, vuoi
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dall'Amministrazione vuoi dallo stesso giudice dell'ottemperanza nell'esercizio dei poteri giurisdizionali di merito che gli sono conferiti dalla legge. Tantomeno l'attrice ha inteso documentare i provvedimenti consequenziali previsti nella delibera, che avrebbero dovuto (finalmente) quantificare, in termini monetari, le pretese creditorie della struttura ospedaliera. Tutto ciò premesso, alla stregua degli atti depositati in giudizio e delle allegazioni delle parti, il tribunale non può che concludere che: (i) l'attrice sia ancora in attesa di vedersi riassegnare il budget dell'anno 2007 (per acuti e per assistenza specialistica ambulatoriale); (ii) tale posizione giuridica soggettiva non sia giustiziabile innanzi al giudice ordinario, come già illustrato ai paragrafi che precedono;
(iii) conclusivamente la domanda di condanna svolta in via principale debba essere disattesa, per difetto di prova del credito vantato in citazione. Ed è il caso di ribadire che: (a) il tribunale ordinario adito non può disapplicare l'atto amministrativo indicato lesivo dell'interesse della parte attrice, configurando questo un elemento dello stesso rapporto giuridico dedotto in lite, quale suo oggetto principale (v. la sentenza Cass. n. 32505/2019 sopra citata, ed i riferimenti giurisprudenziali in motivazione); (b) il giudice dell'ottemperanza è l'unico competente a surrogarsi all'Amministrazione, in caso di mancato o incompleto suo adeguamento al giudicato, essendo l'unico giudice provvisto di una cognizione estesa al merito dei provvedimenti amministrativi (v. CPA art. 34); (c) non ci piove che gli eventuali vizi di legittimità non configuranti vera e propria nullità dell'atto possano e debbano essere fatti valere dinanzi al giudice amministrativo, non già al giudice ordinario;
(d) nella materia controversa il giudice ordinario non è in potere di sostituirsi all'Amministrazione, disponendo un pagamento a prescindere dalle determinazioni autoritative di quest'ultima, perché ciò è precluso dall'art. 4, all. E, legge n. 2248/1865. 3.5 Le ragioni sin qui esposte danno conto del diniego di tutte le domande di pagamento svolte in giudizio dall'attrice vuoi in termini di azione di adempimento, vuoi alla stregua di azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.), vuoi invocando la violazione del principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Difatti, non potendo dirsi a tutt'oggi insorto, o comunque essendo rimasto indimostrato nei fatti costitutivi il diritto di credito vantato in giudizio dall'attrice, non è configurabile l'inadempimento (art. 1218 c.c.) della corrispettiva obbligazione asseritamente insorta a carico delle parti convenute. Pure non si ravvisa la responsabilità da fatto illecito invocata ex art. 2043 c.c.: la verifica della elusione o dell'esatta conformazione dell'agire amministrativo al giudicato demolitorio spetta, come già detto, funzionalmente ed inderogabilmente al giudice dell'ottemperanza, e in tal sede la parte può eventualmente giovarsi degli strumenti di reintegrazione patrimoniale apprestati dal Codice del Processo Amministrativo (art. 114, comma 4, lett. e)).
3.6 Neppure residua, in favore dell'attrice, un credito indennitario da ingiustificato arricchimento, vantato ex art. 2041 c.c.
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Premesso che, per quanto ne sappia il tribunale, l'attrice è ancora in attesa di ricevere i provvedimenti esecutivi della DGR n. 300/2021 e di liquidazione delle prestazioni remunerabili, sì che ancora non vanta una posizione giuridica tutelabile innanzi al giudice ordinario alla stregua di diritto di credito, l'attribuzione delle somme richieste non può pervenire per il tramite dell'art. 2041 c.c.: difatti, non essendo noto quale sarà il diritto di credito maturato in forza di un titolo legale (la determinazione regionale) che è ancora di là da venire, il credito da ingiustificato arricchimento resta del tutto indeterminato, e tanto basta al rigetto della domanda. Non diversamente sarebbe laddove, nel frattempo, la avesse determinato il CP_2 budget circoscrivendolo alle prestazioni indifferibili e urgenti, come preannunciato nella DGR n. 300/2021; ogni credito eccedente quel tetto di spesa non potrebbe essere riconosciuto, secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità (inclusa quella citata ai precedenti paragrafi) da cui non ricorre ragione di discostarsi. A tal proposito, basti qui menzionare le più recenti relative alle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario nazionale: Cass. Sez. 3, 24/09/2024, n. 25514 («In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.»); Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13884; Cass. Sez. 3, 25/11/2021 n. 36654. Infine, l'azione ex art. 2041 c.c. andrebbe respinta per difetto di residualità, laddove – parlando per ipotesi – riferita alle prestazioni rese entro il budget assegnato.
§-4. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- respinge le domande formulate, in citazione, dalla ai danni della Parte_2
e dell' ; CP_2 Controparte_1
- condanna la parte attrice a rifondere, a ciascuna delle convenute, le spese del grado, che liquida in € 32.070,00 per compensi tariffari (calcolati sul valore della domanda, pari ad € 5.179.685,00) per ciascuna di esse, in ogni caso oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Roma, 17 luglio 2025
il giudice
DR MP
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato».
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa DR MP, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23718 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto "altri istituti e leggi speciali", e vertente tra in qualità di mandataria della e in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Vittorio Veneto n.7 presso e nello studio degli avv. Filippo Pingue e Massimino Lo Conte, nonché dall'Avv. Adiutrice Barretta, che lo rappresentano e difendono per procura su foglio separato allegato alle buste eml con cui depositate le comparse di costituzione di nuovi difensori, in sostituzione di quello precedentemente costituito attore e in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso – anche disgiuntamente – dagli Avv. Gloria Di Gregorio, Andrea Mollo e Alessia Alesii, giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio, e con costoro elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3 convenuto nonché
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Giuseppe Allocca, per procura generale alle liti a rogito notar.
[...]
, rep. 69433, raccolta 43784, versata in atti, e con costui elettivamente Controparte_3 domiciliato in Roma via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'ente convenuto Motivi della Decisione
§-1. fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite la evocando in giudizio la Parte_2 [...]
e la , ha chiesto al tribunale di: CP_4 CP_2
«1. in via principale: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_2 ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute dell'importo complessivo di € 5.179.685,00, ovvero della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito d'istruttoria, e per l'effetto condannare la e l in solido Pt_3 Parte_4
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o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al pagamento in favore di dell'importo di € 5.179.685,00, ovvero della diversa somma che Parte_2 dovesse risultare in corso di causa anche a seguito d'istruttoria, o liquidata anche con valutazione equitativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al soddisfo o, in difetto, ex art. 1284 comma 4 c.c., e rivalutazione monetaria;
2. in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_2 ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute dell'importo complessivo di € 5.179.685,00, ovvero della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito d'istruttoria, e per l'effetto condannare la e l in solido Pt_3 Parte_4
o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e/o ex artt. 1175 e 1375 c.c. c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_2
5.179.685,00, ovvero della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito d'istruttoria, o liquidata anche con valutazione equitativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al soddisfo o, in difetto, ex art. 1284 comma 4 c.c., e rivalutazione monetaria;
3. in via ulteriormente subordinata e residuale: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute Parte_2 dell'importo complessivo di € 5.179.685,00, ovvero della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito d'istruttoria, e per l'effetto condannare la Pt_3
e la in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive
[...] Parte_4 responsabilità, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., al pagamento in favore di dell'importo di € 5.179.685,00, ovvero della diversa Parte_2 somma che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito d'istruttoria, o liquidata anche con valutazione equitativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al soddisfo o, in difetto, ex art. 1284 comma 4 c.c., e rivalutazione monetaria». Il tutto con favore delle spese di giudizio. A motivo della domanda, la ha esposto: Parte_2
- di agire in giudizio in qualità di cessionaria, ex lege n. 130/1999, di tutti crediti maturati dalla di San RO Controparte_5 Controparte_6
per le prestazioni sanitarie erogate, dall' San RO, a
[...] CP_7 titolo di ricovero ospedaliero per acuti e di specialistica ambulatoriale nell'anno 2007;
- che, in particolare, l'ente religioso Provincia Religiosa di San RO dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli era ed è proprietario dell' CP_7
, classificato ” ai sensi dell'art. 20, legge n. Controparte_8 CP_7 Controparte_9
132/1968, quindi dell'art. 41 della legge n. 833/197, infine ai sensi dell'art. 4, comma 12, d.lgs. 502/1992;
- che secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, fino all'attuazione del d.l. n. 112/2008, ossia fino a tutto l'anno 2008, gli ospedali c.d. classificati, in quanto totalmente equiparati alle strutture ospedaliere pubbliche e stabilmente inseriti nella rete degli
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ospedali pubblici, non erano soggetti alla normativa sui tetti di spesa, non avendo la possibilità di rifiutare le prestazioni sanitarie richieste dagli utenti;
- che per tale ragione l'ente religioso impugnava, con apposito ricorso al TAR, la Delibera di Giunta Regione Lazio n. 436/2007, con cui, in violazione di legge, la Regione aveva assegnato all' il budget per acuti di € 52.289.861,00, ed il Controparte_10 budget per la specialistica ambulatoriale di € 4.436.330,92;
- che all'esito di tale contenzioso il TAR – Lazio, con sentenza n. 1198/2011, passata in giudicato, accoglieva la domanda di annullamento e statuiva che “ai fini della operatività del meccanismo dei c.d. tetti di spesa”, da un lato si ponessero le “strutture pubbliche e quelle ad esse equiparate (Ospedali classificati, I.R.C.C.S., ecc.), dall'altro quelle private accreditate”, con la conseguenza che “solo per le seconde” avesse senso parlare di un limite alle prestazioni erogabili, mentre “per le strutture che risultano consustanziali al sistema sanitario nazionale (Ospedali pubblici, Ospedali classificati, I.R.C.C.S., ecc.)” non fosse “neppure teorizzabile l'interruzione delle prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato”;
- che conseguentemente, per effetto di tale giudicato sostanziale fosse ormai irretrattabilmente stabilito che l'ospedale in proprietà dell'ente religioso da un lato non potesse essere soggetto alla normativa in materia di tetti di spesa per le prestazioni erogate nell'anno 2007, e dall'altro avesse maturato il diritto di veder remunerare, alle stesse tariffe approvate per gli ospedali pubblici, tutte le prestazioni rese nel corso dell'anno 2007 indipendentemente dal budget assegnato;
- di avere pertanto diritto ad ottenere la differenza tra il valore delle prestazioni erogate e quanto già percepito, e pari ad € 3.029.036,00 per ricovero ospedaliero per acuti oltre ad € 2.150.648,76 per specialistica ambulatoriale, per il complessivo avere di € 5.179.685,00, a saldo delle fatture emesse dal ed esibite unitamente alla Parte_5 citazione, rimaste parzialmente insolute. Soffermandosi sulle cessioni di credito intercorse tra il e la Parte_5 [...] quindi tra la e l'esponente , CP_11 Controparte_11 Parte_2 quest'ultima conclusa ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n, 130/1999, la parte attrice ha quindi argomentato in ordine alle domande svolte in via subordinata, in denegato caso di rigetto della domanda principale.
1.2 Costituitasi tempestivamente in giudizio, l' ha eccepito: Controparte_1
(i) che il credito acquisito dalla fosse ormai estinto per intervenuta Parte_2 prescrizione, non avendo la struttura ospedaliera mai operato atti interruttivi in epoca antecedente alla diffida ad adempiere ricevuta in data 23 aprile 2019; (ii) che fosse a maggior ragione prescritto il credito vantato ai sensi dell'art. 2043 c.c.; (iii) che le cessioni di credito intercorse tra l'ospedale e la Parte_5 [...] quindi tra la e la non le fossero CP_11 Controparte_11 Parte_2 opponibili, avendole espressamente rifiutate, con le note depositate in atti;
(iv) di non essere comunque tenuta al pagamento preteso dalla controparte, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, convertito con
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modificazioni in legge n. 423/1993, ed alla luce di tutta la concorde giurisprudenza di legittimità; (v) che il giudicato amministrativo di annullamento ottenuto dall' Parte_6
non comportasse affatto l'attribuzione del diritto soggettivo perfetto a veder
[...] remunerare tutte le prestazioni sanitarie indistintamente erogate nel corso dell'anno 2007, occorrendo comunque che l'Amministrazione, in sede di riedizione del potere amministrativo spettantile per legge, adottasse una determinazione di individuazione del budget, “restando impregiudicato ogni controllo sulla effettività e sulla appropriatezza delle prestazioni rese e, quindi, sulla loro possibile remunerazione”, come evidenziato dalla più recente ed uniforme giurisprudenza di legittimità ed amministrativa, menzionata nello scritto;
(vi) che comunque tutto il credito maturato dall' per Parte_6 prestazioni rese nell'anno 2007 doveva dirsi ormai estinto per sopravvenuto pagamento e per rinuncia, a seguito della stipula, tra le parti, del contratto transattivo esibito in giudizio, avente ad oggetto “crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio e riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64”, e sottoscritto “ai sensi della Deliberazione della Giunta della n. 57 del 18 febbraio 2011”; a termini di tale accordo l si CP_2 Controparte_1 era impegnata a pagare la sorte capitale dei crediti verificati certi, liquidi ed esigibili, quali portati dalle fatture nel documento Allegato (n. 2); la aveva accettato Controparte_5 tale pagamento “a saldo e stralcio di qualsiasi diritto, ragione e pretesa anche a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese legali e/o qualsiasi ulteriore accessorio e/o costo e/o onere precedentemente vantato”, rinunciando altresì “ad ogni possibile domanda, richiesta, azione, disputa e/o contestazione, presente e/o futura, azionata e/o azionabile per il pagamento di qualsivoglia importo ulteriore rispetto ai Crediti di cui all'Allegato 2 al presente atto”; orbene tra le fatture nominate nell'Allegato 2 comparivano anche la fattura n. 11 del 2007, nonché la fattura n. 242/2007, il cui importo veniva parzialmente riconosciuto come certo, liquido ed esigibile: il totale riconosciuto veniva saldato con i mandati di pagamento esibiti in atti. Part Ancora, la difesa ha argomentato, in diritto, dell'infondatezza delle domande avversarie, vuoi proposte in via principale, vuoi in via subordinata;
ha contestato che fossero dovuti gli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002, ha segnalato che la controparte avesse attivato una serie di contenziosi di contenuto identico/analogo, sì da abusare dello strumento processuale;
ed ha chiesto, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Provincia Religiosa di San RO dell' Controparte_6
[...]
1.3 Anche la si è costituita tempestivamente in giudizio ed ha eccepito CP_2 che: (a) il credito vantato dalla controparte, in quanto attinente a prestazioni periodiche, fosse soggetto alla prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c., sì da essere irrimediabilmente prescritto alla data del primo atto interruttivo;
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(b) in ogni caso fosse maturata anche la prescrizione ordinaria decennale;
(c) le cessioni di credito intercorse tra l' e la Parte_6 [...] quindi tra la e la fossero entrambi CP_11 Controparte_11 Parte_2 inopponibili, in difetto dell'accettazione richiesta dall'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, nonché dagli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923, art. 9 all. E legge n. 2248/1865; (d) con Determinazione B003341 del 4 giugno 2012 la aveva effettuato la CP_2 ricognizione della remunerazione complessivamente riconoscibile agli Ospedali Classificati per le prestazioni rese negli anni 2007-2011, sì che il residuo non saldato delle fatture azionate dall'attrice fosse extra budget, non potendo essere in alcun modo remunerato. In diritto, la ha svolto ragioni di contestazione in tutto e per tutto CP_2 Part sovrapponibili a quelle esposte dalla difesa nello scritto di costituzione, sintetizzando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa in tema di remunerazione delle prestazioni rese dagli ospedali classificati, e invocando precedenti della giurisprudenza ordinaria, sia di legittimità che di merito;
ha evidenziato che, all'esito del provvedimento demolitorio reso dal TAR Lazio, residuasse in capo alla il potere-dovere di CP_2 rideterminare il budget per l'anno 2007, tenendo conto delle prestazioni rese in emergenza/in urgenza, quindi non programmabili e non rifiutabili, e tuttavia l'Ospedale non aveva attivato alcun giudizio di ottemperanza al giudicato;
ha negato di dover corrispondere gli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002, in assenza di un contratto/accordo stipulato in data successiva a quella di entrata in vigore di tale testo di legge;
ha confutato le domande svolte in via subordinata e in particolare l'istanza di indennizzo ex art. 2041 c.c., menzionando la giurisprudenza di legittimità in tema di arricchimento imposto.
1.4 In sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice ha controdedotto alle difese delle convenute;
nello specifico, ha sottolineato che, a termini della sentenza TAR Lazio n. 1198/2011, la avrebbe dovuto ricondurre “il tetto CP_2 delle prestazioni erogabili al limite strutturale dell'ospedale”, non potendo “la struttura ospedaliera sottrarsi al dovere, non negoziabile, di erogare il servizio pubblico a tutti gli utenti”; ha soggiunto che, perdurando l'inerzia della , aveva infine attivato il CP_2 giudizio di ottemperanza n. 1704/2021 r.g., e nel corso di tale giudizio l'Amministrazione aveva depositato la DGR n. 300 del 25 maggio 2021, con cui, eludendo il giudicato, aveva rideterminato il budget facendo riferimento alle sole prestazioni indifferibili e urgenti. La parte attrice ha quindi controdedotto in merito all'eccezione di prescrizione, assumendo che il termine fosse stato tempestivamente e permanentemente interrotto con l'introduzione del giudizio di annullamento della DGR n. 436/2007, concluso con la sentenza TAR Lazio n. 1198/2011, più volte nominata;
ha contestato le argomentazioni svolte, dalle parti convenute, quanto all'inopponibilità della cessione;
ha contestato che i mandati di pagamento esibiti in atti configurassero prova idonea del pagamento estintivo eccepito da entrambe le convenute;
ha sostenuto che il budget non potesse essere determinato ex post, ad esercizio finanziario già concluso, e in difformità dalle prescrizioni della sentenza del G.A., secondo cui esso avrebbe dovuto essere ricondotto alla capacità strutturale dell' . CP_7
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Soffermandosi inoltre sulle ulteriori questioni giuridiche controverse, la parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già svolte in citazione. L' , dal canto suo, ha ulteriormente sviluppato le argomentazioni, Controparte_1 difese e le ragioni già esposte in sede di costituzione in giudizio.
1.5 Ritenuta la non necessità di estendere il contraddittorio alla Provincia Religiosa di San RO dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, la causa – respinte le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice – è pervenuta all'udienza del 2 aprile 2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; all'esito, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c., a decorrere dal 20 aprile 2025.
§-2. questioni preliminari.
2.1 Preliminarmente ad ogni altra questione, va scrutinata l'eccezione definita di carenza di legittimazione attiva sollevata da entrambe le difese delle convenute e che in realtà attiene al merito della lite, contestandosi l'opponibilità, al debitore ceduto, delle cessioni di credito intercorse tra l'ente religioso proprietario della struttura ospedaliera e la quindi tra quest'ultima e la Controparte_8 Controparte_11 Parte_2
[...]
La parte attrice ha documentato che: (i) la Provincia Religiosa di San RO dell'
[...]
con atto a rogito del notaio Controparte_6 [...]
, di Londra, del 21 dicembre 2018, cedeva alla (tra Persona_1 Controparte_11 gli altri) i crediti portati dalle fatture n. 242/2007, n. 11/2007, n. 12-500/2007, n. 13- 500/2007, n. 1-500/2008, che sono quelle azionate in giudizio (v. allegato 15 alla citazione, nonché fatture, in all. 8-9-10-11-12); (ii) tale contratto veniva notificato all'
[...]
, a mezzo posta elettronica certificata, in data 8 gennaio 2019 (v. la ricevuta di CP_1 avvenuta consegna, in calce al contratto, all. 15 cit.); (iii) la Controparte_11 stipulava, in data 2 gennaio 2019, con la un contratto di cessione di Parte_2 crediti in blocco ai sensi della legge n. 130/1999, includendo le medesime fatture (all. 16 alla citazione, ove in allegato compaiono le fatture azionate in giudizio, nonché l
[...]
nell'elenco dei debitori ceduti); (iv) la cessione, operata ai sensi della Controparte_1 legge sulla cartolarizzazione, veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Parte II – n. 2 del 5 gennaio 2019 (all. 17 alla citazione), quindi notificata in data 10 gennaio 2019 mediante posta elettronica certificata (all. 18 alla citazione). Tanto basta a concludere che le cessioni in discussione siano entrambi opponibili alle parti convenute;
infatti, «il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica» (in tali
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termini è, per tutte, Cass. Sez. 6, 15/09/2021, n. 24758, emessa in fattispecie analoga di cessione del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, in favore di una società di factoring;
nello stesso senso, sempre in fattispecie di cessione di crediti vantati nei riguardi di , v. Cass., Sez. 3, n. 18339 del Controparte_12
27/08/2014). Inoltre, va rammentato che «l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse» (Cass. Sez. 3, 13/12/2019, n. 32788; conf. ex pluribus Cass. Sez. 3, 21/12/2017, n. 30658, che specifica: «l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali»). Infine, merita segnalare che «nell'ipotesi … di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale» (Cass. Sez. 1, 16/06/2006, n. 13954). Tanto detto quanto all'inapplicabilità, al caso di specie, degli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440/1923 (legge di contabilità generale dello Stato), si rivela parimenti inconferente la norma di cui all'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, che è testualmente riferita ai contratti di appalto1. In breve, trattandosi di credito non generato da un contratto di appalto, né da un contratto di durata (di somministrazione o di fornitura) ancora in corso, esso era liberamente cedibile alla stregua delle generali disposizioni codicistiche (artt. 1260 e ss. c.c.); ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, occorreva esclusivamente che essa gli fosse notificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c., con la specifica che la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. è un atto a forma libera (v. ex pluribus Cass. Sez. 2,
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10/01/2025, n. 654; Cass. Sez. 6, 13/05/2021, n. 12734: «la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio»). Poiché vi è prova documentale della notifica della prima cessione del credito (intercorsa tra l'ente religioso e la , nonché dell'assolvimento Controparte_11 delle formalità previste dalla legge n. 130/1999, in sede di cessione di crediti in blocco dalla all'odierna attrice, le questioni di legittimazione sollevate Controparte_11 da entrambe le convenute sono inconcludenti, ai fini della decisione.
2.2 Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute va disattesa. Difatti, va premesso che, in generale, il credito maturato dalla struttura sanitaria per le prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), non già alla prescrizione breve (quinquennale) indicata dalla difesa della invocando l'art. 2948, n. 4 c.c. CP_2
Secondo concorde dottrina e giurisprudenza, la fattispecie testé citata si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che l'obbligazione pecuniaria è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, cosicché solo con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso più prestazioni (v. in tema Cass. Sez. 1, 05/10/2023, n. 28060, che enuncia: «la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato»). In breve, la periodicità deve connotare la stessa causa dell'obbligazione e pertanto rispondere ad un interesse del creditore;
tipico il caso delle locazioni e dei corrispettivi da pagarsi periodicamente, a fronte di una controprestazione perdurante nel tempo. Tutt'altro accade per le prestazioni sanitarie erogate dalla struttura convenzionata o accreditata, ciascuna delle quali genera un distinto diritto di credito alla remunerazione, secondo tariffe predeterminate dall'autorità amministrativa, a prescindere dal periodo di tempo in cui siano state effettuate;
la circostanza che tali prestazioni siano poi unitariamente liquidate secondo le periodicità indicate dalla (che per vero CP_2 neppure la stessa difesa della è giunta ad indicare con sufficiente precisione) è CP_2 giustificata da ragioni di contabilità, dall'esigenza di copertura finanziaria e dalla necessità di operare le verifiche che spettano all'Amministrazione per la corretta valorizzazione di ciascuna prestazione;
tutto ciò però non vale a rendere periodica l'obbligazione di pagamento gravante sull'Amministrazione, sì da restare operante la regola generale di cui all'art. 2946 c.c. Ciò premesso, ed aggiunto che il termine prescrizionale non può essere decorso prima della fine dell'anno 2007 (considerando la data di emissione delle fatture, in all. 8-9-10- 11-12 alla citazione), deve concludersi che esso sia stato utilmente e permanentemente (art. 2945 c.c.) interrotto, per tutta la durata del giudizio e fino al passaggio in giudicato
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della sentenza definitoria, per effetto della proposizione, al TAR Lazio (Roma – Sez. III- quater), con ricorso iscritto al n. 10104/2007 R.G., della domanda di annullamento della DGR n. 436/2007 (di determinazione dei tetti di spesa ed assegnazione di budget alla struttura sanitaria Villa San RO – FBF per l'anno 2007) poi esitata nella sentenza n. 1198/2011 in data 8 febbraio 2011 (v. all. 6 alla citazione). Difatti, come illustrato da ormai costante giurisprudenza di legittimità (così dalla motivazione di Cass. Sez. Lav., 09/04/2024, n.9542): «"la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico- giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito" (Cass. n. 18570 del 2007, secondo cui la domanda giudiziale di qualifica superiore interrompe la prescrizione del diritto alle differenze retributive consequenziali). Difatti, "l'effetto interruttivo risiede non nel provvedimento del giudice che segua l'atto introduttivo del giudizio, bensì in quest'ultimo, considerato dalla legge come manifestazione di esercizio del diritto, che incide quindi sulla prescrizione del diritto e sulle sue conseguenze necessarie. Il giudicato si forma soltanto sul diritto stipite azionato, mentre l'effetto interruttivo si estende a tutti i diritti che derivano in via di consequenzialità logico giuridica necessaria dal diritto stipite" (v. Cass. n.18570 del 2007, in motivazione)». La Corte, nella sentenza sopra citata, ancora rammenta: «12. Il principio di diritto è stato ribadito in numerose successive pronunce e si è, ad esempio, affermato che "la domanda volta alla declaratoria dell'illegittimità del recesso del preponente dal contratto di agenzia per insussistenza di giusta causa ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 cod. civ., con riguardo al credito dell'agente per l'indennità di cessazione del rapporto, senza necessità che sia proposta una specifica domanda diretta a farlo valere, trattandosi di diritto che si ricollega con un nesso di causalità esclusivo alla definizione del contenzioso sulla legittimità del recesso stesso" (Cass. n. 8983 del 2015); che "la proposizione di un'azione revocatoria produce il suddetto effetto (interruttivo e sospensivo, ndr.) sulla prescrizione del diritto di credito la cui soddisfazione è diretta a garantire, pur se quest'ultimo sia azionato successivamente in autonomo giudizio" (Cass. n. 16293 del 2016); che "in tema di compensi in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari dopo il 31 dicembre 1982, la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo, del termine per far valere innanzi al giudice ordinario il diritto soggettivo al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, poiché, pur essendo ben distinte le due situazioni giuridiche fatte valere - interesse
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legittimo e diritto soggettivo - la prima azione risulta strumentale al pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, tenuto altresì conto che la pluralità di giudici deve assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non una vanificazione della tutela giurisdizionale" (Cass. n. 17619 del 2022). Anche recentemente, si è ribadito che "la proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi" (Cass. n. 16120 del 2023)». Tali le chiare ed uniformi indicazioni della Corte di legittimità, dalle quali non ricorre ragione per discostarsi, nel caso di specie è precipuamente ravvisabile quella relazione di consequenzialità/causalità tra l'azione di annullamento (impugnatoria) svolta dalla struttura sanitaria innanzi al giudice amministrativo, e la pretesa formulata nel presente giudizio, in disparte di quanto si dirà in merito alla sua fondatezza. Difatti, in quella sede la struttura sanitaria, impugnando la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 436/2007, che aveva stabilito i tetti di spesa per l'anno 2007, assegnato il budget all' e determinato le tariffe applicabili alle singole Controparte_10 prestazioni (in riduzione rispetto all'anno precedente: v. la narrativa in fatto della sentenza n. 1198/2011, che riepiloga i motivi di ricorso), ha svolto una domanda finalizzata alla demolizione dell'atto ritenuto illegittimo, evidentemente al fine di veder remunerare le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2007 senza considerare né il tetto di spesa e il budget assegnati dalla , né le tariffe approvate dall'Autorità amministrativa: difatti, altro CP_2 interesse (art. 100 c.p.c.) non può ravvisarsi, a sostegno di cosiffatta impugnativa, se non quello di ottenere una maggiore remunerazione delle prestazioni rese a carico del Servizio Sanitario nazionale.
In questa sede, l'attrice ha giustappunto vantato diritto a vedersi remunerare, alle tariffe approvate per gli ospedali pubblici, tutte le prestazioni erogate nell'anno 2007, a titolo di ricovero per acuti e di specialistica ambulatoriale, senza considerare il budget e le tariffe ormai definitivamente invalidate dal giudice amministrativo.
Chiara l'unitarietà del rapporto, in ogni caso relativo alle prestazioni sanitarie erogate dal nel corso dell'anno 2007, e chiare le finalità del ricorso al CP_7 Controparte_8 giudice amministrativo, tanto basta a ritenere che il termine prescrizionale sia stato validamente e permanentemente interrotto fino al passaggio in giudicato della sentenza Tar Lazio n. 1198/2011, emessa in data 8 febbraio 2011, e più volte nominata («la prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale»: tale la massima ufficiale della sentenza Cass. Sez. L., 09/04/2024, n. 9542, sopra ampiamente citata;
v. ancora Cass. Sez. 3, 04/08/2016, n. 16293: «la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica
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domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile»). Ne consegue, quindi, che il termine decennale, decorso ex novo allo scadere dei sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (al netto della sospensione feriale), non avendosi evidenza alcuna della sua notificazione alla parte soccombente, sia stato utilmente interrotto con l'introduzione dell'odierno giudizio, con citazione notificata il 4 maggio 2020. 2.3 Anche l'eccezione di transazione (per vero rilevabile anche d'ufficio, sulla scorta della documentazione ritualmente esibita dalle parti: v. Cass. Sez. 3, 27/09/2021, n. 26118) non ha maggior pregio, ad avviso del tribunale. Ben vero che le parti (Provincia Religiosa di San RO – FBF e Controparte_13
stipulavano, in data 1° ottobre 2013, un accordo transattivo inteso a definire le
[...] pendenze e partite creditorie traenti titolo nelle fatture elencate in allegato 2 al documento (v. all. 14 alla comparsa di costituzione della;
ma nel medesimo CP_4 documento contrattuale le parti esplicitamente “escludevano dall'accordo” transattivo “i ricorsi proposti dall'impresa così come analiticamente descritti all'Allegato 3”, e tra questi compare il ricorso già allora pendente innanzi al Tar Lazio e di cui s'è prima discorso, Part iscritto al n. 10104/2007 r.g. (v. all. 3 al contratto all. 14 alla comparsa di costituzione . Part Ne consegue che gli effetti abdicativi e rinunciativi che la difesa ha sottolineato, evocando il tenore testuale dell'art. 5 del documento negoziale, non possano dirsi prodotti per tutte le pretese azionate, dalla struttura sanitaria, nel predetto ricorso al TAR, ivi chiaramente inclusa la pretesa consequenziale all'eventuale annullamento della DGR n. 436/2007, che è quella che l'attrice ha inteso avanzare nel presente giudizio. Tale rilievo rende superflua la disamina dell'eccezione di pagamento (anch'essa attinente ad una questione rilevabile d'ufficio) sollevata da entrambe le convenute, e che comunque – ove scrutinata – dovrebbe dirsi infondata, per l'omessa dimostrazione del pagamento estintivo di cui all'art. 1277 c.c. Difatti, le convenute hanno prodotto, a corredo del fascicolo (v. all. 15-16-17 alla comparsa di costituzione , esclusivamente i mandati di pagamento emessi CP_4 per la liquidazione delle fatture indicate in transazione;
trattasi degli ordini impartiti al tesoriere, ai fini della futura erogazione delle somme ivi indicate, che dimostrano esclusivamente un segmento del procedimento di spesa pubblica, ivi incluso quello della spesa degli enti locali, che è composto, come noto, dalle fasi dell'impegno - della liquidazione – dell'ordinazione - del pagamento (si veda il Titolo VII del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; si veda inoltre il Titolo III, Capo II del D. Lgs. n. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Per contro, sarebbe occorsa la prova dell'effettivo trasferimento delle somme indicate nei predetti mandati, nella disponibilità giuridica del creditore;
ciò in quanto “i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1277 c.c. (si vedano, ex pluribus Cass. sez. un., 04/06/2010, n.13658; Cass. sez. III, 10/03/2008, n.629), e
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considerando che “l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro” (così Cass. n. 18877 del 10/07/2008). Nel caso di specie, non essendo state prodotte le contabili dei bonifici operati, dal tesoriere dell'ente, a beneficio dei conti correnti del creditore, non si ha prova dell'effettiva rimessione della somma di danaro alla disponibilità del creditore, donde la (virtuale) infondatezza dell'eccezione in esame (v. sul punto Cass. Sez. 1, 29/12/2020, n. 29776: «in tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente»). È appena il caso di aggiungere, per non ingenerare equivoci, che l'attrice non ha agito per l'adempimento della transazione, tanto da avere negato la sua operatività ed applicabilità al credito vantato in citazione, nella 1^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (v. pagina 9), con argomenti che il tribunale condivide;
le argomentazioni spese, nei successivi scritti, per far valere tale documento a sostegno della domanda, che configurano una diversa causa petendi, sono quindi tardive ed inammissibili, oltre ad essere sconfessate dalla conclusione già sopra illustrata.
2.4 Infine, poche osservazioni merita l'eccezione di abuso del processo e di Part frazionamento del credito svolta dalla difesa facendo richiamo ad altri contenziosi attivati, dalla stessa attrice, per vedersi remunerare le prestazioni sanitarie asseritamente rese a carico del Servizio Sanitario, nella stessa annualità o in altre successive. Di vero, la difesa convenuta non ha esibito alcuna documentazione a dimostrare l'effettivo oggetto dei giudizi nominati nei suoi scritti;
ciò rende impossibile qualsiasi valutazione, al tribunale.
§-3. merito della lite.
3.1 Come già sopra argomentato, la parte attrice, sul presupposto di avere ottenuto un giudicato amministrativo favorevole, quale veicolato dalla sentenza TAR Lazio n. 1198/2011, più volte nominata (all. 6 alla citazione), ha chiesto di vedersi remunerare tutte le prestazioni erogate a titolo di ricovero per acuti e di specialistica ambulatoriale, nell'anno 2007, quali contabilizzate nelle fatture all. 8-9-10-11-12 alla citazione introduttiva. Con la predetta sentenza, come già accennato, il giudice amministrativo – in accoglimento dell'impugnativa della Provincia Religiosa San RO dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli, quale titolare dell'Ospedale
Generale di Zona Villa San RO, annullava «i budget assegnati alla ricorrente» per l'anno
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2007 dalla (impugnata) DGR n. 436/2007 (così il dispositivo), dando atto che la medesima delibera di Giunta Regionale fosse stata già caducata per la parte relativa alle determinazione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle tariffe massime per ricoveri per acuti, in virtù di precedenti pronunce del giudice amministrativo (v. in motivazione, pag. 6). Ora, non vi è dubbio che il tribunale amministrativo, con la sentenza in questione, abbia eliminato dal mondo giuridico il budget inizialmente assegnato alla struttura ospedaliera Villa San RO – FBF per l'anno 2007; è indubbio che il giudice amministrativo abbia disposto, in parte motiva, di “ricondurre il tetto delle prestazioni erogabili al limite strutturale dell'ospedale” (pag. 7); ma è altrettanto indubbio che tale pronuncia abbia prodotto, quale corollario, esclusivamente l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in conformità (“dovendo dunque procedere la Regione alla rideterminazione dei relativi limiti di budget”: così sempre alla pagina 7 della motivazione) e correlativamente il diritto di agire per l'ottemperanza a beneficio della parte vittoriosa, non già generato il diritto di credito che è vantato in giudizio (Consiglio di Stato sez. V,
13/10/2021, n.6875: «la sentenza di annullamento del giudice amministrativo - oltre al c.d. effetto caducatorio o demolitorio, consistente nell'eliminazione dell'atto impugnato - produce anche un effetto conformativo in ordine alle regole alle quali la pubblica amministrazione si dovrà attenere nell'attività futura e dunque istituisce un vincolo sostanziale per i successivi ed eventuali segmenti di azione amministrativa;
l'ampiezza di tale vincolo, in sede di rinnovazione del procedimento, si rapporta però alla natura e caratteristica del vizio rilevato»). Non a caso, infatti, nella sentenza di che trattasi il giudice amministrativo ordinava che il decisum fosse «eseguito dall'autorità amministrativa» (così il dispositivo), sì da rendersi evidente da un lato la necessità che l'Amministrazione esercitasse ex novo il suo potere di determinare il tetto di spesa da assegnare alla struttura ospedaliera, e dall'altro che quest'ultima abbia maturato, per effetto del giudicato, esclusivamente il diritto di agire in ottemperanza, nonché l'interesse pretensivo a vedersi assegnare un budget pari alle sue capacità strutturali: ebbene entrambi tali posizioni giuridiche sostantive non sostituiscono né di per sé costituiscono il credito che è oggi allo scrutinio del tribunale.
3.2 Difatti, è noto che il giudicato demolitorio, anche quando abbia un effetto vincolante pieno perché motivato dall'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del provvedimento, non rende per ciò solo superflua la riedizione del potere amministrativo da parte dell'Amministrazione tenuta all'ottemperanza. Ciò premesso, l'unico giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a
“rimediare” all'inerzia dell'Amministrazione è quello dell'ottemperanza, ossia il giudice che ha emesso la sentenza della cui esecuzione si tratta (comb. disp. artt. art. 14, comma 3, e art. 113 CPA). D'altronde, a fronte della riedizione del potere amministrativo a seguito del giudicato demolitorio, la parte interessata ha la facoltà (diritto) di agire sempre in sede di ottemperanza, ovvero in sede di giurisdizione generale di legittimità, a seconda dell'ampiezza degli effetti conformativi del giudicato e del vizio che assuma affliggere
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l'attività amministrativa successiva (v. in tema T.A.R. Roma, Lazio sez. II, 10/03/2023, n.4165: «in presenza di un giudicato di annullamento, per deficit istruttorio e motivazionale riguardante un provvedimento amministrativo che sia espressione di un potere discrezionale, la riedizione del potere è suscettibile di un duplice ordine di censure: quelle con cui l'interessato si duole della violazione/elusione del vincolo conformativo che il giudicato, in termini più o meno stringenti, impone all'attività amministrativa da rinnovare (così esperendo l'azione di nullità di cui all'art. 114, comma 2, lett. b, c.p.a., fisiologicamente soggetta al rito dell'ottemperanza, anche con riguardo al giudice competente per la cognizione della stessa); quelle che mirano invece a colpire i contenuti del nuovo provvedimento, in quanto espressione di nuove scelte discrezionali attinenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza e, quindi, non soggetti ad uno specifico vincolo conformativo, traducibili in vizi di legittimità secondo l'ordinario giudizio di cognizione. L'apprezzamento circa la sussistenza dell'una (nullità) o dell'altra (annullabilità per illegittimità) fattispecie di invalidità del potere, per come rieditato dalla P.A. all'esito del giudicato annullatorio per deficit istruttorio e motivazionale, passa, quindi, dalla necessaria ricognizione della questione decisa con la sentenza passata in giudicato e del relativo effetto conformativo nei confronti dell'agere pubblico. Ciò in quanto la dimensione oggettiva del giudicato amministrativo è correlata all'oggetto del processo e alla struttura del giudizio, con la conseguenza che i limiti oggettivi della decisione sono saldamente ancorati agli specifici argomenti di fatto e di diritto che integrano la violazione accertata dal giudice, di talché occorre previamente isolare 'il dispositivo sostanziale' della motivazione, che nel processo amministrativo oltrepassa la funzione meramente giustificativa della decisione, in quanto può conformare la successiva attività amministrativa»; sulla diversa estensione dell'effetto conformativo derivante dal giudicato di annullamento v. per tutte Consiglio di Stato sez. V, 15/10/2024,
n. 8255: «per la delimitazione dell'ambito del c.d. « effetto conformativo » del giudicato amministrativo, occorre avere riguardo alla tipologia e al numero dei motivi accolti e distinguere le sentenze a « effetto vincolante pieno », con le quali l'atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi o per violazione di termini perentori relativi all'esercizio del potere, da quelle a « effetto vincolante strumentale », con le quali l'annullamento per vizi formali (come quelli procedimentali o di mero difetto di motivazione) impone soltanto all'amministrazione di eliminare il vizio dall'atto senza vincolarla in alcun modo nei contenuti. Indi la portata effettiva del giudicato va ricostruita sulla base di una lettura congiunta del dispositivo della sentenza e della parte motiva, che vanno inoltre correlate ai dati oggettivi di identificazione delle domande (« causa petendi » e « petitum ») proposte dalla parte ricorrente, considerando che il potere residuo dell'amministrazione in sede di riedizione del potere dopo una pronuncia di annullamento va delimitato con riferimento al tipo di vizio riscontrato e che, in ogni caso, l'effetto conformativo si estende all'obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire»). Tuttavia, tali facoltà di azione, e le correlative posizioni giuridiche sostanziali, non tengono luogo né sono di per sé sufficienti a costituire il diritto di credito vantato in
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giudizio, che potrà dirsi maturato e sussistente solo all'esito (e a valle) della compiuta riedizione del potere amministrativo da parte dell'Autorità tenuta a conformarsi al giudicato, che nel caso di specie non risulta ancora portata a termine.
3.3 Tali sono i principî enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla conforme giurisprudenza amministrativa, in tema di remunerazione delle prestazioni erogate dagli ospedali classificati (quale quello in titolarità della Provincia Religiosa di San RO dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli), che paiono ben validi ed applicabili alla fattispecie considerata. A tal proposito merita richiamare la chiarissima motivazione della sentenza Cass. Sez. 3,
12/12/2019, n. 32505, la cui massima è la seguente: «in tema di attività sanitaria esercitata in c.d. accreditamento, nel regime anteriore al finanziamento a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale (quest'ultimo operante dal 2009 ed introdotto dal comma 2-quater dell'art.
8- quinques del d.lgs. n. 502 del 1992), il diritto soggettivo della struttura sanitaria alla remunerazione della prestazione si converte in interesse legittimo in forza del provvedimento di fissazione del tetto di spesa da parte dell'Amministrazione il cui annullamento con giudicato amministrativo non determina la riespansione del diritto e l'assenza di limiti ai fini della remunerazione bensì l'obbligo per l'Amministrazione di conformarsi al giudicato, con nuova determinazione autoritativa dei relativi limiti di "budget", e possibilità della struttura di agire per l'ottemperanza nel caso di inerzia». In tale sentenza, resa in fattispecie identica di diritto di credito vantato dal cessionario di un ente religioso titolare di un ospedale classificato, per le prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2007, a seguito dell'annullamento della DGR n. 436/2007, la Suprema Corte ha argomentato: «Secondo la giurisprudenza di questa Corte il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (Cass. Sez. U. 2 novembre 2018, n. 28053; 6 febbraio 2015, n. 2244); 13 settembre 2006, n. 19659). In realtà, come non ha mancato di sottolineare la dottrina, il vero ostacolo all'esercizio del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo risiede non nella circostanza che un'amministrazione sia o meno parte in causa, ma nella rilevanza del provvedimento al livello degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in giudizio. Come chiaramente affermato da Cass. 22 febbraio 2002, n. 2588, il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo solo quando la valutazione della legittimità del medesimo debba avvenire in via incidentale, ossia quando l'atto non assume rilievo come causa della lesione del diritto del privato, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità viene a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale. Alla base del potere di disapplicazione c'è la distinzione fra questione pregiudiziale in senso tecnico e questione pregiudiziale in senso logico. La prima rappresenta l'effetto di
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un distinto rapporto giuridico, esterno rispetto a quello dedotto in giudizio, che tuttavia condiziona quest'ultimo in virtù del nesso di pregiudizialità-dipendenza fra situazioni giuridiche. Trattandosi di rapporto esterno a quello dedotto in giudizio è oggetto di cognizione solo incidentale. La pregiudiziale in senso logico attiene invece al rapporto dedotto in giudizio (quale suo fatto costitutivo, impeditivo o estintivo) ed è oggetto di accertamento con efficacia di giudicato. Il potere di disapplicazione viene in rilievo solo quando la legittimità dell'atto amministrativo rivesta il ruolo di questione pregiudiziale in senso tecnico. Se infatti l'atto amministrativo rappresentasse una questione pregiudiziale in senso logico la controversia non sarebbe più su diritti soggettivi ed il giudice ordinario sindacherebbe il potere amministrativo in via principale. Nel caso di specie la delibera regionale non costituisce un mero elemento esterno alla fattispecie dedotta in giudizio, ma integra il fatto impeditivo della pretesa di chi agisce per il pagamento del corrispettivo della prestazione e dunque attiene in modo diretto al rapporto dedotto in giudizio. Rispetto alla delibera, ove assunta quale fatto impeditivo della pretesa del privato, la posizione è di interesse legittimo e dunque l'atto amministrativo andava impugnato e non disapplicato.
[…] Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso anche dalla ricorrente, il regime cogente del tetto di spesa vige a decorrere dal 2009 (Cons. St. sez. III, 20 luglio 2013, n. 3978; sez. III 6 febbraio 2013, n. 697; sez. III, 8 febbraio 2013, n. 735; sez. III 28 novembre 2014, n. 5901; sez. III, 28 novembre 2014, n. 5901; sez. III 28 giugno 2019, n. 4460). La distinzione fra il regime che inizia nel 2009 e quello antecedente risiede nel fatto che mentre a partire dal 2009 la remunerazione della prestazione presuppone la determinazione autoritativa del tetto di spesa, nel regime precedente, e dunque per gli anni 2008 e 2007 per quanto riguarda il presente giudizio, la posizione soggettiva è di interesse oppositivo nel senso che la situazione di partenza corrisponde al diritto soggettivo alla remunerazione della prestazione sanitaria, diritto che si converte in interesse legittimo in presenza dell'adozione di un provvedimento di fissazione del tetto di spesa. Nel caso di specie risultano adottate determinazioni autoritative per gli anni 2007 e 2008: mentre quella del 2007 è stata annullata con giudicato amministrativo, come accertato dal giudice di merito, il provvedimento del 2008 è in vigore e condiziona la remunerazione della prestazione sanitaria, come si è visto a proposito dell'esame del primo motivo. La conseguenza del giudicato amministrativo di annullamento non è tuttavia la riespansione del diritto soggettivo e l'assenza di limiti ai fini della remunerazione, come si afferma nel controricorso di ma l'obbligo per CP_14
l'Amministrazione di nuova determinazione autoritativa. Vige al riguardo, unitamente all'effetto demolitorio, l'effetto conformativo del giudicato amministrativo, espresso dal rilievo nella sentenza del giudice amministrativo, richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui deve "procedere l alla rideterminazione dei relativi limiti di budget", CP_2 con possibilità per il privato di agire per l'ottemperanza nel caso di inerzia dell'Amministrazione. Una volta che il potere sia stato esercitato, resta la situazione di
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soggezione al potere nei termini conformati dal giudicato amministrativo. L'efficacia conformativa del giudicato è configurabile perchè il ricorso, come accertato dal giudice di appello, è stato proposto dal (diversamente il giudice di primo grado Parte_7 aveva escluso l'efficacia demolitoria del giudicato reputando che Parte_7 fosse rimasto estraneo al processo amministrativo) e l'effetto conformativo del giudicato, secondo la giurisprudenza amministrativa, opera solo nei confronti delle parti del giudizio (da ultim plen. 27 febbraio 2109, n. 4). CP_15
Il rilievo concerne non il piano della giurisdizione, rispetto al quale come osservato a proposito dell'esame del primo motivo, vige il giudicato interno, ma quello di merito dell'esistenza del diritto. Ed invero quando vi è carenza della norma che tuteli la posizione soggettiva fatta valere nei confronti della pubblica amministrazione la questione attiene al fondamento nel merito e non alla giurisdizione, spettando al giudice adito stabilire se la pretesa azionata in giudizio trovi o meno fondamento in una norma giuridica e, in caso di esito negativo di tale indagine, respingere la pretesa come infondata (Cass. Sez. U. 6 maggio 2002, n. 6486; 6 aprile 2001, n. 141; 21 marzo 2001, n. 121). La conseguenza dell'effetto conformativo del giudicato amministrativo è la carenza nell'ordinamento giuridico di una norma che tuteli la pretesa azionata nel presente giudizio». Tali principî risultano ripresi e riconfermati nelle più recenti sentenze di legittimità; merita citare, in particolare, la sentenza Cass. sez. 3, 19/02/2025, n.4362, sempre resa in causa vertente del credito per remunerazione di prestazioni sanitarie rese, nell'anno 2008, da altro Ospedale classificato, nella cui motivazione si legge: «6.2.1. Il primo arresto richiamato (Cass. Sez. U n. 8088/2007 richiamata a pag. 2 della sentenza impugnata) - nel pronunciarsi sulla questione relativa al rapporto di lavoro di un medico con la medesima struttura sanitaria, , il cui credito viene in Parte_7 rilievo nel presente giudizio - ha confermato la statuizione del giudice amministrativo circa il difetto di giurisdizione, incidentalmente accertando che "la natura privata del di Roma, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (che) non Parte_7 rientra tra gli enti del Servizio sanitario nazionale considerati dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 1".
6.2.2. Gli altri due arresti indicati dalla sentenza impugnata: Cass. Sez. 3, n. 27608/2019 e Cass. Sez. 3, n. 32505 /2019 [..] hanno entrambi affermato l'inderogabilità dei suindicati tetti di spesa in materia di prestazioni sanitarie e della loro applicabilità nei confronti degli ospedali "classificati". In particolare, l'arresto n. 32505/2019 ha chiarito che gli ospedali classificati sono equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria e non anche ad ogni altro fine, ed essendo soggetti di proprietà privata, il cui titolare ha piena autonomia di gestione, sono destinatari dei vincoli della programmazione pubblica, che si estrinsecano, principalmente, mediante l'assegnazione di finanziamenti agli investimenti e mediante la determinazione dei tetti di spesa;
la stessa pronuncia rinvia anche ad un precedente di giustizia amministrativa (CdS n. 697/2013) che ha affermato l'applicabilità agli ospedali classificati dei tetti di spesa, indirizzo confermato, da ultimo, dallo stesso Consiglio di Stato che ha escluso ogni assimilazione degli ospedali classificati a quelli
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pubblici (CdS nn. 7980/2023, 5008/2023 e 8017/2023, il primo arresto richiamato, vuoi dal P.M. nelle note vuoi dalla stessa odierna ricorrente in memoria, seppure criticamente, assieme agli altri due precedenti).
[..] Le doglianze, seppur suggestive, non scalfiscono quanto ritenuto dai precedenti di legittimità richiamati dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata, coerentemente uniformatisi a quanto, da ultimo, ritenuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa, non offrendo argomentazioni idonee ad un mutamento di indirizzo». Identicamente la sentenza Cass. Sez. 3, 18/10/2024, n. 270101, nella cui motivazione si legge:
«Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ., per contrasto con l'orientamento di questa Suprema Corte e senza che siano addotte ragioni per mutarlo. Si fonda, anzitutto, su una premessa che non trova riscontro nella giurisprudenza del giudice ordinario e neppure in quella del giudice amministrativo (v. Cons. di Stato, n. 4578/2023; Id., 1410/2019), che ha espressamente affermato che gli ospedali classificati sono pertanto equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria, per cui conservano la loro natura assolutamente privatistica (v. anche Cass., Sez. Un., 02/04/2007, n. 8088). La classificazione, infatti, consiste nell'accertamento che un ospedale privato ha gli stessi requisiti di idoneità tecnico-sanitaria di un ospedale pubblico, senza peraltro a questo integralmente equipararlo. Quanto poi alla questione della opponibilità agli ospedali classificati dei limiti di spesa per gli anni 2008 e 2009, occorre rilevare che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 32205/2019, che richiama Cons. St. sez. III, 20 luglio 2013, n. 3978; sez. III 6 febbraio 2013, n. 697; sez. III, 8 febbraio 2013, n. 735; sez. III 28 novembre 2014, n. 5901; sez. III, 28 novembre 2014, n. 5901; sez. III 28 giugno 2019, n. 4460), a partire dal 2009 è indubbia l'applicabilità dei tetti vincolanti di spesa agli ospedali classificati, nel senso che i Par medesimi se hanno ottenuto l'accreditamento dalla ed hanno stipulato con CP_2 una convenzione per operare per il servizio sanitario pubblico sono assoggettati al potere di programmazione -anche finanziaria-dell . CP_2
Invece, per le prestazioni rese sino a tutto il 2008 gli accordi contrattuali di cui al d. lgs. 229/1999 dovevano individuare dei limiti di operatività delle strutture, dovendosi tuttavia precisare, per un verso, che tali limiti non erano invalicabili, ma, per altro verso, che la loro elasticità, in quanto il corrispettivo indicato negli accordi contrattuali era una sorta di preventivo soggetto a verifica concreta in sede di consuntivo, non determinava tuttavia l'automatico diritto delle strutture alla remunerazione delle prestazioni erogate oltre il volume massimo concordato. Sulla scorta di questi principi, questa Suprema Corte ha pertanto già avuto modo di affermare, nella citata sentenza n. 32505/2019 richiamata espressamente dalla qui impugnata sentenza d'appello, che "mentre a partire dal 2009 la remunerazione della prestazione presuppone la determinazione autoritativa del tetto di spesa, nel regime
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antecedente, e dunque per gli anni 2007 e 2008, la posizione soggettiva è di interesse oppositivo, nel senso che la situazione di partenza corrisponde al diritto soggettivo alla remunerazione della prestazione sanitaria, diritto che si converte in interesse legittimo in presenza dell'adozione di un provvedimento di fissazione del tetto di spesa". Nel caso di specie, dunque, l'impugnata sentenza ha deciso in maniera conforme all'orientamento di legittimità, né il motivo offre elementi per una sua revisione, dato che il regime del tetto di spesa è in vigore in maniera cogente per le prestazioni svolte nell'anno 2009 anche in relazione agli ospedali classificati privati, come ospedale San Carlo, cedente il credito ad , mentre il tetto di spesa per l'anno 2008 è stato CP_14 fissato da un provvedimento amministrativo, che non risulta essere stato impugnato dalla struttura sanitaria e ne condiziona -appunto in relazione ai limiti di budget che vengono fissati- la remunerazione delle prestazioni rese, come è già stato precisamente affermato dalla già citata Cass., 32505/2019, con orientamento cui si intende qui dare continuità, il quale anche precisa che, anche in presenza di giudicato amministrativo di annullamento, la conseguenza non è tuttavia l'espansione del diritto soggettivo e l'assenza di limiti ai fini della remunerazione, ma l'obbligo per la p.a. di adottare una nuova determinazione autoritativa». Anche la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata assume che la classificazione delle strutture ospedaliere private, e il loro stabile inserimento nella rete degli ospedali pubblici, nient'affatto comportasse, in epoca antecedente all'attuazione del d.l. n. 112/2008, l'attribuzione di un diritto quesito a veder remunerare, a carico del Servizio Sanitario nazionale, tutte le prestazioni sanitarie indistintamente erogate in favore dell'utenza, a prescindere dalle determinazioni autoritative della;
per questo CP_2 aspetto, basti rinviare ai precedenti citati nelle motivazioni delle sentenze di legittimità, sopra trascritte. Per quanto qui interessa, è pacifico che l'eventuale inottemperanza al giudicato non possa essere bypassata e posta nel semplicemente nulla ricorrendo al giudice ordinario, dovendosi comunque ricorrere agli strumenti apprestati allo scopo dal Codice del Processo Amministrativo (v. in fattispecie di reclamo avverso i provvedimenti del commissario ad acta, adottati a seguito dell'annullamento dei budget assegnati ad altro ospedale classificato, Consiglio di Stato sez. III - 03/08/2020, n. 4908).
3.4 Pertanto, tornando al contenzioso ora in decisione, è vero che, nelle more del giudizio di ottemperanza attivato dall'attrice in pendenza dell'odierna lite, la ha CP_2 adottato la DGR n.300 in data 25 maggio 2021, avente ad oggetto la “definizione dei criteri di remunerazione per il riconoscimento del livello massimo di finanziamento delle prestazioni rese extra bugdet dagli Ospedali Classificati” (v. all. 23 alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di parte attrice). Ma da un lato tale provvedimento - che la stessa attrice ha definito elusivo del giudicato - non ha comunque quantificato monetariamente il tetto di spesa da assegnare all' né il credito residuo all'esito dei pagamenti già Controparte_16 previamente operati. Nella delibera si legge infatti:
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«ritenuto opportuno …
- di riconoscere, in ottemperanza alle sentenze [..] TAR Lazio n. 1198/2011 … la remunerabilità delle prestazioni extra budget erogate […] dalla Provincia Religiosa San RO Ord. Osp. San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli negli anni 2007 e 2008 [..] in regime di emergenza/urgenza, non programmabili e non rifiutabili, sul presupposto che tali attività presentino i caratteri della inevitabilità e imprevedibilità e, come tali, possano, eccezionalmente e ai soli fini dell'obbligo di esecuzione dei giudicati amministrativi, essere riconosciute oltre il tetto di spesa fissato negli anni suindicati, in quanto non programmabili nell'ambito del budget assegnato né erogabili in tempo utile presso altra struttura capiente;
- di stabilire che gli Uffici competenti della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria provvedano ai seguenti adempimenti, da concludersi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione:
- verifica delle prestazioni erogate dalle strutture de quibus per gli anni di interesse [..] oltre il tetto di spesa assegnato dall , che presentino i caratteri della inevitabilità CP_2
e della imprevedibilità, in quanto rese in emergenza/urgenza e, quindi, non programmabili e non rifiutabili;
- quantificazione economica di tali prestazioni, valorizzando le stesse alle tariffe all'epoca vigenti e liquidazione dei relativi importi», con conformi disposizioni nella parte dispositiva. Dall'altro, a fronte di tale determinazione, che sicuramente non rispecchia i desiderata dell'odierna attrice quali trasfusi nella citazione introduttiva dell'odierna lite, ancora non può dirsi insorto (e non è comunque dimostrato) il credito pecuniario vantato innanzi al tribunale, spettando semmai all'attrice di far valere la paventata elusione del giudicato dinanzi allo stesso giudice dell'ottemperanza, munito (come già detto) di una competenza funzionale e inderogabile ed oltretutto estesa al merito, ovvero di impugnare il provvedimento al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità (v.
Consiglio di Stato sez. V, 16/05/2025, n.4207: «in tema di conformazione al giudicato dell'attività successiva dell'ente pubblico, qualora ci si trovi di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione o per difetto di istruttoria, residua in modo indubbio uno spazio ampio per il riesercizio dell'attività valutativa da parte dell'amministrazione; se la stessa elimina il vizio, ma ciò nonostante adotta un provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa, si avrà violazione od elusione del giudicato se l'attività asseritamente esecutiva dell'amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite dal giudicato;
diversamente, viene in questione non una violazione /elusione del giudicato, ma una eventuale nuova autonoma illegittimità»). È il caso di aggiungere che la difesa attrice non ha inteso informare il tribunale dell'esito del giudizio di ottemperanza attivato in corso di lite, né ha inteso allegare (a) di avere eventualmente impugnato la DGR n. 300/2021 per elusione del giudicato o per altra causa;
(b) di avere eventualmente ottenuto un provvedimento conformativo, vuoi
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dall'Amministrazione vuoi dallo stesso giudice dell'ottemperanza nell'esercizio dei poteri giurisdizionali di merito che gli sono conferiti dalla legge. Tantomeno l'attrice ha inteso documentare i provvedimenti consequenziali previsti nella delibera, che avrebbero dovuto (finalmente) quantificare, in termini monetari, le pretese creditorie della struttura ospedaliera. Tutto ciò premesso, alla stregua degli atti depositati in giudizio e delle allegazioni delle parti, il tribunale non può che concludere che: (i) l'attrice sia ancora in attesa di vedersi riassegnare il budget dell'anno 2007 (per acuti e per assistenza specialistica ambulatoriale); (ii) tale posizione giuridica soggettiva non sia giustiziabile innanzi al giudice ordinario, come già illustrato ai paragrafi che precedono;
(iii) conclusivamente la domanda di condanna svolta in via principale debba essere disattesa, per difetto di prova del credito vantato in citazione. Ed è il caso di ribadire che: (a) il tribunale ordinario adito non può disapplicare l'atto amministrativo indicato lesivo dell'interesse della parte attrice, configurando questo un elemento dello stesso rapporto giuridico dedotto in lite, quale suo oggetto principale (v. la sentenza Cass. n. 32505/2019 sopra citata, ed i riferimenti giurisprudenziali in motivazione); (b) il giudice dell'ottemperanza è l'unico competente a surrogarsi all'Amministrazione, in caso di mancato o incompleto suo adeguamento al giudicato, essendo l'unico giudice provvisto di una cognizione estesa al merito dei provvedimenti amministrativi (v. CPA art. 34); (c) non ci piove che gli eventuali vizi di legittimità non configuranti vera e propria nullità dell'atto possano e debbano essere fatti valere dinanzi al giudice amministrativo, non già al giudice ordinario;
(d) nella materia controversa il giudice ordinario non è in potere di sostituirsi all'Amministrazione, disponendo un pagamento a prescindere dalle determinazioni autoritative di quest'ultima, perché ciò è precluso dall'art. 4, all. E, legge n. 2248/1865. 3.5 Le ragioni sin qui esposte danno conto del diniego di tutte le domande di pagamento svolte in giudizio dall'attrice vuoi in termini di azione di adempimento, vuoi alla stregua di azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.), vuoi invocando la violazione del principio del neminem laedere (art. 2043 c.c.). Difatti, non potendo dirsi a tutt'oggi insorto, o comunque essendo rimasto indimostrato nei fatti costitutivi il diritto di credito vantato in giudizio dall'attrice, non è configurabile l'inadempimento (art. 1218 c.c.) della corrispettiva obbligazione asseritamente insorta a carico delle parti convenute. Pure non si ravvisa la responsabilità da fatto illecito invocata ex art. 2043 c.c.: la verifica della elusione o dell'esatta conformazione dell'agire amministrativo al giudicato demolitorio spetta, come già detto, funzionalmente ed inderogabilmente al giudice dell'ottemperanza, e in tal sede la parte può eventualmente giovarsi degli strumenti di reintegrazione patrimoniale apprestati dal Codice del Processo Amministrativo (art. 114, comma 4, lett. e)).
3.6 Neppure residua, in favore dell'attrice, un credito indennitario da ingiustificato arricchimento, vantato ex art. 2041 c.c.
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Premesso che, per quanto ne sappia il tribunale, l'attrice è ancora in attesa di ricevere i provvedimenti esecutivi della DGR n. 300/2021 e di liquidazione delle prestazioni remunerabili, sì che ancora non vanta una posizione giuridica tutelabile innanzi al giudice ordinario alla stregua di diritto di credito, l'attribuzione delle somme richieste non può pervenire per il tramite dell'art. 2041 c.c.: difatti, non essendo noto quale sarà il diritto di credito maturato in forza di un titolo legale (la determinazione regionale) che è ancora di là da venire, il credito da ingiustificato arricchimento resta del tutto indeterminato, e tanto basta al rigetto della domanda. Non diversamente sarebbe laddove, nel frattempo, la avesse determinato il CP_2 budget circoscrivendolo alle prestazioni indifferibili e urgenti, come preannunciato nella DGR n. 300/2021; ogni credito eccedente quel tetto di spesa non potrebbe essere riconosciuto, secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità (inclusa quella citata ai precedenti paragrafi) da cui non ricorre ragione di discostarsi. A tal proposito, basti qui menzionare le più recenti relative alle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario nazionale: Cass. Sez. 3, 24/09/2024, n. 25514 («In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.»); Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13884; Cass. Sez. 3, 25/11/2021 n. 36654. Infine, l'azione ex art. 2041 c.c. andrebbe respinta per difetto di residualità, laddove – parlando per ipotesi – riferita alle prestazioni rese entro il budget assegnato.
§-4. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- respinge le domande formulate, in citazione, dalla ai danni della Parte_2
e dell' ; CP_2 Controparte_1
- condanna la parte attrice a rifondere, a ciascuna delle convenute, le spese del grado, che liquida in € 32.070,00 per compensi tariffari (calcolati sul valore della domanda, pari ad € 5.179.685,00) per ciascuna di esse, in ogni caso oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Roma, 17 luglio 2025
il giudice
DR MP
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato».