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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7074 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 35266 / 2024 riunito al rg 35672/24
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Parisi Parte_1
Concetta che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA CP_1
come da mandato in atti
-resistente
Visto l'art. 430 c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha presentato rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dei benefici connessi alla condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104/92.
L' si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. . Persona_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
Il ricorso va rigettato.
Terminate le operazioni peritali, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente: “dall'esame della documentazione sanitaria esaminata nonché dagli
pagina 1 di 2 accertamenti svolti in sede di operazioni peritali non sono state riscontrate in atto menomazioni ovvero disfunzionalità a livello cardiaco, osteoarticolare e di altri organi di entità tale rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu appare conforme a quello del ctu nominato nella fase di atp e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , CP_1
liquidate in € 2.694,00, oltre accessori di legge;
- le spese delle CTU vengono poste a carico della ricorrente.
Roma, 18.6.2025.
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 35266 / 2024 riunito al rg 35672/24
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Parisi Parte_1
Concetta che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA CP_1
come da mandato in atti
-resistente
Visto l'art. 430 c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha presentato rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dei benefici connessi alla condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104/92.
L' si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. . Persona_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
Il ricorso va rigettato.
Terminate le operazioni peritali, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente: “dall'esame della documentazione sanitaria esaminata nonché dagli
pagina 1 di 2 accertamenti svolti in sede di operazioni peritali non sono state riscontrate in atto menomazioni ovvero disfunzionalità a livello cardiaco, osteoarticolare e di altri organi di entità tale rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu appare conforme a quello del ctu nominato nella fase di atp e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , CP_1
liquidate in € 2.694,00, oltre accessori di legge;
- le spese delle CTU vengono poste a carico della ricorrente.
Roma, 18.6.2025.
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
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