Articolo 20 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 19Articolo 21
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27 marzo 1968
Art. 20. Categorie di ospedali

Gli ospedali sono generali e specializzati, per lungodegenti e per convalescenti.
Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie:
a) ospedali di zona;
b) ospedali provinciali;
c) ospedali regionali.
Gli ospedali generali provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi in reparti di medicina generale, chirurgia generale e di specialita'.
Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero e alla cura degli infermi di malattie che rientrano in una o piu' specialita' ufficialmente riconosciute.
Per le specialita' non ufficialmente riconosciute la qualifica di ospedale specializzato e' determinata con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968
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