Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 20/01/2026, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04978/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4978 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato (collaboratore familiare) n. 6951, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo in data 20/12/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. LO RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con ricorso ritualmente depositato, l’istante – di nazionalità dominicana - ha impugnato – previa tutela cautelare - il n. 6951, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo in data 20/12/2024 con il quale, la competente sede diplomatica ha respinto la relativa richiesta di visto per “lavoro subordinato” quale collaboratrice familiare;
- la ricorrente ha riferito, in fatto, di essere beneficiaria di nulla osta al lavoro subordinato richiesto da -OMISSIS- (cittadino italiano) e -OMISSIS- (cittadina dominicana), presso i quali ha già lavorato come collaboratrice familiare nel periodo di soggiorno dei due in Repubblica dominicana;
- in diritto, formula le seguenti doglianze:
“I. Violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990”;
“II. Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione italiana. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per carenza, insufficienza ed inadeguatezza della motivazione”;
“III. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 27),del D.P.R. n. 394/1999 (art. 40), del Decreto Interministeriale n. 850/2011 (art. 8 dell'Allegato). Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza della motivazione; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; falsità del presupposto; manifesta ingiustizia” ;
- si è costituito in resistenza il MAECI - a mezzo della difesa erariale - depositando la relativa documentazione chiedendo il rigetto del ricorso;
- nel corso del giudizio, le parti hanno depositato le rispettive memorie, anche in forma di replica;
- con ordinanza n 3340 del 18/6/25 l’istanza cautelare è stata accolta e, per l’effetto, è stato disposto il riesame dell’istanza;
- in occasione dell’udienza camerale del 13/1/2026, la causa è stata trattenuta in decisione con avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che
- il ricorso evidenzia come il censurato diniego sia stato emesso, sostanzialmente, inaudita altera parte , denunciandone – in sintesi – l’inosservanza del principio del giusto procedimento per inosservanza del contraddittorio amministrativo, il difetto d’istruttoria e di motivazione;
- le censure evidenziate dalla ricorrente siano fondate, in particolare, per quanto riguarda:
a) la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, non essendo stato comunicato il c.d. preavviso di rigetto, istituto applicabile ratione temporis , essendo stato emesso il provvedimento in data 20/12/2024, ossia prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, co. 1, lett. a) n. 2) del d.l. 145/24 ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del d.l. 145/2024 il quale detta il regime intertemporale della predetta disposizione, secondo consolidato orientamento di sezione( cfr ex multis da ultimo Sent 05/11/2025 n. 19603);
b) non risulta agli atti il verbale del colloquio consolare ex art. 4, comma 2, secondo periodo del D.I. n 850 del 11/5/2011;
c) con tutta evidenza, è stato così sostanzialmente disatteso – da parte della Sede Diplomatica- quel giusto procedimento in contraddittorio con l’interessata che avrebbe dovuto garantirla sin dalla fase endoprocedimentale; in tal modo, precludendole la possibilità di formulare idonee argomentazioni – come quelle sintetizzate in memoria dall’odierna ricorrente - idonee a neutralizzare i “ragionevoli dubbi” della Rappresentanza Diplomatica, determinando una conclusione positiva del relativo procedimento amministrativo. Con conseguente deficit istruttorio e motivazionale;
d) per le medesime ragioni è altresì fondata la censura relativa alla carenza istruttoria e conseguentemente motivazionale, atteso che dalla lettura congiunta del provvedimento finale e del preavviso di rigetto, considerato il carattere meramente istruttorio della relazione depositata agli atti, non risulta intellegibile l’iter logico-giuridico nonché gli indici fattuali che hanno indotto l’amministrazione a respingere l’istanza, in assenza peraltro del verbale di colloquio ai sensi dell’art. 4 c. 2 della Circolare interministeriale n. 850 del 2011;
e) parimenti arbitrarie ed irragionevoli sono le censure mosse dall’Ambasciata in relazione alla conoscenza della lingua italiana e alla presunta assenza di pregressa esperienza. È d’obbligo ribadire che la conoscenza della lingua del paese di destinazione o la pregressa esperienza lavorativa non costituiscono requisiti essenziali a norma di legge per il rilascio del visto per lavoro subordinato, benchè la mancata conoscenza della lingua italiana o di altra lingua veicolare possa essere tenuto in considerazione quale indice di potenziale abuso del titolo. In particolare, con riguardo alla conoscenza della lingua, è di tutta evidenza da una parte che la ricorrente non è stata sottoposta a colloquio per appurare l’effettiva padronanza del mezzo linguistico e dall’altro la mancata considerazione da parte dell’Amministrazione del contesto familiare dell’instaurando rapporto lavorativo, caratterizzato dalla compresenza di una persona di madrelingua italiana ed un’altra di madrelingua dominicana, presso le quali peraltro la ricorrente deduce di aver già lavorato. Ancora, con riguardo alla pregressa esperienza nel settore lavorativo, va rilevato che non sono richieste specifiche competenze o esperienze per lo svolgimento dell’attività di collaboratrice domestica, né si comprende con quali attestazioni o certificazioni la ricorrente avrebbe potuto comprovare le sue abilità nel disbrigo di semplici mansioni domestiche;
Ritenuto conclusivamente che il ricorso debba essere accolto e – per l’effetto – vada annullato il provvedimento impugnato;
Ritenuto infine che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna il Ministero per gli affari esteri al pagamento delle spese di lite che liquida forfettariamente in euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR IL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
LO RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RR | FR IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.