Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 8216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8216 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01242/2023 REG.RIC.
N. 01459/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2023, proposto da
Gr CO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Ingrosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RO Balsamo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;
nei confronti
RO MA, MA SP, IG SP, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IG AR, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
LL ED, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
RO MA, MA SP, IG SP, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2023, proposto da
IG AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomigliano D' Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RO Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gr CO S.r.l., non costituito in giudizio;
MA SP, IG SP, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
LL ED, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
MA SP, IG SP, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1242 del 2023:
Annullamento: Previa sospensiva dell'efficacia: 1) del Provvedimento c_g812-Prot001 – 0040465 del 20/12/2022 trasmesso a mezzo pec in data 02/01/2023 con il quale il Comune di Pomigliano D'arco ha disposto l'annullamento ex art. 21 nonies della L. 241/90 del permesso di costruire n. 449/2011 e della collegata variante n. 229/2027; 2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi..
quanto al ricorso n. 1459 del 2023:
ricorso per annullamento del provvedimento del Comune di Pomigliano d'Arco prot. n.001-0040465 del 20/12/2022 di annullamento del PdC n.449/2014 e collegata variante n.229/2017.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pomigliano D'Arco e di RO MA e di MA SP e di IG SP e di Comune di Pomigliano D' Arco e di MA SP e di IG SP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa IO ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso n. 1242/23, la società G.R. CO s.r.l. - proprietaria di un compendio immobiliare situato in Pomigliano D’Arco, in via Carmine Guadagni, n. 43, realizzato in virtù di licenza edilizia 47/63, già di proprietà del sig. IG AR e di altri soggetti estranei al presente giudizio - ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, adottato in data 20/12/2022 di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 449/2011 e della collegata variante n. 229/2017, con i quali erano stati autorizzati due distinti interventi sul compendio in questione, ossia:
- con il p.d.c. 449/2011 rilasciato il 6.9.2012, l’originario proprietario, sig. IG AR, otteneva, ai sensi dell’art. 7, c. 8- bis , L.R. 19/2009, l’autorizzazione alla demolizione e successiva ricostruzione in situ di un immobile diruto con modifica della destinazione d’uso da agricola a residenziale;
- con p.d.c. 229/2017, rilasciato in data 24.09.2019 alla G.R. CO (nel frattempo divenuta proprietaria del compendio immobiliare) veniva assentita una variante essenziale dell’originario p.d.c. , ai sensi dell’art. 5 L.R. 19/09, comportante l’incremento del 35% della volumetria autorizzata derivante dall’accorpamento, all’originario compendio immobiliare, dei volumi di altri immobili limitrofi, nonché la realizzazione di una mansarda ai sensi dell’art. 19 delle NTA del PUA.
Premette parte ricorrente che la variante era stata richiesta prima della scadenza di efficacia del permesso di costruire rilasciato nel 2012 in quanto l’originario richiedente, in data 04/09/2013, aveva dichiarato di avvalersi della proroga del termine di inizio lavori prevista dall’art. 30 della L. 98/2013. Successivamente, in data 04.09.2015 aveva dato inizio ai lavori e, entro la scadenza dei tre anni per la conclusione degli stessi, in data 13.07.2017, la G.R. CO s.r.l. (nel frattempo divenuta proprietaria) aveva presentato all’amministrazione comunale una richiesta di variante al permesso a costruire n. 449/2011.
Deduce, altresì, che in data 22/20/2020 il p.d.c. 449/2011 e il p.d.c. 229/2017 erano stati impugnati da proprietari confinanti. Il ricorso - nel quale si costituiva in resistenza il Comune di Pomigliano d’Arco - veniva dichiarato irricevibile con sentenza n. 22 pubblicata il 03.01.2022.
In data 08.04.2022 il Comune di Pomigliano D’Arco dava avvio al “procedimento di annullamento ai sensi degli artt. 7 e 21 nonies della Legge 241 del 1990” del Permesso di costruire 449/2011 rilasciato in data 06/09/2012 e della relativa variante rilasciata con Permesso di Costruire 229/2017 del 24/09/2019. Dopo l’acquisizione delle osservazioni della società ricorrente, il procedimento si concludeva con il provvedimento in epigrafe.
Il provvedimento di annullamento in autotutela impugnato evidenzia una serie di illegittimità dei titoli edilizi, ritenuti in contrasto con gli artt. 3, comma 1, lett. b), 5, 7, comma 8- bis L.R. 19/2009 e con le disposizioni del P.U.A. del centro storico.
Quanto alle violazioni della L.R. 19/2009, in particolare, veniva rilevata:
“-violazione dei commi 1 e 2, lettera a), dell'art. 5 della L.R. 19/2009, (il fabbricato oggetto dell'intervento autorizzato con Permesso di costruire n. 229/2017 non aveva una destinazione abitativa, come risulta dall'autorizzazione n. 47/1963, riguardante un "fabbricato rurale da adibirsi a deposito agricolo". Non ha subito, con successivi titoli edilizi, interventi di ristrutturazione edilizia negli ultimi 50 anni. Non è stato realizzato negli ultimi 50 anni atteso che la richiesta PdC n. 229/2017 è stata presentata dopo 54 anni dalla data di rilascio del titolo che ne abilitava la costruzione. Il permesso di costruire N. 449/2011 risulta essere privo di efficacia essendo stato rilasciato dopo ben 5 anni della richiesta, per un diverso lotto, ai sensi di una diversa normativa, da diversi soggetti;
violazione del comma 8-bis dell'art. 7 della L.R. 19/2009, che consente il recupero edilizio, mediante interventi di ricostruzione in sito, di edifici diruti o ruderi. Il manufatto oggetto di richiesta di PdC non è un edificio "diruto" o un "rudere" quando piuttosto un fabbricato incompleto, come dimostrato dai dati catastali. La presentazione del PdC 320/2003 rilasciato ma non eseguito dal sig. AR, dimostra che l'immobile non completo era suscettibile di recupero attraverso intervento di ristrutturazione come rappresentato nella documentazione tecnica a corredo della pratica. Si dice diruto ciò che è cadente, ín rovina, diroccato. Il rudere invece è un manufatto costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, ovvero un immobile in cui è presente solo parte della muratura perimetrale e vi è assenza di copertura e di strutture orizzontali. Il manufatto oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione è un edificio non ultimato e rifinito in relazione all'uso (deposito agricolo) con struttura portante conservata per la parte realizzata.
violazione del comma 1, lettera b), dell'art. 3 L.R. 19/2001 che stabilisce "Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento della presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano: b) collocati all'interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, [n. 1444] o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente articolo" il manufatto oggetto della richiesta di PdC n. 229/2017 non rientra negli interventi realizzati negli ultimi 50 anni in quanto è stato realizzato nell'anno 1963 ossia oltre 50 anni dalla data di presentazione (13/07/2017) della richiesta di PdC n. 229/2017;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 1, lett. b), 5 e 7, co. 8-bis, della L.R. n. 19 del 2009 per interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento volumetrico, su edifici collocati nella zona territoriale omogenea A. Ii premesso di costruire n. 229 del 2017, rilasciato per la realizzazione di una nuova costruzione, in applicazione del Piano Casa, ai sensi della L.R. n.19/2009 e, in particolare, per interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'articolo 5 a cui rimanda l'art. 7 comma 8 bis. L'intervento edilizio di demolizione e ricostruzione con aumento di volume del 35% ai sensi della Legge Regionale 19/09 (piano casa) eseguito nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 5 della predetta Legge (interventi straordinari di demolizione e ricostruzione), è riservato esclusivamente agli edifici residenziali, infatti la citata norma prevede che l'aumento di volume è consentito, in deroga agli strumenti urbanistici, solo per la volumetria esistente degli edifici residenziali che per la stessa Legge sono quelli dove almeno il 70% dell'immobile è costituito da abitazioni. Il progetto assentito manca dell'essenziale requisito della prevalenza dell'uso residenziale per la sua proponibilità e conformità essendo per la prevalente consistenza destinato a deposito.”.
In ordine ai presupposti per il superamento del termine di diciotto mesi previsto per l’adozione di atti in autotutela il provvedimento così motiva:
“Il PdC in variante n. 229/2017 (richiesto dopo 5 anni e rilasciato dopo 7 anni dal rilascio del PdC n.449/2011) è una variante essenziale al PdC n.449/2011 in quanto è caratterizzata da incompatibilità per qualità e quantità rispetto al progetto originario secondo quanto riportato dall'art. 32 del DPR 380/2001 e, come tale è da considerare PdC del tutto nuovo ed autonomo da quello concesso in precedenza, che risulta quindi superato e, dunque, inefficace.
Il PdC n. 229/2017 è stato rilasciato alla G.R. COSTRUZIONI s.r.l. il 24/09/2019, per cui il termine per l'annullamento in autotutela, al tempo stabilito in diciotto mesi dall'art. 21-nonies della legge 241/1990, sarebbe venuto a scadere il 24/03/2021, ma prima della scadenza l'efficacia del titolo edilizio è stato sospeso con ordinanza del T.A.R. Napoli n. 2241 del 02/12/2020 ed il cantiere è stato sottoposto a sequestro preventivo dall'Autorità giudiziaria il 28/05/2021.
Entrambi i provvedimenti fanno riferimento al fatto che non sia stato provato che l'edificio oggetto di demolizione fosse stato realizzato o ristrutturato negli ultimi cinquant'anni, come richiesto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge Regione Campania 19/2009, per gli edifici collocati all'interno della zona A, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 4, 5, 6-bis, e 7.
Il PdC n. 229/2017 è stato rilasciato, dunque, sulla base dì una falsa rappresentazione dei fatti, consistenti nell'aver omesso di riferire che l'edificio non aveva subito alcun intervento di ristrutturazione negli ultimi cinquant'anni, come successivamente accertato a seguito dell'ordinanza interlocutoria del T.A.R. Napoli del 19/03/2021, n. 1767
Per questa ragione, in applicazione dell'articolo 21-nonies, comma 2-bis, della legge 241/1990, il titolo edilizio può essere annullato anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1, non potendo il destinatario del permesso di costruire fare legittimo affidamento sul consolidamento degli effetti del titolo conseguito sulla base di una reticente ed omissiva rappresentazione dei fatti che gli erano ben noti.”
In ordine ai presupposti di interesse pubblico per l’annullamento dell’atto, così motiva: “che sussistono ragioni di interesse pubblico per l'annullamento d'ufficio del Permesso di costruire n. 229/2017, tenuto conto che l'intervento riguarda la costruzione di un fabbricato costituito da cinque piani fuori terra per un volume di progetto pari a mc 4.608,82, in violazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, e destinato a raggiungere un'altezza massima di ml 18,10, per la realizzazione di n.12 unità abitative, con un considerevole incremento del carico urbanistico derivante da simile insediamento e con conseguente aumento della domanda di strutture, opere e servizi collettivi (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutture di erogazione del gas) e che richiedono l'inclusione, nella formazione degli strumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante che non possono essere reperiti nel centro storico. Per questa ragione gli artt. 8, comma 7 e 8, 11, comma 14, e 31, comma 6, delle NTA del Piano Attuativo per il Centro Storico, consentono l'aumento delle unità immobiliari purché ciò non comporti aumento del peso insediativo. Con particolare riferimento agli "Standard urbanistici", nella Relazione tecnica allegata alla richiesta di Permesso di costruire n. 229/2017, la superficie delle aree da destinare a "parcheggi di uso pubblico" è stata calcolata in mq 200,75 e la superficie delle aree da destinare "verde di uso pubblico" è stata calcolata in mq 803,03, senza alcuna indicazione circa l'ubicazione delle aree in questione. In ogni caso, al lotto di intervento si accede da via Carmine Guadagni, una stradina stretta del centro storico ad unico senso di marcia, attraverso un portone di ingresso ad una corte comune, di ridotte dimensioni considerata la connotazione planovolumetrica del fabbricato in costruzione e sul quale si affacciano altre abitazioni. Inoltre, come risulta dalle immagini aeree, il fabbricato in costruzione è, in parte, collocato a ridosso di un'altra preesistente palazzina di sei piani fuori terra e, in parte, a ridosso di altri fabbricati, determinando un coacervo di costruzioni in un'area di ridotte dimensioni con conseguenze negative anche per la salubrità dell'ambiente per l'abitato circostante oltre che per la qualità urbanistica dell'edificato che ne risulta gravemente compromessa.
che le concrete ed attuali ragioni di interesse pubblico all'annullamento d'ufficio del Permesso di costruire n. 229/2017 sono prevalenti sugli interessi della G.R. CO S.r.l. alla conservazione del titolo edilizio illegittimo, tenuto conto che si tratta di interessi esclusivamente patrimoniali del tutto recessivi rispetto alle rappresentate esigenze di uno sviluppo sostenibile delle attività edilizie e che non possono svolgersi con grave pregiudizio per gli interessi della collettività;”.
G.R. CO s.r.l. ha impugnato il provvedimento per i seguenti motivi:
I. violazione di legge – violazione e falsa applicazione art. 21 - nonies della l. 241/90 – violazione e falsa applicazione art. 7comma 8- bis l.r.19/09 – violazione e falsa interpretazione nta del UA .- eccesso di potere – eccesso di potere per falsità dei presupposti – travisamento dei fatti - contraddittorietà manifesta
Il sig. AR non avrebbe posto a fondamento delle richieste di titoli edilizi alcuna falsa dichiarazione, né avrebbe omesso alcuna informazione rilevante, mentre le false dichiarazioni contestate nel provvedimento impugnato, in realtà, si riferiscono a questioni concernenti l’interpretazione della normativa vigente.
Non sussisterebbero, dunque, i presupposti per il superamento del termine decadenziale di cui all’art. 21- nonies , comma 1, l. 241/90.
II. violazione di legge – violazione e falsa applicazione art. 21- nonies della l. 241/90 –- eccesso di potere – eccesso di potere per falsità dei presupposti –erroneità manifesta.
Le ragioni di interesse pubblico ritenute prevalenti su quelle del richiedente il titolo edilizio sarebbero inconsistenti e non supportate da riferimenti normativi pertinenti.
Non sarebbe condivisibile l’affermazione che il p.d.c. del 2012 avrebbe perso efficacia, poiché i lavori sarebbero stati avviati entro il termine annuale, prorogato per effetto delle disposizioni dell’art. 30, comma 3 della L. 98/2013
L’affermata sospensione dell’efficacia del titolo edilizio e il sequestro penale dell’area d’intervento non costituiscono elementi idonei a supportare l’affermata sospensione del termine di cui all’art. 21- nonies , comma 1, l. 241/90.
III. violazione di legge– violazione e falsa applicazione art. 7 comma 8- bis l.r.19/09 – violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.R. 19/09- eccesso di potere – eccesso di potere per falsità dei presupposti –erroneità manifesta.
L’art. 7 della L.R. 19/09 al comma 8- bis consente, il recupero edilizio degli edifici diruti e dei ruderi a prescindere dalla loro originaria destinazione, con l’obbligo, però, di adibire il manufatto realizzato “ad edilizia residenziale e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge”.
Il rinvio all’art. 5 della medesima legge sarebbe operato ai soli fini della disciplina degli interventi di ricostruzione ammessi sugli edifici diruti e ruderi e non presupporrebbe l’originaria destinazione residenziale dell’edificio.
Di conseguenza del tutto legittimamente per l’immobile che ci occupa, era stata presentata una richiesta di p.d.c. per un intervento di recupero di un fabbricato diruto da anni ex art. 7 della L.R. 19/09 e per un incremento volumetrico del 35% in applicazione del comma 2, lettera e) dell’art. 5 della medesima legge, che, una volta ricostruito, avrebbe avuto come destinazione ultima, quella residenziale.
Il fabbricato in oggetto, diversamente da quanto afferma il Comune, è stato dismesso da decenni e quindi palesemente degradato, per la sua destinazione finale (deposito agricolo/allevamento polli), non era dotato di finiture tipiche dell’edilizia residenziale.
IV. violazione di legge – violazione e falsa applicazione art. 3 l.r. 19/2009 - violazione e falsa applicazione art. 5 l.r. 19/2009 - eccesso di potere - eccesso di potere per falsità dei presupposti – erroneità manifesta.
Il p.d.c. n. 229/2017 non dovrebbe considerarsi come nuovo permesso di costruire, ma come variante in corso d'opera del PdC 449/11. Esso, dunque, non rientrerebbe nei casi di esclusione previsti dal comma 1, lettera b), dell'art. 3 L.R. 19/2009.
In ogni caso l’edificio non rientrerebbe nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. 19/09, poiché, essendo stato realizzato in forza di licenza edilizia del 1963 esso rientra nella deroga al divieto di applicazione della Legge Piano casa per gli edifici collocati in zona A, riguardante gli edifici realizzati nei 50 anni precedenti l’entrata in vigore della Legge regionale n. 1/2011 (che ha introdotto la relativa opzione estensiva, originariamente non contemplata dall’art. 3, comma 1, lett. b), della L. n. 19/2009). La corretta esegesi della norma, infatti, sarebbe quella che fa decorrere il termine dall’entrata in vigore della legge regionale che l’ha introdotta e non dalla presentazione dell’istanza di titolo edilizio.
V. violazione di legge – violazione e falsa applicazione l.r. 19/09 - violazione e falsa applicazione NTA del PUA violazione e falsa applicazione - artt. 8 commi 4 e 14 delle N.T.A. del P.U.A. - violazione e falsa applicazione artt. 12, comma 8, 13 comma 9, 19 comma 11 e 31 comma 7 delle N.T.A. del P.U.A. L.R. 19/2009 - eccesso di potere - eccesso di potere per falsità dei presupposti – contraddittorietà tra atti – erroneità manifesta.
In ordine a tutte le censure con le quali si contesta di aver realizzato un intervento in difformità dalle prescrizioni del PUA e delle relative NTA, si oppone che l’istanza di variante al p.d.c. 449/2011 ed il conseguente p.d.c. 229/2017 del 2019 sono stati presentati in applicazione della L.R. 19/09 che, all’art. 5, riconosce espressamente, alle amministrazioni il potere di rilasciare, nei casi ivi espressamente contemplati, titoli edilizi anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti con l’unico limite del rispetto delle distanze tra edifici e delle altezze di cui al D.M. 1444/68 (e con l’unica eccezione dei piani paesaggistici).
Si è costituito il Comune di Pomigliano d’Arco, il quale ha contestato le avverse censure, chiedendo preliminarmente la riunione del ricorso n. 1242-23 con quello rubricato al n. 1549/23 proposto dall’originario richiedente i titoli edilizi annullati sig. AR.
Con atto d’intervento ad opponendum sono intervenuti i sig.ri RO e MA MA e IG SP, i quali, in via preliminare, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica agli stessi in quanto controinteressati. Tale qualifica sussisterebbe sia in ragione dello stabile collegamento della loro proprietà con i luoghi dell’intervento, sia in ragione delle pregresse vicende giudiziarie riferite al medesimo intervento edilizio, avendo essi impugnato innanzi a questo T.A.R. il permesso di costruire n. 227/2019 oggetto del gravato provvedimento di annullamento in autotutela ed essendo ancora pendente l’appello avverso la sentenza n. 19 /2022 che quel ricorso ha dichiarato irricevibile.
Si sono costituiti ad adiuvandum l’arch. ED, progettista degli interventi oggetto di contestazione con il provvedimento impugnato, e il sig. IG AR, originario proprietario del compendio.
Con il ricorso rubricato al n. 1549/22 il sig. IG AR ha impugnato il provvedimento di annullamento in autotutela in epigrafe indicato, formulando censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle articolate da G.R. CO s.r.l. seguenti motivi:
A) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 241/90.
B) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 co.1 lett, b) e c), 5, co. 1 e 2 lett, b) e c), e 7, co. 8- bis , della l.r. n. 19 del 2009.
C) violazione e falsa applicazione degli art. 2, co. 1 lett. f), 5, co. 1 e 7, com 8- bis , della l.r. n. 19 del 2009 - violazione e falsa applicazione degli artt. 19, co.11, lett. a), c) e d), 30 e 31 delle N.T.A. del P.U.A. per il centro storico.
D) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, co. 4, 9 e 14 delle N.T.A. del P.U.A. per il centro storico.
E) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 co. 10, del dl n. 70 del 2011 - violazione e falsa applicazione dell’art. 2- bis co. 1-ter del D.P.R. n. 380/01- violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 1, lett. b), 5 e 7, co. 8- bis della L.R. n. 19/2009 – interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico, su edifici collocati nella zona territoriale omogenea “A di interesse storico, architettonico e paesistico”.
F) violazione e falsa applicazione dell’art. 117, co. 3, Cost. - violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 10 del dl n. 70 del 2011 - violazione e falsa applicazione dell’art. 2- bis co. 1 ter, del D.P.R. n. 380/2001 - violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 1 lett. b), c), e f) 5, co. 1 e 2 lett. d) e c) e 7, co. 8- bis , della l.r. n.9/2009 - violazione e falsa applicazione dell’art. 19, co. 11, 30 e 31 nta del UA per il centro storico.
Anche nel giudizio rubricato al n. 1459/2022 si è costituito il Comune di Pomigliano d’Arco, chiedendo il rigetto del ricorso. È intervenuta ad adiuvandum l’arch. ED. Sono intervenuti ad opponendum i sig.ri MA e IG SP.
All’esito dell’udienza pubblica del 22 luglio 2025 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno, stante la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 70 c.p.a., disporre la riunione del ricorso n. 1549/23 al ricorso n. 1242/23, stante la connessione oggettiva delle due cause aventi ad oggetto il medesimo provvedimento.
2. Ancora preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai sig.ri RO MA e MA e IG SP nel ricorso n. 1242/23. Per costante insegnamento giurisprudenziale, infatti, “Il riconoscimento della qualifica di controinteressato in senso tecnico (ossia di litisconsorte necessario) è subordinato alla sussistenza di due elementi: uno di carattere formale ossia, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la sua espressa menzione nel provvedimento impugnato; ed uno sostanziale, ossia la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato .” (così ex multis , Consiglio di Stato sez. VI, 12/07/2021, n.5257).
Si è affermato, peraltro, che, “rispetto ad un provvedimento di annullamento d'ufficio - di carattere ampiamente discrezionale e nel quale l'amministrazione competente è chiamata a comparare l'interesse pubblico al ripristino della legalità con il contrapposto affidamento privato sulla stabilità di precedenti atti amministrativi - non si configurano controinteressati, nemmeno nei soggetti che abbiano sollecitato l'esercizio del relativo potere di riesame (giurisprudenza consolidata, da ultimo ribadita Cons. Stato, IV, 9 giugno 2016, n. 2488). Questi ultimi non sono infatti portatori di una situazione giuridica di vantaggio giuridicamente tutelata, e dunque della consistenza di interesse legittimo, rispetto alle determinazioni che l'amministrazione riterrà di assumere, pur a fronte di atti di segnalazione o esposti variamente denominati, rispetto a propri precedenti provvedimenti mediante la potestà di autotutela decisoria. ” (così Consiglio di Stato sez. V, 16/04/2019, n.2500).
Nel caso di specie, indipendentemente dalle vicende giudiziarie pregresse, non sussistono i presupposti di tipo formale e sostanziale ai quali è subordinata, secondo costante giurisprudenza, la individuazione dei controinteressati in senso tecnico, ai quali vada, a pena di inammissibilità, notificato il ricorso giurisdizionale.
Peraltro tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie pregresse, relative ai titoli edilizi oggetto di contestazione, sono intervenuti in giudizio ed hanno potuto articolare compiute difese.
il Comune afferma che il superamento del termine previsto per l’esercizio dell’autotutela si giustificherebbe per avere i richiedenti i titoli edilizi falsamente rappresentato una serie di presupposti di ammissibilità dell’intervento di demolizione e ricostruzione del compendio immobiliare ai sensi degli artt. 7, comma 8- bis e 5 L.R. 19/2009.
In particolare, avrebbero dichiarato falsamente sia la condizione di immobile “diruto ” del compendio in questione, così consentendo l’applicazione dell’art. 7, comma 8- bis , L.R. 19/2009 in assenza dei presupposti, sia l’avvenuta ristrutturazione dell’edificio – ubicato nel centro storico del Comune di Pomigliano d’Arco – negli ultimi cinquant’anni (computati a ritroso dalla data di presentazione dell’istanza di permesso di costruire) - in tal modo inducendo in errore il Comune sull’applicabilità della causa di esclusione prevista dall’art. 3, comma 1, lett. b) L.R. 19/2009.
Sotto un primo profilo, il Comune ritiene i richiedenti abbiano falsamente qualificato l’immobile come “diruto ” al fine di giovarsi della previsione dell’art. 7, comma 8- bis L.R. 19/2009. L’edificio, infatti, - un capannone adibito ad usi agricoli autorizzato con licenza edilizia del 1963, realizzato al rustico e mai rifinito – non sarebbe qualificabile né come diruto, né come rudere, poiché diruto è “ciò che è cadente, in rovina, diroccato. Il rudere invece è un manufatto costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, ovvero un immobile in cui è presente solo parte della muratura perimetrale e vi è assenza di copertura e di strutture orizzontali. Il manufatto oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione è un edificio non ultimato e rifinito in relazione all'uso (deposito agricolo) con struttura portante conservata per la parte realizzata”.
Sotto un secondo profilo il Comune, infatti, ha ritenuto che il p.d.c. richiesto nel 2017 e rilasciato nel 2019, costituirebbe titolo autonomo rispetto a quello rilasciato nel 2012 (e richiesto nel 2011), poiché integrante una variante essenziale al pregresso titolo e, pertanto, i ricorrenti non potrebbero giovarsi della deroga contenuta nell’ultima parte dell’art. 3, comma 1, lett. b) poiché il cinquantennio, da computare a far data dalla richiesta del titolo edilizio, dovrebbe calcolarsi a partire dall’istanza del 2017 e non da quella del 2011. Pertanto l’edificio, realizzato in base ad una licenza edilizia del 1963 non potrebbe ritenersi costruito nel cinquantennio antecedente la richiesta di titolo edilizio. Neppure risulterebbe eseguito alcun intervento di ristrutturazione nel medesimo periodo poiché il p.d.c. del 2012 non sarebbe mai stato eseguito e sarebbe decaduto.
Il Comune ha evidenziato, inoltre, che la natura autonoma del p.d.c. richiesto nel 2017 rispetto a quello richiesto nel 2011 – da dichiararsi sia in ragione delle variazioni essenziali riportate al progetto approvato con il p.d.c. del 2011, sia in ragione della decadenza del pregresso titolo dovuta alla sostanziale assenza di esecuzione del medesimo – impedirebbe di ritenere l’immobile come destinato ad uso residenziale, condizione che l’art. 5 L.R. 19/09 (richiamato dall’art. 7, comma 8- bis , L.R. 19/09), richiede per consentire l’applicazione dell’incremento volumetrico ivi previsto.
Dunque anche l’aver qualificato il p.d.c. richiesto nel 2017 come variante al p.d.c. 2011 costituirebbe una dichiarazione fuorviante perché avrebbe consentito ai ricorrenti di ottenere l’autorizzazione ad un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento e modifica di destinazione d’uso non consentito.
4. Con riguardo alla prima questione, ossia la falsa dichiarazione sull’assenza di interventi di ristrutturazione negli ultimi 50 anni, va evidenziato che, come correttamente afferma parte ricorrente, l’edificio oggetto dell’intervento in realtà ricade nell’ambito di applicazione della L.R. 19/2009 anche a prescindere dall’esecuzione di interventi di ristrutturazione, essendo stato autorizzato e costruito nei cinquant’anni precedenti la data di entrata in vigore della Legge regionale 05/01/2011, n. 1 (la licenza edilizia è del 1963), il cui art. 1, comma 1, lett. o), ha introdotto l’eccezione alla causa di esclusione costituita dall’essere l’edificio collocato “all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, [n. 1444] o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali”.
Il diverso orientamento al quale il Comune ha fatto riferimento – sostenuto anche in talune pronunce – secondo cui il cinquantennio sarebbe da computarsi a partire dal momento in cui è stato richiesto il titolo edilizio, non convince, non essendo pienamente compatibile né con la lettera, né con la ratio della disposizione, così come ha rilevato altro orientamento di questo T.A.R. (Sez. IV, 25 maggio 2023, n. 3203/23).
Sul piano letterale, infatti, va osservato che la previsione è stata introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. o) della Legge regionale 05/01/2011, n. 1 che così recita: “1. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), è così modificata: (…)
o) all'articolo 3, comma 1, lettera b) dopo le parole “strumenti urbanistici comunali” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente articolo;”.
Gli ultimi cinquant’anni si ancorano sintatticamente alle modifiche apportate dalla legge stessa, che ha ampliato il campo di applicazione della L.R. Piano casa.
La ratio della disposizione, inoltre, è riconducibile all’intento del legislatore regionale di consentire l’applicazione del Piano casa anche nei centri storici per quegli edifici che, in ragione dell’epoca di realizzazione o delle modifiche subite nel corso del tempo, non hanno mai avuto o hanno perduto i caratteri architettonici tipici, la cui tutela è posta a fondamento dell’esclusione dagli interventi premiali previsti dalla legge stessa.
Se tale è la ratio della previsione, deve ritenersi che il Legislatore abbia inteso far riferimento ad un preciso momento storico, a partire dal quale le caratteristiche architettoniche degli edifici di nuova costruzione si sono differenziate rispetto a quelle degli edifici tipici dei centri storici - che costituiscono l’oggetto specifico della tutela identitaria del patrimonio edilizio comunale - e abbia, per in ragione di tale dato, consentito gli interventi della legge speciale anche agli edifici di più recente edificazione.
Ancorando invece il decorso del cinquantennio al momento in cui è proposta la domanda, si perderebbe un riferimento storico predeterminato e si genererebbero ingiustificate disparità di trattamento, da un lato, impedendosi l’applicazione del Piano casa ad edifici che comunque non hanno più i caratteri tipici che connotano il centro storico, e, dall’altro, consentendolo, invece, ad edifici che, pur conservando i caratteri tipici al momento dell’entrata in vigore della L.R. 1/2011, abbiano, tuttavia, subito interventi di ristrutturazione in tempi più recenti, eventualmente anche al solo scopo di precostituire le condizioni per fruire della L.R. 19/2009, così di fatto vanificando la tutela prevista dalla norma di esclusione.
Va, dunque, confermata l’affermazione secondo cui la tesi interpretativa secondo cui il cinquantennio va computato dalla data di entrata in vigore della L.R. 1 del 5.1.2011 (entrata in vigore il 25.1.2011) essendo essa “la più corrispondente al dato normativo nonché la più coerente con una esigenza di certezza e di uniformità atteso che, a ritenere diversamente, la decorrenza ditale arco temporale muterebbe di volta in volta, in base al momento di presentazione delle istanze di rilascio dei titoli edilizi.” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 maggio 2023, n. 3203/23).
Dunque, non soltanto non è configurabile una falsa dichiarazione sulla sussistenza del presupposto di ammissibilità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c) L.R. 19/2009, ma risulta provato che l’edificio originario aveva le caratteristiche per rientrare nell’ambito di applicazione della L.R. Piano casa, pur essendo collocato nella z.t.o. A.
5. Sotto altro profilo il Comune correla la falsa rappresentazione alle caratteristiche dell’edificio originario, che non potrebbe qualificarsi come “diruto ”, poiché non si tratterebbe di un edificio in rovina o diroccato, ma semplicemente incompleto “con struttura portante conservata per la parte realizzata”.
Sebbene l’interpretazione data dal Comune al requisito normativo nel provvedimento impugnato possa ritenersi condivisibile, tuttavia, non è configurabile una falsa rappresentazione in capo ai richiedenti.
Risulta dagli atti, infatti, che nell’istanza di p.d.c. presentata nel 2017 (poi evasa con il rilascio del permesso di costruire n. 229/2017 del 24.9.2019), i richiedenti avevano corredato la descrizione dell’edificio da documentazione fotografica dalla quale emergeva lo stato dell’immobile. Nella relazione tecnica allegata all’istanza, inoltre, l’immobile era così descritto: “L'insieme dei manufatti edilizi è costruito da un volume edilizio che raggiunge fino a tre piani fuori terra e prospetta ad Est su una corte comune accessibile da Via G. Guadagni mentre per i restanti lati è adiacente ad altre proprietà. Il fabbricato, attualmente in pessime condizioni statiche e funzionali, è costituito da una struttura portante in c.a. cosi come i solai. Le finiture sono in condizioni pessime e/o assenti. La copertura in parte a falde, i pavimenti sono assenti. Gli infissi sono assenti e sulle aperture sono presenti solo tracce di protezione esterna in ferro.
L'edificio sorge in una zona urbanizzata, destinata a residenza ed è servito da tutti gli impianti primari acqua. luce. gas e fognatura.
Dallo studio delle tavole di analisi e di progetto del P.U.A. si può riassumere quanto di seguilo elencato:
Dalla tavola A.9.1. si evince che il fabbricato non è tipologizzato ed insiste su corte comune in terra battuta:
Modalità d'Intervento: ristrutturazione e riqualificazione:
Nel Piano del Colme l'immobile ricade nell’ambito XIX.
Come ben evidente dalla documentatone fotografica risulta che il progetto si riferisce ad un edificio diruto, cioè trattasi di una struttura edilizia andata in rovina; l'edificio risulta privo di parte degli orizzontamenti interni e di parte della copertura di cui parte inclinata con onduline di cemento amianto”.
L’immobile è stato descritto nelle sue caratteristiche ed è incontestato da parte del Comune che esse corrispondano alla realtà. La descrizione è accompagnata da documentazione fotografica da cui risulta lo stato dell’edificio.
L’Amministrazione, dunque, valutando la documentazione allegata ha ritenuto all’epoca sussistenti i presupposti di applicazione dell’art. 7, comma 8- bis , ritenendo l’immobile qualificabile come diruto, evidentemente valorizzando la vetustà del medesimo e gli elementi strutturali ammalorati o mancanti.
Il provvedimento impugnato dà una differente e più restrittiva interpretazione alla disposizione normativa e sulla base di tale interpretazione – e non di una falsa o omessa rappresentazione di fatti - ha proceduto all’annullamento del titolo edilizio.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per poter applicare l’art. 21- nonies , comma 2- bis , L. 241/90. Nel caso di specie, infatti, non risultano dichiarazioni o rappresentazioni di fatto false o fuorvianti, avendo i richiedenti messo in condizione il Comune di verificare lo stato dei luoghi con una rappresentazione non contestata nella sua veridicità.
L’edificio, comunque - effettivamente vetusto - risulta mancante di taluni elementi strutturali e, pertanto, neppure può configurarsi una colpa grave del richiedente nell’aver fatto riferimento al dato normativo previsto dall’art. 7, comma 8- bis L.R. 19/2009, suscettibile comunque di diverse interpretazioni.
6. Per tali ragioni, va dichiarata la fondatezza del primo motivo formulato in ciascuno dei ricorsi riuniti. Le altre censure possono essere assorbite avendo la prima carattere pregiudiziale.
7. Le spese di entrambi i giudizi possono essere compensate, tenuto conto della natura interpretativa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 22 luglio 2025, 15 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IO ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ZZ | NA PA |
IL SEGRETARIO