TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/06/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, in persona del Giu- dice unico Dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1320/2022 R.G. avente ad oggetto: risarci- mento danni TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo Parte_1 giusta procura in calce dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato uni- tamente allo stesso in Torre Annunziata alla via Gino Alfani n.15 ATTORE E
nella qualità di Impresa designata dall'Ivass per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocato Luigi Tuccillo giusta procura alle liti per Notaio Per_1
in Milano del 26 luglio 2017, rep. N. 3999 – racc. 2141, elettivamente
[...] domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15. CONVENUTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025, le parti hanno rassegnato le proprie con- clusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4.3.2022, evocava in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale, la nella qualità di Controparte_1
Impresa designata per la gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarci- mento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi 24.6.2015, alle ore 21.00 circa, in Pompei alla Via Sacra. Esponeva l'attore che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate percorreva regolarmente a piedi la via Sacra sul marciapiede destro, allorquando nei
1 pressi del ristorante “Love Brace” civico 174, mentre attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali da destra verso sinistra, veniva investito da un'autovettura, il cui conducente non avvedendosi del passaggio del pedone lo investiva, facendolo rovinare al suolo. Aggiungeva che il conducente del veicolo non si fermava per prestare soccorso e proseguiva repentinamente la sua corsa rendendo impossibile la sua identi- ficazione. In seguito al sinistro l'attore riportava gravi lesioni personali, per cui se ne richiedeva il trasporto presso il presidio ospedaliero vicino, dove i sani- tari di turno gli diagnosticavano “rottura di corda tendinea, lesione tendine Achille sin”. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via Controparte_2 preliminare la prescrizione del diritto fatto valere, l'improponibilità della do- manda per violazione degli artt. 283-287 D.lgs. 2005 n. 209 nonché la caren- za di legittimazione. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Assegnati su richiesta di parte i termini 183 comma VI c.p.c., espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali e con consulenza medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti all'udienza del 18 febbraio 2025, veniva rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini dell'art190 c.p.c. 2. In limine litis va respinta l'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs. 209/2005, in quanto la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzioni in mora a mezzo pec ricevute dalla Consap in data 31-08-2015, 28-02-2017, 5-09-2018, 3-03-2020 e conseguenti integra- zioni in data 24-03-2021) non lascia dubbi di sorta;
parte attrice nel richiede- re il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della de- scrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, della documentazione medica relativa alle lesioni patite, della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare. Senza trascurare la circostanza che l'art 148, comma 5, D.lgs. n. 209 del 2005 prevede che in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessa- rie integrazioni;
nel caso in oggetto, nessuna richiesta di integrazione o invito a visita è stata inoltrata al danneggiato.
2 2.1. Va dichiarata, altresì, la procedibilità della domanda avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12/09/2014 n. 132 convertito in l. 10/11/2014 n. 162, atteso che parte attrice ha allegato l'invito di negoziazione assistita espe- rito nei confronti di nella qualità di Impresa Controparte_3 designata dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rispettivamente a mezzo pec il 7-9-2021; 2.2. Va poi rigettata la preliminare eccezione di prescrizione del diritto al ri- sarcimento del danno sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art 2947 comma 2 c.c. Nella fattispecie il termine prescrizionale in oggetto è stato interrotto dappri- ma con le raccomandate di costituzione in mora prodotte in atti del 31-08- 2015, 28-02-2017, 5-09-2018, 3-03-2020, 24-03-2021, 7-9-2021, 4-03-2022 quindi con la notificazione dell'atto di citazione in giudizio.
2.3. Sempre in via preliminare, va rigettata, infine, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consoli- dati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2- 2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittima- zione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della do- manda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto
3 che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (ecce- zioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito. In parti- colare, in ordine alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha fonda- to la propria eccezione, contestando la mancata prova dell'impossibilità dell'identificazione del veicolo. Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azio- nato dall'attore e non la legittimazione attiva di questi e quella passiva del convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussistono, aven- do assunto l'attore di aver subito lesioni personali da un veicolo pirata rima- sto non identificato.
3. Nel merito, la domanda di risarcimento danni è fondata e merita accogli- mento. Nella specie, in punto di fatto, il danneggiato ha dimostrato che ricorrono i presupposti per agire ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005 ovvero il fatto che il sinistro è stato provocato da un veicolo non identificato, avendo offerto suf- ficienti elementi di prova ed indizi in proposito. In particolare, la non identifi- cazione del veicolo danneggiante emerge dalla lettera di costituzione in mora prodotta, dal verbale di denunzia-querela contro ignoti del 5.8.2015 proposta dal danneggiato presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata per i fatti di causa, dal verbale di pronto soccorso ASL NA 3 Sud n. 2015/33834 del 24.6.2015 alle ore 21,28, valutati unitamente alle dichiarazioni rese sul punto dal testimone escusso che ha descritto la dinamica in maniera congrua rispetto a quanto riportato nell'atto introduttivo, riferendo di trovarsi sui luo- ghi di causa e di avere visto l'attore che attraversava le strisce pedonali del tratto di strada indicato allorquando un autovettura, della quale non riusciva ad annotare il numero di targa, ma di ricordare essere di colore chiaro e di dimensioni piccole, proveniente dalla stazione verso le chiesa, urtava il piede sinistro di facendolo cadere a terra, senza fermarsi, e procu- Parte_1 randogli lesioni, in particolare alla caviglia e al tallone sinistro.
4 Emerge, pertanto, la prova del nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dal danneggiato, e descritte nel verbale di accettazione del pronto soccorso in atti, nel quale è indicata nella voce relativa alle circostanze “riferisce di essere stato investito in strada” nonché la relativa omissione di soccorso da cui si evince “rottura corda tendinea, lesione tendine achilleo sinistro”.
3.1. In materia di responsabilità civile da sinistri stradali con investimento di pedone, sussiste la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., di conseguenza, tale presunzione può considerarsi superata solo nell'ipotesi in cui il conducente abbia provato di aver adoperato tutti gli accorgimenti e le misure idonei ad evitare il verifi- carsi dell'evento dannoso, sicché risulti certo che quest'ultimo non sia in al- cun modo ricollegabile alla sua condotta di guida. In tale ottica, dunque, qua- lora non sia possibile muovere alcun rimprovero nei confronti del conducente, non ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone inve- stito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre pro- gressivamente quella presunta a carico del conducente (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sus- sistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causa-zione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedo- nali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al condu- cente del veicolo)” (Cass. civ., ord. del 28-1-2019, n. 2241); infatti, secondo la giurisprudenza, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, per vincere la presunzione juris tantum il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
3.2. Nella fattispecie non sono emersi elementi tali da far ritenere superata la presunzione anzidetta, risultando fin dall'atto introduttivo, che ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste escusso , che al Testimone_1 momento del sinistro l'attore si trovava sulle strisce pedonali della Via Sacra, con la conseguenza che la sua condotta non è in contrasto con quanto previ- sto dall'art. 190 d.lgs. n. 285 del 1992 che dispone al comma 2: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.
5 4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum, questo tribunale aderi- sce all'indirizzo statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimo- niale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), nella sua lettu- ra costituzionalmente orientata. Con riferimento al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sen- tenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di genera- le applicazione.
4.1. Nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta e dalla c.t.u. espletata (redatta dal dott. del 21.02.2024), è risultato che il Persona_2 danneggiato ha subito, a seguito del sinistro, “politrauma della strada, con rottura tendine Achille di sinistra”, e gli ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 12%. Tenuto conto di tale quadro clinico, tuttavia, la scrivente ritiene di discostarsi parzialmente dalle conclusioni dell'ausiliario, valutando maggiormente con- forme al caso in esame, in cui sono residuati esiti da rottura del tendine d'Achille con limitazioni dell'articolazione, sotto il profilo del solo cd. “danno biologico” la quantificazione nella misura del 9% (secondo quanto uniforme- mente indicato dai manuali - Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico F. <8%>; Danno Biologico G. Cima- Per_3 Per_4 Persona_5 glia, P. Rossi fino a <8%>; Guida orientativa per la valutazione del danno bio- Per logico M. , Consigliere, L. Per_6 Per_7 CP_4 CP_5
<5-10%> - circa le conseguenza in termini percentuali della rottura del tendi- ne di Achille con esiti anatomici con limitazioni articolari della cavità e ipova- lidità dei muscoli surali), tenendo conto, altresì, degli esiti cicatriziali (con cicatrici alla caviglia sx di 8 cm lineare e di larghezza 0,5 cm) ed apparendo, invece, la quantificazione al 12% eccessiva e non adeguata, anche laddove si consideri la limitata incidenza, per tipologia e collocazione, delle cicatrici ri- scontrate.
6 Vanno, poi, aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole, conformemente a quanto indicato dal c.t.u., per ITT giorni 20, per ITP gg. 15 nella misura del 75% e giorni 15 nella misura del 50% e giorni 15 al 25%. Del resto, è noto che “Il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifi- ca, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorre- re alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documenta- zione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche” (Cass. Sez. 2, Sen- tenza n. 30733 del 21/12/2017). Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali 16.765,79 per postumi permanenti al 9% in un sog- getto leso di anni 39; euro 2.347,70 per l'inabilità temporanea relativa quanti- ficata ponendo alla base i dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024). Dunque, in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro 19.113,49 a titolo di danno non patrimoniale.
4.1. Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno, vale a dire tutti i danni patrimoniali e non subiti in seguito al denun- ciato sinistro, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla perso- na deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudi- zio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unita- ria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (dan- no morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), rispon- de ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte cate- gorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pre- giudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronun- cia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattar-
7 si di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turba- mento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biolo- gico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore auto- nomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carat- tere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sem- pre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e venga- no inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stra- dale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno bio- logico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro- permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di soffe- renza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo
“ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabel-
8 lare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo para- metrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la li- quidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in ag- giunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta inci- denza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sa- rebbe stato loro preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Di conseguenza, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale.
4.2. Al danneggiato compete poi, a titolo di danno patrimoniale, l'importo di euro 32,80 per le spese mediche sostenute, documentate e ritenute congrue dal c.t.u.. Pertanto, all'attore va riconosciuto il complessivo importo di euro 19.146,29. 4.3. Sull'importo di euro 19.146,29 all'attore va attribuita la somma di euro 349,56 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giuri- sprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore dell'attore l'importo complessivo di euro 19.495,85, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannata Controparte_2
[...]
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza della parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della con-
9 troversia (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 D.M. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordi- nanza n. 35195 del 30-11-2022) - discostandosi per tale ragione dalla nota spese in atti parametrata su un differente scaglione -, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introdutti- va, euro 777,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.680,00; fase decisionale, euro 1.701,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Giuseppe Varcaccio Garo- falo ex art. 93 c.p.c.
5.1. Non può, invece, essere accolta la richiesta di riconoscimento della spese legali relative alla fase precedente all'instaurazione del presente giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, invero, che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova. In sostanza, la mera indicazione della debenza delle spese stragiudiziali, poi non corrisposte, non equivale in sede giudiziale alla piena prova di aver subito un danno emergente, corrispondente all'esborso delle dette somme (cfr. Cass. civ. sez. III ordinanza n. 15732 del 17-5-2022; in merito alla necessità di pro- va documentale cfr. anche: Corte di Appello di Milano sentenza n. 900/2023; Corte di Appello di Genova sentenza n. 170/2024; Tribunale di Roma senten- za n. 8600/2024; Tribunale di Milano sentenza n. 3347/2024; Tribunale di Foggia sentenza n. 2261/2023; Tribunale di Massa sentenza n. 291/2024; Tribunale di Venezia, sentenza n. 3979/2024 e n. 4084/2024; Tribunale di Pescara, sentenza n. 263/2024; Tribunale di Taranto, sentenza n. 600/2025; Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 1467/2023). Non avendo provato la parte attrice di aver corrisposto al difensore alcuna somma per le prestazioni in discorso, la richiesta deve essere disattesa.
5.2. Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto sono poste definitivamen- te a carico della soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudi- ce monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_2 nella qualità di Impresa designata dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime
10 della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., in persona del legale rap- presentante p.t., al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1 euro 19.495,85, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
B. condanna nella qualità di Impresa designata Controparte_2 dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sini- stri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del le- gale rapp.te p.t., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Giuseppe Varcaccio Garofalo dichiaratosi antistatario;
C. rigetta la domanda relativa alle spese stragiudiziali;
D. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della convenuta soccom- bente, liquidate con separato decreto. Torre Annunziata, così deciso il 12 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
11
, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo Parte_1 giusta procura in calce dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato uni- tamente allo stesso in Torre Annunziata alla via Gino Alfani n.15 ATTORE E
nella qualità di Impresa designata dall'Ivass per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocato Luigi Tuccillo giusta procura alle liti per Notaio Per_1
in Milano del 26 luglio 2017, rep. N. 3999 – racc. 2141, elettivamente
[...] domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15. CONVENUTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025, le parti hanno rassegnato le proprie con- clusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 4.3.2022, evocava in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale, la nella qualità di Controparte_1
Impresa designata per la gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarci- mento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi 24.6.2015, alle ore 21.00 circa, in Pompei alla Via Sacra. Esponeva l'attore che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate percorreva regolarmente a piedi la via Sacra sul marciapiede destro, allorquando nei
1 pressi del ristorante “Love Brace” civico 174, mentre attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali da destra verso sinistra, veniva investito da un'autovettura, il cui conducente non avvedendosi del passaggio del pedone lo investiva, facendolo rovinare al suolo. Aggiungeva che il conducente del veicolo non si fermava per prestare soccorso e proseguiva repentinamente la sua corsa rendendo impossibile la sua identi- ficazione. In seguito al sinistro l'attore riportava gravi lesioni personali, per cui se ne richiedeva il trasporto presso il presidio ospedaliero vicino, dove i sani- tari di turno gli diagnosticavano “rottura di corda tendinea, lesione tendine Achille sin”. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via Controparte_2 preliminare la prescrizione del diritto fatto valere, l'improponibilità della do- manda per violazione degli artt. 283-287 D.lgs. 2005 n. 209 nonché la caren- za di legittimazione. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Assegnati su richiesta di parte i termini 183 comma VI c.p.c., espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali e con consulenza medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti all'udienza del 18 febbraio 2025, veniva rimessa in decisione con l'assegnazione dei termini dell'art190 c.p.c. 2. In limine litis va respinta l'eccezione di improponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs. 209/2005, in quanto la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzioni in mora a mezzo pec ricevute dalla Consap in data 31-08-2015, 28-02-2017, 5-09-2018, 3-03-2020 e conseguenti integra- zioni in data 24-03-2021) non lascia dubbi di sorta;
parte attrice nel richiede- re il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della de- scrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, della documentazione medica relativa alle lesioni patite, della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare. Senza trascurare la circostanza che l'art 148, comma 5, D.lgs. n. 209 del 2005 prevede che in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessa- rie integrazioni;
nel caso in oggetto, nessuna richiesta di integrazione o invito a visita è stata inoltrata al danneggiato.
2 2.1. Va dichiarata, altresì, la procedibilità della domanda avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12/09/2014 n. 132 convertito in l. 10/11/2014 n. 162, atteso che parte attrice ha allegato l'invito di negoziazione assistita espe- rito nei confronti di nella qualità di Impresa Controparte_3 designata dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rispettivamente a mezzo pec il 7-9-2021; 2.2. Va poi rigettata la preliminare eccezione di prescrizione del diritto al ri- sarcimento del danno sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art 2947 comma 2 c.c. Nella fattispecie il termine prescrizionale in oggetto è stato interrotto dappri- ma con le raccomandate di costituzione in mora prodotte in atti del 31-08- 2015, 28-02-2017, 5-09-2018, 3-03-2020, 24-03-2021, 7-9-2021, 4-03-2022 quindi con la notificazione dell'atto di citazione in giudizio.
2.3. Sempre in via preliminare, va rigettata, infine, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consoli- dati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2- 2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittima- zione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della do- manda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto
3 che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (ecce- zioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito. In parti- colare, in ordine alla carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha fonda- to la propria eccezione, contestando la mancata prova dell'impossibilità dell'identificazione del veicolo. Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azio- nato dall'attore e non la legittimazione attiva di questi e quella passiva del convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussistono, aven- do assunto l'attore di aver subito lesioni personali da un veicolo pirata rima- sto non identificato.
3. Nel merito, la domanda di risarcimento danni è fondata e merita accogli- mento. Nella specie, in punto di fatto, il danneggiato ha dimostrato che ricorrono i presupposti per agire ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005 ovvero il fatto che il sinistro è stato provocato da un veicolo non identificato, avendo offerto suf- ficienti elementi di prova ed indizi in proposito. In particolare, la non identifi- cazione del veicolo danneggiante emerge dalla lettera di costituzione in mora prodotta, dal verbale di denunzia-querela contro ignoti del 5.8.2015 proposta dal danneggiato presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata per i fatti di causa, dal verbale di pronto soccorso ASL NA 3 Sud n. 2015/33834 del 24.6.2015 alle ore 21,28, valutati unitamente alle dichiarazioni rese sul punto dal testimone escusso che ha descritto la dinamica in maniera congrua rispetto a quanto riportato nell'atto introduttivo, riferendo di trovarsi sui luo- ghi di causa e di avere visto l'attore che attraversava le strisce pedonali del tratto di strada indicato allorquando un autovettura, della quale non riusciva ad annotare il numero di targa, ma di ricordare essere di colore chiaro e di dimensioni piccole, proveniente dalla stazione verso le chiesa, urtava il piede sinistro di facendolo cadere a terra, senza fermarsi, e procu- Parte_1 randogli lesioni, in particolare alla caviglia e al tallone sinistro.
4 Emerge, pertanto, la prova del nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dal danneggiato, e descritte nel verbale di accettazione del pronto soccorso in atti, nel quale è indicata nella voce relativa alle circostanze “riferisce di essere stato investito in strada” nonché la relativa omissione di soccorso da cui si evince “rottura corda tendinea, lesione tendine achilleo sinistro”.
3.1. In materia di responsabilità civile da sinistri stradali con investimento di pedone, sussiste la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., di conseguenza, tale presunzione può considerarsi superata solo nell'ipotesi in cui il conducente abbia provato di aver adoperato tutti gli accorgimenti e le misure idonei ad evitare il verifi- carsi dell'evento dannoso, sicché risulti certo che quest'ultimo non sia in al- cun modo ricollegabile alla sua condotta di guida. In tale ottica, dunque, qua- lora non sia possibile muovere alcun rimprovero nei confronti del conducente, non ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone inve- stito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre pro- gressivamente quella presunta a carico del conducente (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sus- sistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causa-zione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedo- nali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al condu- cente del veicolo)” (Cass. civ., ord. del 28-1-2019, n. 2241); infatti, secondo la giurisprudenza, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, per vincere la presunzione juris tantum il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
3.2. Nella fattispecie non sono emersi elementi tali da far ritenere superata la presunzione anzidetta, risultando fin dall'atto introduttivo, che ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste escusso , che al Testimone_1 momento del sinistro l'attore si trovava sulle strisce pedonali della Via Sacra, con la conseguenza che la sua condotta non è in contrasto con quanto previ- sto dall'art. 190 d.lgs. n. 285 del 1992 che dispone al comma 2: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.
5 4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum, questo tribunale aderi- sce all'indirizzo statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimo- niale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), nella sua lettu- ra costituzionalmente orientata. Con riferimento al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sen- tenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di genera- le applicazione.
4.1. Nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta e dalla c.t.u. espletata (redatta dal dott. del 21.02.2024), è risultato che il Persona_2 danneggiato ha subito, a seguito del sinistro, “politrauma della strada, con rottura tendine Achille di sinistra”, e gli ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 12%. Tenuto conto di tale quadro clinico, tuttavia, la scrivente ritiene di discostarsi parzialmente dalle conclusioni dell'ausiliario, valutando maggiormente con- forme al caso in esame, in cui sono residuati esiti da rottura del tendine d'Achille con limitazioni dell'articolazione, sotto il profilo del solo cd. “danno biologico” la quantificazione nella misura del 9% (secondo quanto uniforme- mente indicato dai manuali - Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico F. <8%>; Danno Biologico G. Cima- Per_3 Per_4 Persona_5 glia, P. Rossi fino a <8%>; Guida orientativa per la valutazione del danno bio- Per logico M. , Consigliere, L. Per_6 Per_7 CP_4 CP_5
<5-10%> - circa le conseguenza in termini percentuali della rottura del tendi- ne di Achille con esiti anatomici con limitazioni articolari della cavità e ipova- lidità dei muscoli surali), tenendo conto, altresì, degli esiti cicatriziali (con cicatrici alla caviglia sx di 8 cm lineare e di larghezza 0,5 cm) ed apparendo, invece, la quantificazione al 12% eccessiva e non adeguata, anche laddove si consideri la limitata incidenza, per tipologia e collocazione, delle cicatrici ri- scontrate.
6 Vanno, poi, aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole, conformemente a quanto indicato dal c.t.u., per ITT giorni 20, per ITP gg. 15 nella misura del 75% e giorni 15 nella misura del 50% e giorni 15 al 25%. Del resto, è noto che “Il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifi- ca, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorre- re alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documenta- zione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche” (Cass. Sez. 2, Sen- tenza n. 30733 del 21/12/2017). Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali 16.765,79 per postumi permanenti al 9% in un sog- getto leso di anni 39; euro 2.347,70 per l'inabilità temporanea relativa quanti- ficata ponendo alla base i dei criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024). Dunque, in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro 19.113,49 a titolo di danno non patrimoniale.
4.1. Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno, vale a dire tutti i danni patrimoniali e non subiti in seguito al denun- ciato sinistro, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla perso- na deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudi- zio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unita- ria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (dan- no morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), rispon- de ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte cate- gorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pre- giudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronun- cia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattar-
7 si di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turba- mento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biolo- gico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore auto- nomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carat- tere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sem- pre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e venga- no inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stra- dale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno bio- logico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro- permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di soffe- renza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo
“ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabel-
8 lare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo para- metrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la li- quidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in ag- giunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta inci- denza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sa- rebbe stato loro preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Di conseguenza, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale.
4.2. Al danneggiato compete poi, a titolo di danno patrimoniale, l'importo di euro 32,80 per le spese mediche sostenute, documentate e ritenute congrue dal c.t.u.. Pertanto, all'attore va riconosciuto il complessivo importo di euro 19.146,29. 4.3. Sull'importo di euro 19.146,29 all'attore va attribuita la somma di euro 349,56 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giuri- sprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, andrà liquidato in favore dell'attore l'importo complessivo di euro 19.495,85, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannata Controparte_2
[...]
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza della parte convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della con-
9 troversia (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 D.M. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordi- nanza n. 35195 del 30-11-2022) - discostandosi per tale ragione dalla nota spese in atti parametrata su un differente scaglione -, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introdutti- va, euro 777,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.680,00; fase decisionale, euro 1.701,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Giuseppe Varcaccio Garo- falo ex art. 93 c.p.c.
5.1. Non può, invece, essere accolta la richiesta di riconoscimento della spese legali relative alla fase precedente all'instaurazione del presente giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, invero, che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova. In sostanza, la mera indicazione della debenza delle spese stragiudiziali, poi non corrisposte, non equivale in sede giudiziale alla piena prova di aver subito un danno emergente, corrispondente all'esborso delle dette somme (cfr. Cass. civ. sez. III ordinanza n. 15732 del 17-5-2022; in merito alla necessità di pro- va documentale cfr. anche: Corte di Appello di Milano sentenza n. 900/2023; Corte di Appello di Genova sentenza n. 170/2024; Tribunale di Roma senten- za n. 8600/2024; Tribunale di Milano sentenza n. 3347/2024; Tribunale di Foggia sentenza n. 2261/2023; Tribunale di Massa sentenza n. 291/2024; Tribunale di Venezia, sentenza n. 3979/2024 e n. 4084/2024; Tribunale di Pescara, sentenza n. 263/2024; Tribunale di Taranto, sentenza n. 600/2025; Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 1467/2023). Non avendo provato la parte attrice di aver corrisposto al difensore alcuna somma per le prestazioni in discorso, la richiesta deve essere disattesa.
5.2. Le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto sono poste definitivamen- te a carico della soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudi- ce monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_2 nella qualità di Impresa designata dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime
10 della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., in persona del legale rap- presentante p.t., al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1 euro 19.495,85, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
B. condanna nella qualità di Impresa designata Controparte_2 dall'Ivass per la Regione Campania alla gestione delle liquidazioni di sini- stri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del le- gale rapp.te p.t., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 264,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Giuseppe Varcaccio Garofalo dichiaratosi antistatario;
C. rigetta la domanda relativa alle spese stragiudiziali;
D. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della convenuta soccom- bente, liquidate con separato decreto. Torre Annunziata, così deciso il 12 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
11