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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/12/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.699/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Raffaele Russillo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.699/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
DE. (P. IVA = ), in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Controparte_1 P.IVA_1 [...] con sede in Padula (SA) alla Via Nazionale, rappresentato e difeso – in virtù di Controparte_2 procura a margine dell'atto di opposizione – dall'Avv. Francesco Marotta - CodiceFiscale_1
, insieme al quale elettivamente domicilia, anche ai sensi e per gli effetti Email_1 di cui all'art. 1182 del cod. civ., presso il suo Studio in Laurino (SA) alla P.zza Magliani n.
3 - Tel. – Fax
- 0974.942201. attore-opponente contro domiciliato in Sala Consilina alla Via S. Sebastiano 11 c.f. Controparte_3
p.i. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Romanelli (c.f. C.F._2 P.IVA_2
), elett.te dom.to con quest'ultimo presso il suo studio in Sassano alla Via C.F._3
Croce, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche telematiche al telefax 02/36215736 o all'indirizzo e-mail ). Email_2
convenuta-opposta
Conclusioni: come da note depositate dall'opponente per l'udienza del 20.11.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 20.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Parte opponente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Ciò posto, con atto di citazione notificato in data 27.06.24 la “ Contr Controparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale il sig. proponendo atto di opposizione a decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 136/2024 (R.G. n. 458/2024) reso dal Tribunale di Lagonegro in data 17.05.2024, notificato in data 22.05.2024, con cui era stato ingiunto alla predetta debitrice opponente di provvedere al pagamento, in favore del sig. della somma complessiva di euro 13.147,99, oltre Controparte_3 interessi e spese processuali. L'opponente eccepiva l'estinzione parziale del credito di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo. In particolare, la eccepiva che: 1) - con riferimento alla fattura n. Contr Controparte_1
10/E del 017.02.2024, residua un solo debito di €.1.124,00, come da allegato n. 3 = Fattura n. 10/E del 07.02.2024 + Assegno Bancario n. 0065996251-09 del 05.02.2024 di €. 4.435,00 con Ricevuta sottoscritta da + RICEVUTA del 09.02.2024 con Credito RESIDUO di €. 1.124,00; Parte_1
2)- con riferimento alla Fattura n. 11/E del 07.02.2024, nulla è dovuto, essendo stata la stessa integralmente saldata come da allegato n. 4 = RICEVUTA sottoscritta da per Controparte_3
SALDO Fattura n. 11/E del 07.02.2024; 3)- con riferimento alla n. 17/E del 20.02.2024, nulla è dovuto, essendo stata la stessa integralmente pagata, come da allegato n. 5 = RICEVUTA sottoscritta da per n. Controparte_3 Persona_1
17/E del 20.02.2024. L'opponente, quindi, chiedeva di accertare la nullità – inesistenza, infondatezza del decreto ingiuntivo n. 136/2024 emesso dal Tribunale di Lagonegro, in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Si è costituito l'opposto, il sig. che ha impugnato e contestato le domande di parte Controparte_3 attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In particolare, in punto di fatto ha contestano in toto le ricevute di pagamento a firma di per non essere le relative sottoscrizioni riconducibili Controparte_3 all'opposto.
Ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Il giudice, all'esito della riserva assunta all'udienza del 20.05.2025, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc, all'udienza del 20.11.2024, dinanzi allo scrivente. L'udienza di discussione veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione va respinta e dunque confermato il decreto ingiuntivo. Venendo al merito della causa, l'opposto in comparsa di costituzione ha dichiarato “In particolare in punto di fatto si contestano in toto le ricevute a firma di la cui sottoscrizione non è riconducibile all'Opposto”. In Controparte_3 tal modo l'opposto ha disconosciuto formalmente le scritture (ricevute di pagamento) prodotte dall'opponente a firma del sig. Dal canto suo, l'opponente non ha dichiarato di volersi Controparte_3 avvalere delle stesse scritture. Come ritenuto in pacifica giurisprudenza, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
ciò in quanto l'accertamento dell'autenticità della scrittura non può che riguardare documenti originali (tra le altre Cassazione civile Sezione VI sentenza del 27/03/2014 n. 7267). Inoltre, all'esito della produzione ex art. 215, 1 co. n. 2 c.p.c., la parte che intende valersi della scrittura privata ha l'onere di chiederne la verificazione, presentando apposita istanza, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 216 c.p.c. Era, pertanto, onere della “ Contr Controparte_1
, ove intendesse avvalersi delle scritture disconosciute, esibire gli originali delle stesse e proporre
[...] istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., finalizzata all'assunzione di un documento probatorio in esame. Nel caso di specie non sono stati prodotti gli originali dei documenti disconosciuti né spiegata l'indicata istanza, la quale non è proponibile dalla parte che ha effettuato il disconoscimento, che ha evidentemente l'interesse contrario alla utilizzabilità della scrittura disconosciuta quale mezzo di prova.
Ne consegue la preclusione dell'ulteriore utilizzazione delle scritture (ricevute di pagamento). Conformemente all'orientamento consolidatosi in giurisprudenza, si presume che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura disconosciuta manifesti la volontà della parte di non avvalersi del documento come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non dovrà tenerne conto. Ciò posto, occorre osservare, al fine di circoscrivere l'ambito conoscitivo della domanda, che il potere decisorio del giudice deve esplicarsi su quanto allegato e dedotto prima ancora che dimostrato. Ciò impone di delimitare il thema decidendum a quanto illustrato dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
Va, inoltre, ricordato che, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, è onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cassazione civile sez.
III - 27/06/2022, n. 20597; Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371). La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n.3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356). Orbene, dagli atti risulta debitamente e documentalmente accertato, ovvero pacifico, che tra le parti è venuto in essere, pur senza una specifica pattuizione per iscritto, un rapporto rientrante nell'ambito della vendita di carburante. In merito ed a sostegno delle proprie ragioni di credito, parte opposta ha prodotto le fatture n. 10/E del 07/02/24, n.11/E del 07/02/24 e n.17/E del 20/02/24, che recano indicazione dettagliata della merce consegnata e risultano riportate nella certificazione notarile relativa al Registro
Vendite (cfr. documenti parte opposta). Parte opponente, dal canto suo non ha specificamente contestato la consegna e l'idoneità della merce di cui alle fatture indicate, ma ha eccepito unicamente la estinzione parziale del credito vantato dall'opposta, sulla scorta di documentazione poi disconosciuta da parte opposta e, pertanto, inutilizzabile come mezzo di prova. Dunque, il presupposto del decreto ingiuntivo opposto, e cioè il mancato pagamento della merce consegnata, può dirsi acclarato, avendo il debitore opponente impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento, avendo, infatti, eccepito l'intervenuto pagamento, sebbene parziale, del credito dell'opposto (cfr ex pluribus, Cass. n. 14880/2002, Cass. n. 2959/2002, Cass. n.10482/2001, Cass. n. 4687/1999, Cass. n. 1213/1999). Dal complesso delle considerazioni che precedono, deve ritenersi positivamente acquisita la prova in ordine alla sussistenza ed all'ammontare del credito azionato da parte della ditta in sede Controparte_3 monitoria, con l'ulteriore conseguenza che deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella prevista misura minima, sul valore della causa confermato dal giudice (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, Compenso tabellare (valori minimi) € 1.700,00 (viene escluso il compenso per la fase relativa alla attività istruttoria perché non risulta effettuata), oltre spese generali, cassa ed iva, se dovuta).
P.Q.M.
il Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla opposizione proposta dalla società “ Contr Controparte_1
, nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_3
a) - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 136/2024, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 17.05.2024, a definizione del relativo procedimento rubricato al
R.G.n. 458/2024; b) - condanna l'opponente società “ al pagamento delle spese di lite Contr Controparte_1 dell'opposta liquidate in euro 1.700,00 (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), Controparte_3 oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Lagonegro il 17 dicembre 2025 Il giudice onorario Raffaele Russillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Raffaele Russillo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.699/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
DE. (P. IVA = ), in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Controparte_1 P.IVA_1 [...] con sede in Padula (SA) alla Via Nazionale, rappresentato e difeso – in virtù di Controparte_2 procura a margine dell'atto di opposizione – dall'Avv. Francesco Marotta - CodiceFiscale_1
, insieme al quale elettivamente domicilia, anche ai sensi e per gli effetti Email_1 di cui all'art. 1182 del cod. civ., presso il suo Studio in Laurino (SA) alla P.zza Magliani n.
3 - Tel. – Fax
- 0974.942201. attore-opponente contro domiciliato in Sala Consilina alla Via S. Sebastiano 11 c.f. Controparte_3
p.i. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Romanelli (c.f. C.F._2 P.IVA_2
), elett.te dom.to con quest'ultimo presso il suo studio in Sassano alla Via C.F._3
Croce, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche telematiche al telefax 02/36215736 o all'indirizzo e-mail ). Email_2
convenuta-opposta
Conclusioni: come da note depositate dall'opponente per l'udienza del 20.11.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 20.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Parte opponente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Ciò posto, con atto di citazione notificato in data 27.06.24 la “ Contr Controparte_1 conveniva dinanzi al Tribunale il sig. proponendo atto di opposizione a decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 136/2024 (R.G. n. 458/2024) reso dal Tribunale di Lagonegro in data 17.05.2024, notificato in data 22.05.2024, con cui era stato ingiunto alla predetta debitrice opponente di provvedere al pagamento, in favore del sig. della somma complessiva di euro 13.147,99, oltre Controparte_3 interessi e spese processuali. L'opponente eccepiva l'estinzione parziale del credito di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo. In particolare, la eccepiva che: 1) - con riferimento alla fattura n. Contr Controparte_1
10/E del 017.02.2024, residua un solo debito di €.1.124,00, come da allegato n. 3 = Fattura n. 10/E del 07.02.2024 + Assegno Bancario n. 0065996251-09 del 05.02.2024 di €. 4.435,00 con Ricevuta sottoscritta da + RICEVUTA del 09.02.2024 con Credito RESIDUO di €. 1.124,00; Parte_1
2)- con riferimento alla Fattura n. 11/E del 07.02.2024, nulla è dovuto, essendo stata la stessa integralmente saldata come da allegato n. 4 = RICEVUTA sottoscritta da per Controparte_3
SALDO Fattura n. 11/E del 07.02.2024; 3)- con riferimento alla n. 17/E del 20.02.2024, nulla è dovuto, essendo stata la stessa integralmente pagata, come da allegato n. 5 = RICEVUTA sottoscritta da per n. Controparte_3 Persona_1
17/E del 20.02.2024. L'opponente, quindi, chiedeva di accertare la nullità – inesistenza, infondatezza del decreto ingiuntivo n. 136/2024 emesso dal Tribunale di Lagonegro, in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
Si è costituito l'opposto, il sig. che ha impugnato e contestato le domande di parte Controparte_3 attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In particolare, in punto di fatto ha contestano in toto le ricevute di pagamento a firma di per non essere le relative sottoscrizioni riconducibili Controparte_3 all'opposto.
Ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Il giudice, all'esito della riserva assunta all'udienza del 20.05.2025, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc, all'udienza del 20.11.2024, dinanzi allo scrivente. L'udienza di discussione veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione va respinta e dunque confermato il decreto ingiuntivo. Venendo al merito della causa, l'opposto in comparsa di costituzione ha dichiarato “In particolare in punto di fatto si contestano in toto le ricevute a firma di la cui sottoscrizione non è riconducibile all'Opposto”. In Controparte_3 tal modo l'opposto ha disconosciuto formalmente le scritture (ricevute di pagamento) prodotte dall'opponente a firma del sig. Dal canto suo, l'opponente non ha dichiarato di volersi Controparte_3 avvalere delle stesse scritture. Come ritenuto in pacifica giurisprudenza, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
ciò in quanto l'accertamento dell'autenticità della scrittura non può che riguardare documenti originali (tra le altre Cassazione civile Sezione VI sentenza del 27/03/2014 n. 7267). Inoltre, all'esito della produzione ex art. 215, 1 co. n. 2 c.p.c., la parte che intende valersi della scrittura privata ha l'onere di chiederne la verificazione, presentando apposita istanza, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 216 c.p.c. Era, pertanto, onere della “ Contr Controparte_1
, ove intendesse avvalersi delle scritture disconosciute, esibire gli originali delle stesse e proporre
[...] istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., finalizzata all'assunzione di un documento probatorio in esame. Nel caso di specie non sono stati prodotti gli originali dei documenti disconosciuti né spiegata l'indicata istanza, la quale non è proponibile dalla parte che ha effettuato il disconoscimento, che ha evidentemente l'interesse contrario alla utilizzabilità della scrittura disconosciuta quale mezzo di prova.
Ne consegue la preclusione dell'ulteriore utilizzazione delle scritture (ricevute di pagamento). Conformemente all'orientamento consolidatosi in giurisprudenza, si presume che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura disconosciuta manifesti la volontà della parte di non avvalersi del documento come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non dovrà tenerne conto. Ciò posto, occorre osservare, al fine di circoscrivere l'ambito conoscitivo della domanda, che il potere decisorio del giudice deve esplicarsi su quanto allegato e dedotto prima ancora che dimostrato. Ciò impone di delimitare il thema decidendum a quanto illustrato dalle parti nei rispettivi atti difensivi.
Va, inoltre, ricordato che, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, è onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cassazione civile sez.
III - 27/06/2022, n. 20597; Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371). La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n.3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356). Orbene, dagli atti risulta debitamente e documentalmente accertato, ovvero pacifico, che tra le parti è venuto in essere, pur senza una specifica pattuizione per iscritto, un rapporto rientrante nell'ambito della vendita di carburante. In merito ed a sostegno delle proprie ragioni di credito, parte opposta ha prodotto le fatture n. 10/E del 07/02/24, n.11/E del 07/02/24 e n.17/E del 20/02/24, che recano indicazione dettagliata della merce consegnata e risultano riportate nella certificazione notarile relativa al Registro
Vendite (cfr. documenti parte opposta). Parte opponente, dal canto suo non ha specificamente contestato la consegna e l'idoneità della merce di cui alle fatture indicate, ma ha eccepito unicamente la estinzione parziale del credito vantato dall'opposta, sulla scorta di documentazione poi disconosciuta da parte opposta e, pertanto, inutilizzabile come mezzo di prova. Dunque, il presupposto del decreto ingiuntivo opposto, e cioè il mancato pagamento della merce consegnata, può dirsi acclarato, avendo il debitore opponente impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento, avendo, infatti, eccepito l'intervenuto pagamento, sebbene parziale, del credito dell'opposto (cfr ex pluribus, Cass. n. 14880/2002, Cass. n. 2959/2002, Cass. n.10482/2001, Cass. n. 4687/1999, Cass. n. 1213/1999). Dal complesso delle considerazioni che precedono, deve ritenersi positivamente acquisita la prova in ordine alla sussistenza ed all'ammontare del credito azionato da parte della ditta in sede Controparte_3 monitoria, con l'ulteriore conseguenza che deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella prevista misura minima, sul valore della causa confermato dal giudice (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, Compenso tabellare (valori minimi) € 1.700,00 (viene escluso il compenso per la fase relativa alla attività istruttoria perché non risulta effettuata), oltre spese generali, cassa ed iva, se dovuta).
P.Q.M.
il Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla opposizione proposta dalla società “ Contr Controparte_1
, nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_3
a) - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 136/2024, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 17.05.2024, a definizione del relativo procedimento rubricato al
R.G.n. 458/2024; b) - condanna l'opponente società “ al pagamento delle spese di lite Contr Controparte_1 dell'opposta liquidate in euro 1.700,00 (Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022), Controparte_3 oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Lagonegro il 17 dicembre 2025 Il giudice onorario Raffaele Russillo