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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/05/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1248/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.04.2025 e promosso con ricorso congiunto
da
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Paola alla Via San Salvatore, 21 e rappresentato e difeso, per procura posta in calce al presente atto, dall'avv. Cristina BONAVITA, che chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni inerenti la procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al numero di fax 0982/686339 e presso il cui Email_1 studio sito in Fuscaldo (CS), alla Via M. Vaccari parte ricorrente ha eletto domicilio;
e
(c.f.: ), nata a [...], il [...], ivi Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...] e rappresentata e difesa per procura posta in calce al presente atto dall'avv. Maria Luca che chiede di ricevere le comunicazioni di Cancelleria e notificazioni inerenti la procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al numero di fax 0982/686078 e presso il cui studio sito in Email_2
Fuscaldo (CS), alla Via Vaccari, 2 parte ricorrente ha eletto domicilio
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. depositato il 13.12.2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di comunione dei beni in Fuscaldo (Cs) in data 29.06.2002, giusta atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune al n.6 P.2 S. A anno 2002, precisando, altresì, che dalla loro unione
è nato in data [...] il figlio economicamente non ancora autonomo. Per_1
I coniugi ricorrenti rilevano altresì:
- che la dimora coniugale è stata fissata in Paola (CS) alla Via San Salvatore 21, presso un immobile di proprietà di entrambi i coniugi come da atto di compravendita del 30/12/2004 per
Notar in atti;
Per_2
- che la moglie è attualmente occupata come commessa ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 12.815,00 come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi in allegato;
- che il marito è attualmente disoccupato e, pertanto, non produce reddito come risultante dalle ultime tre autocertificazioni reddituali in allegato;
- che i coniugi sono titolari dei seguenti beni mobili registrati: autovetture Fiat Punto Tg CF 639
CP e Citroen C3, Tg. FX541MP;
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto in data 1.04.2025 il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Paola in Via San Salvatore, 21, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra ; Parte_2
3. Ripartire le spese straordinarie nell'interesse del figlio, ivi comprese le eventuali spese universitarie, come da linee guida di cui al Protocollo adottato e concordato tra il Tribunale di
2 Paola, il Consiglio dell'Ordine di Paola e la Camera Civile di Paola in data 07.11.2017, che le parti dichiarano di conoscere.
4. I sigg.ri e , proprietari in comunione dei beni dell'immobile Parte_1 Parte_2 adibito a casa coniugale, sito in Paola, alla Via San Salvatore n. 21 identificato catastalmente
Foglio n. 13 del Comune di Paola, p.lla n. 1096 sub 2, piano 1, z.c.2, cat. A/3, cl. 4, vani 7,5 e foglio n. 13, p.lla 1096 sub 3 piano 2, lastrico solare, nonché della quota pari ad ½ del diritto di piena proprietà sul terreno destinato a Corte, esteso 800 mq, compresa la zona occupata dal fabbricato, dichiarano che l'intera proprietà immobiliare sopra meglio descritta verrà trasferita al figlio, (usufruirà delle agevolazioni “prima casa”): il sig. Persona_3
trasferirà la piena proprietà, mentre la sig.ra trasferirà la nuda proprietà. Pt_1 Pt_2
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni ed alla presa d'atto degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via parziale sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da e nella causa civile Parte_1 Parte_2 iscritta al R.G.V.G. n. 1248/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei predetti coniugi, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di comunione dei beni in Fuscaldo (Cs) in data 29.06.2002, giusta atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto comune al n.6 P. 2 S. A anno 2002;
- omologa le condizioni riguardanti il figlio e prende atto delle altre condizioni e degli impegni sopra indicati e qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fuscaldo (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fuscaldo (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Paola, così deciso in data 8.04.2025 Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1248/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.04.2025 e promosso con ricorso congiunto
da
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Paola alla Via San Salvatore, 21 e rappresentato e difeso, per procura posta in calce al presente atto, dall'avv. Cristina BONAVITA, che chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni inerenti la procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al numero di fax 0982/686339 e presso il cui Email_1 studio sito in Fuscaldo (CS), alla Via M. Vaccari parte ricorrente ha eletto domicilio;
e
(c.f.: ), nata a [...], il [...], ivi Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...] e rappresentata e difesa per procura posta in calce al presente atto dall'avv. Maria Luca che chiede di ricevere le comunicazioni di Cancelleria e notificazioni inerenti la procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al numero di fax 0982/686078 e presso il cui studio sito in Email_2
Fuscaldo (CS), alla Via Vaccari, 2 parte ricorrente ha eletto domicilio
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. depositato il 13.12.2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di comunione dei beni in Fuscaldo (Cs) in data 29.06.2002, giusta atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune al n.6 P.2 S. A anno 2002, precisando, altresì, che dalla loro unione
è nato in data [...] il figlio economicamente non ancora autonomo. Per_1
I coniugi ricorrenti rilevano altresì:
- che la dimora coniugale è stata fissata in Paola (CS) alla Via San Salvatore 21, presso un immobile di proprietà di entrambi i coniugi come da atto di compravendita del 30/12/2004 per
Notar in atti;
Per_2
- che la moglie è attualmente occupata come commessa ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 12.815,00 come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi in allegato;
- che il marito è attualmente disoccupato e, pertanto, non produce reddito come risultante dalle ultime tre autocertificazioni reddituali in allegato;
- che i coniugi sono titolari dei seguenti beni mobili registrati: autovetture Fiat Punto Tg CF 639
CP e Citroen C3, Tg. FX541MP;
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto in data 1.04.2025 il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Paola in Via San Salvatore, 21, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra ; Parte_2
3. Ripartire le spese straordinarie nell'interesse del figlio, ivi comprese le eventuali spese universitarie, come da linee guida di cui al Protocollo adottato e concordato tra il Tribunale di
2 Paola, il Consiglio dell'Ordine di Paola e la Camera Civile di Paola in data 07.11.2017, che le parti dichiarano di conoscere.
4. I sigg.ri e , proprietari in comunione dei beni dell'immobile Parte_1 Parte_2 adibito a casa coniugale, sito in Paola, alla Via San Salvatore n. 21 identificato catastalmente
Foglio n. 13 del Comune di Paola, p.lla n. 1096 sub 2, piano 1, z.c.2, cat. A/3, cl. 4, vani 7,5 e foglio n. 13, p.lla 1096 sub 3 piano 2, lastrico solare, nonché della quota pari ad ½ del diritto di piena proprietà sul terreno destinato a Corte, esteso 800 mq, compresa la zona occupata dal fabbricato, dichiarano che l'intera proprietà immobiliare sopra meglio descritta verrà trasferita al figlio, (usufruirà delle agevolazioni “prima casa”): il sig. Persona_3
trasferirà la piena proprietà, mentre la sig.ra trasferirà la nuda proprietà. Pt_1 Pt_2
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni ed alla presa d'atto degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via parziale sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da e nella causa civile Parte_1 Parte_2 iscritta al R.G.V.G. n. 1248/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei predetti coniugi, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di comunione dei beni in Fuscaldo (Cs) in data 29.06.2002, giusta atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto comune al n.6 P. 2 S. A anno 2002;
- omologa le condizioni riguardanti il figlio e prende atto delle altre condizioni e degli impegni sopra indicati e qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fuscaldo (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fuscaldo (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Paola, così deciso in data 8.04.2025 Il Presidente
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