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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/06/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18755/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 18755/2018 promossa da (c.f./p. i.v.a. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. VENIA DANIELE e dall'avv. NOBILI DINA P.IVA_1
VIRGINIA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo appellante contro (c.f./p. i.v.a. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. VALENSIN VALERIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato appellato Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 20.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione regolarmente notificato a in data Controparte_1
18.12.2018, l' proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n.1439/2018, depositata in data 11.09.2018, con la quale il
Giudice di Pace di Brescia l'ha condannata a risarcire il danno biologico, nella misura di euro 4.717,62, in favore dell'odierno appellato, previo accertamento
1 della responsabilità dei sanitari operanti presso il pronto soccorso dell'ospedale di
Edolo che lo ebbero in cura in data 1.02.2015, per non avergli correttamente diagnosticato la frattura composta al trochide omerale riportata a seguito di caduta accidentale sugli sci in data 1.02.2015.
L'appellante chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza e per l'effetto,
l'accertamento e declaratoria che “il personale medico sanitario dell'Ospedale di
Edolo ha assistito in modo appropriato il paziente presso il Controparte_1
Pronto Soccorso in data 1/2/2015”.
Chiedeva, inoltre, la condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo percepito in esecuzione della sentenza impugnata, pari a euro 6.341,14.
Si costituiva eccependo, in via preliminarel'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c., perché vertente su domande nuove, e/o perché in contrasto con gli articoli 342 e 434 c.p.c.
Il convenuto chiedeva, in via principale e nel merito, il rigetto delle domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e/o in diritto, in via subordinata l'accertamento della responsabilità dell' Controparte_2
per tutti i danni subiti dall'attore e, per l'effetto, la condanna della stessa
[...] al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti nella misura complessiva di euro 4.717,62, ovvero in altra ritenuta di giustizia.
La causa, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2020, con ordinanza in data 10.09.2021, era rimessa sul ruolo per essere istruita a mezzo di ctu medico legale.
All'udienza in trattazione scritta del 20.02.2025, sulle conclusioni delle parti la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del fascicolo,
l'assumeva in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.c.
§2. Sulle eccezioni preliminari sollevate dall'appellato.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
2 Non integra gli estremi della domanda nuova, la richiesta formulata nell'atto di appello di declaratoria che “Il personale medico sanitario dell'Ospedale di Edolo
della ha assistito in modo appropriato il paziente Parte_2 Parte_1 [...] presso il Pronto Soccorso in data 1/2/2015”. CP_1
L'accertamento dell'assenza di responsabilità in capo ai sanitari del Pronto
Soccorso di Edolo, infatti, non rappresenta una domanda ulteriore rispetto a quella avanzata dall'appellante costituendosi in primo grado.
Ed invero, l'assenza di responsabilità sanitaria è la naturale conseguenza della mancanza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie oggettiva e soggettiva della responsabilità contrattuale, invocata dal convenuto a fondamento della domanda di rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore in primo grado.
Nè contrasta con il principio devolutivo dell'appello e ciò anche alla luce del motivo di censura che di seguito sarà esaminato.
Nel merito, dunque, la presente decisione non può prescindere dall'accertamento in questione, salvo ricondurre il contenuto del dispositivo alla domanda del convenuto come in origine formulata (“rigetto della domanda attorea, in subordine limitazione della stessa”).
E' priva di pregio anche l'eccezione sollevata dall'appellato di ex art. 342, 343
c.p.c. per omessa specificazione del “quantum appellatum”.
Nei termini sopra esposti e come nel prosieguo sarà approfondito, il motivo dell'appello è sufficientemente delineato in seno all'atto introduttivo della presente fase ed era sicuramente idoneo a consentire alla controparte di approntare una adeguata difesa.
§3. La qualificazione giuridica della domanda di risarcimento danni da responsabilità civile della struttura sanitaria.
La domanda avanzata da in primo grado va ricondotta Controparte_1 nell'alveo della responsabilità contrattuale.
In merito si osservi come già prima dell'intervento chiarificatore operato dalla legge n.24/2017 (c.d. ), l'orientamento maggioritario della Persona_1
3 giurisprudenza di legittimità fosse approdato al principio secondo cui la responsabilità per danni da malpractice medica ascrivibile in capo all'ente ospedaliero fosse di tipo contrattuale, in quanto originata dal cd. contratto di spedalità in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati).
Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione, trattandosi di obbligazione di mezzi.
L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale.
La diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata
(ai sensi dell'art. 1176 c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
La legge nel 2017 è intervenuta confermando la qualifica della Persona_1 responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss.
(laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.).
In particolare, l'art. 7 della legge dispone che: Persona_1
-la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
4 -l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente;
- a norma dell'art. 2236 c.c., nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il debitore risponde dei danni causati solo in caso di dolo o colpa grave.
La natura contrattuale della responsabilità civile della struttura sanitaria ha ricadute in termini di prescrizione della domanda di risarcimento del danno
(decennale), di ripartizione dell'onere della prova del nesso causale applicandosi le regole di riparto dell'onere probatorio del nesso causale previste dalla disciplina della responsabilità contrattuale.
Il creditore-paziente, dunque, è chiamato a provare il proprio credito, il danno da inadempimento contrattuale di cui richiede il risarcimento e il nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale e il danno subito, ossia la relazione tra l'inadempimento contrattuale ed il danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito dal paziente.
Nell'accertamento della sussistenza della causalità giuridica la norma civilistica di riferimento è rappresentata dall'art. 1223 c.c., il quale prevede il risarcimento dei soli danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ossia gli effetti normali e ordinari dell'illecito.
Quanto alla regola su cui si fonda il procedimento di ricostruzione di tale nesso causale, si ricorre al principio del “più probabile che non”, o regola della
“preponderanza dell'evidenza”, in base al quale il giudice civile potrà affermare l'esistenza del nesso causale anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come necessario in sede di accertamento della responsabilità penale (tale distinzione tra le regole di adottate nel settore civile e penale risponde alle diverse finalità ed esigenze che li connotano, legate ai rispettivi diversi interessi in gioco).
5 Il debitore-struttura sanitaria, a sua volta, ha l'onere di provare il corretto adempimento, ovvero l'impossibilità di adempiere all'obbligazione contrattuale.
Nell'ambito della responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., infatti, il debitore deve sempre rispondere delle conseguenze dannose dell'inadempimento, salvo che l'inadempienza sia stata determinata da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
E' opportuno evidenziare che le norme sostanziali della legge , al pari Persona_1 dei quelle della precedente legge Balduzzi, non sono applicabili retroattivamente (con l'eccezione delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private), dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti.
Ciò è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, nelle celebri sentenze di “San
Martino” (Cass. Civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. Civ. Sez. III,
11/11/2019, n.28994).
Ciò premesso, collocando l'evento lesivo fondante la domanda che ci occupa nel
2015, trovando dunque applicazione ratione temporis la normativa previgente all'entrata in vigore della legge e i principi giurisprudenziali CP_3 consolidati e condivisibili, non vi è dubbio che l' convenuta sia chiamata a Pt_1 rispondere per inadempienza contrattuale, ossia per negligenza ed imperizia dei propri operatori, in relazione alle lesioni assunte in citazione quale conseguenza dell'errore diagnostico commesso dai sanitari che prestarono le prime cure all'attore presso il pronto soccorso di Edolo.
Si procederà ad accertare, pertanto, se il giudice di primo grado abbia correttamente ritenuto che sia tale responsabilità alla luce delle risultanze istruttorie apprezzate.
6 §4. La fondatezza dell'appello.
Con l'unico motivo di appello l' ha censurato la sentenza Parte_3 impugnata per aver erroneamente accertato in fatto la responsabilità in capo ai sanitari del Pronto Soccorso di Edolo sulla scorta esclusivamente della perizia di parte richiamata dall'attore in atto di citazione.
La censura è fondata.
È documentalmente provato, oltre che incontestato, che il 31.01.2015
[...]
a seguito di una caduta accidentale sugli sci, riportava una frattura CP_1 composta del trochide omerale con ispessimento e disomogeneità di segnale a carico del tendine del sovraspinato che, tuttavia, non veniva diagnosticata dal medico che lo aveva in cura presso dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso dell' di Edolo che invece lo dimetteva con diagnosi di “trauma Parte_1 contusivo spalla dx”, prescrizione di braccio al collo, terapia medica con antidolorifici, RM in caso di persistenza dei sintomi, e 7 giorni di prognosi.
In detta diagnosi, secondo il giudice di prime cure attecchisce la responsabilità del sanitario del pronto soccorso per aver refertato la RX con la dicitura “non immagini sospette per rime di frattura”, pur in presenza di un'area di maggior addensamento della spongiosa ossea del trochite omerale sintomatico di frattura.
Segnatamente, nella sentenza si legge;
“la radiografia mostrava inequivocabilmente la frattura, tuttavia l'attore venne dimesso senza ortesi contenitiva né il dottore che lo ebbe a visitare, specializzato in allergologia e immunologia clinica, ritenne di chiedere un consulto ortopedico per una corretta lettura della radiografia”.
Dopo aver premesso che la perizia di parte non può costituire prova ma argomento di prova, tuttavia, il giudice di prime cure ha motivato il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze dell'elaborato a firma del perito dell'attore (senza peraltro accennare ai motivi della ritenuta implicita irrilevanza della perizia prodotta nell'interesse dalla controparte), in assenza di richiami a dati clinici oggettivi (referti medici, cartelle cliniche) che potessero avvalorare il suo precorso argomentativo, dunque in spregio non solo ai principi richiamati in premessa circa la utilizzabilità ai fini della decisione della perizia di parte ma
7 anche alle ordinarie regole che sovraintendono all'onere della prova.
Data per certa la responsabilità dell' nella causazione Controparte_4 dell'aggravamento del danno a carico di il primo giudice ha Controparte_1 recepito in maniera acritica quanto affermato e calcolato dall'attore alla luce delle valutazioni prodotte con la relazione del medico-legale di parte.
Senza esplicitare utili argomentazioni in merito alla natura ed entità del danno biologico che sarebbe conseguito da tale condotta, peraltro in citazione rappresentato genericamente in termini di maggiore sofferenza sofferta dal il giudice di prime cure è passato a quantificarlo dando per scontato Parte_4 che la condotta medica fossa stata causa di danno iatrogeno, maggior danno rispetto a quello riportato dalla caduta senza tuttavia specificane natura ed entità.
Non vi è cenno, inoltre, alla prova del nesso di causa tra l'omessa diagnosi e il predetto danno iatrogeno, invece indispensabile ai fini dell'accertamento della responsabilità sanitaria alla luce dei principi sopra enucleati.
Di segno diametralmente opposto, peraltro, si sono rivelati gli esiti degli accertamenti condotti dal ctu dott. incaricato nel presente processo di Persona_2 accertare se ricorrano profili di responsabilità in capo all' Parte_1 convenuta in merito ai fatti di causa.
Con argomentazioni scevre da rilievi, congrue rispetto ai dati clinici esaminati e supportare da adeguata argomentare scientifico, il ctu ha escluso la responsabilità del medico del pronto soccorso sul presupposto che l'errore diagnostico non abbia cagionato un danno maggiore rispetto a quello accidentalmente riportato, dunque una lesione qualificabile in termini di danno biologico ma solo un allungamento della durata del dolore.
Dirimente è al fine la circostanza che alla luce della documentazione apprezzata, il ctu abbia escluso che la condotta ascritta alla convenuta oggi appellante abbia cagionato un aggravamento della frattura riportata sotto il profilo della funzionalità omerale.
Nel dettaglio il dott. ha accertato che, in conseguenza della caduta Persona_2 riportata il 01.02.2015, il Sig. ha riportato un trauma alla Controparte_1
8 spalla dx con: “..esteso edema della spongiosa ossea di natura contusiva a livello del trochite omerale, con apparente interruzione della corticale ossea a tale livello, in rapporto a frattura composta..”, ha escluso che dalla mancata diagnosi, possano essere derivate conseguenze negative.
Ha specificato che si tratta “di frattura da compressione sull'omero che non determina terapie speciali in quanto non costituisce discontinuità anatomica , come nelle fratture “classiche”, e quindi funzionale dell'osso.
Pertanto la prescrizione di braccio al collo effettuata in P.s., è del tutto sovrapponibile ai tutori che normalmente vengono prescritti e/o utilizzati.
L'unica differenza che può esservi tra il braccio al collo ed il tutore con fascia toracica, che è il più immobilizzante tra i tutori, è la possibilità di muovere in misura maggiore il braccio, e quindi può esservi stato un incremento della sintomatologia algica”.
Vista la permanenza della composizione della linea di infrazione, il ctu non ha riscontrato evidenza oggettiva di un peggioramento del danno anatomico (non vi è evidenza di un peggioramento oggettivo del quadro anatomo radiografico atteso in casi analoghi) sicchè se il paziente fosse stato trattato con tutore con fascia toracica, avrebbe avuto solo meno dolore per i primi 10 giorni.
Pertanto, il ritardo di nove giorni nella diagnosi della frattura ha portato a un decorso della terapia differente ossia prognosi di trenta giorni, nonché la necessità dell'appellato di sottoporsi a sedute di fisiokinesiterapia e tecarterapia.
“Come conseguenza di quanto considerato al punto 4, in relazione alle prestazioni dei Sanitari del P.S. dell'Ospedale di Edolo, non si ravvisa un danno biologico temporaneo ed esiti permanenti oltre quelli connessi alla tipologia di lesione conseguente alla caduta. Vista la non perfetta continenza della prescrizione del braccio al collo rispetto ad un tutore con fascia toracica, si può ragionevolmente ritenere che per i primi 10 giorni possa esservi stato solo un aumento della sintomatologia algica, ed eventualmente un maggior livello di sofferenza per i primi
10 giorni, che può essere passato da un 2 su 5, ed un 4 su 5”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, può senz'altro ritenersi che la
9 decisione impugnata sia stata pronunciata facendo un uso con corretto delle norme e dei principi in tema di prova degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in citazione e in tema di utilizzabilità, ai fini probatori, della perizia di parte, dunque in violazione di disposizioni normative e principi dalla cui osservanza non si può prescindere anche a fronte di poste risarcitorie di modesta entità, come quella di specie.
Essa, pertanto, è viziata sotto il profilo della prova del danno e del nesso di causa.
Come tale va annullata con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo corrisposto in esecuzione del decisum, essendo venuto meno il titolo legittimante l'obbligazione risarcitoria.
§5. Le spese di lite e di ctu.
In ragione della soccombenza, l'appellato dovrà rifondere all'appellante le spese dl primo grado come liquidate con la sentenza impugnata e le spese del presente grado nella misura di euro 2850,00, così calcolata applicati i parametri vigenti in relazione allo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) approssimati ai valori medi, tenuto conto della mancanza di questioni di particolare rilievo, di cui euro 550,00 per fase studio, euro 550,00 per fase introduttiva, euro 850,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 900,00 per fase decisionale.
L'appellato, inoltre, in quanto soccombente, dovrà sostenere in via definitiva e per intero le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto dall' Parte_5
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 1439/2018 del
[...]
23/07/2018, pubblicata il 11/09/2018 e, per l'effetto annulla la predetta decisione;
condanna a restituire all'appellante l'importo ricevuto in Controparte_1
10 esecuzione della predetta sentenza, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna a rimborsare all' Controparte_1 [...]
le spese di lite liquidate in relazione al giudizio in Parte_5 primo grado, nonché le spese del presente grado, che si liquidano in euro
2850,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
Pone, infine, definitivamente a carico dell'appellato le spese di ctu.
Brescia, lì 27 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 18755/2018 promossa da (c.f./p. i.v.a. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. VENIA DANIELE e dall'avv. NOBILI DINA P.IVA_1
VIRGINIA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo appellante contro (c.f./p. i.v.a. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. VALENSIN VALERIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato appellato Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 20.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione regolarmente notificato a in data Controparte_1
18.12.2018, l' proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n.1439/2018, depositata in data 11.09.2018, con la quale il
Giudice di Pace di Brescia l'ha condannata a risarcire il danno biologico, nella misura di euro 4.717,62, in favore dell'odierno appellato, previo accertamento
1 della responsabilità dei sanitari operanti presso il pronto soccorso dell'ospedale di
Edolo che lo ebbero in cura in data 1.02.2015, per non avergli correttamente diagnosticato la frattura composta al trochide omerale riportata a seguito di caduta accidentale sugli sci in data 1.02.2015.
L'appellante chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza e per l'effetto,
l'accertamento e declaratoria che “il personale medico sanitario dell'Ospedale di
Edolo ha assistito in modo appropriato il paziente presso il Controparte_1
Pronto Soccorso in data 1/2/2015”.
Chiedeva, inoltre, la condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo percepito in esecuzione della sentenza impugnata, pari a euro 6.341,14.
Si costituiva eccependo, in via preliminarel'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c., perché vertente su domande nuove, e/o perché in contrasto con gli articoli 342 e 434 c.p.c.
Il convenuto chiedeva, in via principale e nel merito, il rigetto delle domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e/o in diritto, in via subordinata l'accertamento della responsabilità dell' Controparte_2
per tutti i danni subiti dall'attore e, per l'effetto, la condanna della stessa
[...] al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti nella misura complessiva di euro 4.717,62, ovvero in altra ritenuta di giustizia.
La causa, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2020, con ordinanza in data 10.09.2021, era rimessa sul ruolo per essere istruita a mezzo di ctu medico legale.
All'udienza in trattazione scritta del 20.02.2025, sulle conclusioni delle parti la scrivente Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del fascicolo,
l'assumeva in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.c.
§2. Sulle eccezioni preliminari sollevate dall'appellato.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
2 Non integra gli estremi della domanda nuova, la richiesta formulata nell'atto di appello di declaratoria che “Il personale medico sanitario dell'Ospedale di Edolo
della ha assistito in modo appropriato il paziente Parte_2 Parte_1 [...] presso il Pronto Soccorso in data 1/2/2015”. CP_1
L'accertamento dell'assenza di responsabilità in capo ai sanitari del Pronto
Soccorso di Edolo, infatti, non rappresenta una domanda ulteriore rispetto a quella avanzata dall'appellante costituendosi in primo grado.
Ed invero, l'assenza di responsabilità sanitaria è la naturale conseguenza della mancanza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie oggettiva e soggettiva della responsabilità contrattuale, invocata dal convenuto a fondamento della domanda di rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore in primo grado.
Nè contrasta con il principio devolutivo dell'appello e ciò anche alla luce del motivo di censura che di seguito sarà esaminato.
Nel merito, dunque, la presente decisione non può prescindere dall'accertamento in questione, salvo ricondurre il contenuto del dispositivo alla domanda del convenuto come in origine formulata (“rigetto della domanda attorea, in subordine limitazione della stessa”).
E' priva di pregio anche l'eccezione sollevata dall'appellato di ex art. 342, 343
c.p.c. per omessa specificazione del “quantum appellatum”.
Nei termini sopra esposti e come nel prosieguo sarà approfondito, il motivo dell'appello è sufficientemente delineato in seno all'atto introduttivo della presente fase ed era sicuramente idoneo a consentire alla controparte di approntare una adeguata difesa.
§3. La qualificazione giuridica della domanda di risarcimento danni da responsabilità civile della struttura sanitaria.
La domanda avanzata da in primo grado va ricondotta Controparte_1 nell'alveo della responsabilità contrattuale.
In merito si osservi come già prima dell'intervento chiarificatore operato dalla legge n.24/2017 (c.d. ), l'orientamento maggioritario della Persona_1
3 giurisprudenza di legittimità fosse approdato al principio secondo cui la responsabilità per danni da malpractice medica ascrivibile in capo all'ente ospedaliero fosse di tipo contrattuale, in quanto originata dal cd. contratto di spedalità in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati).
Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione, trattandosi di obbligazione di mezzi.
L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale.
La diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata
(ai sensi dell'art. 1176 c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
La legge nel 2017 è intervenuta confermando la qualifica della Persona_1 responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss.
(laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.).
In particolare, l'art. 7 della legge dispone che: Persona_1
-la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
4 -l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente;
- a norma dell'art. 2236 c.c., nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il debitore risponde dei danni causati solo in caso di dolo o colpa grave.
La natura contrattuale della responsabilità civile della struttura sanitaria ha ricadute in termini di prescrizione della domanda di risarcimento del danno
(decennale), di ripartizione dell'onere della prova del nesso causale applicandosi le regole di riparto dell'onere probatorio del nesso causale previste dalla disciplina della responsabilità contrattuale.
Il creditore-paziente, dunque, è chiamato a provare il proprio credito, il danno da inadempimento contrattuale di cui richiede il risarcimento e il nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale e il danno subito, ossia la relazione tra l'inadempimento contrattuale ed il danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito dal paziente.
Nell'accertamento della sussistenza della causalità giuridica la norma civilistica di riferimento è rappresentata dall'art. 1223 c.c., il quale prevede il risarcimento dei soli danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ossia gli effetti normali e ordinari dell'illecito.
Quanto alla regola su cui si fonda il procedimento di ricostruzione di tale nesso causale, si ricorre al principio del “più probabile che non”, o regola della
“preponderanza dell'evidenza”, in base al quale il giudice civile potrà affermare l'esistenza del nesso causale anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come necessario in sede di accertamento della responsabilità penale (tale distinzione tra le regole di adottate nel settore civile e penale risponde alle diverse finalità ed esigenze che li connotano, legate ai rispettivi diversi interessi in gioco).
5 Il debitore-struttura sanitaria, a sua volta, ha l'onere di provare il corretto adempimento, ovvero l'impossibilità di adempiere all'obbligazione contrattuale.
Nell'ambito della responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., infatti, il debitore deve sempre rispondere delle conseguenze dannose dell'inadempimento, salvo che l'inadempienza sia stata determinata da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
E' opportuno evidenziare che le norme sostanziali della legge , al pari Persona_1 dei quelle della precedente legge Balduzzi, non sono applicabili retroattivamente (con l'eccezione delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private), dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti.
Ciò è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, nelle celebri sentenze di “San
Martino” (Cass. Civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. Civ. Sez. III,
11/11/2019, n.28994).
Ciò premesso, collocando l'evento lesivo fondante la domanda che ci occupa nel
2015, trovando dunque applicazione ratione temporis la normativa previgente all'entrata in vigore della legge e i principi giurisprudenziali CP_3 consolidati e condivisibili, non vi è dubbio che l' convenuta sia chiamata a Pt_1 rispondere per inadempienza contrattuale, ossia per negligenza ed imperizia dei propri operatori, in relazione alle lesioni assunte in citazione quale conseguenza dell'errore diagnostico commesso dai sanitari che prestarono le prime cure all'attore presso il pronto soccorso di Edolo.
Si procederà ad accertare, pertanto, se il giudice di primo grado abbia correttamente ritenuto che sia tale responsabilità alla luce delle risultanze istruttorie apprezzate.
6 §4. La fondatezza dell'appello.
Con l'unico motivo di appello l' ha censurato la sentenza Parte_3 impugnata per aver erroneamente accertato in fatto la responsabilità in capo ai sanitari del Pronto Soccorso di Edolo sulla scorta esclusivamente della perizia di parte richiamata dall'attore in atto di citazione.
La censura è fondata.
È documentalmente provato, oltre che incontestato, che il 31.01.2015
[...]
a seguito di una caduta accidentale sugli sci, riportava una frattura CP_1 composta del trochide omerale con ispessimento e disomogeneità di segnale a carico del tendine del sovraspinato che, tuttavia, non veniva diagnosticata dal medico che lo aveva in cura presso dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso dell' di Edolo che invece lo dimetteva con diagnosi di “trauma Parte_1 contusivo spalla dx”, prescrizione di braccio al collo, terapia medica con antidolorifici, RM in caso di persistenza dei sintomi, e 7 giorni di prognosi.
In detta diagnosi, secondo il giudice di prime cure attecchisce la responsabilità del sanitario del pronto soccorso per aver refertato la RX con la dicitura “non immagini sospette per rime di frattura”, pur in presenza di un'area di maggior addensamento della spongiosa ossea del trochite omerale sintomatico di frattura.
Segnatamente, nella sentenza si legge;
“la radiografia mostrava inequivocabilmente la frattura, tuttavia l'attore venne dimesso senza ortesi contenitiva né il dottore che lo ebbe a visitare, specializzato in allergologia e immunologia clinica, ritenne di chiedere un consulto ortopedico per una corretta lettura della radiografia”.
Dopo aver premesso che la perizia di parte non può costituire prova ma argomento di prova, tuttavia, il giudice di prime cure ha motivato il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze dell'elaborato a firma del perito dell'attore (senza peraltro accennare ai motivi della ritenuta implicita irrilevanza della perizia prodotta nell'interesse dalla controparte), in assenza di richiami a dati clinici oggettivi (referti medici, cartelle cliniche) che potessero avvalorare il suo precorso argomentativo, dunque in spregio non solo ai principi richiamati in premessa circa la utilizzabilità ai fini della decisione della perizia di parte ma
7 anche alle ordinarie regole che sovraintendono all'onere della prova.
Data per certa la responsabilità dell' nella causazione Controparte_4 dell'aggravamento del danno a carico di il primo giudice ha Controparte_1 recepito in maniera acritica quanto affermato e calcolato dall'attore alla luce delle valutazioni prodotte con la relazione del medico-legale di parte.
Senza esplicitare utili argomentazioni in merito alla natura ed entità del danno biologico che sarebbe conseguito da tale condotta, peraltro in citazione rappresentato genericamente in termini di maggiore sofferenza sofferta dal il giudice di prime cure è passato a quantificarlo dando per scontato Parte_4 che la condotta medica fossa stata causa di danno iatrogeno, maggior danno rispetto a quello riportato dalla caduta senza tuttavia specificane natura ed entità.
Non vi è cenno, inoltre, alla prova del nesso di causa tra l'omessa diagnosi e il predetto danno iatrogeno, invece indispensabile ai fini dell'accertamento della responsabilità sanitaria alla luce dei principi sopra enucleati.
Di segno diametralmente opposto, peraltro, si sono rivelati gli esiti degli accertamenti condotti dal ctu dott. incaricato nel presente processo di Persona_2 accertare se ricorrano profili di responsabilità in capo all' Parte_1 convenuta in merito ai fatti di causa.
Con argomentazioni scevre da rilievi, congrue rispetto ai dati clinici esaminati e supportare da adeguata argomentare scientifico, il ctu ha escluso la responsabilità del medico del pronto soccorso sul presupposto che l'errore diagnostico non abbia cagionato un danno maggiore rispetto a quello accidentalmente riportato, dunque una lesione qualificabile in termini di danno biologico ma solo un allungamento della durata del dolore.
Dirimente è al fine la circostanza che alla luce della documentazione apprezzata, il ctu abbia escluso che la condotta ascritta alla convenuta oggi appellante abbia cagionato un aggravamento della frattura riportata sotto il profilo della funzionalità omerale.
Nel dettaglio il dott. ha accertato che, in conseguenza della caduta Persona_2 riportata il 01.02.2015, il Sig. ha riportato un trauma alla Controparte_1
8 spalla dx con: “..esteso edema della spongiosa ossea di natura contusiva a livello del trochite omerale, con apparente interruzione della corticale ossea a tale livello, in rapporto a frattura composta..”, ha escluso che dalla mancata diagnosi, possano essere derivate conseguenze negative.
Ha specificato che si tratta “di frattura da compressione sull'omero che non determina terapie speciali in quanto non costituisce discontinuità anatomica , come nelle fratture “classiche”, e quindi funzionale dell'osso.
Pertanto la prescrizione di braccio al collo effettuata in P.s., è del tutto sovrapponibile ai tutori che normalmente vengono prescritti e/o utilizzati.
L'unica differenza che può esservi tra il braccio al collo ed il tutore con fascia toracica, che è il più immobilizzante tra i tutori, è la possibilità di muovere in misura maggiore il braccio, e quindi può esservi stato un incremento della sintomatologia algica”.
Vista la permanenza della composizione della linea di infrazione, il ctu non ha riscontrato evidenza oggettiva di un peggioramento del danno anatomico (non vi è evidenza di un peggioramento oggettivo del quadro anatomo radiografico atteso in casi analoghi) sicchè se il paziente fosse stato trattato con tutore con fascia toracica, avrebbe avuto solo meno dolore per i primi 10 giorni.
Pertanto, il ritardo di nove giorni nella diagnosi della frattura ha portato a un decorso della terapia differente ossia prognosi di trenta giorni, nonché la necessità dell'appellato di sottoporsi a sedute di fisiokinesiterapia e tecarterapia.
“Come conseguenza di quanto considerato al punto 4, in relazione alle prestazioni dei Sanitari del P.S. dell'Ospedale di Edolo, non si ravvisa un danno biologico temporaneo ed esiti permanenti oltre quelli connessi alla tipologia di lesione conseguente alla caduta. Vista la non perfetta continenza della prescrizione del braccio al collo rispetto ad un tutore con fascia toracica, si può ragionevolmente ritenere che per i primi 10 giorni possa esservi stato solo un aumento della sintomatologia algica, ed eventualmente un maggior livello di sofferenza per i primi
10 giorni, che può essere passato da un 2 su 5, ed un 4 su 5”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, può senz'altro ritenersi che la
9 decisione impugnata sia stata pronunciata facendo un uso con corretto delle norme e dei principi in tema di prova degli elementi costitutivi della fattispecie dedotta in citazione e in tema di utilizzabilità, ai fini probatori, della perizia di parte, dunque in violazione di disposizioni normative e principi dalla cui osservanza non si può prescindere anche a fronte di poste risarcitorie di modesta entità, come quella di specie.
Essa, pertanto, è viziata sotto il profilo della prova del danno e del nesso di causa.
Come tale va annullata con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo corrisposto in esecuzione del decisum, essendo venuto meno il titolo legittimante l'obbligazione risarcitoria.
§5. Le spese di lite e di ctu.
In ragione della soccombenza, l'appellato dovrà rifondere all'appellante le spese dl primo grado come liquidate con la sentenza impugnata e le spese del presente grado nella misura di euro 2850,00, così calcolata applicati i parametri vigenti in relazione allo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (da euro 1.101,00 a euro 5.200,00) approssimati ai valori medi, tenuto conto della mancanza di questioni di particolare rilievo, di cui euro 550,00 per fase studio, euro 550,00 per fase introduttiva, euro 850,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 900,00 per fase decisionale.
L'appellato, inoltre, in quanto soccombente, dovrà sostenere in via definitiva e per intero le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto dall' Parte_5
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 1439/2018 del
[...]
23/07/2018, pubblicata il 11/09/2018 e, per l'effetto annulla la predetta decisione;
condanna a restituire all'appellante l'importo ricevuto in Controparte_1
10 esecuzione della predetta sentenza, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna a rimborsare all' Controparte_1 [...]
le spese di lite liquidate in relazione al giudizio in Parte_5 primo grado, nonché le spese del presente grado, che si liquidano in euro
2850,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
Pone, infine, definitivamente a carico dell'appellato le spese di ctu.
Brescia, lì 27 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
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