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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 348/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025 da
1) , nata a [...], il [...], cittadina italiana, Parte_1 cod.fisc. residente in [...] C.F._1
e
2) nato a [...] M.se (MI); il 18.5.1956, cittadino italiano, cod. fisc. Parte_2
, residente in [...], C.F._2
entrambi con l'Avv. Sonia Francesca Clemente, del foro di Milano, presso il cui studio in Lainate
(MI), viale Rimembranze, 5 hanno eletto domicilio telematico
(sonia. ecavvocati.i) Email_1
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 gennaio2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Parte_2
• ordinare al Comune di Rho di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo ai sensi dell'art. 127 ter 5^ comma cpc dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto ed espressamente consentono alla loro separazione personale;
2) i coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente ove riterranno più opportuno;
3) si dà atto che il sig. ha lasciato la casa coniugale nel mese di giugno Parte_2 dell'anno 2022, prelevando i propri effetti personali;
4) si dà atto che la casa coniugale sita in Rho (MI), via po, 10, già di proprietà in via esclusiva della sig.ra giusta la cessione a titolo gratuito da parte del sig. Parte_1
alla sig.ra della quota del 50% di proprietà dello stesso, trasferimento Parte_2 Parte_1
effettuato con trascrizione presso la Conservatoria di Milano rep.num. 54722/2004 del 9.3.2005, rimane di proprietà esclusiva della sig.ra con quanto l'arreda, con Parte_1 espressa rinuncia da parte del sig. d ogni eventuale richiesta e/o pretesa sull'immobile Parte_2
stesso;
5) si dà atto che l'immobile sito in Milano via Don Francesco Beniamino della Torre, num. 4, acquistato dal sig. con atto notarile per dott. in data 9.5.2005 Parte_2 Persona_1
in regime di separazione dei beni a seguito della prima separazione coniugale del 9.11.2004, rimane di proprietà esclusiva del sig. con espressa rinuncia da parte della sig.ra Parte_2
ad ogni eventuale richiesta e/o pretesa sull'immobile stesso;
Parte_1
6) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento, a decorrere dalla data di udienza presidenziale -
[...]
sostituita per scelta dei coniugi dal deposito delle note scritte - la somma mensile di euro
800.00= (ottocento/00 euro) entro il giorno 3 di ogni mese per dodici mensilità, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla udienza presidenziale avanti il Tribunale di Milano;
7) L'autovettura tipo Mini targata DT065NN intestata alla sig.ra Parte_1
rimane di proprietà esclusiva della stessa ed in uso al figlio la sig.ra Parte_3 Parte_1 ne curerà la relativa manutenzione ed il pagamento dell'assicurazione, della tassa di circolazione e di ogni relativa spesa;
8) L'autovettura tipo Mini targata EG541AE, intestata alla sig.ra Parte_1
rimane di proprietà esclusiva della stessa ed in uso al figlio la sig.ra Persona_2 Parte_1 ne curerà la relativa manutenzione ed il pagamento dell'assicurazione, della tassa di circolazione e di ogni relativa spesa;
9) L'autovettura tipo Toyota Yaris targata FP783FT intestata al sig. Parte_2
rimane di proprietà esclusiva dello stesso, che ne curerà la relativa manutenzione ed il pagamento dell'assicurazione, della tassa di circolazione e di ogni relativa spesa;
10) Si dà atto che i coniugi sono cointestatari di un conto corrente tratto su BPM Agenzia di Milano 72, sul quale confluisce unicamente la pensione di anzianità del sig. Parte_2
e le utenze della casa coniugale;
la sig.ra toglierà la cointestazione da detto conto corrente Parte_1
entro il 31 dicembre 2025.
11) Si dà atto che le utenze della casa coniugale (luce e gas) sono già intestate alla sig.ra ma addebitate sul c.c. cointestato: entro la data del 1^ giugno 2025 la Parte_1 sig.ra provvederà al trasferimento dell'addebito del pagamento delle predette utenze sul Parte_1
proprio c.c.
12) Si dà atto che la sig.ra è intestataria, altresì, di un conto Parte_1
corrente personale.
13) I coniugi, con l'adempimento di tutte le condizioni di cui alla presente sentenza e con la regolamentazione degli aspetti economici/patrimoniali come innanzi specificati, danno atto di aver regolato ogni altra questione di carattere patrimoniale fra di essi pendente e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia causa e ragione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Rho (MI), in data 1/10/1983 (atto num. 27 Parte_2 anno 1983, parte I Comune di Rho)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 19.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025 da
1) , nata a [...], il [...], cittadina italiana, Parte_1 cod.fisc. residente in [...] C.F._1
e
2) nato a [...] M.se (MI); il 18.5.1956, cittadino italiano, cod. fisc. Parte_2
, residente in [...], C.F._2
entrambi con l'Avv. Sonia Francesca Clemente, del foro di Milano, presso il cui studio in Lainate
(MI), viale Rimembranze, 5 hanno eletto domicilio telematico
(sonia. ecavvocati.i) Email_1
In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 gennaio2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
Parte_2
• ordinare al Comune di Rho di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo ai sensi dell'art. 127 ter 5^ comma cpc dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto ed espressamente consentono alla loro separazione personale;
2) i coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente ove riterranno più opportuno;
3) si dà atto che il sig. ha lasciato la casa coniugale nel mese di giugno Parte_2 dell'anno 2022, prelevando i propri effetti personali;
4) si dà atto che la casa coniugale sita in Rho (MI), via po, 10, già di proprietà in via esclusiva della sig.ra giusta la cessione a titolo gratuito da parte del sig. Parte_1
alla sig.ra della quota del 50% di proprietà dello stesso, trasferimento Parte_2 Parte_1
effettuato con trascrizione presso la Conservatoria di Milano rep.num. 54722/2004 del 9.3.2005, rimane di proprietà esclusiva della sig.ra con quanto l'arreda, con Parte_1 espressa rinuncia da parte del sig. d ogni eventuale richiesta e/o pretesa sull'immobile Parte_2
stesso;
5) si dà atto che l'immobile sito in Milano via Don Francesco Beniamino della Torre, num. 4, acquistato dal sig. con atto notarile per dott. in data 9.5.2005 Parte_2 Persona_1
in regime di separazione dei beni a seguito della prima separazione coniugale del 9.11.2004, rimane di proprietà esclusiva del sig. con espressa rinuncia da parte della sig.ra Parte_2
ad ogni eventuale richiesta e/o pretesa sull'immobile stesso;
Parte_1
6) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento, a decorrere dalla data di udienza presidenziale -
[...]
sostituita per scelta dei coniugi dal deposito delle note scritte - la somma mensile di euro
800.00= (ottocento/00 euro) entro il giorno 3 di ogni mese per dodici mensilità, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla udienza presidenziale avanti il Tribunale di Milano;
7) L'autovettura tipo Mini targata DT065NN intestata alla sig.ra Parte_1
rimane di proprietà esclusiva della stessa ed in uso al figlio la sig.ra Parte_3 Parte_1 ne curerà la relativa manutenzione ed il pagamento dell'assicurazione, della tassa di circolazione e di ogni relativa spesa;
8) L'autovettura tipo Mini targata EG541AE, intestata alla sig.ra Parte_1
rimane di proprietà esclusiva della stessa ed in uso al figlio la sig.ra Persona_2 Parte_1 ne curerà la relativa manutenzione ed il pagamento dell'assicurazione, della tassa di circolazione e di ogni relativa spesa;
9) L'autovettura tipo Toyota Yaris targata FP783FT intestata al sig. Parte_2
rimane di proprietà esclusiva dello stesso, che ne curerà la relativa manutenzione ed il pagamento dell'assicurazione, della tassa di circolazione e di ogni relativa spesa;
10) Si dà atto che i coniugi sono cointestatari di un conto corrente tratto su BPM Agenzia di Milano 72, sul quale confluisce unicamente la pensione di anzianità del sig. Parte_2
e le utenze della casa coniugale;
la sig.ra toglierà la cointestazione da detto conto corrente Parte_1
entro il 31 dicembre 2025.
11) Si dà atto che le utenze della casa coniugale (luce e gas) sono già intestate alla sig.ra ma addebitate sul c.c. cointestato: entro la data del 1^ giugno 2025 la Parte_1 sig.ra provvederà al trasferimento dell'addebito del pagamento delle predette utenze sul Parte_1
proprio c.c.
12) Si dà atto che la sig.ra è intestataria, altresì, di un conto Parte_1
corrente personale.
13) I coniugi, con l'adempimento di tutte le condizioni di cui alla presente sentenza e con la regolamentazione degli aspetti economici/patrimoniali come innanzi specificati, danno atto di aver regolato ogni altra questione di carattere patrimoniale fra di essi pendente e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia causa e ragione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Rho (MI), in data 1/10/1983 (atto num. 27 Parte_2 anno 1983, parte I Comune di Rho)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 19.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG