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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Castrovillari
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1321 / 2019 R.G
Udienza del 18/02/2025
Sono presenti gli Avv.ti GALLO GIOVANNI BATTISTA e DE LUCA SAVERIO per l'attore e l'Avv. LAGHI LORENZO per delega dell'Avv. LAGHI ROBERTO per il convenuto.
IL GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatIsi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta, in grado d'appello, al n. 1321/2019 r.g.a.c. pendente tra
TRA nella sua qualità di titolare della ditta Sposabella con sede in Parte_1
LL (p.iva ) rappresentata e difesa, come da procura in atti, P.IVA_1
dagli avv.ti Saverio De Luca e Giovanni Battista Gallo
APPELLANTE
E in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa, come da CP_1 procura in atti, dall'avv. Roberto Laghi
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
nella sua qualità di titolare della ditta Sposabella ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari per ottenere il CP_1 risarcimento dei danni, quantificati in € 4.637,98, cagionati al veicolo Citroen Gran
Picasso tg EJ 839 FT, di proprietà della predetta Ditta, dall'urto con un cane, che in data 21/3/2017 aveva improvvisamente attraversato l'Autostrada del Mediterraneo in località Morano.
L'attrice ha sostenuto che l'occorso fosse addebitabile all' ex artt. 2051 o 2043 CP_1
c.c. e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Signor Giudice di Pace, contrariis reiectis, accogliere la domanda proposta, e per l'effetto condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento, in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, della somma di €.
4.637,98, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dalla data del sinistro e fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze giudiziali, oltre accessori di legge, da distrarre ex art.93 C.P.C.”
L' costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda attorea, adducendo di CP_1
non avere alcuna responsabilità nel sinistro occorso e ha, altresì, contestato la quantificazione del danno, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione e conclusione, che tutte espressamente impugniamo
e contestiamo: -in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi della l. n° 162/2014;
-sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda introduttiva del presente giudizio;
- subordinatamente, rigettare l'avversa domanda perché oltremodo infondata in fatto ed in diritto;
Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre CAP ed IVA come per legge.”.
Esperita l'istruttoria mediante prova documentale e per testi il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno e ha condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio. ha proposto appello avverso la predetta sentenza (n.1354/2018 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari in data 05/11/2018 e depositata in data
13/11/2018) che ha ritenuto viziata da “errata valutazione delle prove testimoniali espletate e delle produzioni documentali, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.
L'appellante ha censurato la predetta decisione nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto non provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, sostenendo che i testimoni escussi avessero confermato i fatti storici dedotti in citazione e che la fondatezza della pretesa attorea avesse trovato inoltre riscontro sia nelle foto prodotte in atti, che nel verbale dell'intervento della Polizia Stradale.
Tanto premesso l'appellante ha chiesto al Tribunale di “1) Accogliere l'appello proposto e di conseguenza riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
2) Accogliere la domanda proposta da , titolare della ditta Parte_1
Sposabella, per le motivazioni di cui sopra e condannare , in p.l.r.p.t., al CP_1
pagamento della somma richiesta. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Con comparsa depositata il 07.06.2019 si è costituita l la quale ha CP_1 impugnato e contestato l'avversa difesa, eccependo, preliminarmente, la mancanza di specificità dei motivi di appello e deducendone, nel merito, l'infondatezza.
L'appellata ha chiesto quindi al Tribunale di “Prendere atto della nostra non accettazione del contraddittorio, emettendo ogni conseguente declaratoria e subordinatamente, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto. Più subordinatamente, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione, richiesta e conclusione, che tutte impugniamo e contestiamo, rigettare l'avverso appello perché oltremodo infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare l'appellata sentenza.”. Vinte le spese e le competenze di lite.
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Giudice "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017,
n.27199).
L'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. non richiede, pertanto, che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o che ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni di impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum, con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che li sorreggono, e di esplicitare le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice.
Ne deriva, nel caso di specie, l'ammissibilità dell'impugnazione, atteso che nell'atto di appello sono individuate in modo puntuale le parti della sentenza che l'appellante ha inteso contestare e le argomentazioni in fatto e diritto a sostegno dei motivi di impugnazione.
Nel merito l'appello è infondato. Occorre premettere che la fattispecie, come descritta dalla parte attrice, odierna appellante va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..
Giova premettere che l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481,
2482 e 2483). Resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Ciò posto in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia ( da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n.
14228 del 23/05/2023)
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità
(cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n.
8229 del 7/4/2010).
Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale. (Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del 19.02.2008; Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
La custodia si integra, infatti, quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Cass.
01/02/2018, n. 2480).
Ne consegue che nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del
27/04/2023).
Il secondo presupposto che il danneggiato è tenuto a provare - la derivazione del danno dalla cosa - si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso
è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243); in tal caso, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (vedi Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013, Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013, Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019,
Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res e può essere integrato anche dal fatto del danneggiato (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010,
n. 9546, 24 febbraio 2011, n. 4476, n. 12032 del 2018).
Ciò posto in ordine ai principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che nel caso di specie l'appellante ha contestato la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure e ha sostenuto che in base alle stesse, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda, avendo l'attore assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
Il Tribunale ritiene che la predetta doglianza non sia meritevole di accoglimento.
Dall'esame delle deposizioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria, si evince, infatti, che il testimone non ha assistito all'urto tra il veicolo e il Testimone_1 cane, avendo dichiarato: “confermo che il veicolo citroen ha fatto una brusca sterzata. Non ho assistito all'impatto poiché ero dietro al veicolo” (cfr. verb. ud. del
19/6/2018).
Deve, inoltre, rilevarsi che le dichiarazioni del teste , Testimone_2
fratello di , che devono essere valutate con particolare rigore in Parte_1 considerazione dello strettissimo rapporto di parentela esistente con l'attrice, non consentono di inferire alcunché in ordine a quanto dedotto dall'attore sulla dinamica e sulle concrete circostanze di verificazione del sinistro, avendo il teste dichiarato espressamente di non aver visto l'impatto tra il veicolo e il cane (il teste ha infatti dichiarato: “ho visto che la macchina faceva un brusco movimento sulla carreggiata ed ho visto che vi era un cane … io ero dietro e confermo quanto prima ho dichiarato. Non ho visto il veicolo Citroen che impattava il cane … ho visto il cane morto sull'autostrada”; cfr. verb. ud. 19/6/2018).
Ne deriva che le predette deposizioni, non avendo permesso di acclarare la precisa dinamica dell'evento, non consentono di ritenere provato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e l'attraversamento del cane.
L'inconsistenza probatoria della tesi dell'originaria parte attrice appare ancor più evidente se confrontata con la deposizione del teste , dipendente Testimone_3
intervenuto per un sopralluogo in data 21/3/2017 sui luoghi di causa che ha CP_1 dichiarato: “ricordo che non abbiamo trovato né il cane né l'utente e né il veicolo”
(cfr. verb. ud. 19/6/2018).
L'insufficienza della prova orale si accompagna, infine, alla carenza di prova documentale;
infatti, dal documento di rilevamento di incidente stradale della polizia stradale di Frascineto (allegato al fascicolo di parte) non è possibile inferire alcun dato utile a corroborare la pretesa dell'originaria attrice, considerato che lo stesso documento è stato redatto successivamente al 21/3/2017 (data del sinistro) e in base a quanto riferito dal solo conducente della vettura Citroen, , il Testimone_4
cui racconto, alla luce dei rilievi e delle considerazioni sopra esposte, non ha trovato riscontro in giudizio.
Né, infine, in assenza di prove in ordine alla dinamica del fatto possono assumere rilevanza le foto ritraenti i danni asseritamente subiti dal veicolo per effetto del sinistro.
Deve quindi escludersi che dall'esame congiunto delle predette risultanze istruttorie possa ritenersi provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno lamentato dall'attore, odierno appellante.
In conclusione, per tutte queste ragioni, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante.
In considerazione del valore della causa devono trovare applicazione i parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00; ciò posto, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1
D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra 1.100,01 ed € 5.200,00, le spese di lite sono liquidate in € 3.000,00 (fase di studio: € 700,00, fase introduttiva: € 500,00; fase istruttoria: 900,00; fase decisionale: € 900,00).
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1321/2019 r.g.a.c. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede;
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 1354/2018, emessa in data 05.11.2018 e depositata in data
13.11.2018.
2. CONDANNA a rimborsare le spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in data 18/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1321 / 2019 R.G
Udienza del 18/02/2025
Sono presenti gli Avv.ti GALLO GIOVANNI BATTISTA e DE LUCA SAVERIO per l'attore e l'Avv. LAGHI LORENZO per delega dell'Avv. LAGHI ROBERTO per il convenuto.
IL GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatIsi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta, in grado d'appello, al n. 1321/2019 r.g.a.c. pendente tra
TRA nella sua qualità di titolare della ditta Sposabella con sede in Parte_1
LL (p.iva ) rappresentata e difesa, come da procura in atti, P.IVA_1
dagli avv.ti Saverio De Luca e Giovanni Battista Gallo
APPELLANTE
E in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa, come da CP_1 procura in atti, dall'avv. Roberto Laghi
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
nella sua qualità di titolare della ditta Sposabella ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari per ottenere il CP_1 risarcimento dei danni, quantificati in € 4.637,98, cagionati al veicolo Citroen Gran
Picasso tg EJ 839 FT, di proprietà della predetta Ditta, dall'urto con un cane, che in data 21/3/2017 aveva improvvisamente attraversato l'Autostrada del Mediterraneo in località Morano.
L'attrice ha sostenuto che l'occorso fosse addebitabile all' ex artt. 2051 o 2043 CP_1
c.c. e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Signor Giudice di Pace, contrariis reiectis, accogliere la domanda proposta, e per l'effetto condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento, in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, della somma di €.
4.637,98, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dalla data del sinistro e fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze giudiziali, oltre accessori di legge, da distrarre ex art.93 C.P.C.”
L' costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda attorea, adducendo di CP_1
non avere alcuna responsabilità nel sinistro occorso e ha, altresì, contestato la quantificazione del danno, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione e conclusione, che tutte espressamente impugniamo
e contestiamo: -in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi della l. n° 162/2014;
-sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda introduttiva del presente giudizio;
- subordinatamente, rigettare l'avversa domanda perché oltremodo infondata in fatto ed in diritto;
Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre CAP ed IVA come per legge.”.
Esperita l'istruttoria mediante prova documentale e per testi il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno e ha condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio. ha proposto appello avverso la predetta sentenza (n.1354/2018 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari in data 05/11/2018 e depositata in data
13/11/2018) che ha ritenuto viziata da “errata valutazione delle prove testimoniali espletate e delle produzioni documentali, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.
L'appellante ha censurato la predetta decisione nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto non provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, sostenendo che i testimoni escussi avessero confermato i fatti storici dedotti in citazione e che la fondatezza della pretesa attorea avesse trovato inoltre riscontro sia nelle foto prodotte in atti, che nel verbale dell'intervento della Polizia Stradale.
Tanto premesso l'appellante ha chiesto al Tribunale di “1) Accogliere l'appello proposto e di conseguenza riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
2) Accogliere la domanda proposta da , titolare della ditta Parte_1
Sposabella, per le motivazioni di cui sopra e condannare , in p.l.r.p.t., al CP_1
pagamento della somma richiesta. Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Con comparsa depositata il 07.06.2019 si è costituita l la quale ha CP_1 impugnato e contestato l'avversa difesa, eccependo, preliminarmente, la mancanza di specificità dei motivi di appello e deducendone, nel merito, l'infondatezza.
L'appellata ha chiesto quindi al Tribunale di “Prendere atto della nostra non accettazione del contraddittorio, emettendo ogni conseguente declaratoria e subordinatamente, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello proposto. Più subordinatamente, disattesa ogni contraria istanza, ragione, difesa, eccezione, documentazione, produzione, richiesta e conclusione, che tutte impugniamo e contestiamo, rigettare l'avverso appello perché oltremodo infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare l'appellata sentenza.”. Vinte le spese e le competenze di lite.
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Giudice "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017,
n.27199).
L'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. non richiede, pertanto, che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o che ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni di impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum, con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che li sorreggono, e di esplicitare le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice.
Ne deriva, nel caso di specie, l'ammissibilità dell'impugnazione, atteso che nell'atto di appello sono individuate in modo puntuale le parti della sentenza che l'appellante ha inteso contestare e le argomentazioni in fatto e diritto a sostegno dei motivi di impugnazione.
Nel merito l'appello è infondato. Occorre premettere che la fattispecie, come descritta dalla parte attrice, odierna appellante va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..
Giova premettere che l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode. (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481,
2482 e 2483). Resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Ciò posto in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia ( da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n.
14228 del 23/05/2023)
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità
(cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; Sez. 3, Sentenza n.
8229 del 7/4/2010).
Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale. (Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del 19.02.2008; Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
La custodia si integra, infatti, quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Cass.
01/02/2018, n. 2480).
Ne consegue che nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del
27/04/2023).
Il secondo presupposto che il danneggiato è tenuto a provare - la derivazione del danno dalla cosa - si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso
è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243); in tal caso, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (vedi Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013, Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013, Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019,
Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res e può essere integrato anche dal fatto del danneggiato (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010,
n. 9546, 24 febbraio 2011, n. 4476, n. 12032 del 2018).
Ciò posto in ordine ai principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che nel caso di specie l'appellante ha contestato la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure e ha sostenuto che in base alle stesse, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda, avendo l'attore assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
Il Tribunale ritiene che la predetta doglianza non sia meritevole di accoglimento.
Dall'esame delle deposizioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria, si evince, infatti, che il testimone non ha assistito all'urto tra il veicolo e il Testimone_1 cane, avendo dichiarato: “confermo che il veicolo citroen ha fatto una brusca sterzata. Non ho assistito all'impatto poiché ero dietro al veicolo” (cfr. verb. ud. del
19/6/2018).
Deve, inoltre, rilevarsi che le dichiarazioni del teste , Testimone_2
fratello di , che devono essere valutate con particolare rigore in Parte_1 considerazione dello strettissimo rapporto di parentela esistente con l'attrice, non consentono di inferire alcunché in ordine a quanto dedotto dall'attore sulla dinamica e sulle concrete circostanze di verificazione del sinistro, avendo il teste dichiarato espressamente di non aver visto l'impatto tra il veicolo e il cane (il teste ha infatti dichiarato: “ho visto che la macchina faceva un brusco movimento sulla carreggiata ed ho visto che vi era un cane … io ero dietro e confermo quanto prima ho dichiarato. Non ho visto il veicolo Citroen che impattava il cane … ho visto il cane morto sull'autostrada”; cfr. verb. ud. 19/6/2018).
Ne deriva che le predette deposizioni, non avendo permesso di acclarare la precisa dinamica dell'evento, non consentono di ritenere provato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e l'attraversamento del cane.
L'inconsistenza probatoria della tesi dell'originaria parte attrice appare ancor più evidente se confrontata con la deposizione del teste , dipendente Testimone_3
intervenuto per un sopralluogo in data 21/3/2017 sui luoghi di causa che ha CP_1 dichiarato: “ricordo che non abbiamo trovato né il cane né l'utente e né il veicolo”
(cfr. verb. ud. 19/6/2018).
L'insufficienza della prova orale si accompagna, infine, alla carenza di prova documentale;
infatti, dal documento di rilevamento di incidente stradale della polizia stradale di Frascineto (allegato al fascicolo di parte) non è possibile inferire alcun dato utile a corroborare la pretesa dell'originaria attrice, considerato che lo stesso documento è stato redatto successivamente al 21/3/2017 (data del sinistro) e in base a quanto riferito dal solo conducente della vettura Citroen, , il Testimone_4
cui racconto, alla luce dei rilievi e delle considerazioni sopra esposte, non ha trovato riscontro in giudizio.
Né, infine, in assenza di prove in ordine alla dinamica del fatto possono assumere rilevanza le foto ritraenti i danni asseritamente subiti dal veicolo per effetto del sinistro.
Deve quindi escludersi che dall'esame congiunto delle predette risultanze istruttorie possa ritenersi provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno lamentato dall'attore, odierno appellante.
In conclusione, per tutte queste ragioni, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante.
In considerazione del valore della causa devono trovare applicazione i parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00; ciò posto, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1
D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra 1.100,01 ed € 5.200,00, le spese di lite sono liquidate in € 3.000,00 (fase di studio: € 700,00, fase introduttiva: € 500,00; fase istruttoria: 900,00; fase decisionale: € 900,00).
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1321/2019 r.g.a.c. ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede;
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 1354/2018, emessa in data 05.11.2018 e depositata in data
13.11.2018.
2. CONDANNA a rimborsare le spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in data 18/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso