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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4286/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4286/2018
Oggi 30 aprile 2025 alle ore 14.06 innanzi al dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte appellante è presente l'avv.to Simona Valente per delega dell'avv.to Sergio Messore la quale si riporta all'appello e a tutti gli scritti difensivi in atti e ne chiede l'integrale accoglimento;
per parte appellata l'avv.to Francesco Germani anche in sostituzione dell'avv.to Balatroni il quale si riporta alle proprie difese.
Il giudice inviata le parti a discutere la causa oralmente.
Terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv.to Valente conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello e nei successivi scritti difensivi in atti con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado;
l'avv.to Germani conclude per il rigetto dell'appello come da comparsa in atti e vittoria delle spese di lite.
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g.n. 4286/2018 avente ad oggetto: contratti d'opera - appello ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
, in persona del titolare , con sede in S. Ambrogio sul Parte_1 Parte_1
Garigliano (Fr) alla via S. Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Messore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino alla P.zza San Giovanni 47
APPELLANTE
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Marcon (VE) alla Via Alta n. 10, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria
Carlotta Balatroni e Francesco Maria Germani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Arce (Fr) alla Via Magni 41
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza del 30.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
La ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cassino Parte_1
n. 685/2018 deducendo: che con atto di citazione l'istante aveva convenuto in giudizio per sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni materiali e all'immagine professionale conseguenti ai vizi pagina 2 di 8 presentati dal prodotto UNIMARC FLOOR fornito dal e utilizzato nell'ottobre Controparte_1 del 2009 presso l'abitazione del Sig. Persona_1
ed invero con atto di citazione dell'11.10.2018 deduceva: che nel mese di ottobre del 2009 aveva eseguito lavori di realizzazione della pavimentazione esterna dell'estensione di circa 450 mq del fabbricato di proprietà del Sig. in Pignataro Persona_1
Interamna (Fr); che per la tinteggiatura dell'intera superficie aveva utilizzato il prodotto UNIMARC FLOOR cod. 300 tonalità rosso ossido U449 fornito dal Controparte_1
che, nei giorni immediatamente successivi l'applicazione, si erano verificati dei distacchi del prodotto in vari punti della pavimentazione;
che, nel mese di novembre 2009, stante le contestazioni dei proprietari, aveva proceduto nuovamente a riapplicare il prodotto sull'intera pavimentazione accollandosi interamente il costo dell'intervento;
che, nei giorni successivi alla nuova tinteggiatura, si era nuovamente verificato il distacco del suddetto prodotto;
che, immediatamente, contestava gli inconvenienti verificatisi al Controparte_1
che, in data 14.4.2010, congiuntamente all'incaricato del veniva eseguito Controparte_1 un sopralluogo presso l'abitazione del Sig. e in tale occasione veniva constatata la Persona_1
presenza dei distacchi del prodotto;
che, successivamente a tale sopralluogo, il forniva gratuitamente il Controparte_1
prodotto Unimarc Floor che il posava in opera;
Pt_1
che la ditta procedeva nuovamente alla posa in opera, ma nei giorni successivi si Parte_1
verificava nuovamente il distacco della tinteggiatura del pavimento;
che per l'esecuzione degli interventi di ripristino venivano sostenute notevoli spese sia di manodopera che per l'acquisto del prodotto;
che i fatti rappresentati determinavano, inoltre, un grave danno all'immagine imprenditoriale della
; Parte_1
che con lettera racc. A/R del 5.1.2011 formulava richiesta di risarcimento alla Controparte_1
per tutti i danni subiti.
[...]
Concludeva chiedendo: “Piaccia al sig. Giudice di Pace adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, ritenere il unico ed esclusivo responsabile dell'evento dannoso per Controparte_1 cui è causa, o responsabile nella misura che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto condannare la società convenuta per le causali di cui in premessa al risarcimento dei danni subiti dalla ditta attrice, danni che si quantificano nella misura di euro 5.000,00 ovvero in quella che sarà
pagina 3 di 8 accertata in corso di causa, anche a mezzo di criteri equitativi. Oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto comunque sempre entro i limiti della competenza del Giudice di Pace adito”.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione contestando ogni Controparte_1
avversa allegazione e deducendo: che la responsabilità non era da addebitare al materiale fornito, in quanto dalle valutazioni tecniche della che per due volte era intervenuta in loco per verificare le condizioni Controparte_1
della pavimentazione, le problematiche emergevano solo in quelle zone della pavimentazione mancanti dei requisisti e dei presupposti indicati nella scheda tecnica del prodotto;
che laddove la pavimentazione era idonea ad essere tinteggiata con il predetto prodotto, la stessa non presentava alcun difetto ed il manufatto era in ottimo stato di mantenimento;
che la quantificazione del danno operata non era supportata da alcunché.
Ha concluso chiedendo di “rigettare le domande tutte formulate dall'attrice poiché infondate con rifusione di spese e competenze di lite”.
Espletata la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 685/2018 il Giudice di Pace di Cassino ha rigettato la domanda proposta dalla , condannando la stessa Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la censurando la decisione del giudice di primo grado per Parte_1
violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., ovvero per omessa e/o erronea interpretazione delle risultanze probatorie e conseguente erroneo rigetto della domanda proposta dall'attore, vale a dire per omessa valutazione della condotta extraprocessuale tenuta dalla e per erronea Controparte_1
valutazione della scheda tecnica del prodotto “Unimarc Floor cod. 330 tonalità rosso ossido U449”.
Nello specifico, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che la società appellata aveva direttamente verificato il viale sul quale doveva essere applicato il prodotto, non contestando nulla, ma addirittura aveva fornito gratuitamente il nuovo prodotto.
Ha, infine, rilevato che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato la scheda tecnica del prodotto, in quanto nella stessa era riportato che il materiale non poteva essere applicato solo ed esclusivamente sulle zone soggette a rilevante sollecitazione, mentre poteva essere utilizzato per la colorazione di superfici in cemento adibite ad uso civile con moderata sollecitazione.
L'appellante, ha inoltre dedotto che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione che l'area oggetto della tinteggiatura era antistante un fabbricato adibito solo ed esclusivamente a civile abitazione e che, in ogni caso, il distacco non si era verificato solo in corrispondenza dell'area di transito dei veicoli, ma anche in altri punti dell'area non soggetti a sollecitazioni, in contrasto quindi con quanto riportato nella scheda tecnica.
pagina 4 di 8 Ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione introduttivo di lite nonché negli altri scritti difensivi in atti.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione contestando Controparte_1
ogni avversa allegazione e deducendo: che dalla relazione del tecnico della emergeva che le problematiche, Controparte_1
riscontrate a seguito del primo sopralluogo, erano da imputarsi alla preparazione del supporto e all'utilizzo della fornitura in condizioni non idonee, quali le sollecitazioni meccaniche provocate dal passaggio dei veicoli;
che la fornitura gratuita del prodotto era destinata al ripristino della sola parte di pavimentazione dove non vi fosse passaggio/sosta dei veicoli;
che l'errata interpretazione delle prescrizioni di cui alla scheda tecnica del prodotto era assolutamente pretestuosa.
Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo TRIBUNALE di Cassino riggettare l'appello proposto dal signor , titolare dell'omonima Ditta, con conferma della sentenza n. 685/2028 del Parte_1
Giudice di Pace di Cassino. In ogni caso spese di lite di questo grado di giudizio interamente rifuse”.
Tanto premesso l'appello è infondato va rigettato per i motivi che seguono.
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare correttamente gli elementi probatori acquisiti, con particolare riguardo al comportamento stragiudiziale della convenuta che, secondo l'appellante, fornendo gratuitamente il Controparte_1
prodotto a seguito delle rimostranze della ditta , avrebbe implicitamente riconosciuto il vizio Pt_1
del prodotto fornito.
Tale motivo è infondato, in quanto emerge dalla documentazione versata in atti dallo stesso appellante che all'esito del sopralluogo eseguito in data 14.04.2010 dal tecnico della società appellata, lo stesso ha relazionato di avere riscontrato dei distacchi del prodotto, più evidenti nelle parti relative al viale d'entrata delle automobili e nel punto di stazionamento;
ha dato atto che le verifiche di laboratorio sul lotto in questione non avevano mostrato difettosità e ha ritenuto di escludere che gli inconvenienti lamentati fossero dovuti al prodotto utilizzato;
ha concluso ritenendo che i distacchi del prodotto fossero da attribuire alla preparazione del supporto e all'utilizzo della fornitura in condizioni non idonee, quali le sollecitazioni meccaniche provocate dal passaggio dei veicoli. Il tecnico ha anche indicato le lavorazioni da eseguire per livellare adeguatamente la pavimentazione prima di stendervi il prodotto, ma ha letteralmente sottolineato “solo nelle zone in cui non vi sia il passaggio/sosta dei pagina 5 di 8 veicoli”, precisando espressamente che non è indicato per le superfici dove si CP_2
richieda un elevata sollecitazione meccanica e chimica, quali il passaggio e ricovero auto, contatto con benzine, olii, gasolio ecc”.
Pertanto, parte convenuta, lungi dal riconoscere l'eventuale difetto del prodotto, ha invece chiaramente affermato che il prodotto non era difettoso ma non era indicato ad essere utilizzato sulle superfici sulle quali era stato allocato dalla ditta , in quanto in alcune zone la pavimentazione non era Pt_1
adeguatamente livellata ed altre erano interessate dal passaggio di autovetture e pertanto soggette a sollecitazioni meccaniche. La nuova fornitura di UNIMAC FLOOR, pertanto, aveva lo scopo di consentire una nuova applicazione, conformemente alle indicazioni del tecnico, esclusivamente sulle zone non destinate al passaggio di autoveicoli.
Deve, inoltre, essere rilevato che dall'esame della documentazione allegata dalla stessa appellante, alle medesime conclusioni è giunto anche il secondo tecnico incaricato dalla Controparte_1
che, in seguito al sopralluogo effettuato in data 23.02.2012, ha relazionato escludendo categoricamente vizi o difetti del prodotto ed anzi ha precisato che le problematiche riscontrate non sono imputabili alla qualità del prodotto UNIMARC FLOOR bensì alla mancanza dei presupposti indicati in scheda tecnica
(prodotto non idoneo per pavimentazioni carrabili).
Deve, pertanto, essere rilevato che nessun riconoscimento di responsabilità nè espresso nè tacito vi è stato da parte della convenuta, nè in via stragiudiziale nè in via giudiziale.
Il primo motivo d'appello è pertanto infondato e deve essere rigettato.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado della scheda tecnica del prodotto cod. 330 tonalità rosso ossido U449. CP_2
A tale riguardo deve essere osservato che la scheda tecnica del prodotto, allegata in atti dalla stessa appellante, riporta espressamente che è una pittura idrodiluibile a base di legante CP_2
acrilico in dispersione acquosa, destinata alla colorazione di campi da tennis in cemento o di superfici in cemento adibiti ad uso civile con moderata sollecitazione”; specifica, altresì, che il prodotto garantisce un'ottima “pedonabilità” mentre non è idoneo per pavimentazione di tipo industriale quando
è richiesta resistenza chimica elevata o vi siano notevoli sollecitazioni meccaniche. Nella medesima scheda vengono, poi, fornite precise indicazioni per la preparazione del supporto che deve essere perfettamente livellato e non deve presentare alcun tipo di irregolarità.
Deve, inoltre, essere rilevato che in merito alle caratteristiche tecniche del prodotto oggetto di causa si
è espresso il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, con argomentazioni logicamente motivate, dal quale non vi è motivo di discostarsi. Il consulente ha accertato che la maggior parte dei danni alla pavimentazione sono stati rilevati nel viale d'ingresso dell'abitazione, in corrispondenza del pagina 6 di 8 passaggio delle auto, che infatti hanno lasciato visibili i segni degli pneumatici, mentre in altre parti della pavimentazione, non interessate dal passaggio di veicoli, la finitura è risultata in sufficiente stato di conservazione.
Deve, peraltro, essere osservato che il consulente ha rilevato altri ammaloramenti della vernice proprio in corrispondenza di fessurazioni della pavimentazione e nel punto di contatto tra pavimento e terreno.
Tale circostanza si pone chiaramente in contrasto con le prescrizioni contenute nella scheda tecnica del prodotto riguardo alla predisposizione del supporto, che deve essere preparato in maniera ottimale così da avere una superficie pulita, ben livellata, priva di screpolature, buchi, avvallamenti di qualsiasi tipo.
Il consulente ha pertanto concluso che, per tali motivi, “il prodotto utilizzato dall'impresa non Pt_1
risulta idoneo al tipo di pavimentazione oggetto di causa, in quanto l'UNIMAC FLOOR è specifico per campi da tennis o pavimentazioni non soggette ad eccessiva sollecitazione meccanica”.
Deve, inoltre, essere osservato che il consulente tecnico ha anche accertato che non era ben rifinita “la parte di contatto tra pavimento e terreno con conseguente infiltrazioni ed assorbimento di umidità nel sottostante supporto, che a seguito di variazioni di temperature favorisce il fenomeno del gelo disgelo che porta inevitabilmente alla disgregazione del substrato del supporto cementizio”.
Il consulente ha precisato, infine, che “tale finitura non era idonea per le applicazioni su superfici in cemento notevolmente sollecitate, dove, nel caso specifico, risultano essere quelle del viale d'ingresso dell'abitazione, adibita anche al transito delle autovetture”.
Tali conclusioni del consulente risultano del tutto in linea con quanto riportato nella scheda tecnica del prodotto e con le deduzioni ed allegazioni della società convenuta, sia in giudizio che stragiudiziali.
In definitiva l'appello presentato dalla deve essere rigettato- Parte_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00) tenuto conto della natura della controversia, della limitata attività processuale svolta e dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria.
Il rigetto dell'impugnazione comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002 secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
4286/2018, relativa all'appello avverso la sentenza n. 685/2018 del Giudice di Pace di Cassino come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado n. 685/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cassino;
2. condanna la , in persona del titolare , al pagamento delle Parte_1 Parte_1
spese del presente grado di giudizio in favore di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 852,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa;
3. si dà atto della sussistenza dei presupposti per fare applicazione della previsione di cui all' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Cassino 30.04.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4286/2018
Oggi 30 aprile 2025 alle ore 14.06 innanzi al dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte appellante è presente l'avv.to Simona Valente per delega dell'avv.to Sergio Messore la quale si riporta all'appello e a tutti gli scritti difensivi in atti e ne chiede l'integrale accoglimento;
per parte appellata l'avv.to Francesco Germani anche in sostituzione dell'avv.to Balatroni il quale si riporta alle proprie difese.
Il giudice inviata le parti a discutere la causa oralmente.
Terminata la discussione orale il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv.to Valente conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello e nei successivi scritti difensivi in atti con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado;
l'avv.to Germani conclude per il rigetto dell'appello come da comparsa in atti e vittoria delle spese di lite.
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegato dispositivo di sentenza.
Il Giudice dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g.n. 4286/2018 avente ad oggetto: contratti d'opera - appello ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
, in persona del titolare , con sede in S. Ambrogio sul Parte_1 Parte_1
Garigliano (Fr) alla via S. Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Messore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino alla P.zza San Giovanni 47
APPELLANTE
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Marcon (VE) alla Via Alta n. 10, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria
Carlotta Balatroni e Francesco Maria Germani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Arce (Fr) alla Via Magni 41
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale di udienza del 30.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
La ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cassino Parte_1
n. 685/2018 deducendo: che con atto di citazione l'istante aveva convenuto in giudizio per sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni materiali e all'immagine professionale conseguenti ai vizi pagina 2 di 8 presentati dal prodotto UNIMARC FLOOR fornito dal e utilizzato nell'ottobre Controparte_1 del 2009 presso l'abitazione del Sig. Persona_1
ed invero con atto di citazione dell'11.10.2018 deduceva: che nel mese di ottobre del 2009 aveva eseguito lavori di realizzazione della pavimentazione esterna dell'estensione di circa 450 mq del fabbricato di proprietà del Sig. in Pignataro Persona_1
Interamna (Fr); che per la tinteggiatura dell'intera superficie aveva utilizzato il prodotto UNIMARC FLOOR cod. 300 tonalità rosso ossido U449 fornito dal Controparte_1
che, nei giorni immediatamente successivi l'applicazione, si erano verificati dei distacchi del prodotto in vari punti della pavimentazione;
che, nel mese di novembre 2009, stante le contestazioni dei proprietari, aveva proceduto nuovamente a riapplicare il prodotto sull'intera pavimentazione accollandosi interamente il costo dell'intervento;
che, nei giorni successivi alla nuova tinteggiatura, si era nuovamente verificato il distacco del suddetto prodotto;
che, immediatamente, contestava gli inconvenienti verificatisi al Controparte_1
che, in data 14.4.2010, congiuntamente all'incaricato del veniva eseguito Controparte_1 un sopralluogo presso l'abitazione del Sig. e in tale occasione veniva constatata la Persona_1
presenza dei distacchi del prodotto;
che, successivamente a tale sopralluogo, il forniva gratuitamente il Controparte_1
prodotto Unimarc Floor che il posava in opera;
Pt_1
che la ditta procedeva nuovamente alla posa in opera, ma nei giorni successivi si Parte_1
verificava nuovamente il distacco della tinteggiatura del pavimento;
che per l'esecuzione degli interventi di ripristino venivano sostenute notevoli spese sia di manodopera che per l'acquisto del prodotto;
che i fatti rappresentati determinavano, inoltre, un grave danno all'immagine imprenditoriale della
; Parte_1
che con lettera racc. A/R del 5.1.2011 formulava richiesta di risarcimento alla Controparte_1
per tutti i danni subiti.
[...]
Concludeva chiedendo: “Piaccia al sig. Giudice di Pace adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, ritenere il unico ed esclusivo responsabile dell'evento dannoso per Controparte_1 cui è causa, o responsabile nella misura che sarà accertata in corso di causa e per l'effetto condannare la società convenuta per le causali di cui in premessa al risarcimento dei danni subiti dalla ditta attrice, danni che si quantificano nella misura di euro 5.000,00 ovvero in quella che sarà
pagina 3 di 8 accertata in corso di causa, anche a mezzo di criteri equitativi. Oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto comunque sempre entro i limiti della competenza del Giudice di Pace adito”.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione contestando ogni Controparte_1
avversa allegazione e deducendo: che la responsabilità non era da addebitare al materiale fornito, in quanto dalle valutazioni tecniche della che per due volte era intervenuta in loco per verificare le condizioni Controparte_1
della pavimentazione, le problematiche emergevano solo in quelle zone della pavimentazione mancanti dei requisisti e dei presupposti indicati nella scheda tecnica del prodotto;
che laddove la pavimentazione era idonea ad essere tinteggiata con il predetto prodotto, la stessa non presentava alcun difetto ed il manufatto era in ottimo stato di mantenimento;
che la quantificazione del danno operata non era supportata da alcunché.
Ha concluso chiedendo di “rigettare le domande tutte formulate dall'attrice poiché infondate con rifusione di spese e competenze di lite”.
Espletata la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza n. 685/2018 il Giudice di Pace di Cassino ha rigettato la domanda proposta dalla , condannando la stessa Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la censurando la decisione del giudice di primo grado per Parte_1
violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., ovvero per omessa e/o erronea interpretazione delle risultanze probatorie e conseguente erroneo rigetto della domanda proposta dall'attore, vale a dire per omessa valutazione della condotta extraprocessuale tenuta dalla e per erronea Controparte_1
valutazione della scheda tecnica del prodotto “Unimarc Floor cod. 330 tonalità rosso ossido U449”.
Nello specifico, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che la società appellata aveva direttamente verificato il viale sul quale doveva essere applicato il prodotto, non contestando nulla, ma addirittura aveva fornito gratuitamente il nuovo prodotto.
Ha, infine, rilevato che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato la scheda tecnica del prodotto, in quanto nella stessa era riportato che il materiale non poteva essere applicato solo ed esclusivamente sulle zone soggette a rilevante sollecitazione, mentre poteva essere utilizzato per la colorazione di superfici in cemento adibite ad uso civile con moderata sollecitazione.
L'appellante, ha inoltre dedotto che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione che l'area oggetto della tinteggiatura era antistante un fabbricato adibito solo ed esclusivamente a civile abitazione e che, in ogni caso, il distacco non si era verificato solo in corrispondenza dell'area di transito dei veicoli, ma anche in altri punti dell'area non soggetti a sollecitazioni, in contrasto quindi con quanto riportato nella scheda tecnica.
pagina 4 di 8 Ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione introduttivo di lite nonché negli altri scritti difensivi in atti.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione contestando Controparte_1
ogni avversa allegazione e deducendo: che dalla relazione del tecnico della emergeva che le problematiche, Controparte_1
riscontrate a seguito del primo sopralluogo, erano da imputarsi alla preparazione del supporto e all'utilizzo della fornitura in condizioni non idonee, quali le sollecitazioni meccaniche provocate dal passaggio dei veicoli;
che la fornitura gratuita del prodotto era destinata al ripristino della sola parte di pavimentazione dove non vi fosse passaggio/sosta dei veicoli;
che l'errata interpretazione delle prescrizioni di cui alla scheda tecnica del prodotto era assolutamente pretestuosa.
Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo TRIBUNALE di Cassino riggettare l'appello proposto dal signor , titolare dell'omonima Ditta, con conferma della sentenza n. 685/2028 del Parte_1
Giudice di Pace di Cassino. In ogni caso spese di lite di questo grado di giudizio interamente rifuse”.
Tanto premesso l'appello è infondato va rigettato per i motivi che seguono.
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare correttamente gli elementi probatori acquisiti, con particolare riguardo al comportamento stragiudiziale della convenuta che, secondo l'appellante, fornendo gratuitamente il Controparte_1
prodotto a seguito delle rimostranze della ditta , avrebbe implicitamente riconosciuto il vizio Pt_1
del prodotto fornito.
Tale motivo è infondato, in quanto emerge dalla documentazione versata in atti dallo stesso appellante che all'esito del sopralluogo eseguito in data 14.04.2010 dal tecnico della società appellata, lo stesso ha relazionato di avere riscontrato dei distacchi del prodotto, più evidenti nelle parti relative al viale d'entrata delle automobili e nel punto di stazionamento;
ha dato atto che le verifiche di laboratorio sul lotto in questione non avevano mostrato difettosità e ha ritenuto di escludere che gli inconvenienti lamentati fossero dovuti al prodotto utilizzato;
ha concluso ritenendo che i distacchi del prodotto fossero da attribuire alla preparazione del supporto e all'utilizzo della fornitura in condizioni non idonee, quali le sollecitazioni meccaniche provocate dal passaggio dei veicoli. Il tecnico ha anche indicato le lavorazioni da eseguire per livellare adeguatamente la pavimentazione prima di stendervi il prodotto, ma ha letteralmente sottolineato “solo nelle zone in cui non vi sia il passaggio/sosta dei pagina 5 di 8 veicoli”, precisando espressamente che non è indicato per le superfici dove si CP_2
richieda un elevata sollecitazione meccanica e chimica, quali il passaggio e ricovero auto, contatto con benzine, olii, gasolio ecc”.
Pertanto, parte convenuta, lungi dal riconoscere l'eventuale difetto del prodotto, ha invece chiaramente affermato che il prodotto non era difettoso ma non era indicato ad essere utilizzato sulle superfici sulle quali era stato allocato dalla ditta , in quanto in alcune zone la pavimentazione non era Pt_1
adeguatamente livellata ed altre erano interessate dal passaggio di autovetture e pertanto soggette a sollecitazioni meccaniche. La nuova fornitura di UNIMAC FLOOR, pertanto, aveva lo scopo di consentire una nuova applicazione, conformemente alle indicazioni del tecnico, esclusivamente sulle zone non destinate al passaggio di autoveicoli.
Deve, inoltre, essere rilevato che dall'esame della documentazione allegata dalla stessa appellante, alle medesime conclusioni è giunto anche il secondo tecnico incaricato dalla Controparte_1
che, in seguito al sopralluogo effettuato in data 23.02.2012, ha relazionato escludendo categoricamente vizi o difetti del prodotto ed anzi ha precisato che le problematiche riscontrate non sono imputabili alla qualità del prodotto UNIMARC FLOOR bensì alla mancanza dei presupposti indicati in scheda tecnica
(prodotto non idoneo per pavimentazioni carrabili).
Deve, pertanto, essere rilevato che nessun riconoscimento di responsabilità nè espresso nè tacito vi è stato da parte della convenuta, nè in via stragiudiziale nè in via giudiziale.
Il primo motivo d'appello è pertanto infondato e deve essere rigettato.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado della scheda tecnica del prodotto cod. 330 tonalità rosso ossido U449. CP_2
A tale riguardo deve essere osservato che la scheda tecnica del prodotto, allegata in atti dalla stessa appellante, riporta espressamente che è una pittura idrodiluibile a base di legante CP_2
acrilico in dispersione acquosa, destinata alla colorazione di campi da tennis in cemento o di superfici in cemento adibiti ad uso civile con moderata sollecitazione”; specifica, altresì, che il prodotto garantisce un'ottima “pedonabilità” mentre non è idoneo per pavimentazione di tipo industriale quando
è richiesta resistenza chimica elevata o vi siano notevoli sollecitazioni meccaniche. Nella medesima scheda vengono, poi, fornite precise indicazioni per la preparazione del supporto che deve essere perfettamente livellato e non deve presentare alcun tipo di irregolarità.
Deve, inoltre, essere rilevato che in merito alle caratteristiche tecniche del prodotto oggetto di causa si
è espresso il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, con argomentazioni logicamente motivate, dal quale non vi è motivo di discostarsi. Il consulente ha accertato che la maggior parte dei danni alla pavimentazione sono stati rilevati nel viale d'ingresso dell'abitazione, in corrispondenza del pagina 6 di 8 passaggio delle auto, che infatti hanno lasciato visibili i segni degli pneumatici, mentre in altre parti della pavimentazione, non interessate dal passaggio di veicoli, la finitura è risultata in sufficiente stato di conservazione.
Deve, peraltro, essere osservato che il consulente ha rilevato altri ammaloramenti della vernice proprio in corrispondenza di fessurazioni della pavimentazione e nel punto di contatto tra pavimento e terreno.
Tale circostanza si pone chiaramente in contrasto con le prescrizioni contenute nella scheda tecnica del prodotto riguardo alla predisposizione del supporto, che deve essere preparato in maniera ottimale così da avere una superficie pulita, ben livellata, priva di screpolature, buchi, avvallamenti di qualsiasi tipo.
Il consulente ha pertanto concluso che, per tali motivi, “il prodotto utilizzato dall'impresa non Pt_1
risulta idoneo al tipo di pavimentazione oggetto di causa, in quanto l'UNIMAC FLOOR è specifico per campi da tennis o pavimentazioni non soggette ad eccessiva sollecitazione meccanica”.
Deve, inoltre, essere osservato che il consulente tecnico ha anche accertato che non era ben rifinita “la parte di contatto tra pavimento e terreno con conseguente infiltrazioni ed assorbimento di umidità nel sottostante supporto, che a seguito di variazioni di temperature favorisce il fenomeno del gelo disgelo che porta inevitabilmente alla disgregazione del substrato del supporto cementizio”.
Il consulente ha precisato, infine, che “tale finitura non era idonea per le applicazioni su superfici in cemento notevolmente sollecitate, dove, nel caso specifico, risultano essere quelle del viale d'ingresso dell'abitazione, adibita anche al transito delle autovetture”.
Tali conclusioni del consulente risultano del tutto in linea con quanto riportato nella scheda tecnica del prodotto e con le deduzioni ed allegazioni della società convenuta, sia in giudizio che stragiudiziali.
In definitiva l'appello presentato dalla deve essere rigettato- Parte_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00) tenuto conto della natura della controversia, della limitata attività processuale svolta e dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria.
Il rigetto dell'impugnazione comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002 secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
4286/2018, relativa all'appello avverso la sentenza n. 685/2018 del Giudice di Pace di Cassino come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado n. 685/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cassino;
2. condanna la , in persona del titolare , al pagamento delle Parte_1 Parte_1
spese del presente grado di giudizio in favore di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 852,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa;
3. si dà atto della sussistenza dei presupposti per fare applicazione della previsione di cui all' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Cassino 30.04.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta
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