Sentenza 28 aprile 2022
Accoglimento
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/03/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02088/2025REG.PROV.COLL.
N. 07446/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7446 del 2022, proposto da
ND ND, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Giorgi, Iacopo Sforzellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocato Loriano Maccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00587/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio;
Dato atto che nessuno è presente per le parti costituite.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante ha partecipato, nel 2004, a una procedura indetta dalla IT NA Colline del Fiora per l’erogazione di contributi a valere sul PSR 2000-2006: la domanda veniva ritenuta ammissibile ma non finanziabile per esaurimento fondi.
2. La Giunta Regionale, con deliberazione n. 402 del 29 maggio 2006 assegnava nuovi fondi per le domande che – come quella presentata dall’odierno appellante – erano state presentate entro il settembre 2004; pertanto la IT NA disponeva – come si legge nella relazione dalla stessa prodotta in 9 marzo 2022, come allegato al Piano di Sviluppo Rurale – che si procedesse ad istruttoria nei confronti di ulteriori 15 ditte, tra cui anche quella dell’appellante.
3. Con successiva delibera della Giunta della IT NA, dell’8 giugno 2006, veniva fissato il termine ultimo del 15 ottobre 2005 per la rendicontazione delle pratiche.
4. Infine, con delibera di Giunta Regionale n. 716 del 9 ottobre 2006 si disponeva che sarebbero stati presi in considerazione solo gli elenchi dei soggetti aventi diritto pervenuti ad ARTEA entro il 9 ottobre 2006, in tempo utile per il pagamento entro il termine finale del 15 ottobre 2006.
5. L’appellante si attivava, sin dal giugno 2006, affinché l’ente istruttore constatasse l’avvenuta realizzazione del progetto, provvedendo anche a depositare, al 30 giugno 2006, documentazione integrativa richiesta dall’ente istruttore, cioè ARTEA.
6. Con nota dell’11 ottobre 2006 la IT NA chiedeva informazioni alla Provincia circa l’iscrizione del sig. ND all’Albo Provinciale degli imprenditori agricoli: la Provincia di Grosseto evadeva la richiesta con nota del 4 dicembre 2006, con la quale riferiva che l’appellante era stato cancellato d’ufficio dall’Albo, precisando, tuttavia, che “ E’ parere dello scrivente che la circostanza per cui sia venuta meno l’iscrizione all’Albo Provinciale di cui alla L.R.T. n. 6/94 non abbia fatto “perdere” al soggetto lo “status” di imprenditore agricolo professionale dal momento che ci risulta che questo abbia continuato a svolgere tale attività in maniera professionale anche dopo che è venuta meno l’iscrizione all’Albo Provinciale. Tale circostanza può essere supportata anche da una verifica della sua posizione presso l’INPS provinciale e da procedimenti amministrativi ancora in essere presso OD TA IT NA ….”.
7. Risulta dagli atti del giudizio che il 21 dicembre 2006 veniva effettuato un sopralluogo presso l’Azienda dell’appellante, e che con nota del 31 maggio 2007. n. prot. 99223, ARTEA comunicava al sig. ND che “ In riferimento alla conclusione positiva dell’istruttoria della vostra richiesta di contributo……si procede allo svincolo della garanzia… ” fideiussoria.
8. Non ricevendo l’erogazione del contributo il sig. ND era costretto a rivolgersi ad un legale, che con raccomandata del 20 settembre 2009 scriveva alla IT NA e ad ARTEA, sollecitando l’erogazione del contributo e chiarimenti.
9. Con nota del 3 novembre 2009, prodotta in giudizio, ARTEA comunicava che “ non è stato possibile procedere all’autorizzazione al pagamento in quanto il collaudo è stato effettuato dalla IT NA Colline del Fiora il 21/12/2006 e pertanto successivamente al termine ultimo di pagamento per tutto il PSR 2000-2006 stabilito al 15 ottobre 2006. Come anche da Voi affermato l’istruttoria della domanda è stata conclusa successivamente alla data del 15 ottobre 2006. I progetti per i quali non sono pervenuti in tempo gli esiti istruttori positivi e gli elenchi di liquidazione approvati dagli Enti competenti alla loro istruttoria, in tal caso dalla C.M. Colline del Fiora, non sono potuti rientrare tra i pagamenti che si sono conclusi tutti il 15 ottobre 2016. Pertanto lo scrivente Organismo Pagatore è impossibilitato a soddisfare il pagamento richiesto anche in ottemperanza a quanto stabilito dalla Giunta Regionale n. 716 del 9/10/2006 nella quale è ribadita la data del 15 ottobre 2006 quale ultima scadenza per effettuare i pagamenti delle domande afferenti alle misure a investimento del PSR 2000-2006 .”.
10. Il sig. ND, allora, conveniva la IT Montava avanti al Tribunale di Grosseto, per sentirla condannare al risarcimento dei danni correlati alla mala gestio della pratica di finanziamento, quantificati nell’importo del contributo perduto, ovvero in €. 37.276,82, oltre interessi e rivalutazione.
11. In esito al giudizio il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 171/2019, pubblicata il 12 marzo 2019, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario: la sentenza, pronunciata nei confronti dell’Unione dei Comuni montani delle colline del Fiora, in qualità di successore della IT NA Zona “S” delle colline del Fiora, passava in giudicato per mancata impugnazione.
12. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, passato per la notifica in data 6 dicembre 2019, il sig. ND riproponeva, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, le domande già proposte, contro la IT NA, al Tribunale di Grosseto.
13. L’Unione dei Comuni montani delle colline del Fiora (in prosieguo solo “L’Unione dei Comuni”) si costituiva in giudizio per resistere alla domanda.
14. Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR respingeva il ricorso: tanto sul rilievo che il sig. ND comunque non avrebbe potuto accedere al contributo per aver falsamente dichiarato di essere iscritto all’albo, circostanza questa da sola sufficiente ad escluderlo dal beneficio in applicazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, ancorché di fatto la non iscrizione all’albo fosse irrilevante; la decisione di escludere il sig. ND da contributo era, sotto questo profilo, vincolata per l’amministrazione.
15. Il sig. ND ha proposto appello.
16. L’Unione dei Comuni si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
17. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 21 novembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
18. Con unico, articolato, motivo d’appello il sig. ND deduce l’erroneità della appellata sentenza.
18.1. Sotto un primo profilo l’appellante sostiene che nel caso di specie non possa essere applicato l’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il quale presuppone che, in conseguenza delle false dichiarazioni il procedimento si concluda positivamente a favore del dichiarante: nel caso in esame, invece, l’amministrazione era già a conoscenza della supposta falsità dell’attestazione di iscrizione all’Albo Provinciale, prima di concludere il procedimento. La supposta falsa attestazione, dunque, non avrebbe messo in pericolo la libertà di autodeterminazione dell’amministrazione e, correlativamente, non potrebbe costituire neppure l’antecedente logico che ha consentito, con un nesso di causa-effetto, la conclusione del procedimento in modo positivo per l’appellante.
18.2. L’appellante deduce, poi, che l’attestazione di iscrizione all’Albo Provinciale degli imprenditori agricoli, dallo stesso prodotta con la domanda di contributo, non potrebbe considerarsi mendace, essendo stata resa per errore: la cancellazione del sig. ND dall’Albo, infatti, è stata disposta d’ufficio dalla Provincia, che ha commesso un errore e che, peraltro, non ne avrebbe mai dato notizia all’interessato, come risulta dai testimoni escussi nel corso del giudizio celebrato avanti al Tribunale di Grosseto.
18.3. In ogni caso la cancellazione dall’Albo Provinciale non rilevava ai fini della procedura e della erogazione del contributo, poiché non avrebbe determinato la perdita, in capo al sig. ND, della qualifica di imprenditore agricolo professionale, come anche riconosciuto dalla Provincia di Grosseto: ragione per cui, sia quando l’appellante ha fatto la dichiarazione de qua ( il 30.6.2004), sia quando la IT NA ha iniziato, prima del 15.10.2006, ad istruire la domanda, sia quando si sono conclusi positivamente l’istruttoria ed il collaudo finale (il 21.12.2006), a tutti gli
effetti il sig. ND possedeva lo status di imprenditore agricolo professionale ai fini della iscrizione alla seconda sezione dell’albo ex art 2 LRT 6/1994; si tratta, del resto, di circostanza riconosciuta anche dall’appellata sentenza.
18.4. Infine il sig. ND deduce che, contrariamente a quanto affermato dal TAR, la decisione di escluderlo dal contributo, in relazione alla produzione di una attestazione di iscrizione all’Albo Provinciale non corrispondente al vero, non poteva affatto ritenersi vincolata per l’amministrazione: per la ragione che essa si era vincolata, al punto 3.8. del bando, ad ammettere anche le domande per le quali la domanda di iscrizione del partecipante all’Albo Provinciale non fosse stata definita positivamente dalla Provincia, considerando l’iscrizione all’Albo quale mero requisito di priorità, e quindi quale causa di attribuzione di un maggior punteggio, non già quale causa di esclusione. In ogni caso; di conseguenza, l’accertamento della non iscrizione, del sig. ND, all’Albo Provinciale avrebbe semmai potuto comportare una decurtazione del punteggio a questi assegnato in un primo momento, e non certo l’esclusione dalla procedura.
18.5. L’appellante contesta l’appellata sentenza anche laddove ha respinto la domanda risarcitoria, che si è fondata su una valutazione meramente ipotetica, e non ha tenuto conto della realtà dei fatti: ovvero del fatto che l’Amministrazione, pur avendo appreso della cancellazione dall’Albo del sig. ND, e quindi della non corrispondenza alla realtà della certificazione da questi prodotta, non l’ha escluso dalla procedura, ma, anzi, ha concluso l’istruttoria con esito positivo. L’appellante ritiene, quindi, di aver fornito prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, cioè a dire:
- l’ingiustizia del danno subito, in quanto correlato alla violazione, da parte della IT NA, del termine di conclusione del procedimento fissato con delibera della Giunta Regionale Toscana n 716/2006;
- il danno subito, compendiatosi nella mancata percezione del contributo;
- il nesso di causalità tra il danno e la condotta tenuta dall’Amministrazione, essendo pacifico in atti che la mancata erogazione del contributo è dipeso unicamente dal fatto che il procedimento non era ancora concluso al 15 ottobre 2006;
- l’elemento soggettivo della colpevolezza, in quanto la condotta omissiva è stata posta in essere in un contesto di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tale da palesare la grave negligenza e l'imperizia, senz'altro inescusabile, degli uffici e degli organi della IT NA;
- l’entità del danno subito, da rapportato al danno emergente, coincidente con il contributo perso, pari a €. 32.276,82.
19. L’Unione dei Comuni ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione del principio di specificità dei motivi. Nel merito ha sostenuto che comunque il sig. ND non avrebbe potuto ottenere un contributo superiore al 20% di quanto già assegnato per l’annualità 2006, cioè superiore a €. 7.344,36; che la mancata iscrizione all’Albo Provinciale avrebbe comportato una decurtazione di sei punti, con conseguente collocazione in graduatoria in posizione non favorevole; e, infine, che la falsa attestazione, sull’iscrizione all’Albo provinciale, prodotta dal sig. ND costituirebbe grave colpa alla quale sarebbe ascrivibile il ritardo nella definizione del procedimento, e, quindi, il danno subito dall’appellante.
20. Così riassunta la posizione delle parti, il Collegio rileva, in primo luogo, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’Unione dei Comuni: le statuizioni oggetto di impugnazione si identificano, invero, facilmente, come pure le ragioni di critica delle medesime. Conseguentemente l’eccezione va respinta.
21. Passando alla disamina delle censure di merito, il Collegio deve, prima di tutto, rilevare che sono rimaste prive di dimostrazione sia l’affermazione dell’Unione dei Comuni secondo cui l’appellante avrebbe avuto diritto a percepire solo il 20% del contributo astrattamente finanziabile, sia quella secondo cui la decurtazione del punteggio determinata dal venir meno della iscrizione all’Albo Provinciale avrebbe determinato la ricollocazione dell’appellante al 69° posto della graduatoria, in posizione non utile per percepire i contributi aggiuntivi messi a disposizione dalla Giunta Regionale.
21.1. Le indicate circostanze, infatti vengono menzionate in una relazione priva di firma predisposta dalla IT NA a seguito della citazione della stessa in giudizio avanti al Tribunale di Grosseto: si tratta di un atto di parte che non può costituire prova dei fatti ivi menzionati, sia per la ragione che la relazione si compendia in una prova testimoniale irritualmente introdotta in giudizio, sia per la ragione che essa relazione non reca neppure l’indicazione del relativo autore, sicché non si sa neppure a quale persona fisica essa sia attribuibile.
21.2. Dei fatti menzionati nella citata relazione, in particolare, il sig. NC non ha espressamente ammesso la circostanza secondo cui la decurtazione del punteggio, conseguente alla cancellazione dall’Albo Provinciale, l’avrebbe fatto scivolare al 69° posto della graduatoria; parimenti l’appellante non ha ammesso la circostanza secondo cui, comunque, egli avrebbe avuto diritto a percepire non più del 20% del contributo astrattamente ammissibile.
22. Tanto sopra premesso, e procedendo con la disamina delle censure di merito, il Collegio ritiene fondata la censura dell’appellante secondo cui il TAR è incorso in error in iudicando affermando che il sig. ND avrebbe dovuto essere escluso dal contributo per aver attestato falsamente di essere iscritto all’Albo Provinciale degli imprenditori agricoli.
22.1. Il TAR è pervenuto a tale affermazione richiamando l’art. 75 del D.P.R. n. 445/200, il quale si legge come segue:
“ 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio . “
22.2. Osserva il Collegio che la norma annette la sanzione della decadenza e della revoca del beneficio al solo caso in cui il riconoscimento del beneficio medesimo, e poi la erogazione di esso, sia da collegare causalmente alla attestazione di cui viene scoperta la falsità in un successivo momento: ciò è reso evidente dall’inciso “ eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” . In particolare merita sottolineare che la norma presuppone il già avvenuto riconoscimento del beneficio, prevedendo che in tal caso il beneficio debba essere revocato e, se del caso, recuperato; anche il divieto di accesso a ulteriori contributi presuppone l’adozione di un formale provvedimento di revoca da un beneficio. E’ dunque evidente che l’impatto della falsa attestazione sull’andamento della procedura e sulla concessione del beneficio non può che essere verificato - in base al dettato dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 - in concreto, e non secondo una valutazione ex ante , di tipo totalmente astratto: infatti un provvedimento di revoca e recupero non può essere adottato nei confronti di un soggetto che non sia stato beneficiato da alcun beneficio. Il legislatore, dunque, con la norma in questione ha inteso dotare le amministrazioni di un potere funzionale a rimediare a situazioni di danno conclamato per l’erario, ma non anche di un potere sanzionatorio/cautelare funzionale a scongiurare danni meramente possibili ma non certi, ulteriore rispetto a quelli che le stesse amministrazioni possono esercitare in via generale, segnatamente mediante il potere di escludere un partecipante da una procedura concorsuale.
Nel caso di specie, tuttavia:
- nessun provvedimento, di riconoscimento del beneficio, era stato adottato a favore del sig. ND prima che la IT NA venisse a conoscenza dell’avvenuta cancellazione del medesimo dall’Albo Provinciale, e quindi della non corrispondenza al vero della attestazione prodotta dall’appellante;
- il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni decorre, a norma dell’art. 75, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, dalla adozione del provvedimento di decadenza, che deve essere adottato dall’amministrazione interessata e che nel caso di specie non è stato adottato, non essendo mai stato formalmente riconosciuto il beneficio al sig. ND;
- come concordemente affermato dalle parti, inoltre, l’iscrizione all’Albo Provinciale non costituiva, nella procedura in esame, requisito di ammissibilità al contributo, ma solo causa di attribuzione di un maggior punteggio;
- dagli elementi di causa appare revocabile in dubbio che il sig. ND abbia inteso dichiarare fatti non veri, come anche, andando alla sostanza della cose, non è stato mai posto in dubbio il fatto che il sig. ND fosse imprenditore agricolo;
- in ogni caso la sussistenza di un nesso di causalità diretto, tra la supposta falsa attestazione prodotta dall’appellante e il riconoscimento al medesimo del beneficio, avrebbe potuto essere affermato solo nel caso in cui il maggior punteggio correlato alla iscrizione all’Albo Provinciale fosse risultato necessario al sig. ND per restare, in graduatoria, in posizione utile a conseguire il contributo: solo in tal caso, infatti, si sarebbe potuto affermare che la falsa attestazione, di iscrizione del sig. ND all’Albo Provinciale, costituiva conditio sine qua non per l’accesso dello stesso al contributo;
- come già rilevato, non è stato dimostrato in giudizio che la decurtazione del punteggio afferente l’iscrizione all’Albo Provinciale avrebbe effettivamente determinato la collocazione del sig. ND, nella graduatoria di merito, in posizione non utile a conseguire il contributo, anche dopo che la Regione Toscana aveva messo a disposizione ulteriori fondi con la delibera del 29 maggio 2006;
- il TAR, conseguentemente, non era nella condizione di poter affermare che l’attestazione prodotta dal sig. ND avrebbe procurato, al medesimo, un beneficio indebito, suscettibile di revocazione e di recupero nonché di determinare il divieto di accedere ad ulteriori contributi per il periodo di due anni; peraltro, il TAR non avrebbe neppure potuto escludere a priori la spettanza del beneficio all’appellante sulla base di una valutazione meramente astratta, effettuata ex ante .
22.3. Per quanto sin qui rilevato sono erronee, e vanno riformate, le statuizioni del TAR, secondo cui “ la presentazione di tale dichiarazione non veritiera sarebbe stata da sola sufficiente a determinare il diniego della richiesta di contributo, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445 del 2000 che prevede la decadenza automatica “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera…..Né occorre accertare l’incidenza della dichiarazione erronea sulla posizione in graduatoria, in quanto, ai sensi della normativa sopra citata, le false dichiarazioni comportano la decadenza automatica ex lege dal beneficio e il relativo provvedimento decadenziale si configura come atto dovuto e vincolato, essendo necessaria una valutazione ex ante e non secundum eventum di dichiarazioni di tale genere” .
23. A questo punto, passando alla disamina delle ulteriore censure, afferenti alla domanda risarcitoria, si deve considerare che l’appellata sentenza ha già riconosciuto (i) che il comportamento tenuto dalla IT NA, compendiatosi nell’aver svolto l’istruttoria oltre al termine ultimo fissato per procedere al pagamento, ha precluso al sig. ND la possibilità di ottenere il contributo; e inoltre (ii) che “ l’attività procedimentale svolta dall’amministrazione non appare del tutto improntata ai principi costituzionali di legalità, imparzialità, buon andamento, efficacia ed efficienza ”. Si può dunque affermare che, non avendo l’Unione dei Comuni proposto appello incidentale, si è formato un giudicato sull’elemento psicologico di colpevolezza dell’Amministrazione, oltre che sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta della medesima e la perdita del contributo cui aspirava l’appellante.
24. Merita ulteriormente rilevare che la IT NA solo il 10 novembre 2006 (quando, cioè, era già trascorso il termine ultimo fissato per la rendicontazione dei contributi) scriveva alla Provincia per chiedere se il sig. ND fosse iscritto all’Albo: ciò evidenzia che non è stato l’accertamento della supposta falsità della attestazione ad aver determinato l’arresto/rallentamento di un procedimento che sino a quel momento si era svolto in maniera fisiologica, essendo tale accertamento intervenuto quando ormai risultava preclusa la possibilità di erogare il contributo all’appellante. Non è, pertanto, revocabile in dubbio che la mancata conclusione del procedimento in tempo utile è ascrivibile, dal punto di vista eziologico, unicamente ad inerzia che la IT NA ha mantenuto per oltre quattro mesi – cioè dal 30 giugno, quando l’appellante ha adempiuto a una richiesta di integrazione documentale di ARTEA -, e che la stessa IT NA non ha in alcun modo giustificato.
25. Va osservato, a questo punto, che la tipologia di danno ipotizzabile nel caso in esame non è correlata a un lucro cessante, configurandosi invece come un danno da perdita di chances, in quanto correlato ad un potere che non è stato esercitato al momento dovuto e che non è più ripetibile, da parte dell’amministrazione; a tale conclusione deve poi giungersi sulla considerazione che il procedimento non era ancora concluso quando spirava il termine ultimo entro il quale il procedimento avrebbe dovuto e potuto concludersi in senso favorevole all’appellante. L’inerzia della IT NA, pertanto, ha privato il sig. ND della possibilità di ottenere il beneficio. A diversa conclusione si sarebbe potuti giungere, eventualmente, ove al riconoscimento del beneficio, in tempo utile, non fosse conseguito, entro il 15 ottobre 2006, l’effettivo pagamento.
26. Secondo la teoria c.d. della chance ontologica , questa rappresenta “ il semplice venire meno di un’apprezzabile possibilità di conseguire ” un risultato utile, ovvero il venir meno della “ aspettativa giuridica «già presente nel patrimonio dell’impresa danneggiata», correlata al «rispetto degli obblighi di evidenza pubblica e/o concorsualità imposti dalla legislazione in materia di contratti pubblici» ”: la chance , in tal caso rappresenta un bene giuridico già presente nel patrimonio del danneggiato, la cui lesione determina una perdita suscettibile di autonoma valutazione sul piano risarcitorio, da risarcire indipendentemente dal grado di probabilità, anche minoritario, che il bene della vita potesse essere riconosciuto al privato, e da quantificare con ricorso a criteri equitativi. Alla teoria della chance ontologica si contrappone quella della chance c.d. eziologica, la quale in pratica utilizza il concetto di chance per dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta illegittima ed il mancato conseguimento del bene della vita, pervenendo a risultati sostanzialmente identici rispetto alla tesi di coloro che ritengono che il Giudice Amministrativo possa, ai fini risarcitori, sostituirsi all’amministrazione nell’effettuare il giudizio prognostico “virtuale” sulla spettanza del bene della vita. Come osservato nella citata pronuncia del Consiglio di Stato n. 118/2018, “ il contrasto di giurisprudenza si pone dunque tra pronunce aderenti alla teoria della chance ontologica e quelle che invece optano per la chance eziologica. ….. la discriminante tra le due opposte configurazioni si incentra sul rilievo da attribuire alle possibilità di conseguire il bene della vita illegittimamente privato dall’amministrazione ed in particolare sul grado di probabilità statistica: quale fattore incidente sulla sola quantificazione del danno risarcibile nel primo caso e sull’an stesso del risarcimento nel secondo .”.
27. Questa Sezione, peraltro, si è già pronunciata aderendo alla teoria della c.d. chance ontologica (Cons. Stato, VI, n. 6268/2021), nella quale è stato precisato che “ poiché l’esigenza giurisdizionale è quella di riconoscere all’interessato il controvalore della mera possibilità ‒ già presente nel suo patrimonio ‒ di vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, l’an del giudizio di responsabilità deve coerentemente consistere soltanto nell’accertamento del nesso causale tra la condotta antigiuridica e l’evento lesivo consistente nella perdita della predetta possibilità. La tecnica probabilistica va quindi impiegata, non per accertare l’esistenza della chance come bene a sé stante, bensì per misurare in modo equitativo il ‘valore’ economico della stessa, in sede di liquidazione del ‘quantum’ risarcibile. Con l’avvertenza che, anche se commisurato ad una frazione probabilistica del vantaggio finale, il risarcimento è pur sempre compensativo (non del risultato sperato, ma) della privazione della possibilità di conseguirlo .”
28. Ciò premesso, va detto che dalla documentazione acquisita al giudizio emerge che l’istruttoria si è conclusa positivamente, nel senso che il collaudo ha acclarato che il progetto per il quale il sig. ND aveva chiesto il contributo è stato portato a termine con le tempistiche prefissate. D’altra parte, la mancata iscrizione del sig. ND all’Albo Provinciale, comportando la decurtazione del punteggio, fa sorgere dubbi sulla effettiva possibilità, per lo stesso, di ottenere il contributo, ove la IT NA avesse concluso in tempo utile il procedimento: ciò perché la decurtazione del punteggio avrebbe potuto far retrocedere l’appellante, in graduatoria, in posizione tale da impedirgli di ricevere il contributo, in tutto o in parte.
29. Considerato, per le ragioni già indicate, che agli atti del giudizio non è stata acquisita una prova certa delle conseguenze che la decurtazione del punteggio avrebbe prodotto sulla posizione dell’appellante, il Collegio ritiene che permanga una oggettiva incertezza circa l’esito del procedimento, e che nell’impossibilità di formulare una prognosi sulla conclusione, tempestiva, del procedimento, possa essere liquidato al sig. ND un risarcimento del danno commisurato a circa la metà del contributo cui avrebbe avuto diritto in base al progetto presentato e realizzato: l’appellante, in particolare, ha presentato un progetto del costo di €. 74.553,63 ed ha chiesto un contributo del 50%, ovvero di €. 37.276,82.
30. Sulla base degli indicati elementi si stima equo riconoscere all’appellante, un risarcimento di €. 18.000,00, oltre rivalutazione monetaria a far tempo dal 16 ottobre 2006 applicando l’indice ISTAT, e agli interessi al saggio legale sulla indicata somma, rivalutata anno per anno.
31. In conclusione, l’appello va accolto e, in riforma dell’appellata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
32. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 587/2022, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti di cui in motivazione; per l’effetto condanna l’ Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora a pagare all’appellante, a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in narrativa, la somma di €. 18.000,00 (euro diciottomila) per sorte capitale, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 15 ottobre 2006 al soddisfo.
Condanna l’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado, che si liquidano in complessive €. 5.000,00 (euro cinquemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO