TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11998 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5954/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5954 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Errichiello, CF. C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via C.F._2
Tasso n. 169, Napoli giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
nato il [...] a [...] ed ivi residente Controparte_2 alla Via Tre Magi n. 6 (C.F. ), in proprio e quale C.F._3 amm.re p.t. della (P.IVA ), con sede in Controparte_3 P.IVA_1
Caserta alla Via Lamberti n. 15, rappresentati e difesi dall'avv. Rosina
RT (C.F. ) con la quale elett.te domicilia in C.F._4
Caserta (CE) alla Via Don Bosco n. 19 giusta procura in atti;
CONVENUTI
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli, in proprio e quale amm.re p.t. della Controparte_2 al fine di vederli condannare, previa pronuncia di Controparte_3 responsabilità a loro carico, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
L'attrice deduceva: - che il giorno 28/11/2018, la testata giornalistica pubblicava un articolo dal titolo «TUTTI I NOMI: AVVOCATI CP_4
“ACCATTONI”. 101 indagati per un enorme traffico di MARCHE DA
BOLLO CONTRAFFATTE», riportando altresì i nomi di 101 avvocati indagati per truffa, tra cui anche quello di parte attrice, poiché coinvolti in un'indagine sull'uso di marche contraffatte;
- che in data 06/12/2018, la medesima testata giornalistica pubblicava un secondo articolo dal titolo: «Avvocati accattoni”, il perché di un titolo forte e la maledizione che fa riflettere speditaci da uno di loro» che si concludeva con la pubblicazione, altresì, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- che, infine, in data 22/05/2019, veniva pubblicato un terzo articolo dal titolo: «ESCLUSIVA. Ricordate i 101 avvocati delle marche da bollo false? Alcuni hanno “cantato” anche il nome della stamperia clandestina»; - che, tali pubblicazioni erano ritenute, da essa attrice, lesive della propria reputazione personale e professionale, ragion per cui, in data 10.12.18, presentava una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali denunciando il trattamento illecito dei propri dati personali, seguito da un reclamo presentato allo stesso Garante in data 26.7.19; - che, con provvedimento n. 14 del 15/01/2020, il Garante per la protezione dei dati personali si pronunciava sui reclami proposti disponendo nei confronti di la misura correttiva della limitazione definitiva del trattamento CP_4 in relazione all'ulteriore diffusione del link di rimando all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la cui diffusione veniva ritenuta illecita.
- 2 -
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di condannare l'
[...]
e in solido tra loro, al risarcimento di tutti i CP_3 Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati in € 26.000,00 vinte le spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio in proprio e quale amm.re p.t. Controparte_2 della il quale eccepiva l'incompetenza territoriale Controparte_3 del giudice adito e l'infondatezza nel merito della domanda, della quale chiedeva il rigetto vinte le spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammessa ed assunta la prova testimoniale, all'esito della stessa la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 23.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti.
Le Sezioni Unite, con l'ordinanza 13 ottobre 2009, n. 21661, hanno affermato che in caso di domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi di diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza è quella “del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato”.
Si tratta di un'interpretazione dell'articolo 20 del Codice procedura civile sul foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (in relazione alle domande dirette a far valere la lesione dei diritti della personalità mediante l'uso di mezzi di comunicazione di massa) che rispetta la garanzia costituzionale della precostituzione del giudice di cui all'articolo 25 della
Costituzione la quale richiede di limitare la scelta della competenza ad un luogo certo e individuabile in base a un criterio oggettivo unico, ovvero quello nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo.
- 3 -
Le Sezioni Unite hanno, quindi, indicato che “tale luogo è certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità” (articolo 2 Costituzione)…Pur non potendosi escludere che, in relazione alla notorietà della persona, il pregiudizio possa verificarsi anche altrove è certo che il domicilio è il luogo principale nel quale gli effetti negativi, patrimoniali e non patrimoniali si verificano”.
Inoltre, precisano ancora i giudici di legittimità “nel caso di diversità del luogo del domicilio e di quello della residenza, il pregiudizio può verificarsi cumulativamente in entrambi i luoghi con la conseguente facoltà dell'attore di adire sia il giudice del domicilio che quello, se diverso, della residenza”.
Nel caso di specie, l'attrice risulta domiciliata in Napoli e quindi la competenza va radicata presso l'adito Tribunale.
Parimenti non appare meritevole di accoglimento neanche l'eccezione di improcedibilità della domanda perché attratta nella procedura di reclamo instaurata dall'attrice davanti all'Autorità Garante della Privacy.
Ed infatti, è pacifico che “Il Garante non ha competenza in merito all´eventuale risarcimento del danno derivante dall´illecito trattamento dei dati personali;
la richiesta può essere proposta solo dinanzi all´Autorità giudiziaria ordinaria, ove ne ricorrano i presupposti” (Garante 1 ottobre 2003
[doc. web n. 1082701).
La domanda è poi procedibile, avendo parte attrice dato impulso al procedimento di mediazione nelle more del processo.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va detto che l'attrice si duole della circostanza che in uno degli articoli oggetto di contestazione vi sia stata la pubblicazione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari.
- 4 -
Orbene, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute a dirimere il contrasto interpretativo emerso in ordine alla natura dell'illecito di cui all'art. 684 c.p. nonché a chiarire alcuni presupposti dell'azione di risarcimento dei danni per le ipotesi di abuso nell'esercizio della libertà di informazione relativa a processi penali ed hanno affermato che la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, di cui all'art. 684 c.p., costituisce un reato monoffensivo, in quanto la norma, lungi dal tutelare la riservatezza ed altri interessi della personalità, persegue l'obiettivo di non compromettere il buon andamento delle indagini preliminari e, dopo la conclusione delle stesse, di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio;
di conseguenza, la semplice violazione della norma, indipendentemente dalla prova della lesione di altri interessi protetti dall'ordinamento, non dà luogo ad azione risarcitoria.
La violazione dell'art. 114 c.p.p., pertanto, non integra automaticamente la violazione dell'art. 595 c.p.p., che richiede presupposti diversi.
Ciò posto, è noto che vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca quando vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale) delle notizie;
b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti); c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico. In particolare, la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale. La verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, essendo sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la
- 5 -
fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale (Cass. pen.,
16.11.2010, n. 43382; Cass. pen., 27.1.1999, n. 2842; Cass. civ., 9.3.2010, n.
5657).
Orbene, applicando tali principi, perfettamente aderenti, al caso di specie, si ritiene che gli articoli pubblicati online dalla testata giornalistica CP_4 non esprimano carattere diffamatorio e, pertanto, lesivo della reputazione personale e professionale della , rispettando i criteri di verità, CP_1 pertinenza e continenza di cui sopra.
Invero, non vi sono dubbio che la notizia riportata, all'epoca della pubblicazione, rispondesse a verità dei fatti come emerge dagli avvisi di conclusione delle indagini.
Parimenti si ritiene sussistente il requisito della pertinenza, ossia della sussistenza di un sicuro interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riportati, riguardanti la classe forense, da parte dell'opinione pubblica.
Si ritiene osservato, infine, anche il requisito della continenza.
Con riferimento a detto requisito pare opportuno in via generale osservare come il giornalista non sia tenuto ad esprimersi in stile anonimo, freddo, burocratico, o comunque privo di verve e sfumature ironiche, e come sia invece lecito per il medesimo ricorrere – soprattutto in relazione a notizie di rilevante interesse per la collettività, in ragione della veste pubblica delle persone coinvolte nelle vicende divulgate - ad espedienti espressivi, a volte a battute riassuntive di concetti ben più elaborati e complessi, che pur non eccedendo i limiti di gratuita offensività si pongano tuttavia come accattivanti della curiosità ed attenzione dei lettori. Sono in tale prospettiva, perciò, da ritenersi lecite anche espressioni colorite o gergali e di forte impatto emotivo
– ancorché possano urtare per il solo tono la suscettibilità di eventuali
- 6 -
protagonisti della notizia – sempre che esse siano riferite e contenuti entro i limiti di veridicità dei fatti e rilevanza pubblica dell'argomento.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il diritto di critica costituisce anzi esimente che ai sensi dell'art. 51 c.p., rende lecito e giustifica l'utilizzo di espressioni anche acri, accese, di impatto emotive e oggettivamente offensive, purché non sfocianti in un'aggressione gratuita ed immotivata alla sfera privata di chi ne è destinatario, attingendone l'onore, il decoro e la reputazione
(così Cass. sez. V° penale 14 febbraio 2013 n. 7411). L'esimente del diritto di critica scrimina – e che, pare evidente e tuttavia opportuno ricordare, rendendo lecita la condotta ne esclude anche qualsivoglia profilo risarcitorio in sede civile - tutte le volte in cui le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui (così Cassazione penale, sez. I, 05/11/2014, n. 5695).
Venendo agli articoli giornalistici oggetto di causa, si osserva che il CP_2 rappresentava la vicenda adoperando espressioni ipotetiche e dubitative.
L'uso della espressione “accattoni”, va poi letta come aspro giudizio critico non tanto rivolto alle persone dei singoli indagati, quanto piuttosto alla condotta dagli stessi tenuta di utilizzo di marche da bollo contraffatte.
Pertanto, l'espressione usata non si traduce in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale dei soggetti passivi, ma rimane circoscritta nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto.
Del pari, l'espressione “maxi processo” utilizzata non si ritiene lesiva né in alcun modo suggestionante, essendo chiaramente riferita all'elevato numero di soggetti coinvolti nell'indagine.
Per tutto quanto sopra esposto deve ritenersi che la pubblicazione degli articoli sia del tutto lecita in quanto rientrante nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca, e la domanda risarcitoria va dunque rigettata per insussistenza dell'illecito prospettato.
- 7 -
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato con
D.M. 147/2022 (scaglione della controversia fino ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: rigetta la domanda proposta da Controparte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
e della che si liquidano in € Controparte_2 Controparte_3
5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 18.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 8 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5954 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Errichiello, CF. C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via C.F._2
Tasso n. 169, Napoli giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
nato il [...] a [...] ed ivi residente Controparte_2 alla Via Tre Magi n. 6 (C.F. ), in proprio e quale C.F._3 amm.re p.t. della (P.IVA ), con sede in Controparte_3 P.IVA_1
Caserta alla Via Lamberti n. 15, rappresentati e difesi dall'avv. Rosina
RT (C.F. ) con la quale elett.te domicilia in C.F._4
Caserta (CE) alla Via Don Bosco n. 19 giusta procura in atti;
CONVENUTI
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli, in proprio e quale amm.re p.t. della Controparte_2 al fine di vederli condannare, previa pronuncia di Controparte_3 responsabilità a loro carico, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
L'attrice deduceva: - che il giorno 28/11/2018, la testata giornalistica pubblicava un articolo dal titolo «TUTTI I NOMI: AVVOCATI CP_4
“ACCATTONI”. 101 indagati per un enorme traffico di MARCHE DA
BOLLO CONTRAFFATTE», riportando altresì i nomi di 101 avvocati indagati per truffa, tra cui anche quello di parte attrice, poiché coinvolti in un'indagine sull'uso di marche contraffatte;
- che in data 06/12/2018, la medesima testata giornalistica pubblicava un secondo articolo dal titolo: «Avvocati accattoni”, il perché di un titolo forte e la maledizione che fa riflettere speditaci da uno di loro» che si concludeva con la pubblicazione, altresì, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- che, infine, in data 22/05/2019, veniva pubblicato un terzo articolo dal titolo: «ESCLUSIVA. Ricordate i 101 avvocati delle marche da bollo false? Alcuni hanno “cantato” anche il nome della stamperia clandestina»; - che, tali pubblicazioni erano ritenute, da essa attrice, lesive della propria reputazione personale e professionale, ragion per cui, in data 10.12.18, presentava una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali denunciando il trattamento illecito dei propri dati personali, seguito da un reclamo presentato allo stesso Garante in data 26.7.19; - che, con provvedimento n. 14 del 15/01/2020, il Garante per la protezione dei dati personali si pronunciava sui reclami proposti disponendo nei confronti di la misura correttiva della limitazione definitiva del trattamento CP_4 in relazione all'ulteriore diffusione del link di rimando all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la cui diffusione veniva ritenuta illecita.
- 2 -
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di condannare l'
[...]
e in solido tra loro, al risarcimento di tutti i CP_3 Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati in € 26.000,00 vinte le spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio in proprio e quale amm.re p.t. Controparte_2 della il quale eccepiva l'incompetenza territoriale Controparte_3 del giudice adito e l'infondatezza nel merito della domanda, della quale chiedeva il rigetto vinte le spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammessa ed assunta la prova testimoniale, all'esito della stessa la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 23.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti.
Le Sezioni Unite, con l'ordinanza 13 ottobre 2009, n. 21661, hanno affermato che in caso di domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi di diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza è quella “del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato”.
Si tratta di un'interpretazione dell'articolo 20 del Codice procedura civile sul foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (in relazione alle domande dirette a far valere la lesione dei diritti della personalità mediante l'uso di mezzi di comunicazione di massa) che rispetta la garanzia costituzionale della precostituzione del giudice di cui all'articolo 25 della
Costituzione la quale richiede di limitare la scelta della competenza ad un luogo certo e individuabile in base a un criterio oggettivo unico, ovvero quello nel quale si verifichi il pregiudizio effettivo.
- 3 -
Le Sezioni Unite hanno, quindi, indicato che “tale luogo è certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità” (articolo 2 Costituzione)…Pur non potendosi escludere che, in relazione alla notorietà della persona, il pregiudizio possa verificarsi anche altrove è certo che il domicilio è il luogo principale nel quale gli effetti negativi, patrimoniali e non patrimoniali si verificano”.
Inoltre, precisano ancora i giudici di legittimità “nel caso di diversità del luogo del domicilio e di quello della residenza, il pregiudizio può verificarsi cumulativamente in entrambi i luoghi con la conseguente facoltà dell'attore di adire sia il giudice del domicilio che quello, se diverso, della residenza”.
Nel caso di specie, l'attrice risulta domiciliata in Napoli e quindi la competenza va radicata presso l'adito Tribunale.
Parimenti non appare meritevole di accoglimento neanche l'eccezione di improcedibilità della domanda perché attratta nella procedura di reclamo instaurata dall'attrice davanti all'Autorità Garante della Privacy.
Ed infatti, è pacifico che “Il Garante non ha competenza in merito all´eventuale risarcimento del danno derivante dall´illecito trattamento dei dati personali;
la richiesta può essere proposta solo dinanzi all´Autorità giudiziaria ordinaria, ove ne ricorrano i presupposti” (Garante 1 ottobre 2003
[doc. web n. 1082701).
La domanda è poi procedibile, avendo parte attrice dato impulso al procedimento di mediazione nelle more del processo.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va detto che l'attrice si duole della circostanza che in uno degli articoli oggetto di contestazione vi sia stata la pubblicazione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari.
- 4 -
Orbene, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute a dirimere il contrasto interpretativo emerso in ordine alla natura dell'illecito di cui all'art. 684 c.p. nonché a chiarire alcuni presupposti dell'azione di risarcimento dei danni per le ipotesi di abuso nell'esercizio della libertà di informazione relativa a processi penali ed hanno affermato che la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, di cui all'art. 684 c.p., costituisce un reato monoffensivo, in quanto la norma, lungi dal tutelare la riservatezza ed altri interessi della personalità, persegue l'obiettivo di non compromettere il buon andamento delle indagini preliminari e, dopo la conclusione delle stesse, di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio;
di conseguenza, la semplice violazione della norma, indipendentemente dalla prova della lesione di altri interessi protetti dall'ordinamento, non dà luogo ad azione risarcitoria.
La violazione dell'art. 114 c.p.p., pertanto, non integra automaticamente la violazione dell'art. 595 c.p.p., che richiede presupposti diversi.
Ciò posto, è noto che vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca quando vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale) delle notizie;
b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti); c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico. In particolare, la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale. La verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogni qualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, essendo sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la
- 5 -
fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale (Cass. pen.,
16.11.2010, n. 43382; Cass. pen., 27.1.1999, n. 2842; Cass. civ., 9.3.2010, n.
5657).
Orbene, applicando tali principi, perfettamente aderenti, al caso di specie, si ritiene che gli articoli pubblicati online dalla testata giornalistica CP_4 non esprimano carattere diffamatorio e, pertanto, lesivo della reputazione personale e professionale della , rispettando i criteri di verità, CP_1 pertinenza e continenza di cui sopra.
Invero, non vi sono dubbio che la notizia riportata, all'epoca della pubblicazione, rispondesse a verità dei fatti come emerge dagli avvisi di conclusione delle indagini.
Parimenti si ritiene sussistente il requisito della pertinenza, ossia della sussistenza di un sicuro interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riportati, riguardanti la classe forense, da parte dell'opinione pubblica.
Si ritiene osservato, infine, anche il requisito della continenza.
Con riferimento a detto requisito pare opportuno in via generale osservare come il giornalista non sia tenuto ad esprimersi in stile anonimo, freddo, burocratico, o comunque privo di verve e sfumature ironiche, e come sia invece lecito per il medesimo ricorrere – soprattutto in relazione a notizie di rilevante interesse per la collettività, in ragione della veste pubblica delle persone coinvolte nelle vicende divulgate - ad espedienti espressivi, a volte a battute riassuntive di concetti ben più elaborati e complessi, che pur non eccedendo i limiti di gratuita offensività si pongano tuttavia come accattivanti della curiosità ed attenzione dei lettori. Sono in tale prospettiva, perciò, da ritenersi lecite anche espressioni colorite o gergali e di forte impatto emotivo
– ancorché possano urtare per il solo tono la suscettibilità di eventuali
- 6 -
protagonisti della notizia – sempre che esse siano riferite e contenuti entro i limiti di veridicità dei fatti e rilevanza pubblica dell'argomento.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il diritto di critica costituisce anzi esimente che ai sensi dell'art. 51 c.p., rende lecito e giustifica l'utilizzo di espressioni anche acri, accese, di impatto emotive e oggettivamente offensive, purché non sfocianti in un'aggressione gratuita ed immotivata alla sfera privata di chi ne è destinatario, attingendone l'onore, il decoro e la reputazione
(così Cass. sez. V° penale 14 febbraio 2013 n. 7411). L'esimente del diritto di critica scrimina – e che, pare evidente e tuttavia opportuno ricordare, rendendo lecita la condotta ne esclude anche qualsivoglia profilo risarcitorio in sede civile - tutte le volte in cui le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui (così Cassazione penale, sez. I, 05/11/2014, n. 5695).
Venendo agli articoli giornalistici oggetto di causa, si osserva che il CP_2 rappresentava la vicenda adoperando espressioni ipotetiche e dubitative.
L'uso della espressione “accattoni”, va poi letta come aspro giudizio critico non tanto rivolto alle persone dei singoli indagati, quanto piuttosto alla condotta dagli stessi tenuta di utilizzo di marche da bollo contraffatte.
Pertanto, l'espressione usata non si traduce in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale dei soggetti passivi, ma rimane circoscritta nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto.
Del pari, l'espressione “maxi processo” utilizzata non si ritiene lesiva né in alcun modo suggestionante, essendo chiaramente riferita all'elevato numero di soggetti coinvolti nell'indagine.
Per tutto quanto sopra esposto deve ritenersi che la pubblicazione degli articoli sia del tutto lecita in quanto rientrante nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca, e la domanda risarcitoria va dunque rigettata per insussistenza dell'illecito prospettato.
- 7 -
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato con
D.M. 147/2022 (scaglione della controversia fino ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: rigetta la domanda proposta da Controparte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
e della che si liquidano in € Controparte_2 Controparte_3
5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 18.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 8 -