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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 457/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e rappresentata dall'avv.to Parte_1 C.F._1
MUZ ELENA C.F._2
ricorrente contro
) difeso e rappresentato CP_1 C.F._3 dall'avv.to DIANA LUCA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente pronunciarsi la separazione dei coniugi che contassero matrimonio in
Albania il 14.8.2023 e rimettere all'esito la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 24.2.2025, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio il 14/08/2013 con e che dalla loro CP_1
unione è nata il [...], ha esposto che con il passare del tempo e Per_1
progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, che la separazione venisse addebitata al marito, per avere egli maltrattato moglie e figlia in costanza di matrimonio oltre che abusato della moglie. A seguito di tali fatti, la moglie aveva trovato ospitalità assieme alla minore in una struttura protetta. Nel mentre, nell'ambito del procedimento penale, il GIP presso il Tribunale di Udine aveva disposto la misura cautelare dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento alle persone offese – misura successivamente sostituita con la misura cautelare in carcere e poi ripristinata. Con sentenza del GUP presso il Tribunale di Udine del 25.2.2025, il predetto era stato poi condannato alla pena di anni 3 di reclusione;
contestualmente, la misura cautelare degli arresti domiciliari era stata sostituita con il divieto di avvicinamento alla casa familiare nonché alla moglie e alla minore con applicazione di strumenti elettronico di controllo – misura ancora in essere.
Ha altresì domandato l'affido esclusivo rafforzato della figlia alla madre con autorizzazione a trasferirsi a Piacenza dalle sorelle, la previsione di visite paterne presenziate e un contributo paterno nel mantenimento della minore di euro 300,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie. Per sé ha chiesto la previsione di un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili.
La ricorrente ha proposto domanda cumulata di divorzio ex art. 473-bis.49
c.p.c. non mancando di insistere per il risarcimento endofamiliare patito.
Il giudice istruttore ha emesso, nel contraddittorio fra le parti, i provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473-bis.15 c.p.c.
Nel frattempo, si è costituito il marito pur dando atto di non avere ricevuto la notifica dell'atto introduttivo. Il resistente si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione e ha contestato la idoneità della sentenza penale di
2 condanna, peraltro non definitiva, a fondare la domanda di addebito. Ha domandato l'affido condiviso della figlia e non si è opposto all'ingresso di visite paterne presenziate. Nel contempo, si è proposto di versare un assegno di euro 200,00 mensili per il mantenimento della minore, ma ha contestato la domanda di contributo economico per la moglie e la richiesta di risarcimento del danno endofamiliare.
Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 28.5.2025, il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori, segnatamente: 1) ha affidato la figlia minore in via esclusa e rafforzata alla madre;
2) ha affidato la minore e il nucleo al
Servizio Sociale competente per il Comune di Lignano Sabbiadoro (luogo di formale residenza della minore) con mandato di vigilanza e supporto;
3) ha introdotto visite paterne in forma rigorosamente protetta in contesto neutro, tenendo conto del divieto di avvicinamento del resistente alle persone offese, secondo modalità e tempi stabiliti dal servizio sociale previa preparazione psicologica degli interessati;
4) ha fissato in euro 250,00
l'assegno per la figlia minore a carico del padre, oltre al 70% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia;
5) ha disposto che l'A.U.U. venga percepito al 100% dalla madre.
Alla stessa udienza, le parti avevano precisato le conclusioni in ordine al proprio status, chiedendo di rimettere al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
pertanto, dettati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso.
3 Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Vi è inoltre da dire che alla pronuncia di sentenza non definitiva che dichiara la separazione delle parti non osta la domanda di addebito proposta dalla moglie (v. SS.UU.
3.12.2001 n. 15248). Non vi è dubbio che la causa non necessita di essere istruita per quanto riguarda la pronuncia di separazione personale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata in Parte_1
ALBANIA il 18/07/1995, e nato in [...] il CP_1
03/11/1983, uniti in matrimonio in data 14/08/2013 in ALBANIA;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 11/6/2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
4
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e rappresentata dall'avv.to Parte_1 C.F._1
MUZ ELENA C.F._2
ricorrente contro
) difeso e rappresentato CP_1 C.F._3 dall'avv.to DIANA LUCA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente pronunciarsi la separazione dei coniugi che contassero matrimonio in
Albania il 14.8.2023 e rimettere all'esito la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 24.2.2025, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio il 14/08/2013 con e che dalla loro CP_1
unione è nata il [...], ha esposto che con il passare del tempo e Per_1
progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, che la separazione venisse addebitata al marito, per avere egli maltrattato moglie e figlia in costanza di matrimonio oltre che abusato della moglie. A seguito di tali fatti, la moglie aveva trovato ospitalità assieme alla minore in una struttura protetta. Nel mentre, nell'ambito del procedimento penale, il GIP presso il Tribunale di Udine aveva disposto la misura cautelare dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento alle persone offese – misura successivamente sostituita con la misura cautelare in carcere e poi ripristinata. Con sentenza del GUP presso il Tribunale di Udine del 25.2.2025, il predetto era stato poi condannato alla pena di anni 3 di reclusione;
contestualmente, la misura cautelare degli arresti domiciliari era stata sostituita con il divieto di avvicinamento alla casa familiare nonché alla moglie e alla minore con applicazione di strumenti elettronico di controllo – misura ancora in essere.
Ha altresì domandato l'affido esclusivo rafforzato della figlia alla madre con autorizzazione a trasferirsi a Piacenza dalle sorelle, la previsione di visite paterne presenziate e un contributo paterno nel mantenimento della minore di euro 300,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie. Per sé ha chiesto la previsione di un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili.
La ricorrente ha proposto domanda cumulata di divorzio ex art. 473-bis.49
c.p.c. non mancando di insistere per il risarcimento endofamiliare patito.
Il giudice istruttore ha emesso, nel contraddittorio fra le parti, i provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473-bis.15 c.p.c.
Nel frattempo, si è costituito il marito pur dando atto di non avere ricevuto la notifica dell'atto introduttivo. Il resistente si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione e ha contestato la idoneità della sentenza penale di
2 condanna, peraltro non definitiva, a fondare la domanda di addebito. Ha domandato l'affido condiviso della figlia e non si è opposto all'ingresso di visite paterne presenziate. Nel contempo, si è proposto di versare un assegno di euro 200,00 mensili per il mantenimento della minore, ma ha contestato la domanda di contributo economico per la moglie e la richiesta di risarcimento del danno endofamiliare.
Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 28.5.2025, il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori, segnatamente: 1) ha affidato la figlia minore in via esclusa e rafforzata alla madre;
2) ha affidato la minore e il nucleo al
Servizio Sociale competente per il Comune di Lignano Sabbiadoro (luogo di formale residenza della minore) con mandato di vigilanza e supporto;
3) ha introdotto visite paterne in forma rigorosamente protetta in contesto neutro, tenendo conto del divieto di avvicinamento del resistente alle persone offese, secondo modalità e tempi stabiliti dal servizio sociale previa preparazione psicologica degli interessati;
4) ha fissato in euro 250,00
l'assegno per la figlia minore a carico del padre, oltre al 70% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia;
5) ha disposto che l'A.U.U. venga percepito al 100% dalla madre.
Alla stessa udienza, le parti avevano precisato le conclusioni in ordine al proprio status, chiedendo di rimettere al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
pertanto, dettati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso.
3 Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Vi è inoltre da dire che alla pronuncia di sentenza non definitiva che dichiara la separazione delle parti non osta la domanda di addebito proposta dalla moglie (v. SS.UU.
3.12.2001 n. 15248). Non vi è dubbio che la causa non necessita di essere istruita per quanto riguarda la pronuncia di separazione personale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata in Parte_1
ALBANIA il 18/07/1995, e nato in [...] il CP_1
03/11/1983, uniti in matrimonio in data 14/08/2013 in ALBANIA;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 11/6/2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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