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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/09/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:
Piero Viola Presidente
AR SA Gentile Giudice est.
ARno Carella Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1426 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2020, vertente
TRA
(nato a [...] il [...] - c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Paola Sciarrone, presso il cui studio, sito in Cinquefrondi al
Corso Garibaldi n. 81, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...] - Cod. Fisc.: ), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppe
Bellocco, presso il cui studio, sito in Cinquefrondi alla Via Roma n. 70, è elettivamente domiciliata;
-resistente-
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note scritte in sostituzione di udienza, depositate l'11.1.2025 dal ricorrente: < 1-
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ed Parte_1 CP_1 addebitare la separazione alla sig.ra che ha violato i doveri coniugali nascenti CP_1 dal matrimonio;
- Modificare e/o revocare parzialmente l'ordinanza presidenziale del
16.7.2021 della dott.ssa ON Epifanio anche tenuto conto dei successivi provvedimenti giudiziali adottati nelle more e vigenti tra le parti e per l'effetto: a) Affidare la figlia minore in via esclusiva al padre e collocarla definitivamente presso di lui, Per_1
1 con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento ordinario posto a suo carico, atteso che la madre ha dimostrato di non possedere capacità genitoriale, di non essere affidabile
e di non mettere al primo posto l'interesse supremo della figlia minore b) negare e quindi revocare il diritto all'assegno di mantenimento originariamente fissato nell'importo di €
150,00 in favore di ed a carico di atteso che la resistente ha CP_1 Parte_1 redditi propri, svolge attività lavorativa ed ha intrapreso una vita affettiva con un nuovo compagno, in atti generalizzato;
c) disporre a carico della madre l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, al padre l'importo di € 300,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della bambina e di concorrere in misura pari al 50% alle spese straordinarie;
d) disciplinare il diritto di visita della figlia minore da parte della madre, nell'ipotesi di collocazione Per_1 definitiva presso il padre, tenuto conto dell'età della bambina, del suo benessere psico-fisico
e delle diverse regioni di residenza nel modo che segue: 1) a mesi alterni la madre si recherà presso il luogo di residenza della minore per vederla e tenerla con sé per tre giorni consecutivi mentre il mese successivo il padre la porterà in RI, garantendo il diritto di visita per lo stesso arco temporale. Il tutto, salva la facoltà di deroga ma solo previo accordo delle parti ed in caso di comprovate necessità della minore e dei genitori e tenuto conto dei futuri impegni scolastici ed extrascolastici della minore oltre la facoltà di contatti quotidiani con la figlia a distanza mediante telefonate, videochiamate ecc. compatibilmente con le esigenze della bambina;
2) durante le vacanze pasquali e natalizie, il diritto di visita sarà regolamentato al fine di garantire, ad anni alterni, la possibilità per la bambina di trascorrere le festività di Natale e Santo Stefano con un genitore e Capodanno e l'Epifania con l'altro, Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro; 3) durante il periodo delle ferie estive, il sig. chiede che nelle due settimane dal riposo lavorativo, normalmente concesse Pt_1 nel mese di agosto, gli sia consentito di trascorrere una settimana con la bambina mentre
l'altra la trascorrerà con la madre;
e) nella denegata e non creduta ipotesi di affido congiunto e/o comunque nel caso di collocamento della figlia presso la madre, Per_1 garantire il diritto di visita del padre nei termini suddetti e proposti per la madre;
f) disporre che la regolamentazione della percezione dell'assegno unico universale INPS tra i genitori avverrà secondo legge, salvo diverso accordo delle parti. - Vittoria di spese e competenze difensive>>.
Dalle note scritte in sostituzione di udienza, depositate il 14.1.2025 dalla resistente: dichiarare la separazione personale dei coniugi e , CP_1 Parte_1 per colpa esclusiva di , in considerazione del suo comportamento contrario Parte_1
2 ai doveri che derivano dal matrimonio;
Affidare la figlia minore ( nata il Per_1
20.09.2019 ) in forma condivisa ad entrambi i genitori che dovranno esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni che riguardano l'interesse della piccola;
Collocare la piccola presso la madre, la quale può assisterla ed accudirla meglio garantendole un'assidua presenza ed una maggiore serenità, tenuto conto che la stessa è disoccupata e non svolge alcuna attività lavorativa, al contrario del padre, che ha orari di lavoro assolutamente incompatibili con la necessità di una continua assistenza della piccola, la quale viene di fatto affidata dal ad un suo amico, Pt_1 che gestisce la bambina in tutte le sue esigenze e bisogni primari, persona comunque estranea al nucleo familiare, che convive, peraltro, stabilmente nella stessa casa;
Autorizzare il padre, considerata la distanza che separa i due genitori, tenuto conto delle capacità economiche dello stesso e della sua facile sistemazione abitativa nel suo paese di origine, di stare con la bambina, in RI, almeno una volta al mese e per almeno tre giorni consecutivi, salvo diversi accordi, garantendo allo stesso la possibilità di contatti, anche giornalieri, attraverso chiamate telefoniche e/o videochiamate;
Regolamentare il diritto di visita, da parte del padre, durante le festività natalizie e pasquali nonché durante il periodo estivo;
Mantenere l'obbligo, a carico del sig. di mantenimento della , Pt_1 CP_1 considerato che la stessa, non per sua scelta, è allo stato disoccupata e non ha alcun reddito, nella misura così come era stata determinata con l'ordinanza presidenziale del 16.07.2021.
Disporre a carico dello stesso ricorrente, che svolge una redditizia attività lavorativa,
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, nella misura che era stata determinata con l'ordinanza presidenziale, con le modalità ivi riportate, oltre le spese straordinarie nella misura del 50 %. Con condanna del al pagamento delle spese e Pt_1 delle competenze di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze, come da allegata nota spese>>.
Dal verbale d'udienza del 9.07.2024: “Il Procuratore Aggiunto, dr. , chiede CP_2 la conferma dei provvedimenti vigenti afferenti la collocazione della minore con il padre in
Lurate Caccivio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in Cancelleria in data 07.10.2020, successivamente notificato il
26.10.2020 con il pedissequo decreto di fissazione udienza, – premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con a Giffone il 29.11.2018, trascritto al n. CP_1
03, parte I, serie A, anno 2018 presso il registro degli atti del matrimonio di quel Comune;
3 che, con ricorso del 22.03.2019, la aveva proposto domanda per la separazione CP_1 personale dei coniugi, chiedendo disporsi il versamento, in capo al di euro 200,00 Pt_1 per la gravidanza in corso e di euro 300,00 per il suo mantenimento in quanto disoccupata;
di aver aderito alla richiesta di separazione, chiedendone però l'addebito in capo alla moglie per la violazione dei doveri coniugali;
che contestualmente, e precisamente in data
20.09.2019, nasceva a Polistena la figlia che, nel corso della istruttoria, i coniugi Per_1 si erano riconciliati e, perciò, il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 86/2020, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di separazione;
che, in seguito alla riconciliazione, i coniugi avevano stabilito che la madre, insieme alla figlia minore, abitasse in Galatro presso la residenza dei genitori materni, mentre il padre rientrava per ragioni lavorative in Lurate
Caccivio (CO); che, tuttavia, la serenità coniugale era durata poco in ragione delle intemperanze e dei litigi per futili motivi causati dalla e, pertanto, i coniugi erano CP_1 nuovamente addivenuti alla decisione di separarsi, questa volta consensualmente, previo esame del DNA per accertare la paternità della piccola che tuttavia la non Per_1 CP_1 consentito il prelievo ematologico alla bambina, necessario per procedere alle analisi concordate, e non aveva comunicato il luogo della propria collocazione con la figlia minore, sicchè è necessario disporre indagini sulle condizioni di vita della minore;
che la moglie non percepisce reddito e non è nelle condizioni di mantenere adeguatamente la bambina;
dunque, la prosecuzione della vita coniugale è divenuta insostenibile in ragione dei comportamenti della resistente;
che, previo accertamento clinico della paternità, esso ricorrente intende mantenere le proprie responsabilità di padre ed è disposto a contribuire economicamente al mantenimento della figlia minore anche per le spese di natura straordinaria - tutto ciò premesso, ha chiesto che venga pronunciata la separazione, con l'addebito della separazione alla resistente e, in caso di esito positivo dell'esame del DNA sulla minore CP_1
il collocamento della minore presso di sè, con assegno di mantenimento per la Per_1 figlia, a carico della madre, di euro 200,00 mensili.
1.2.- Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 18.02.2021, la resistente ha aderito alla domanda di separazione, contestando nel resto le domande CP_1 avversarie e deducendo, in particolare, che l'affectio coniugalis sarebbe venuta meno per il disinteresse mostrato nei confronti della moglie e della figlia dal il quale aveva Pt_1 impedito, con la sua mancanza di volontà, la realizzazione dell'iniziale progetto di trasferimento di tutto il nucleo familiare al Nord e, inoltre, non sta più versando alcun mantenimento in favore della figlia minore. Ha aggiunto che il fa uso di sostanze Pt_1 alcoliche e spende i propri averi nel gioco e che i suoi atteggiamenti gelosi e prevaricatori
4 sono la causa dei continui litigi endo-familiari, che nel tempo hanno eroso il rapporto coniugale fino alla sua completa rottura. Ha precisato che il mancato prelievo ematologico per l'esame della paternità è stato dovuto, al tempo della richiesta, allo stato di salute febbricitante della piccola Ha concluso chiedendo l'addebito della separazione al Per_1
con affidamento esclusivo della figlia minore alla madre e Pt_1 Per_1 regolamentazione del diritto di visita paterno;
ha chiesto inoltre porsi, a carico del Pt_1 un assegno mensile di euro 500,00 per il mantenimento della figlia minore ed ulteriore assegno mensile di euro 500,00 per il mantenimento della moglie.
1.3.- All'udienza di comparizione del 2 marzo 2021, il Presidente del Tribunale - dato atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione - ha disposto, in via provvisoria, la corresponsione, da parte del della somma di euro 300,00 mensili per il Pt_1 mantenimento della figlia minore, regolamentando il diritto di visita paterno;
fallito successivamente anche il tentativo di raggiungimento di un accordo bonario, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.7.2021, il Presidente del
Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, affidando in forma condivisa la minore ad entrambi i genitori e, al contempo, disponendo la collocazione della stessa Per_1 minore presso la madre e disciplinando gli orari di esercizio del diritto di visita paterno, solo per il caso di mancato diverso accordo tra le parti;
ha posto a carico del l'obbligo di Pt_1 versare mensilmente alla moglie la somma di euro 450,00 quale contributo al mantenimento della figlia (euro 300) e della moglie stessa (euro 150), oltre a stabilire il concorso del padre nelle spese straordinarie della minore, nella misura del 50%.
1.4.- Con la memoria integrativa del 17.09.2021, il ricorrente ha dichiarato, a seguito dell'esito positivo dell'esame del DNA, di voler provvedere al mantenimento della figlia anche attraverso la collocazione della minore presso l'abitazione paterna sita in Per_1
Como; ha ribadito che la resistente non lo informa in merito allo stato di salute della minore né, tantomeno, gli consente di esercitare il proprio diritto di visita. Ha insistito nella domanda di addebito della separazione alla , ed ha chiesto l'affidamento in via esclusiva e la CP_1 collocazione presso di sé della figlia con un assegno di mantenimento mensile, a Per_1 carico della madre, non inferiore ad euro 200,00 (oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%); in subordine, ferma restando la richiesta di addebito della separazione, ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 300,00, in favore della figlia, con esclusione di ogni mantenimento in favore della moglie.
Con memoria integrativa depositata il 21.09.2021, la - riportandosi integralmente al CP_1 contenuto della propria comparsa di costituzione, e dato atto dell'esito positivo dell'esame
5 del DNA - ha eccepito la tardività della memoria integrativa depositata dal ricorrente, contestando comunque interamente il suo contenuto;
in particolare, ha negato di aver mai posto ostacoli agli incontri tra padre e figlia, deducendo anzi che il pur versando Pt_1 regolarmente l'assegno stabilito dal Presidente del Tribunale, ha preteso di esercitare il suo diritto di visita a piacimento, senza rispetto delle statuizioni presidenziali. Ha insistito sulla domanda di addebito della separazione al marito, deducendo che il carattere astioso e prepotente di quest'ultimo, che poneva in essere continue vessazioni e angherie, ha portato al dissolvimento dell'unione: ha aggiunto di aver denunciato il marito, che la aveva scacciata da casa il 20.01.2019, mentre ella era in gravidanza, e che a seguito della denuncia pende il procedimento penale n. 555/2019 RGNR per il reato di cui all'art. 570 c.p..
1.5 Con la prima memoria istruttoria, il ricorrente ha contestato le avverse deduzioni, ribadendo le accuse sul comportamento ostruzionistico della moglie, che – nonostante le difficoltà alle visite causate dalla distanza dei luoghi di residenza - avrebbe imposto il pedissequo rispetto degli orari di visita previsti dall'ordinanza presidenziale;
ha contestato anche le circostanze poste dalla moglie a fondamento della richiesta di addebito, negando ogni propria condotta violenta o lesiva degli obblighi matrimoniali, ed imputando alle intemperanze della la causa della crisi matrimoniale;
ha reiterato la richiesta di affido CP_1 esclusivo della figlia, opponendosi alla analoga domanda svolta dalla resistente, osservando che quest'ultima non offre garanzie sulla cura e adeguata tutela della bambina;
ha rappresentato, dal punto di vista economico, di non essere in grado, a causa del sopravvenuto stato di disoccupazione, di ottemperare alle disposizioni sul mantenimento della moglie. Ha contestato, infine, le accuse riassunte nei capi di imputazione del giudizio penale pendente a suo carico.
Con la prima memoria istruttoria, la resistente ha ribadito tutte le domande, eccezioni e deduzioni già svolte, compresa la richiesta di addebito e quella di affidamento esclusivo di alla madre, confermando le conclusioni già rassegnate con la comparsa di Per_1 costituzione e chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande.
1.6. All'udienza dell'1.03.2022, il P.M. ha depositato diverse annotazioni di PG, tutte riguardanti episodi di liti tra la ed i suoi familiari conviventi, e le parti sono state CP_1 autorizzate ad eventuali repliche sui documenti prodotti;
quindi, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, in ragione della loro irrilevanza e/o genericità, è stata disposta un'indagine psicosociale sulle condizioni di vita e di salute della minore.
Con relazione depositata il 13.5.2022, i SS del comune di Polistena hanno evidenziato che, nonostante l'attaccamento e l'affetto incondizionato della verso la figlia CP_1 Per_1
6 quest'ultima era esposta a rischio di pregiudizio, a causa di dinamiche altamente conflittuali presenti nella famiglia materna, presso la quale la piccola viveva con la madre (secondo le dichiarazioni della madre della , raccolte dall'Assistente sociale, la resistente in data 25 CP_1 aprile, preoccupata perché la sorella AR SA aveva prelevato per un giro in Per_1 auto, senza seggiolino, avrebbe prima sferrato un calcio al basso ventre della sorella, in stato di gravidanza, e poi versato sul viso dell'altra sorella, AR, della candeggina, entrambi episodi che hanno richiesto interventi medici).
All'udienza del 24.5.2022 la ha contestato la ricostruzione degli eventi, affermando CP_1 che il calcio alla sorella era stato solo un gesto involontario nel corso di una lite e rappresentando di avere intenzione di reperire un'abitazione dove trasferirsi con la figlia, nonché di aver intrapreso un percorso di sostegno genitoriale, sicchè la causa è stata rinviata per acquisire la relazione sull'andamento del percorso volontariamente intrapreso.
Le relazioni successivamente acquisite danno atto del clima sereno e del benessere della minore durante gli incontri con il padre, anche alla presenza della compagna di quest'ultimo e anche con pernottamenti, e al contempo della disperazione manifestata dalla per la CP_1 prosecuzione di rapporti conflittuali con la famiglia d'origine, ed in particolare con il fratello
, con l'esternazione di timori per l'incolumità propria e della figlia: le prime Per_2 valutazioni dei Servizi incaricati evidenziano la fragilità psicologica della resistente e la necessità di riprendere il percorso di sostegno in suo favore, interrotto per il pensionamento dell'esperto che la seguiva (v. relazione depositata il 23.9.2022); nonostante il risultato positivo emerso dalla somministrazione dei tests (relazione del 28.3.2023), la relazione pervenuta in data 28.04.2023 denuncia ancora una volta il pericolo per la crescita fisio- psichica della minore, derivante dalle dinamiche disfunzionali e dalle liti con la famiglia d'origine della (l'ultima tra la resistente ed il fratello , il 24.4.2023, era stata CP_1 Per_2 oggetto di denuncia da parte del padre e del fratello, che aveva anche consegnato alcuni video relativi all'episodio, da cui emergerebbero condizioni di pregiudizio per la minore
, tanto che i SS incaricati suggerivano di collocare temporaneamente Per_1 Per_1 presso il padre: pertanto, a parziale modifica dei provvedimenti vigenti, con decreto inaudita altera parte del 2.5.2023 è stata disposta l'immediata collocazione della minore con il padre, confermata (all'esito dell'udienza alla quale sono state sentite le Assistenti Sociali incaricate, le quali hanno confermato l'esistenza di una denuncia per lesioni sporta dal padre della CP_1 nei confronti della resistente, ed espresso l'esigenza di accertamenti psichiatrici più approfonditi sulla stessa: v. anche relazione del 5.5.2023, depositata il 21.7.2023) con ordinanza del 09.05.2023, con la quale è stata anche prevista la possibilità per il di Pt_1
7 portare la figlia con sé in Como ed è stato conferito incarico ai Servizi sociali competenti per territorio di monitorare l'inserimento della minore nell'ambiente paterno, con deposito di apposita relazione sulle condizioni della piccola Per_1
Successivamente, le parti si sono accordate su orari e modalità delle visite materne, in attesa del deposito delle relazioni richieste;
gli accertamenti medico- ospedalieri eseguiti hanno poi escluso la fondatezza di una denuncia per abusi sulla minore, presentata dalla nei CP_1 confronti del mentre la relazione del comune di Lurate Caccivio ha dato atto del Pt_1 positivo inserimento della minore nell'ambiente paterno (v. relazione depositata il
29.11.2023) e dell'adeguatezza genitoriale del padre (v. relazione depositata il 22.12.2023).
Infine, pervenuta dal C.S.M. incaricato relazione che esclude la presenza di condizioni o caratteristiche interferenti con la capacità della di prendersi cura degli interessi della CP_1 figlia (v. relazione depositata il 23.11.2023), all'udienza del 9.1.2024 sono stati incaricati i
SS competenti di completare gli accertamenti sulla capacità genitoriale materna, anche attraverso l'osservazione degli incontri tra e la madre. Per_1
Quindi, esaminate le relazioni dei Servizi incaricati, da cui risultava anche che la piccola aveva manifestato forte attaccamento e ricerca della figura materna, all'udienza del Per_1
19.03.2024 è stato prospettato un percorso di graduale riavvicinamento alla madre, con la collocazione della minore presso la stessa, sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, fino all'udienza successiva.
Nelle more, il ricorrente depositava un'istanza, nella quale dichiarava che si sarebbe Pt_1 trasferito in RI per tutto il periodo di permanenza della figlia, al fine di poter vedere la piccola.
A seguito di una prima relazione (del 7.5.2024), in cui si dava atto del positivo reinserimento di con la madre, la ricorrente presentava istanza di ricollocazione definitiva della CP_3 figlia presso di sé, dichiarando - nell'opposizione del padre - che la bambina avrebbe abitato con lei in provincia di Vibo Valentia, nell'abitazione condivisa con il suo nuovo compagno;
tuttavia, prima dell'udienza fissata per decidere sull'istanza, la portava con sé la CP_1 piccola in Joppolo (VV), senza avvisare il padre e senza attendere le determinazioni giudiziali.
Quindi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.05.2024, l'istanza di collocazione di resso la madre è stata rigettata, ed è stato disposto il ripristino della Per_1 collocazione presso il padre, con le modalità di visita già vigenti prima del 19.03.2024
(rientro di in RI, per le visite materne, almeno tre giorni al mese) e con la Per_1 prescrizione di percorsi di sostegno psicologico, in favore della minore, sia prima della
8 partenza con il padre che nel luogo di reinserimento, con monitoraggio da parte dei Servizi di Lurate Caccivio.
Nel prosieguo, la relazione depositata dal comune di Lurate Caccivio, pur dando atto della positività del reinserimento nel contesto paterno, evidenziava un regresso nel comportamento di la quale – nei primi tempi del rientro scolastico – aveva Per_1 manifestato una riduzione dell'appetito e una discontinuità nell'igiene personale.
Stabilizzata la situazione, con il superamento di ogni criticità (v. relazioni del 27.9.2024 e del 28.11.2024, redatte dai SS del comune di Lurate Caccivio), è stata fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata poi rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 24 gennaio 2025.
2.- Per quanto riguarda la domanda principale di separazione, occorre osservare che l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare è attestata dall'elevata conflittualità, confermata dalle reciproche domande di addebito, oltre che dalla separazione, protrattasi fin dal 2020 e per tutta la durata del processo, sì che deve ritenersi sicuramente provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione, dovendosi escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
La domanda di separazione è quindi fondata e deve essere accolta.
3. In ordine alle reciproche richieste di addebito, si deve premettere che, secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, l'accoglimento della domanda richiede di accertare non solo se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ma anche se sussista un nesso di causalità tra il predetto comportamento e la separazione (tra le molte, Cass. n.13592/2006; Cass. n.12383/2005;
Cass. n.13747/2003; Cass. n.14162/2001; Cass. n.12130/2001; Cass. n.279/2000).
Orbene, sulla scorta dei condivisibili principi suesposti, reputa il Collegio che, nella vicenda che occupa, le contrapposte tesi sull'incidenza causale delle violazioni reciprocamente attribuite da un coniuge all'altro non siano idonee a suffragare le contrapposte domande.
Invero, da un lato, occorre osservare che gli episodi di comportamenti violenti e minacciosi della , descritti nei capitoli di prova per testi articolati nella seconda memoria istruttoria CP_1 del ricorrente, si riferiscono a periodi antecedenti al deposito della sentenza di questo
Tribunale, n. 86/2020 del 29.1.2020, che – nel dichiarare non luogo a provvedere sulla precedente domanda di separazione (introdotta con ricorso depositato il 28.3.2019) - ha dato atto dell'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, sicchè restano coperti dal giudicato e non possono essere messi a fondamento della presente decisione.
9 D'altra parte, le medesime considerazioni sull'efficacia vincolante del giudicato impediscono di valutare positivamente le richieste di prova formulate dalla resistente, del tutto generiche anche rispetto ai tempi degli accadimenti o, comunque, non sufficienti a sostenere l'addebito, considerato che il dedotto disinteresse del nella ricerca di Pt_1 idonea abitazione al fine del ricongiungimento del nucleo familiare al Nord, non costituisce di per sé un motivo valido di separazione.
In ultima analisi, dalla complessiva valutazione delle allegazioni delle parti, emerge piuttosto che, nel breve arco del rapporto matrimoniale (iniziato il 29.11.2018, interrotto dal primo ricorso del 28.3.2019 e, poi, già definitivamente naufragato all'epoca dell'inizio del presente giudizio, il 7.10.2020), sono sorti tra i coniugi litigi ed incomprensioni, che hanno impedito il consolidarsi dell'affectio: il quadro che emerge dalle considerazioni sopra indicate è invero quello di una coppia che, al di là di specifiche censurabili condotte poste in essere dall'uno e dall'altro coniuge, non è stata in grado di superare le difficoltà e le responsabilità del matrimonio, determinandosi così una irrimediabile frattura tra i coniugi, mentre le singole condotte reciprocamente ascritte appaiono meri segni esteriori delle profonde differenze valoriali e caratteriali, che costituiscono causa determinante del fallimento dell'unione, peraltro nell'ambito di un contesto di litigi reciproci e prolungati che non hanno rappresentato la causa, ma semmai l'effetto, dell'intollerabilità della convivenza.
Le domande di addebito vanno dunque entrambe rigettate.
4. In ordine all'affidamento della figlia minore della coppia, nata il [...], oggi Per_1 di quasi sei anni), va subito chiarito che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n.54/06, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi regola generale della disciplina dei rapporti familiari nel caso di crisi o definitiva rottura del vincolo coniugale (cfr. art. 337 ter c.c.: “(il giudice) valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”), essendo consentito l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, solo quando ricorra in concreto la contrarietà dell'affidamento congiunto all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nonostante la lunga osservazione abbia evidenziato modalità disfunzionali attivate dalla , anche in presenza della figlia minore, nella CP_1 gestione delle emozioni che si manifestano in situazioni di disagio, con agiti improvvisi e incontrollati (non solo nell'ambito delle liti denunciate dai familiari, ma anche, da ultimo, nella gestione della figlia, che ha condotto con sé in Joppolo con il nuovo compagno, senza
10 il consenso del padre e senza attendere la decisione giudiziale, pretendendo di attuare il terzo reinserimento familiare, sociale e domestico nell'arco di pochi mesi, senza essere capace di ponderare le proprie decisioni per adattarle all'interesse superiore della figlia: v. verbale d'udienza del 21.5.2024 e ordinanza del 23.5.2024, nonché relazione depositata dai SS di
Polistena il 4.7.2024, da cui risulta che anche le Assistenti Sociali avevano sconsigliato alla di portare la figlia nell'abitazione del compagno), tuttavia è indubbio, ed è stato CP_1 rilevato da tutte le relazioni in atti, che la piccola – bambina serena e solare – ha un Per_1 intenso rapporto di felice attaccamento e complicità con la madre, che a sua volta appare amorevole e scrupolosa nei confronti della figlia.
Pertanto, risultando accertata anche la capacità genitoriale del (v. relazioni già citate Pt_1 nel primo paragrafo), è possibile confermare – in applicazione della regola generale sopra illustrata – l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori di la cui collocazione Per_1 prevalente rimane fissata presso il padre, come già disposto con i vigenti provvedimenti provvisori: il ricorrente offre, invero, maggiori garanzie di stabilità emotiva e ha dimostrato non solo il proprio tenace attaccamento alla figlia, presenziando a tutte le udienze, e le proprie capacità di cura (v. relazioni dei Servizi Sociali di Lurate Caccivio, meglio sopra indicate), ma anche di saper rispettare il principio di bi – genitorialità, avendo adempiuto – anche in condizioni di disagio - alle prescrizioni date nell'interesse della minore, che ha accompagnato ogni mese in RI per consentire gli incontri con la madre.
Inoltre, allo scopo di favorire il rapporto affettivo tra madre e figlia, va prevista la facoltà della Sibio - salvo diversi accordi tra i genitori e salvo che il regime non si riveli contrario alle preminenti esigenze fisio-psichiche o scolastiche della minore - di chiamare o videochiamare telefonicamente ogni giorno, nella fascia oraria dalle 18,30 alle 19, Per_1
e di vederla e tenerla con sé secondo il seguente calendario: a) tre giorni consecutivi al mese, con pernottamento, alternativamente un mese in RI (dove la piccola sarà accompagnata dal padre) ed un mese presso il comune di residenza della figlia (dove la madre si recherà); b) alternativamente, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, sempre con pernottamento e accompagnamento paterno;
c) ogni anno, dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua, con le modalità sub b); d) quindici giorni consecutivi per ciascun mese di giugno, luglio e agosto, da stabilirsi di comune accordo tra i genitori o, in mancanza, dal 15 al 30 di ciascun mese.
5. Per ciò che concerne l'entità della contribuzione della madre al mantenimento della figlia minore, convivente con il padre, occorre applicare i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c. che contempla, oltre alle esigenze attuali dei figli (n. 1), anche il tenore di vita anteatto (n. 2); i
11 tempi di permanenza (n. 3); le risorse economiche di entrambi i genitori (n. 4); la valenza economica dei compiti domestici e di cura (n. 5).
Ebbene, dall'istruttoria svolta emerge che la ha svolto attività di lavoro subordinato, a CP_1 tempo determinato e solo per brevi periodi, presso un Resort in RI, ma è attualmente disoccupata.
Il ricorrente, peraltro, all'epoca dell'introduzione del presente giudizio lavorava in Svizzera, dove percepiva un salario netto di circa 630 euro mensili (v. certificato di salario allegato al ricorso, in cui si attesta un salario netto di euro 6.002 per il periodo 27.3-13.12.2019).
Pertanto, posto che – come già sopra evidenziato – la valutazione richiesta ha ad oggetto le
“risorse economiche” dei genitori obbligati, comprensive non solo dei redditi dichiarati, ma di tutti i proventi, oltre che della capacità di guadagno e del patrimonio, pare al Collegio equo e proporzionato, in relazione alla capacità patrimoniale e reddituale complessiva, alle attuali esigenze della figlia, alla prevalenza dei tempi di sua permanenza presso il padre, ed al conseguente riflesso sulla valenza economica dei compiti domestici e di cura da quest'ultimo esercitati, determinare l'assegno nella cifra di euro 120,00 mensili.
Va anche posto in capo alla l'obbligo di contribuire nella misura del 30% al pagamento CP_1 delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le esigenze della figlia, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, preventivamente concordate ove non urgenti o obbligatorie (come libri del ciclo scolastico già concordato, farmaci prescritti, ecc.).
6. Infine, deve dirsi infondata la domanda riconvenzionale di mantenimento per se stessa, proposta dalla resistente, posto che la giovane età della e le sue pregresse esperienze CP_1 lavorative, anche in corso di causa, depongono per ritenere provata la sua capacità lavorativa
(sul punto, v. di recente Cass. civile, sez. I, Ordinanza n. 234 del 07/01/2025, secondo la quale “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo”): non sussistono dunque i presupposti per l'assegno, la cui entità sarebbe stata comunque azzerata
12 dal fatto che la breve durata del matrimonio, di appena due anni, ha impedito il consolidarsi di un tenore di vita comune.
7. Le spese di lite vanno interamente compensate tra parti, attesa la natura della controversia e la reciproca soccombenza sulle contrapposte domande di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti e sentito il rappresentante dell'Ufficio di
Procura in sede, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , Parte_1 con ricorso depositato in Cancelleria il 7/10/2020, nei confronti di , così CP_1 provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- rigetta le reciproche domande di addebito;
- affida la minore ad entrambi i genitori, disponendo che ella continui Persona_3
a vivere con il padre in Lombardia, con facoltà della - salvo diversi accordi tra CP_1
i genitori e salvo che il regime non si riveli contrario alle preminenti esigenze fisio- psichiche o scolastiche della minore - di chiamare o videochiamare telefonicamente ogni giorno, nella fascia oraria dalle 18,30 alle 19, e di vederla e tenerla con Per_1 sé secondo il seguente calendario: a) tre giorni consecutivi al mese, con pernottamento, alternativamente un mese in RI (dove la piccola sarà accompagnata dal padre) ed un mese presso il comune di residenza della figlia (dove la madre si recherà); b) alternativamente, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, sempre con pernottamento e accompagnamento paterno;
c) ogni anno, dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua, con le modalità sub b); d) quindici giorni consecutivi per ciascun mese di giugno, luglio e agosto, da stabilirsi di comune accordo tra i genitori o, in mancanza, dal 15 al 30 di ciascun mese.
- dispone che la resistente versi al a titolo di contribuito al mantenimento della Pt_1 figlia, la complessiva somma di € 120,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio del creditore, con obbligo di contribuire nella misura del 30% al pagamento delle spese straordinarie della minore, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
- rigetta la domanda riconvenzionale di mantenimento per se stessa, proposta dalla resistente;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
13 - sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Giudice rel. est.
AR SA Gentile
Il Presidente
Piero Viola
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:
Piero Viola Presidente
AR SA Gentile Giudice est.
ARno Carella Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1426 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2020, vertente
TRA
(nato a [...] il [...] - c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Paola Sciarrone, presso il cui studio, sito in Cinquefrondi al
Corso Garibaldi n. 81, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...] - Cod. Fisc.: ), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppe
Bellocco, presso il cui studio, sito in Cinquefrondi alla Via Roma n. 70, è elettivamente domiciliata;
-resistente-
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note scritte in sostituzione di udienza, depositate l'11.1.2025 dal ricorrente: < 1-
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ed Parte_1 CP_1 addebitare la separazione alla sig.ra che ha violato i doveri coniugali nascenti CP_1 dal matrimonio;
- Modificare e/o revocare parzialmente l'ordinanza presidenziale del
16.7.2021 della dott.ssa ON Epifanio anche tenuto conto dei successivi provvedimenti giudiziali adottati nelle more e vigenti tra le parti e per l'effetto: a) Affidare la figlia minore in via esclusiva al padre e collocarla definitivamente presso di lui, Per_1
1 con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento ordinario posto a suo carico, atteso che la madre ha dimostrato di non possedere capacità genitoriale, di non essere affidabile
e di non mettere al primo posto l'interesse supremo della figlia minore b) negare e quindi revocare il diritto all'assegno di mantenimento originariamente fissato nell'importo di €
150,00 in favore di ed a carico di atteso che la resistente ha CP_1 Parte_1 redditi propri, svolge attività lavorativa ed ha intrapreso una vita affettiva con un nuovo compagno, in atti generalizzato;
c) disporre a carico della madre l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, al padre l'importo di € 300,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della bambina e di concorrere in misura pari al 50% alle spese straordinarie;
d) disciplinare il diritto di visita della figlia minore da parte della madre, nell'ipotesi di collocazione Per_1 definitiva presso il padre, tenuto conto dell'età della bambina, del suo benessere psico-fisico
e delle diverse regioni di residenza nel modo che segue: 1) a mesi alterni la madre si recherà presso il luogo di residenza della minore per vederla e tenerla con sé per tre giorni consecutivi mentre il mese successivo il padre la porterà in RI, garantendo il diritto di visita per lo stesso arco temporale. Il tutto, salva la facoltà di deroga ma solo previo accordo delle parti ed in caso di comprovate necessità della minore e dei genitori e tenuto conto dei futuri impegni scolastici ed extrascolastici della minore oltre la facoltà di contatti quotidiani con la figlia a distanza mediante telefonate, videochiamate ecc. compatibilmente con le esigenze della bambina;
2) durante le vacanze pasquali e natalizie, il diritto di visita sarà regolamentato al fine di garantire, ad anni alterni, la possibilità per la bambina di trascorrere le festività di Natale e Santo Stefano con un genitore e Capodanno e l'Epifania con l'altro, Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro; 3) durante il periodo delle ferie estive, il sig. chiede che nelle due settimane dal riposo lavorativo, normalmente concesse Pt_1 nel mese di agosto, gli sia consentito di trascorrere una settimana con la bambina mentre
l'altra la trascorrerà con la madre;
e) nella denegata e non creduta ipotesi di affido congiunto e/o comunque nel caso di collocamento della figlia presso la madre, Per_1 garantire il diritto di visita del padre nei termini suddetti e proposti per la madre;
f) disporre che la regolamentazione della percezione dell'assegno unico universale INPS tra i genitori avverrà secondo legge, salvo diverso accordo delle parti. - Vittoria di spese e competenze difensive>>.
Dalle note scritte in sostituzione di udienza, depositate il 14.1.2025 dalla resistente: dichiarare la separazione personale dei coniugi e , CP_1 Parte_1 per colpa esclusiva di , in considerazione del suo comportamento contrario Parte_1
2 ai doveri che derivano dal matrimonio;
Affidare la figlia minore ( nata il Per_1
20.09.2019 ) in forma condivisa ad entrambi i genitori che dovranno esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni che riguardano l'interesse della piccola;
Collocare la piccola presso la madre, la quale può assisterla ed accudirla meglio garantendole un'assidua presenza ed una maggiore serenità, tenuto conto che la stessa è disoccupata e non svolge alcuna attività lavorativa, al contrario del padre, che ha orari di lavoro assolutamente incompatibili con la necessità di una continua assistenza della piccola, la quale viene di fatto affidata dal ad un suo amico, Pt_1 che gestisce la bambina in tutte le sue esigenze e bisogni primari, persona comunque estranea al nucleo familiare, che convive, peraltro, stabilmente nella stessa casa;
Autorizzare il padre, considerata la distanza che separa i due genitori, tenuto conto delle capacità economiche dello stesso e della sua facile sistemazione abitativa nel suo paese di origine, di stare con la bambina, in RI, almeno una volta al mese e per almeno tre giorni consecutivi, salvo diversi accordi, garantendo allo stesso la possibilità di contatti, anche giornalieri, attraverso chiamate telefoniche e/o videochiamate;
Regolamentare il diritto di visita, da parte del padre, durante le festività natalizie e pasquali nonché durante il periodo estivo;
Mantenere l'obbligo, a carico del sig. di mantenimento della , Pt_1 CP_1 considerato che la stessa, non per sua scelta, è allo stato disoccupata e non ha alcun reddito, nella misura così come era stata determinata con l'ordinanza presidenziale del 16.07.2021.
Disporre a carico dello stesso ricorrente, che svolge una redditizia attività lavorativa,
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, nella misura che era stata determinata con l'ordinanza presidenziale, con le modalità ivi riportate, oltre le spese straordinarie nella misura del 50 %. Con condanna del al pagamento delle spese e Pt_1 delle competenze di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non riscosso le competenze, come da allegata nota spese>>.
Dal verbale d'udienza del 9.07.2024: “Il Procuratore Aggiunto, dr. , chiede CP_2 la conferma dei provvedimenti vigenti afferenti la collocazione della minore con il padre in
Lurate Caccivio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in Cancelleria in data 07.10.2020, successivamente notificato il
26.10.2020 con il pedissequo decreto di fissazione udienza, – premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con a Giffone il 29.11.2018, trascritto al n. CP_1
03, parte I, serie A, anno 2018 presso il registro degli atti del matrimonio di quel Comune;
3 che, con ricorso del 22.03.2019, la aveva proposto domanda per la separazione CP_1 personale dei coniugi, chiedendo disporsi il versamento, in capo al di euro 200,00 Pt_1 per la gravidanza in corso e di euro 300,00 per il suo mantenimento in quanto disoccupata;
di aver aderito alla richiesta di separazione, chiedendone però l'addebito in capo alla moglie per la violazione dei doveri coniugali;
che contestualmente, e precisamente in data
20.09.2019, nasceva a Polistena la figlia che, nel corso della istruttoria, i coniugi Per_1 si erano riconciliati e, perciò, il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 86/2020, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di separazione;
che, in seguito alla riconciliazione, i coniugi avevano stabilito che la madre, insieme alla figlia minore, abitasse in Galatro presso la residenza dei genitori materni, mentre il padre rientrava per ragioni lavorative in Lurate
Caccivio (CO); che, tuttavia, la serenità coniugale era durata poco in ragione delle intemperanze e dei litigi per futili motivi causati dalla e, pertanto, i coniugi erano CP_1 nuovamente addivenuti alla decisione di separarsi, questa volta consensualmente, previo esame del DNA per accertare la paternità della piccola che tuttavia la non Per_1 CP_1 consentito il prelievo ematologico alla bambina, necessario per procedere alle analisi concordate, e non aveva comunicato il luogo della propria collocazione con la figlia minore, sicchè è necessario disporre indagini sulle condizioni di vita della minore;
che la moglie non percepisce reddito e non è nelle condizioni di mantenere adeguatamente la bambina;
dunque, la prosecuzione della vita coniugale è divenuta insostenibile in ragione dei comportamenti della resistente;
che, previo accertamento clinico della paternità, esso ricorrente intende mantenere le proprie responsabilità di padre ed è disposto a contribuire economicamente al mantenimento della figlia minore anche per le spese di natura straordinaria - tutto ciò premesso, ha chiesto che venga pronunciata la separazione, con l'addebito della separazione alla resistente e, in caso di esito positivo dell'esame del DNA sulla minore CP_1
il collocamento della minore presso di sè, con assegno di mantenimento per la Per_1 figlia, a carico della madre, di euro 200,00 mensili.
1.2.- Con comparsa di costituzione, depositata telematicamente il 18.02.2021, la resistente ha aderito alla domanda di separazione, contestando nel resto le domande CP_1 avversarie e deducendo, in particolare, che l'affectio coniugalis sarebbe venuta meno per il disinteresse mostrato nei confronti della moglie e della figlia dal il quale aveva Pt_1 impedito, con la sua mancanza di volontà, la realizzazione dell'iniziale progetto di trasferimento di tutto il nucleo familiare al Nord e, inoltre, non sta più versando alcun mantenimento in favore della figlia minore. Ha aggiunto che il fa uso di sostanze Pt_1 alcoliche e spende i propri averi nel gioco e che i suoi atteggiamenti gelosi e prevaricatori
4 sono la causa dei continui litigi endo-familiari, che nel tempo hanno eroso il rapporto coniugale fino alla sua completa rottura. Ha precisato che il mancato prelievo ematologico per l'esame della paternità è stato dovuto, al tempo della richiesta, allo stato di salute febbricitante della piccola Ha concluso chiedendo l'addebito della separazione al Per_1
con affidamento esclusivo della figlia minore alla madre e Pt_1 Per_1 regolamentazione del diritto di visita paterno;
ha chiesto inoltre porsi, a carico del Pt_1 un assegno mensile di euro 500,00 per il mantenimento della figlia minore ed ulteriore assegno mensile di euro 500,00 per il mantenimento della moglie.
1.3.- All'udienza di comparizione del 2 marzo 2021, il Presidente del Tribunale - dato atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione - ha disposto, in via provvisoria, la corresponsione, da parte del della somma di euro 300,00 mensili per il Pt_1 mantenimento della figlia minore, regolamentando il diritto di visita paterno;
fallito successivamente anche il tentativo di raggiungimento di un accordo bonario, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.7.2021, il Presidente del
Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, affidando in forma condivisa la minore ad entrambi i genitori e, al contempo, disponendo la collocazione della stessa Per_1 minore presso la madre e disciplinando gli orari di esercizio del diritto di visita paterno, solo per il caso di mancato diverso accordo tra le parti;
ha posto a carico del l'obbligo di Pt_1 versare mensilmente alla moglie la somma di euro 450,00 quale contributo al mantenimento della figlia (euro 300) e della moglie stessa (euro 150), oltre a stabilire il concorso del padre nelle spese straordinarie della minore, nella misura del 50%.
1.4.- Con la memoria integrativa del 17.09.2021, il ricorrente ha dichiarato, a seguito dell'esito positivo dell'esame del DNA, di voler provvedere al mantenimento della figlia anche attraverso la collocazione della minore presso l'abitazione paterna sita in Per_1
Como; ha ribadito che la resistente non lo informa in merito allo stato di salute della minore né, tantomeno, gli consente di esercitare il proprio diritto di visita. Ha insistito nella domanda di addebito della separazione alla , ed ha chiesto l'affidamento in via esclusiva e la CP_1 collocazione presso di sé della figlia con un assegno di mantenimento mensile, a Per_1 carico della madre, non inferiore ad euro 200,00 (oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%); in subordine, ferma restando la richiesta di addebito della separazione, ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento ad euro 300,00, in favore della figlia, con esclusione di ogni mantenimento in favore della moglie.
Con memoria integrativa depositata il 21.09.2021, la - riportandosi integralmente al CP_1 contenuto della propria comparsa di costituzione, e dato atto dell'esito positivo dell'esame
5 del DNA - ha eccepito la tardività della memoria integrativa depositata dal ricorrente, contestando comunque interamente il suo contenuto;
in particolare, ha negato di aver mai posto ostacoli agli incontri tra padre e figlia, deducendo anzi che il pur versando Pt_1 regolarmente l'assegno stabilito dal Presidente del Tribunale, ha preteso di esercitare il suo diritto di visita a piacimento, senza rispetto delle statuizioni presidenziali. Ha insistito sulla domanda di addebito della separazione al marito, deducendo che il carattere astioso e prepotente di quest'ultimo, che poneva in essere continue vessazioni e angherie, ha portato al dissolvimento dell'unione: ha aggiunto di aver denunciato il marito, che la aveva scacciata da casa il 20.01.2019, mentre ella era in gravidanza, e che a seguito della denuncia pende il procedimento penale n. 555/2019 RGNR per il reato di cui all'art. 570 c.p..
1.5 Con la prima memoria istruttoria, il ricorrente ha contestato le avverse deduzioni, ribadendo le accuse sul comportamento ostruzionistico della moglie, che – nonostante le difficoltà alle visite causate dalla distanza dei luoghi di residenza - avrebbe imposto il pedissequo rispetto degli orari di visita previsti dall'ordinanza presidenziale;
ha contestato anche le circostanze poste dalla moglie a fondamento della richiesta di addebito, negando ogni propria condotta violenta o lesiva degli obblighi matrimoniali, ed imputando alle intemperanze della la causa della crisi matrimoniale;
ha reiterato la richiesta di affido CP_1 esclusivo della figlia, opponendosi alla analoga domanda svolta dalla resistente, osservando che quest'ultima non offre garanzie sulla cura e adeguata tutela della bambina;
ha rappresentato, dal punto di vista economico, di non essere in grado, a causa del sopravvenuto stato di disoccupazione, di ottemperare alle disposizioni sul mantenimento della moglie. Ha contestato, infine, le accuse riassunte nei capi di imputazione del giudizio penale pendente a suo carico.
Con la prima memoria istruttoria, la resistente ha ribadito tutte le domande, eccezioni e deduzioni già svolte, compresa la richiesta di addebito e quella di affidamento esclusivo di alla madre, confermando le conclusioni già rassegnate con la comparsa di Per_1 costituzione e chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande.
1.6. All'udienza dell'1.03.2022, il P.M. ha depositato diverse annotazioni di PG, tutte riguardanti episodi di liti tra la ed i suoi familiari conviventi, e le parti sono state CP_1 autorizzate ad eventuali repliche sui documenti prodotti;
quindi, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, in ragione della loro irrilevanza e/o genericità, è stata disposta un'indagine psicosociale sulle condizioni di vita e di salute della minore.
Con relazione depositata il 13.5.2022, i SS del comune di Polistena hanno evidenziato che, nonostante l'attaccamento e l'affetto incondizionato della verso la figlia CP_1 Per_1
6 quest'ultima era esposta a rischio di pregiudizio, a causa di dinamiche altamente conflittuali presenti nella famiglia materna, presso la quale la piccola viveva con la madre (secondo le dichiarazioni della madre della , raccolte dall'Assistente sociale, la resistente in data 25 CP_1 aprile, preoccupata perché la sorella AR SA aveva prelevato per un giro in Per_1 auto, senza seggiolino, avrebbe prima sferrato un calcio al basso ventre della sorella, in stato di gravidanza, e poi versato sul viso dell'altra sorella, AR, della candeggina, entrambi episodi che hanno richiesto interventi medici).
All'udienza del 24.5.2022 la ha contestato la ricostruzione degli eventi, affermando CP_1 che il calcio alla sorella era stato solo un gesto involontario nel corso di una lite e rappresentando di avere intenzione di reperire un'abitazione dove trasferirsi con la figlia, nonché di aver intrapreso un percorso di sostegno genitoriale, sicchè la causa è stata rinviata per acquisire la relazione sull'andamento del percorso volontariamente intrapreso.
Le relazioni successivamente acquisite danno atto del clima sereno e del benessere della minore durante gli incontri con il padre, anche alla presenza della compagna di quest'ultimo e anche con pernottamenti, e al contempo della disperazione manifestata dalla per la CP_1 prosecuzione di rapporti conflittuali con la famiglia d'origine, ed in particolare con il fratello
, con l'esternazione di timori per l'incolumità propria e della figlia: le prime Per_2 valutazioni dei Servizi incaricati evidenziano la fragilità psicologica della resistente e la necessità di riprendere il percorso di sostegno in suo favore, interrotto per il pensionamento dell'esperto che la seguiva (v. relazione depositata il 23.9.2022); nonostante il risultato positivo emerso dalla somministrazione dei tests (relazione del 28.3.2023), la relazione pervenuta in data 28.04.2023 denuncia ancora una volta il pericolo per la crescita fisio- psichica della minore, derivante dalle dinamiche disfunzionali e dalle liti con la famiglia d'origine della (l'ultima tra la resistente ed il fratello , il 24.4.2023, era stata CP_1 Per_2 oggetto di denuncia da parte del padre e del fratello, che aveva anche consegnato alcuni video relativi all'episodio, da cui emergerebbero condizioni di pregiudizio per la minore
, tanto che i SS incaricati suggerivano di collocare temporaneamente Per_1 Per_1 presso il padre: pertanto, a parziale modifica dei provvedimenti vigenti, con decreto inaudita altera parte del 2.5.2023 è stata disposta l'immediata collocazione della minore con il padre, confermata (all'esito dell'udienza alla quale sono state sentite le Assistenti Sociali incaricate, le quali hanno confermato l'esistenza di una denuncia per lesioni sporta dal padre della CP_1 nei confronti della resistente, ed espresso l'esigenza di accertamenti psichiatrici più approfonditi sulla stessa: v. anche relazione del 5.5.2023, depositata il 21.7.2023) con ordinanza del 09.05.2023, con la quale è stata anche prevista la possibilità per il di Pt_1
7 portare la figlia con sé in Como ed è stato conferito incarico ai Servizi sociali competenti per territorio di monitorare l'inserimento della minore nell'ambiente paterno, con deposito di apposita relazione sulle condizioni della piccola Per_1
Successivamente, le parti si sono accordate su orari e modalità delle visite materne, in attesa del deposito delle relazioni richieste;
gli accertamenti medico- ospedalieri eseguiti hanno poi escluso la fondatezza di una denuncia per abusi sulla minore, presentata dalla nei CP_1 confronti del mentre la relazione del comune di Lurate Caccivio ha dato atto del Pt_1 positivo inserimento della minore nell'ambiente paterno (v. relazione depositata il
29.11.2023) e dell'adeguatezza genitoriale del padre (v. relazione depositata il 22.12.2023).
Infine, pervenuta dal C.S.M. incaricato relazione che esclude la presenza di condizioni o caratteristiche interferenti con la capacità della di prendersi cura degli interessi della CP_1 figlia (v. relazione depositata il 23.11.2023), all'udienza del 9.1.2024 sono stati incaricati i
SS competenti di completare gli accertamenti sulla capacità genitoriale materna, anche attraverso l'osservazione degli incontri tra e la madre. Per_1
Quindi, esaminate le relazioni dei Servizi incaricati, da cui risultava anche che la piccola aveva manifestato forte attaccamento e ricerca della figura materna, all'udienza del Per_1
19.03.2024 è stato prospettato un percorso di graduale riavvicinamento alla madre, con la collocazione della minore presso la stessa, sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, fino all'udienza successiva.
Nelle more, il ricorrente depositava un'istanza, nella quale dichiarava che si sarebbe Pt_1 trasferito in RI per tutto il periodo di permanenza della figlia, al fine di poter vedere la piccola.
A seguito di una prima relazione (del 7.5.2024), in cui si dava atto del positivo reinserimento di con la madre, la ricorrente presentava istanza di ricollocazione definitiva della CP_3 figlia presso di sé, dichiarando - nell'opposizione del padre - che la bambina avrebbe abitato con lei in provincia di Vibo Valentia, nell'abitazione condivisa con il suo nuovo compagno;
tuttavia, prima dell'udienza fissata per decidere sull'istanza, la portava con sé la CP_1 piccola in Joppolo (VV), senza avvisare il padre e senza attendere le determinazioni giudiziali.
Quindi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.05.2024, l'istanza di collocazione di resso la madre è stata rigettata, ed è stato disposto il ripristino della Per_1 collocazione presso il padre, con le modalità di visita già vigenti prima del 19.03.2024
(rientro di in RI, per le visite materne, almeno tre giorni al mese) e con la Per_1 prescrizione di percorsi di sostegno psicologico, in favore della minore, sia prima della
8 partenza con il padre che nel luogo di reinserimento, con monitoraggio da parte dei Servizi di Lurate Caccivio.
Nel prosieguo, la relazione depositata dal comune di Lurate Caccivio, pur dando atto della positività del reinserimento nel contesto paterno, evidenziava un regresso nel comportamento di la quale – nei primi tempi del rientro scolastico – aveva Per_1 manifestato una riduzione dell'appetito e una discontinuità nell'igiene personale.
Stabilizzata la situazione, con il superamento di ogni criticità (v. relazioni del 27.9.2024 e del 28.11.2024, redatte dai SS del comune di Lurate Caccivio), è stata fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata poi rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 24 gennaio 2025.
2.- Per quanto riguarda la domanda principale di separazione, occorre osservare che l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare è attestata dall'elevata conflittualità, confermata dalle reciproche domande di addebito, oltre che dalla separazione, protrattasi fin dal 2020 e per tutta la durata del processo, sì che deve ritenersi sicuramente provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione, dovendosi escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
La domanda di separazione è quindi fondata e deve essere accolta.
3. In ordine alle reciproche richieste di addebito, si deve premettere che, secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, l'accoglimento della domanda richiede di accertare non solo se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ma anche se sussista un nesso di causalità tra il predetto comportamento e la separazione (tra le molte, Cass. n.13592/2006; Cass. n.12383/2005;
Cass. n.13747/2003; Cass. n.14162/2001; Cass. n.12130/2001; Cass. n.279/2000).
Orbene, sulla scorta dei condivisibili principi suesposti, reputa il Collegio che, nella vicenda che occupa, le contrapposte tesi sull'incidenza causale delle violazioni reciprocamente attribuite da un coniuge all'altro non siano idonee a suffragare le contrapposte domande.
Invero, da un lato, occorre osservare che gli episodi di comportamenti violenti e minacciosi della , descritti nei capitoli di prova per testi articolati nella seconda memoria istruttoria CP_1 del ricorrente, si riferiscono a periodi antecedenti al deposito della sentenza di questo
Tribunale, n. 86/2020 del 29.1.2020, che – nel dichiarare non luogo a provvedere sulla precedente domanda di separazione (introdotta con ricorso depositato il 28.3.2019) - ha dato atto dell'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, sicchè restano coperti dal giudicato e non possono essere messi a fondamento della presente decisione.
9 D'altra parte, le medesime considerazioni sull'efficacia vincolante del giudicato impediscono di valutare positivamente le richieste di prova formulate dalla resistente, del tutto generiche anche rispetto ai tempi degli accadimenti o, comunque, non sufficienti a sostenere l'addebito, considerato che il dedotto disinteresse del nella ricerca di Pt_1 idonea abitazione al fine del ricongiungimento del nucleo familiare al Nord, non costituisce di per sé un motivo valido di separazione.
In ultima analisi, dalla complessiva valutazione delle allegazioni delle parti, emerge piuttosto che, nel breve arco del rapporto matrimoniale (iniziato il 29.11.2018, interrotto dal primo ricorso del 28.3.2019 e, poi, già definitivamente naufragato all'epoca dell'inizio del presente giudizio, il 7.10.2020), sono sorti tra i coniugi litigi ed incomprensioni, che hanno impedito il consolidarsi dell'affectio: il quadro che emerge dalle considerazioni sopra indicate è invero quello di una coppia che, al di là di specifiche censurabili condotte poste in essere dall'uno e dall'altro coniuge, non è stata in grado di superare le difficoltà e le responsabilità del matrimonio, determinandosi così una irrimediabile frattura tra i coniugi, mentre le singole condotte reciprocamente ascritte appaiono meri segni esteriori delle profonde differenze valoriali e caratteriali, che costituiscono causa determinante del fallimento dell'unione, peraltro nell'ambito di un contesto di litigi reciproci e prolungati che non hanno rappresentato la causa, ma semmai l'effetto, dell'intollerabilità della convivenza.
Le domande di addebito vanno dunque entrambe rigettate.
4. In ordine all'affidamento della figlia minore della coppia, nata il [...], oggi Per_1 di quasi sei anni), va subito chiarito che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n.54/06, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi regola generale della disciplina dei rapporti familiari nel caso di crisi o definitiva rottura del vincolo coniugale (cfr. art. 337 ter c.c.: “(il giudice) valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”), essendo consentito l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, solo quando ricorra in concreto la contrarietà dell'affidamento congiunto all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, nonostante la lunga osservazione abbia evidenziato modalità disfunzionali attivate dalla , anche in presenza della figlia minore, nella CP_1 gestione delle emozioni che si manifestano in situazioni di disagio, con agiti improvvisi e incontrollati (non solo nell'ambito delle liti denunciate dai familiari, ma anche, da ultimo, nella gestione della figlia, che ha condotto con sé in Joppolo con il nuovo compagno, senza
10 il consenso del padre e senza attendere la decisione giudiziale, pretendendo di attuare il terzo reinserimento familiare, sociale e domestico nell'arco di pochi mesi, senza essere capace di ponderare le proprie decisioni per adattarle all'interesse superiore della figlia: v. verbale d'udienza del 21.5.2024 e ordinanza del 23.5.2024, nonché relazione depositata dai SS di
Polistena il 4.7.2024, da cui risulta che anche le Assistenti Sociali avevano sconsigliato alla di portare la figlia nell'abitazione del compagno), tuttavia è indubbio, ed è stato CP_1 rilevato da tutte le relazioni in atti, che la piccola – bambina serena e solare – ha un Per_1 intenso rapporto di felice attaccamento e complicità con la madre, che a sua volta appare amorevole e scrupolosa nei confronti della figlia.
Pertanto, risultando accertata anche la capacità genitoriale del (v. relazioni già citate Pt_1 nel primo paragrafo), è possibile confermare – in applicazione della regola generale sopra illustrata – l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori di la cui collocazione Per_1 prevalente rimane fissata presso il padre, come già disposto con i vigenti provvedimenti provvisori: il ricorrente offre, invero, maggiori garanzie di stabilità emotiva e ha dimostrato non solo il proprio tenace attaccamento alla figlia, presenziando a tutte le udienze, e le proprie capacità di cura (v. relazioni dei Servizi Sociali di Lurate Caccivio, meglio sopra indicate), ma anche di saper rispettare il principio di bi – genitorialità, avendo adempiuto – anche in condizioni di disagio - alle prescrizioni date nell'interesse della minore, che ha accompagnato ogni mese in RI per consentire gli incontri con la madre.
Inoltre, allo scopo di favorire il rapporto affettivo tra madre e figlia, va prevista la facoltà della Sibio - salvo diversi accordi tra i genitori e salvo che il regime non si riveli contrario alle preminenti esigenze fisio-psichiche o scolastiche della minore - di chiamare o videochiamare telefonicamente ogni giorno, nella fascia oraria dalle 18,30 alle 19, Per_1
e di vederla e tenerla con sé secondo il seguente calendario: a) tre giorni consecutivi al mese, con pernottamento, alternativamente un mese in RI (dove la piccola sarà accompagnata dal padre) ed un mese presso il comune di residenza della figlia (dove la madre si recherà); b) alternativamente, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, sempre con pernottamento e accompagnamento paterno;
c) ogni anno, dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua, con le modalità sub b); d) quindici giorni consecutivi per ciascun mese di giugno, luglio e agosto, da stabilirsi di comune accordo tra i genitori o, in mancanza, dal 15 al 30 di ciascun mese.
5. Per ciò che concerne l'entità della contribuzione della madre al mantenimento della figlia minore, convivente con il padre, occorre applicare i criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c. che contempla, oltre alle esigenze attuali dei figli (n. 1), anche il tenore di vita anteatto (n. 2); i
11 tempi di permanenza (n. 3); le risorse economiche di entrambi i genitori (n. 4); la valenza economica dei compiti domestici e di cura (n. 5).
Ebbene, dall'istruttoria svolta emerge che la ha svolto attività di lavoro subordinato, a CP_1 tempo determinato e solo per brevi periodi, presso un Resort in RI, ma è attualmente disoccupata.
Il ricorrente, peraltro, all'epoca dell'introduzione del presente giudizio lavorava in Svizzera, dove percepiva un salario netto di circa 630 euro mensili (v. certificato di salario allegato al ricorso, in cui si attesta un salario netto di euro 6.002 per il periodo 27.3-13.12.2019).
Pertanto, posto che – come già sopra evidenziato – la valutazione richiesta ha ad oggetto le
“risorse economiche” dei genitori obbligati, comprensive non solo dei redditi dichiarati, ma di tutti i proventi, oltre che della capacità di guadagno e del patrimonio, pare al Collegio equo e proporzionato, in relazione alla capacità patrimoniale e reddituale complessiva, alle attuali esigenze della figlia, alla prevalenza dei tempi di sua permanenza presso il padre, ed al conseguente riflesso sulla valenza economica dei compiti domestici e di cura da quest'ultimo esercitati, determinare l'assegno nella cifra di euro 120,00 mensili.
Va anche posto in capo alla l'obbligo di contribuire nella misura del 30% al pagamento CP_1 delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le esigenze della figlia, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, preventivamente concordate ove non urgenti o obbligatorie (come libri del ciclo scolastico già concordato, farmaci prescritti, ecc.).
6. Infine, deve dirsi infondata la domanda riconvenzionale di mantenimento per se stessa, proposta dalla resistente, posto che la giovane età della e le sue pregresse esperienze CP_1 lavorative, anche in corso di causa, depongono per ritenere provata la sua capacità lavorativa
(sul punto, v. di recente Cass. civile, sez. I, Ordinanza n. 234 del 07/01/2025, secondo la quale “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo”): non sussistono dunque i presupposti per l'assegno, la cui entità sarebbe stata comunque azzerata
12 dal fatto che la breve durata del matrimonio, di appena due anni, ha impedito il consolidarsi di un tenore di vita comune.
7. Le spese di lite vanno interamente compensate tra parti, attesa la natura della controversia e la reciproca soccombenza sulle contrapposte domande di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti e sentito il rappresentante dell'Ufficio di
Procura in sede, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , Parte_1 con ricorso depositato in Cancelleria il 7/10/2020, nei confronti di , così CP_1 provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- rigetta le reciproche domande di addebito;
- affida la minore ad entrambi i genitori, disponendo che ella continui Persona_3
a vivere con il padre in Lombardia, con facoltà della - salvo diversi accordi tra CP_1
i genitori e salvo che il regime non si riveli contrario alle preminenti esigenze fisio- psichiche o scolastiche della minore - di chiamare o videochiamare telefonicamente ogni giorno, nella fascia oraria dalle 18,30 alle 19, e di vederla e tenerla con Per_1 sé secondo il seguente calendario: a) tre giorni consecutivi al mese, con pernottamento, alternativamente un mese in RI (dove la piccola sarà accompagnata dal padre) ed un mese presso il comune di residenza della figlia (dove la madre si recherà); b) alternativamente, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, sempre con pernottamento e accompagnamento paterno;
c) ogni anno, dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua, con le modalità sub b); d) quindici giorni consecutivi per ciascun mese di giugno, luglio e agosto, da stabilirsi di comune accordo tra i genitori o, in mancanza, dal 15 al 30 di ciascun mese.
- dispone che la resistente versi al a titolo di contribuito al mantenimento della Pt_1 figlia, la complessiva somma di € 120,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio del creditore, con obbligo di contribuire nella misura del 30% al pagamento delle spese straordinarie della minore, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
- rigetta la domanda riconvenzionale di mantenimento per se stessa, proposta dalla resistente;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
13 - sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Giudice rel. est.
AR SA Gentile
Il Presidente
Piero Viola
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