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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5007/2019 avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1
alle liti in atti, dall'avv.to Piero Lascaleia elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Battipaglia (SA), Via Moncharmont n. 6;
- Opponente –
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesta Iorio e Carla Concilio, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato in Battipaglia alla p.zza Aldo Moro n. 1 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale;
- Opposto –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, , conveniva in giudizio il Parte_1
, chiedendo al Tribunale di Salerno di accogliere l'opposizione e Controparte_1
dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito preteso da controparte relativamente ai primi due pagamenti dell'importo complessi di euro 28.456,00,00 nonché
l'infondatezza e la carenza di legittimazione passiva relativamente al diritto alla ripetizione dell'ultimo pagamento effettuato a titolo di saldo pari ad euro 5.877,14; accertare e dichiarare inammissibile/improcedibile l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 e, per l'effetto, annullare l'ordinanza prot. 33948 del 17.04.2019 notifica all'odierno opponente da parte del;
dichiarare inammissibile e infonda e/o inesistente la pretesa Controparte_1
creditoria del nei confronti dell'opponente annulla l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione notificata con prot. 33948 del 17.04.2019.
Esponeva: che in data 18.04.2019 veniva notificata da parte del Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione ex artt. 2 e 3 del R.D. 14.04.1910 n. 639 del 14.04.2019, con la quale il predetto ente chiedeva la restituzione della di euro 40.591,60 a suo tempo versata dall'avvocato Leonardo Mastia a titolo di rimborso spese legali per l'attività di difesa prestata in un procedimento penale in cui il sig. dipendente del Pt_1 [...]
, quale imputato per il reato di cui all'art. 317 c.p.; che con la delibera di Giunta CP_1
n°482 del 19/10/2000 il , rilevando l'assenza di conflitto di interesse, Controparte_1
assumeva la difesa del proprio dipendente ed il relativo impegno di spesa con l'acquisizione della parcella professionale;
che con la determinazione del Dirigente Settore Avvocatura
n°100 del 11/10/2001 era liquidata la somma di £.18.849.600 (€.9.735,00) riportata dalla parcella di acconto n°17/2001 emessa dall'avv. Leonardo Mastia per la difesa del sig.
[...]
; che in data 11/09/2007, con la sentenza n°1040/2007 resa dal Tribunale di Salerno si Pt_1
concludeva negativamente per il il primo grado del procedimento penale con Pt_1
condanna alla pena di due anni di reclusione e, per la medesima durata, disponeva l'interdizione dai pubblici uffici;
che tale sentenza veniva impugnata dall'avv. Mastia il quale, oltre a comunicare di aver interposto gravame, il 20.09.2007 con nota prot. 61386
presentava nota specifica delle proprie competenze;
che con Determinazione n°218 del
08/09/2008 il confermando la validità e l'efficacia dell'atto deliberativo relativo al CP_1
rimborso nonché l'assenza di conflitto di interessi, impegnava e contestualmente liquidava all'avv. Leonardo Mastia, per conto dell'odierno opponente, l'ulteriore somma di
€.18.721,00 a titolo di rimborso spese legali così come portata nella predetta specifica;
che con sentenza n°1910/2010, la Corte d'Appello di Salerno dichiarava il non luogo a procedere nei confronti del sig. giacché il reato a lui ascritto era estinto per intervenuta Pt_1
prescrizione con revoca delle pene accessorie;
che sulla base della predetta sentenza e di un'ulteriore specifica per competenze professionali, il liquidava con deliberazione CP_1
n°102 del 14/03/2011, all'avv. Leonardo Mastia l'ulteriore somma di €.5.877,14; che il
, adducendo una presunta illegittimità dell'originaria deliberazione Controparte_1
di Giunta che ammetteva il al patrocinio legale con oneri a carico dello stesso Pt_1
nonché la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'ente ed il dipendente, dava CP_1
avvio all'azione di ripetizione delle somme versate pari ad euro 34.333,14 e nel contempo,
notificava, in data 14.09.2018 formale costituzione in mora assegnando un termine di giorni
30 per il pagamento e il deposito di eventuali osservazioni;
che il formulava Pt_1
osservazioni scritte eccependo di non aver mai incassato le somme oggetto di ripetizione ormai prescritte;
che il presunto credito ingiunto si era prescritto e la ripetizione per la restante parte per carenza legittimazione passiva;
che il ricorso all'ingiunzione fiscale ex
R.D. 639/1910 era illegittimo.
Costituitosi in giudizio, il , deduceva profili di illegittimità della Controparte_1
deliberazione giuntale n. 482 del 19.10.2000, quale antecedente procedimentale e congiuntamente le Determinazioni Dirigenziale n. 100 del 11.10.2001; n. 218 del 08.09.2008;
n. 102 del 14.03.2011; nel dettaglio risultavano violate le seguenti disposizioni: art. 67 del
D.P.R. 13.05.1987 n. 268, art. 28 del CCNL del 14.09.2000, contestando in fatto ed in diritto l'opposizione spiegata, chiedeva il rigetto integrale della stessa e la conferma dell'ingiunzione di pagamento.
Instaurato il contraddittorio, rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opponente,
disposti alcuni rinvii dovuti al carico dei ruoli, con provvedimento del 17.07.2024 il giudizio veniva interrotto.
Riassunto il giudizio con ricorso depositato in data 4.09.2024 ed istaurato il contraddittorio,
la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 05.02.2025, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Con il presente giudizio propone opposizione avverso Ordinanza Parte_1
ingiunzione emessa ai sensi del RD 639/1910 dal con la quale ha Controparte_1 chiesto al nella qualità di dipendente comunale la ripetizione delle somme erogate Pt_1
e sostenute per la sua difesa legale nell'ambito del procedimento penale che lo ha visto coinvolto come imputato per il reato previsto e punito dall'art. 317 cp.
Il riferimento normativo sulla base del quale è stata formulata la pretesa da parte dell'ente comunale è l'art. art. 28 del c.c.n.l. dei lavoratori appartenenti al comparto delle autonomie locali, stipulato il 14.9.00 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, suppl. n. 196
del 27.11.00. La norma collettiva del c.c.n.l. 14.9.00 prevede che "l'Ente, anche a tutela dei
propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o
penale nei confronti di un suo dipendente per fatto o atti direttamente connessi all'espletamento del
servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non
sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere
il dipendente da un legale di comune gradimento" (comma 1) e che "in caso di sentenza di condanna
esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri
sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio" (comma 2).
La chiara formulazione del detto art. 28 rende palese la corrispondenza del senso letterale delle parole usate con la comune intenzione delle parti stipulanti, nel senso che il meccanismo che consente l'assunzione delle spese legali da parte dell'Ente datore di lavoro non è quello dell'autonoma gestione del contenzioso civile o penale da parte del dipendente e del successivo rimborso da parte dell'Amministrazione, ma quello dell'individuazione di un legale di comune gradimento cui affidare la difesa, previo riscontro dei necessari presupposti richiesti dalla norma (procedimento dovuto a fatto o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, esclusione del conflitto di interessi). La norma è diretta alla tutela dell'immagine e del prestigio dell'ente interessato per il tramite della tutela del prestigio dei propri dipendenti, di modo che la tempestiva conoscenza dell'addebito civile o penale ed il concerto per la scelta del difensore costituiscono momenti fondamentali per la tutela di detto interesse.
Dalla documentazione depositata risulta che il con delibera di Giunta Controparte_1
del 19.10.2000 assumeva l'onere della difesa processuale nominando, su indicazione dello stesso l'avv. Leonardo Mastia unitamente all'avv. Apostolico;
risulta altresì che Pt_1 veniva liquidata in favore dell'avv. Mastia la somma di euro 9.735 con imputazione sul bilancio comunale, la ulteriore somma di euro 18.721,00 nonché la somma di euro 5.877,14
per il giudizio di appello.
Parte opponente eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione per decorrenza del termine ordinario decennale. L'eccezione è infondata.
Il diritto alla ripetizione delle somme è maturato nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva. Poiché avverso la sentenza di primo grado è stato interposto appello definito con sentenza emessa in data 16.12.2010; in data 14.09.2018 veniva notificato atto di messa in mora al . Pertanto il termine ordinario di prescrizione non Pt_1
era maturato.
Venendo al merito si osserva che parte opponente contesta il diritto alla ripetizione in quanto la pronuncia della Corte di Appello non può essere qualificata come sentenza di condanna avendo dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione.
Invero la norma prevede la possibilità di ripetizione solo in caso di sentenza di condanna per dolo o colpa grave. Nel caso in esame risultano ripetibili solo le somme erogate per il primo grado di giudizio conclusosi con una sentenza di condanna del mentre il Pt_1
giudizio di appello risulta concluso con una sentenza “ di non doversi procedere” per intervenuta prescrizione del reato. Tale sentenza non può essere considerata, al di là delle motivazioni in essa contenute, una pronuncia di condanna essendo, invece una pronuncia di estinzione del reato. Inoltre, come rilevato dallo stesso opponente sia pure negli scritti difensivi, non vi è la prova della erogazione in favore del della somma di euro Pt_1
5.877,14.
Ne consegue che possono essere ripetute dall'ente comunale solo le spese legali affrontate per il primo grado di giudizio pari a euro 23.640.
L'opposizione merita parziale accoglimento.
Le spese processuali in considerazione del parziale accoglimento della domanda e del ridimensionamento della somma meritano di essere compensate nella misura del 50%
ponendo il residuo 50% a carico dell'opponente e liquidate sulla base del decisum in virtù
dei valori minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Pt_1
avverso l'ingiunzione n. 639/2019 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...]
difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza ingiunzione.
2) Condanna a ripetere in favore del la somma Parte_1 Controparte_1
di euro 23.640.
3) Compensa nella misura del 50% le spese processuali e condanna parte opponente al pagamento del residuo 50% in favore del liquidato in euro Controparte_1
850.00 anziché euro 1700 ( euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 851 per la fase decisionale)oltre IVA e CPA come per legge.
Salerno, 28-5-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5007/2019 avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1
alle liti in atti, dall'avv.to Piero Lascaleia elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Battipaglia (SA), Via Moncharmont n. 6;
- Opponente –
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesta Iorio e Carla Concilio, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato in Battipaglia alla p.zza Aldo Moro n. 1 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale;
- Opposto –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, , conveniva in giudizio il Parte_1
, chiedendo al Tribunale di Salerno di accogliere l'opposizione e Controparte_1
dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito preteso da controparte relativamente ai primi due pagamenti dell'importo complessi di euro 28.456,00,00 nonché
l'infondatezza e la carenza di legittimazione passiva relativamente al diritto alla ripetizione dell'ultimo pagamento effettuato a titolo di saldo pari ad euro 5.877,14; accertare e dichiarare inammissibile/improcedibile l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 e, per l'effetto, annullare l'ordinanza prot. 33948 del 17.04.2019 notifica all'odierno opponente da parte del;
dichiarare inammissibile e infonda e/o inesistente la pretesa Controparte_1
creditoria del nei confronti dell'opponente annulla l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione notificata con prot. 33948 del 17.04.2019.
Esponeva: che in data 18.04.2019 veniva notificata da parte del Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione ex artt. 2 e 3 del R.D. 14.04.1910 n. 639 del 14.04.2019, con la quale il predetto ente chiedeva la restituzione della di euro 40.591,60 a suo tempo versata dall'avvocato Leonardo Mastia a titolo di rimborso spese legali per l'attività di difesa prestata in un procedimento penale in cui il sig. dipendente del Pt_1 [...]
, quale imputato per il reato di cui all'art. 317 c.p.; che con la delibera di Giunta CP_1
n°482 del 19/10/2000 il , rilevando l'assenza di conflitto di interesse, Controparte_1
assumeva la difesa del proprio dipendente ed il relativo impegno di spesa con l'acquisizione della parcella professionale;
che con la determinazione del Dirigente Settore Avvocatura
n°100 del 11/10/2001 era liquidata la somma di £.18.849.600 (€.9.735,00) riportata dalla parcella di acconto n°17/2001 emessa dall'avv. Leonardo Mastia per la difesa del sig.
[...]
; che in data 11/09/2007, con la sentenza n°1040/2007 resa dal Tribunale di Salerno si Pt_1
concludeva negativamente per il il primo grado del procedimento penale con Pt_1
condanna alla pena di due anni di reclusione e, per la medesima durata, disponeva l'interdizione dai pubblici uffici;
che tale sentenza veniva impugnata dall'avv. Mastia il quale, oltre a comunicare di aver interposto gravame, il 20.09.2007 con nota prot. 61386
presentava nota specifica delle proprie competenze;
che con Determinazione n°218 del
08/09/2008 il confermando la validità e l'efficacia dell'atto deliberativo relativo al CP_1
rimborso nonché l'assenza di conflitto di interessi, impegnava e contestualmente liquidava all'avv. Leonardo Mastia, per conto dell'odierno opponente, l'ulteriore somma di
€.18.721,00 a titolo di rimborso spese legali così come portata nella predetta specifica;
che con sentenza n°1910/2010, la Corte d'Appello di Salerno dichiarava il non luogo a procedere nei confronti del sig. giacché il reato a lui ascritto era estinto per intervenuta Pt_1
prescrizione con revoca delle pene accessorie;
che sulla base della predetta sentenza e di un'ulteriore specifica per competenze professionali, il liquidava con deliberazione CP_1
n°102 del 14/03/2011, all'avv. Leonardo Mastia l'ulteriore somma di €.5.877,14; che il
, adducendo una presunta illegittimità dell'originaria deliberazione Controparte_1
di Giunta che ammetteva il al patrocinio legale con oneri a carico dello stesso Pt_1
nonché la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'ente ed il dipendente, dava CP_1
avvio all'azione di ripetizione delle somme versate pari ad euro 34.333,14 e nel contempo,
notificava, in data 14.09.2018 formale costituzione in mora assegnando un termine di giorni
30 per il pagamento e il deposito di eventuali osservazioni;
che il formulava Pt_1
osservazioni scritte eccependo di non aver mai incassato le somme oggetto di ripetizione ormai prescritte;
che il presunto credito ingiunto si era prescritto e la ripetizione per la restante parte per carenza legittimazione passiva;
che il ricorso all'ingiunzione fiscale ex
R.D. 639/1910 era illegittimo.
Costituitosi in giudizio, il , deduceva profili di illegittimità della Controparte_1
deliberazione giuntale n. 482 del 19.10.2000, quale antecedente procedimentale e congiuntamente le Determinazioni Dirigenziale n. 100 del 11.10.2001; n. 218 del 08.09.2008;
n. 102 del 14.03.2011; nel dettaglio risultavano violate le seguenti disposizioni: art. 67 del
D.P.R. 13.05.1987 n. 268, art. 28 del CCNL del 14.09.2000, contestando in fatto ed in diritto l'opposizione spiegata, chiedeva il rigetto integrale della stessa e la conferma dell'ingiunzione di pagamento.
Instaurato il contraddittorio, rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opponente,
disposti alcuni rinvii dovuti al carico dei ruoli, con provvedimento del 17.07.2024 il giudizio veniva interrotto.
Riassunto il giudizio con ricorso depositato in data 4.09.2024 ed istaurato il contraddittorio,
la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 05.02.2025, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Con il presente giudizio propone opposizione avverso Ordinanza Parte_1
ingiunzione emessa ai sensi del RD 639/1910 dal con la quale ha Controparte_1 chiesto al nella qualità di dipendente comunale la ripetizione delle somme erogate Pt_1
e sostenute per la sua difesa legale nell'ambito del procedimento penale che lo ha visto coinvolto come imputato per il reato previsto e punito dall'art. 317 cp.
Il riferimento normativo sulla base del quale è stata formulata la pretesa da parte dell'ente comunale è l'art. art. 28 del c.c.n.l. dei lavoratori appartenenti al comparto delle autonomie locali, stipulato il 14.9.00 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, suppl. n. 196
del 27.11.00. La norma collettiva del c.c.n.l. 14.9.00 prevede che "l'Ente, anche a tutela dei
propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o
penale nei confronti di un suo dipendente per fatto o atti direttamente connessi all'espletamento del
servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non
sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere
il dipendente da un legale di comune gradimento" (comma 1) e che "in caso di sentenza di condanna
esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri
sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio" (comma 2).
La chiara formulazione del detto art. 28 rende palese la corrispondenza del senso letterale delle parole usate con la comune intenzione delle parti stipulanti, nel senso che il meccanismo che consente l'assunzione delle spese legali da parte dell'Ente datore di lavoro non è quello dell'autonoma gestione del contenzioso civile o penale da parte del dipendente e del successivo rimborso da parte dell'Amministrazione, ma quello dell'individuazione di un legale di comune gradimento cui affidare la difesa, previo riscontro dei necessari presupposti richiesti dalla norma (procedimento dovuto a fatto o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, esclusione del conflitto di interessi). La norma è diretta alla tutela dell'immagine e del prestigio dell'ente interessato per il tramite della tutela del prestigio dei propri dipendenti, di modo che la tempestiva conoscenza dell'addebito civile o penale ed il concerto per la scelta del difensore costituiscono momenti fondamentali per la tutela di detto interesse.
Dalla documentazione depositata risulta che il con delibera di Giunta Controparte_1
del 19.10.2000 assumeva l'onere della difesa processuale nominando, su indicazione dello stesso l'avv. Leonardo Mastia unitamente all'avv. Apostolico;
risulta altresì che Pt_1 veniva liquidata in favore dell'avv. Mastia la somma di euro 9.735 con imputazione sul bilancio comunale, la ulteriore somma di euro 18.721,00 nonché la somma di euro 5.877,14
per il giudizio di appello.
Parte opponente eccepisce la prescrizione del diritto alla ripetizione per decorrenza del termine ordinario decennale. L'eccezione è infondata.
Il diritto alla ripetizione delle somme è maturato nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva. Poiché avverso la sentenza di primo grado è stato interposto appello definito con sentenza emessa in data 16.12.2010; in data 14.09.2018 veniva notificato atto di messa in mora al . Pertanto il termine ordinario di prescrizione non Pt_1
era maturato.
Venendo al merito si osserva che parte opponente contesta il diritto alla ripetizione in quanto la pronuncia della Corte di Appello non può essere qualificata come sentenza di condanna avendo dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione.
Invero la norma prevede la possibilità di ripetizione solo in caso di sentenza di condanna per dolo o colpa grave. Nel caso in esame risultano ripetibili solo le somme erogate per il primo grado di giudizio conclusosi con una sentenza di condanna del mentre il Pt_1
giudizio di appello risulta concluso con una sentenza “ di non doversi procedere” per intervenuta prescrizione del reato. Tale sentenza non può essere considerata, al di là delle motivazioni in essa contenute, una pronuncia di condanna essendo, invece una pronuncia di estinzione del reato. Inoltre, come rilevato dallo stesso opponente sia pure negli scritti difensivi, non vi è la prova della erogazione in favore del della somma di euro Pt_1
5.877,14.
Ne consegue che possono essere ripetute dall'ente comunale solo le spese legali affrontate per il primo grado di giudizio pari a euro 23.640.
L'opposizione merita parziale accoglimento.
Le spese processuali in considerazione del parziale accoglimento della domanda e del ridimensionamento della somma meritano di essere compensate nella misura del 50%
ponendo il residuo 50% a carico dell'opponente e liquidate sulla base del decisum in virtù
dei valori minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Pt_1
avverso l'ingiunzione n. 639/2019 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
[...]
difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza ingiunzione.
2) Condanna a ripetere in favore del la somma Parte_1 Controparte_1
di euro 23.640.
3) Compensa nella misura del 50% le spese processuali e condanna parte opponente al pagamento del residuo 50% in favore del liquidato in euro Controparte_1
850.00 anziché euro 1700 ( euro 460 per la fase di studio, euro 389 per la fase introduttiva, euro 851 per la fase decisionale)oltre IVA e CPA come per legge.
Salerno, 28-5-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara