Articolo 22 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 15Articolo 23
Versione
30 dicembre 1975
>
Versione
3 marzo 1983
Art. 22. Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite

Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi del precedente articolo sono poste a disposizione del Ministero della sanita' che, effettuatane, se necessario, l'analisi e sentito per i casi di particolare importanza il comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.
Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, e' versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 3 marzo 1983