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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel
Dr. ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 898 dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 17.12.2024, promossa da:
C.F./P.IVA ), con sede legale in Tivoli (RM), Via Rosolina Parte_1 P.IVA_1
n. 51, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , ed elettivamente Controparte_1
domiciliata in Giulianova (TE) alla via della G. Galilei, n. 56, presso e nello Studio dell'Avv. Federica Balducci (C.F. del Foro di Teramo, giusta procura alle liti C.F._1
rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
- Appellante
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. (C.F. CP_3
), con sede legale in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, rappresentata CodiceFiscale_2
e difesa dall'Avv. Riccardo Panci (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Orvinio n. 12/a, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato al presente atto
Appellata – Appellante incidentale condizionata
(cod. fisc. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante prof. (cod. fisc. ), rappresentato e Controparte_5 CodiceFiscale_4 difeso – giusta delega ai sensi dell'art. 83 c.p.c. – dagli avv. Massimo Ranieri (cod. fisc.
[...]
) e avv. prof. Andrea Guaccero (cod. fisc. ) ed C.F._5 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via dei Tre Orologi, n. 10/E
Appellato e Appellante incidentale condizionato in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_6 corrente in Tivoli, Via Nazionale Tiburtina n.20,
Appellato contumace pag. 2/14 che hanno assunto il rischio del certificato nr. 1910541, in Parte_2 persona di quale Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per Persona_1
l'Italia (CF ), domiciliata per la carica in Milano, c.so Garibaldi 86, rappresentati e P.IVA_4 difesi per procura alle liti apposta su foglio separato che si deposita unitamente al presente atto rilasciata per il procedimento di primo grado nonchè per ogni fase e grado successivi del giudizio medesimo, dall'Avv.to Massimiliano Ghignone (CF pec CodiceFiscale_7
ed elettivamente domiciliati presso lo Email_1 studio dell'Avv. Marco Lorenzani in Roma, lungo tevere flaminio 22.
Appellata
P.IVA Controparte_7
, in persona del procuratore dr. con sede in Milano, piazza P.IVA_5 CP_8
Vetra n. 17, munito dei necessari poteri giusta procura speciale in autentica Notaio Per_2
Rep. 51883 Racc. 23622 del 20 ottobre 2021 (all. A), rappresentata e difesa dall'avvocato
Andrea Ivan Bullo del Foro di Milano ( , PEC C.F._8
Fax 0258307990), con domicilio presso il suo Email_2
Studio in 20123 Milano, Corso Genova n. 14, giusta procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione.
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.11019/2022 del Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 3/14 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 11019/22 con cui il Tribunale di Roma, nel respingere la domanda dalla stessa proposta nei confronti della ha così statuito: Controparte_2
“Respinge la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_2
Compensa le spese del presente giudizio fra la e la Parte_1 Controparte_2
[...]
Dichiara non luogo a provvedere in ordine alla chiamata in causa del ad Controparte_4
opera della Controparte_2
Compensa le spese lite fra il e la Controparte_4 Controparte_2
Dichiara non luogo a provvedere in ordine alla chiamata in causa di entrambe le compagnie assicuratrici”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1) Omesso esame della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado.
2) Errata applicazione e falsa interpretazione dell'art. 2481 comma 2 c.c.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza impugnata
- dichiarare la società inadempiente agli impegni Controparte_2 assunti nei confronti della con il verbale assembleare a rogito Notaio Parte_1
del 25.6.2018 ovvero con il patto parasociale del 31.05.2018 debitamente Per_3 sottoscritto e già prodotto in primo grado nei termini di legge, o comunque dichiarare la convenuta responsabile ex art. 2043 ss. cod. civ.; Controparte_2
pag. 4/14 - per l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni Controparte_2 in favore della per la somma di euro 2.400.000,00 o per la diversa somma Parte_1 ritenuta di giustizia, con interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi del giudizio”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in Controparte_2 quanto, a suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza:
a) Rigettare ogni domanda proposta da in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto.
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza e/o condanna della concludente nei confronti della accogliere Controparte_2 Parte_1
l'appello incidentale e per l'effetto condannare il a manlevare e garantire Controparte_4 la o comunque a rimborsare quanto eventualmente da questa Controparte_2 corrisposto.
c) In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Non si è costituito del quale è stata dichiarata la contumacia. Controparte_6
Si è costituito il il quale, a sua volta, nel contestare sia l'appello principale Controparte_4 proposto dalla che quello incidentale condizionato della Parte_1 Controparte_2
ha così concluso:
[...]
“c h i e d e a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di voler in via principale, respingere i motivi di appello di e di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 11019/2022 del Tribunale di Controparte_2
Roma (sez. impresa – G.Rel. dott. Manzi – R.G. 4174/2019);
in via incidentale, accogliere il secondo motivo di appello del e, Controparte_4 per l'effetto, riformare in parte qua la sentenza n. 11019/2022 del Tribunale di Roma (sez.
pag. 5/14 impresa – G.Rel. dott. Manzi – R.G. 4174/2019) e condannare al Controparte_2 pagamento delle spese giudiziali in primo grado del Controparte_4
pag. 6/14 in via incidentale condizionata, accogliere il primo motivo di appello del CP_4
e, per l'effetto, riformare in parte la sentenza n. 11019 del Tribunale di Roma (sez.
[...] impresa – G.Rel. dott. Manzi – R.G. 4174/2019) pubblicata in data 11 luglio 2022 e non notificata e rigettare le pretese avversarie ed accertare la decadenza di
[...] dalla chiamata in causa del n ogni caso, accogliere le CP_2 Controparte_4 conclusioni in primo grado del di seguito riprodotte per esteso: in via Controparte_4 principale ▪ accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o l'invalidità della chiamata in causa del e, per l'effetto, dichiarare decaduta Controparte_4 Controparte_2 dall'autorizzazione alla chiamata in causa del nel presente giudizio;
▪ Controparte_4 rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, le pretese avanzate nel presente giudizio da e da in via subordinata, Parte_1 Controparte_2 nella non creduta ed avversata ipotesi di accoglimento della domanda di
[...]
[. contro il condannare e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_9 Pt_2
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro Controparte_10 tempore, a tenere indenne e manlevare il dal pagamento di qualsiasi Controparte_4 somma dovesse essere riconosciuta in favore di e/o di Parte_1 [...]
e a carico del all'esito del presente giudizio. Controparte_2 Controparte_4
Con vittoria di compensi e spese, anche generali, anche ai sensi dell'art 96, 1° comma c.p.c.”
Si sono costituiti “quegli che hanno assunto il rischio del certificato Parte_2 nr. 1910541” i quali hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale
- Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in atti, che l'impugnazione proposta dalla
[...] non ha una ragionevole probabilità di essere accolta e, conseguentemente, Parte_1 dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
- In ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza, per le ragioni di cui in atti, dell'impugnazione proposta dalla e, conseguentemente, dichiarare Parte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
pag. 7/14 - Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la mancata copertura assicurativa invocata dal in relazione agli eventi oggetto di causa per quanto attiene alla polizza Controparte_4 nr. 1910541, dichiarare quindi l'inoperatività in relazione al caso di specie della polizza stipulata fra il e quegli che hanno assunto il Controparte_4 Parte_2 rischio del certificato nr. 1910541 e, conseguentemente, respingere la domanda di garanzia e manleva proposta dal nei confronti di Controparte_4 Parte_2 che hanno assunto il rischio del certificato nr. 1910541;
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità del nella vicenda oggetto di causa e venisse altresì Controparte_4 accertata, nonostante le osservazioni svolte in atti, l'operatività della garanzia assicurativa di cui al contratto nr. 1910541:
• Riconoscere la garanzia e l'indennizzo degli che hanno assunto il Parte_2 rischio del certificato nr. 1910541 nei limiti e termini di polizza, nei limiti di quota di cui all'art. 1910 c.c. attesa l'esistenza di altre polizze contratte dal di Tivoli per il CP_4 medesimo rischio con altri Assicuratori, nonché nei limiti dell'accertata responsabilità esclusivamente del Controparte_4
• con esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali e per i soli danni che verranno provati in corso di causa da parte attrice, ed in ogni caso entro il massimale di € 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila euro) e con una franchigia di €
15.000,00;
In ogni caso:
- Accertata e dichiarata la violazione contrattuale, da parte del del patto Controparte_4 di gestione della lite tenere gli che hanno assunto il rischio del Parte_2 certificato nr. 1910541 indenni e manlevati da qualsivoglia pretesa dell'assicurato
[...] in ordine a spese dallo stesso sostenute per i legali dal medesimo incaricati;
CP_4
In ogni caso:
- Con il favore di diritti, onorari e spese di lite, oltre cpa ed iva”. pag. 8/14 Si è costituita – RAPPRESENTANZA GENERALE PER CP_7 CP_7 la quale ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare:
➢ in principalità, rigettare l'appello principale ed ogni eventuale domanda svolta nei propri confronti per le ragioni esposte in atti;
➢ ai sensi dell'art. 346 c.p.c., accogliere le seguenti domande svolte in primo grado e non accolte in quanto assorbite:
− in via principale, nel rapporto assicurativo, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa portata dalla polizza AIG n. IFLE002654, per le ragioni esposte in narrativa e respingere la domanda di manleva proposta dal nei confronti Controparte_4 di e disporne l'estromissione dal giudizio;
CP_7
− nel merito, in via cautelativa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum, per le argomentazioni di merito sviluppate dal cui CP_4
l'esponente ssocia per quanto di ragione;
CP_11
− in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di operatività della garanzia, limitare l'esposizione della Rappresentanza Generale al massimale disponibile ed al netto della franchigia pattuita nel contratto di assicurazione;
− in ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze di lite”.
Alla udienza a trattazione scritta del 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Con il primo motivo, condiviso anche dalla appellata la appellante Controparte_2 censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale omesso di prendere in Parte_1 esame in modo compiuto la documentazione pure tempestivamente prodotta con la memoria istruttoria e, in particolare, il patto parasociale del 31.5.2018, regolarmente sottoscritto ed avendo fondato la propria decisione sul presupposto della sostanziale pag. 9/14 inesistenza del predetto atto in quanto quello prodotto in allegato all'atto di citazione era effettivamente privo di sottoscrizioni.
La Corte prende atto che effettivamente il Giudice di prime cure è incorso un evidente errore laddove ha testualmente affermato: “mette conto considerare che nel corpo dell'atto introduttivo della presente controversia viene operato riferimento al patto parasociale del
31.10.2018 (non sottoscritto da alcuno dei paciscenti nella copia in allegato (s)” senza aver considerato l'atto invece regolarmente sottoscritto e prodotto nel pieno rispetto dei tempi per il deposito delle memorie istruttorie.
Va tuttavia anche rilevato che lo stesso giudicante, dopo aver evidenziato che il predetto atto (sebbene non firmato) era intercorso fra il sig. la Controparte_12 [...] ed il sig. ha aggiunto: “Orbene, non essendo intercorsa Controparte_2 Controparte_6 la predetta pattuizione con la (il cui legale rappresentante pro tempore in Parte_1 limine litis è stato indicato nella persona del sig. ) non si comprende in Controparte_1 ragione di quale presupposto si richiami il carattere vincolante in veste prodromica del richiamato accordo”.
Dunque, il vero motivo del rigetto della domanda da parte del Tribunale, a parte la questione della mancata sottoscrizione del documento prodotto con l'atto di citazione, è rappresentato piuttosto dalla rilevata mancata sottoscrizione di esso da parte della società attrice il cui l.r. non era certamente il sig. , sebbene questi fosse l'unico socio della CP_12 società medesima.
Dunque, in difetto della mancata sottoscrizione da parte della il detto atto non Parte_1 poteva dirsi effettivamente vincolante tra le parti.
Sul punto, la motivazione del Giudice di prima istanza è certamente condivisibile e il motivo va, pertanto, respinto pur se con motivazione parzialmente diversa. Pa Come secondo motivo lamenta la erroneità della decisione per avere il Giudicante fatto,
a suo dire, cattiva interpretazione dell'art. 2481 comma 2 c.c. in ragione del quale la decisione di aumentare il capitale sociale non può trovare attuazione sino a quando tutti i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.
Secondo la difesa appellante, giammai sarebbe stato dalla attrice messo in discussione quanto statuito dalla suddetta disposizione, avendo piuttosto essa semplicemente pag. 10/14 contestato l'inadempimento della al proprio obbligo che si era assunta in sede di CP_2 assemblea e di procedere al conferimento di beni per un importo pari ad € 2.500.000,00 con la conseguente sottoscrizione della quota societaria.
Ritiene il Collegio che, per chiarezza della sentenza, appare necessario, seppur sinteticamente in quanto in punto di fatto la vicenda è stata puntualmente ricostruita dal
Tribunale, richiamare il contenuto dell'impegno che la e tale Controparte_2
avevano assunto in occasione della assemblea del 25.6.2018 con ordine del Controparte_6 giorno “aumento del capitale sociale”. P In detta circostanza, in particolare, dopo la premessa fatta dall'amministratore della in ordine alla concreta possibilità di incrementare la attività imprenditoriale con l'ingresso di nuovi soci disposti a sottoscrivere un aumento di capitale mediante conferimento sia di denaro che di immobili, con la dettagliata spiegazione della modalità della operazione e la presentazione dei soggetti interessati, questi venivano presentati.
Il sig nella sua qualità di Presidente del C.d.A della società CP_2 CP_2 confermava l'impegno a tale conferimento (si vedrà in quali termini). Controparte_2
Altrettanto faceva il a condizione che la predetta società provvedesse al CP_6 conferimento entro una determinata data poi prorogata, decorsa la quale avrebbe operato la condizione risolutiva con conseguente perdita di efficacia di ogni impegno assunto.
Non essendo stato possibile per la procedere al conferimento delle unità CP_2 immobiliari, essendo stato stata iscritta dal Comune di Tivoli su di essi un provvedimento di confisca, peraltro poi impugnato e annullato dal Consiglio di Stato, tutta l'operazione era saltata.
Sulla base del dedotto inadempimento della società Immobiliare, la odierna appellante aveva quindi convenuto in giudizio la per sentirla condannare al risarcimento dei CP_2 danni corrispondente all'importo del mancato conferimento pari ad € 2.400.000,00, ovvero al valore delle unità immobiliari.
Così ricordati i fatti, certamente non poteva trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dalla appellante nei confronti della non essendo questa divenuta socia CP_2
Pa della , sicchè alcun contratto societario può dirsi essere sorto tra le parti.
Resta in effetti da verificare se possa dirsi come esistente, sia pure in via residuale, invece, una responsabilità della convenuta di natura extra contrattuale per non avere adempiuto pag. 11/14 all'impegno che si era assunta in sede di assemblea all'esito della quale era poi stato deliberato l'aumento del capitale portandolo dagli originari € 100.000,00 a ben 210.000,00.
Inoltre, occorre verificare se, una volta eventualmente ritenuta sussistente la responsabilità extracontrattuale della possa essere riconosciuto un danno in favore della attrice CP_2 ed in quale misura.
Ritiene il Collegio, che non sussista la contestata responsabilità della in CP_2 considerazione del contenuto stesso della delibera assembleare nella quale, infatti, si afferma nelle premesse quanto segue: “in particolare la società Controparte_2 con sede in Roma…si è dichiarata disponibile a sottoscrivere un eventuale aumento di capitale mediante conferimento di un bene immobile sito”.
Dunque, si parla di una mera eventualità.
Detto impegno da concretizzarsi entro un termine essenziale bene indicato, è stato successivamente confermato dal l.r. della medesima società, ma da ciò non può scaturire in alcun modo un profilo di culpa in contraendo, visto che il conferimento costituiva condizione risolutiva espressa al cui verificarsi ogni impegno alla sottoscrizione del capitale sociale veniva meno perdendo di qualsivoglia efficacia.
Né, del resto, può affermarsi che la mera aspettativa della società poteva costituire situazione giuridica tutelabile giuridicamente.
Ma, a parte la infondatezza in punto di an, la domanda attorea è da ritenersi comunque infondata anche con specifico riferimento al quantum della pretesa risarcitoria.
Detto danno, infatti, giammai potrebbe dirsi in re ipsa e tanto meno costituito dal valore del mancato conferimento del complesso immobiliare. Semmai, infatti, esso si sarebbe potuto individuare nelle non concretizzate possibilità della società di realizzare quello che poteva essere un progetto iniziale di espansione della sua capacità imprenditoriale attraverso la perdita di chances, conseguente anche alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, non potendosi certamente affermare che il mancato conferimento dei beni possa rappresentare un danno emergente.
Difetta, dunque, in ogni caso la prova del lamentato danno da parte attore,a sicchè l'appello
è comunque immeritevole di accoglimento.
Respinto l'appello della società ne consegue che anche gli appelli condizionati CP_13 del e della restano assorbiti. Controparte_4 Controparte_2
pag. 12/14 Passando al regime delle spese, quanto alla posizione della appellante e della Parte_1
esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Controparte_2
Quanto alle spese tra le altre parti, sussistono giuste ragioni per la integrale compensazione tanto più che alcuna domanda la ha proposto nei confronti del CP_13 CP_4
e delle compagnie assicuratrici oltre che rimasto contumace.
[...] CP_6
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
11019/22 del Tribunale di Roma proposto da ogni ulteriore istanza ed Parte_1 eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
dichiara assorbiti gli appelli condizionati proposti dalla e dal Controparte_2
Controparte_4
Condanna la appellante alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_2 delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle
[...] competenze, in € 12.156,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Compensa per intero le spese del presente grado con riferimento alle altre parti.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante principale 3 G dei Parte_1 presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore pag. 13/14 Dr. Camillo Romandini
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel
Dr. ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 898 dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 17.12.2024, promossa da:
C.F./P.IVA ), con sede legale in Tivoli (RM), Via Rosolina Parte_1 P.IVA_1
n. 51, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , ed elettivamente Controparte_1
domiciliata in Giulianova (TE) alla via della G. Galilei, n. 56, presso e nello Studio dell'Avv. Federica Balducci (C.F. del Foro di Teramo, giusta procura alle liti C.F._1
rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
- Appellante
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. (C.F. CP_3
), con sede legale in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, rappresentata CodiceFiscale_2
e difesa dall'Avv. Riccardo Panci (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Orvinio n. 12/a, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato al presente atto
Appellata – Appellante incidentale condizionata
(cod. fisc. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante prof. (cod. fisc. ), rappresentato e Controparte_5 CodiceFiscale_4 difeso – giusta delega ai sensi dell'art. 83 c.p.c. – dagli avv. Massimo Ranieri (cod. fisc.
[...]
) e avv. prof. Andrea Guaccero (cod. fisc. ) ed C.F._5 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via dei Tre Orologi, n. 10/E
Appellato e Appellante incidentale condizionato in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_6 corrente in Tivoli, Via Nazionale Tiburtina n.20,
Appellato contumace pag. 2/14 che hanno assunto il rischio del certificato nr. 1910541, in Parte_2 persona di quale Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per Persona_1
l'Italia (CF ), domiciliata per la carica in Milano, c.so Garibaldi 86, rappresentati e P.IVA_4 difesi per procura alle liti apposta su foglio separato che si deposita unitamente al presente atto rilasciata per il procedimento di primo grado nonchè per ogni fase e grado successivi del giudizio medesimo, dall'Avv.to Massimiliano Ghignone (CF pec CodiceFiscale_7
ed elettivamente domiciliati presso lo Email_1 studio dell'Avv. Marco Lorenzani in Roma, lungo tevere flaminio 22.
Appellata
P.IVA Controparte_7
, in persona del procuratore dr. con sede in Milano, piazza P.IVA_5 CP_8
Vetra n. 17, munito dei necessari poteri giusta procura speciale in autentica Notaio Per_2
Rep. 51883 Racc. 23622 del 20 ottobre 2021 (all. A), rappresentata e difesa dall'avvocato
Andrea Ivan Bullo del Foro di Milano ( , PEC C.F._8
Fax 0258307990), con domicilio presso il suo Email_2
Studio in 20123 Milano, Corso Genova n. 14, giusta procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione.
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.11019/2022 del Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 3/14 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 11019/22 con cui il Tribunale di Roma, nel respingere la domanda dalla stessa proposta nei confronti della ha così statuito: Controparte_2
“Respinge la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_2
Compensa le spese del presente giudizio fra la e la Parte_1 Controparte_2
[...]
Dichiara non luogo a provvedere in ordine alla chiamata in causa del ad Controparte_4
opera della Controparte_2
Compensa le spese lite fra il e la Controparte_4 Controparte_2
Dichiara non luogo a provvedere in ordine alla chiamata in causa di entrambe le compagnie assicuratrici”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1) Omesso esame della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado.
2) Errata applicazione e falsa interpretazione dell'art. 2481 comma 2 c.c.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in totale riforma della sentenza impugnata
- dichiarare la società inadempiente agli impegni Controparte_2 assunti nei confronti della con il verbale assembleare a rogito Notaio Parte_1
del 25.6.2018 ovvero con il patto parasociale del 31.05.2018 debitamente Per_3 sottoscritto e già prodotto in primo grado nei termini di legge, o comunque dichiarare la convenuta responsabile ex art. 2043 ss. cod. civ.; Controparte_2
pag. 4/14 - per l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni Controparte_2 in favore della per la somma di euro 2.400.000,00 o per la diversa somma Parte_1 ritenuta di giustizia, con interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi del giudizio”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in Controparte_2 quanto, a suo dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza:
a) Rigettare ogni domanda proposta da in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto.
b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza e/o condanna della concludente nei confronti della accogliere Controparte_2 Parte_1
l'appello incidentale e per l'effetto condannare il a manlevare e garantire Controparte_4 la o comunque a rimborsare quanto eventualmente da questa Controparte_2 corrisposto.
c) In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Non si è costituito del quale è stata dichiarata la contumacia. Controparte_6
Si è costituito il il quale, a sua volta, nel contestare sia l'appello principale Controparte_4 proposto dalla che quello incidentale condizionato della Parte_1 Controparte_2
ha così concluso:
[...]
“c h i e d e a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di voler in via principale, respingere i motivi di appello di e di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 11019/2022 del Tribunale di Controparte_2
Roma (sez. impresa – G.Rel. dott. Manzi – R.G. 4174/2019);
in via incidentale, accogliere il secondo motivo di appello del e, Controparte_4 per l'effetto, riformare in parte qua la sentenza n. 11019/2022 del Tribunale di Roma (sez.
pag. 5/14 impresa – G.Rel. dott. Manzi – R.G. 4174/2019) e condannare al Controparte_2 pagamento delle spese giudiziali in primo grado del Controparte_4
pag. 6/14 in via incidentale condizionata, accogliere il primo motivo di appello del CP_4
e, per l'effetto, riformare in parte la sentenza n. 11019 del Tribunale di Roma (sez.
[...] impresa – G.Rel. dott. Manzi – R.G. 4174/2019) pubblicata in data 11 luglio 2022 e non notificata e rigettare le pretese avversarie ed accertare la decadenza di
[...] dalla chiamata in causa del n ogni caso, accogliere le CP_2 Controparte_4 conclusioni in primo grado del di seguito riprodotte per esteso: in via Controparte_4 principale ▪ accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o l'invalidità della chiamata in causa del e, per l'effetto, dichiarare decaduta Controparte_4 Controparte_2 dall'autorizzazione alla chiamata in causa del nel presente giudizio;
▪ Controparte_4 rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, le pretese avanzate nel presente giudizio da e da in via subordinata, Parte_1 Controparte_2 nella non creduta ed avversata ipotesi di accoglimento della domanda di
[...]
[. contro il condannare e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_9 Pt_2
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro Controparte_10 tempore, a tenere indenne e manlevare il dal pagamento di qualsiasi Controparte_4 somma dovesse essere riconosciuta in favore di e/o di Parte_1 [...]
e a carico del all'esito del presente giudizio. Controparte_2 Controparte_4
Con vittoria di compensi e spese, anche generali, anche ai sensi dell'art 96, 1° comma c.p.c.”
Si sono costituiti “quegli che hanno assunto il rischio del certificato Parte_2 nr. 1910541” i quali hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale
- Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in atti, che l'impugnazione proposta dalla
[...] non ha una ragionevole probabilità di essere accolta e, conseguentemente, Parte_1 dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
- In ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza, per le ragioni di cui in atti, dell'impugnazione proposta dalla e, conseguentemente, dichiarare Parte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
pag. 7/14 - Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la mancata copertura assicurativa invocata dal in relazione agli eventi oggetto di causa per quanto attiene alla polizza Controparte_4 nr. 1910541, dichiarare quindi l'inoperatività in relazione al caso di specie della polizza stipulata fra il e quegli che hanno assunto il Controparte_4 Parte_2 rischio del certificato nr. 1910541 e, conseguentemente, respingere la domanda di garanzia e manleva proposta dal nei confronti di Controparte_4 Parte_2 che hanno assunto il rischio del certificato nr. 1910541;
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualsivoglia responsabilità del nella vicenda oggetto di causa e venisse altresì Controparte_4 accertata, nonostante le osservazioni svolte in atti, l'operatività della garanzia assicurativa di cui al contratto nr. 1910541:
• Riconoscere la garanzia e l'indennizzo degli che hanno assunto il Parte_2 rischio del certificato nr. 1910541 nei limiti e termini di polizza, nei limiti di quota di cui all'art. 1910 c.c. attesa l'esistenza di altre polizze contratte dal di Tivoli per il CP_4 medesimo rischio con altri Assicuratori, nonché nei limiti dell'accertata responsabilità esclusivamente del Controparte_4
• con esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali e per i soli danni che verranno provati in corso di causa da parte attrice, ed in ogni caso entro il massimale di € 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila euro) e con una franchigia di €
15.000,00;
In ogni caso:
- Accertata e dichiarata la violazione contrattuale, da parte del del patto Controparte_4 di gestione della lite tenere gli che hanno assunto il rischio del Parte_2 certificato nr. 1910541 indenni e manlevati da qualsivoglia pretesa dell'assicurato
[...] in ordine a spese dallo stesso sostenute per i legali dal medesimo incaricati;
CP_4
In ogni caso:
- Con il favore di diritti, onorari e spese di lite, oltre cpa ed iva”. pag. 8/14 Si è costituita – RAPPRESENTANZA GENERALE PER CP_7 CP_7 la quale ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare:
➢ in principalità, rigettare l'appello principale ed ogni eventuale domanda svolta nei propri confronti per le ragioni esposte in atti;
➢ ai sensi dell'art. 346 c.p.c., accogliere le seguenti domande svolte in primo grado e non accolte in quanto assorbite:
− in via principale, nel rapporto assicurativo, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa portata dalla polizza AIG n. IFLE002654, per le ragioni esposte in narrativa e respingere la domanda di manleva proposta dal nei confronti Controparte_4 di e disporne l'estromissione dal giudizio;
CP_7
− nel merito, in via cautelativa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum, per le argomentazioni di merito sviluppate dal cui CP_4
l'esponente ssocia per quanto di ragione;
CP_11
− in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di operatività della garanzia, limitare l'esposizione della Rappresentanza Generale al massimale disponibile ed al netto della franchigia pattuita nel contratto di assicurazione;
− in ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze di lite”.
Alla udienza a trattazione scritta del 17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Con il primo motivo, condiviso anche dalla appellata la appellante Controparte_2 censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale omesso di prendere in Parte_1 esame in modo compiuto la documentazione pure tempestivamente prodotta con la memoria istruttoria e, in particolare, il patto parasociale del 31.5.2018, regolarmente sottoscritto ed avendo fondato la propria decisione sul presupposto della sostanziale pag. 9/14 inesistenza del predetto atto in quanto quello prodotto in allegato all'atto di citazione era effettivamente privo di sottoscrizioni.
La Corte prende atto che effettivamente il Giudice di prime cure è incorso un evidente errore laddove ha testualmente affermato: “mette conto considerare che nel corpo dell'atto introduttivo della presente controversia viene operato riferimento al patto parasociale del
31.10.2018 (non sottoscritto da alcuno dei paciscenti nella copia in allegato (s)” senza aver considerato l'atto invece regolarmente sottoscritto e prodotto nel pieno rispetto dei tempi per il deposito delle memorie istruttorie.
Va tuttavia anche rilevato che lo stesso giudicante, dopo aver evidenziato che il predetto atto (sebbene non firmato) era intercorso fra il sig. la Controparte_12 [...] ed il sig. ha aggiunto: “Orbene, non essendo intercorsa Controparte_2 Controparte_6 la predetta pattuizione con la (il cui legale rappresentante pro tempore in Parte_1 limine litis è stato indicato nella persona del sig. ) non si comprende in Controparte_1 ragione di quale presupposto si richiami il carattere vincolante in veste prodromica del richiamato accordo”.
Dunque, il vero motivo del rigetto della domanda da parte del Tribunale, a parte la questione della mancata sottoscrizione del documento prodotto con l'atto di citazione, è rappresentato piuttosto dalla rilevata mancata sottoscrizione di esso da parte della società attrice il cui l.r. non era certamente il sig. , sebbene questi fosse l'unico socio della CP_12 società medesima.
Dunque, in difetto della mancata sottoscrizione da parte della il detto atto non Parte_1 poteva dirsi effettivamente vincolante tra le parti.
Sul punto, la motivazione del Giudice di prima istanza è certamente condivisibile e il motivo va, pertanto, respinto pur se con motivazione parzialmente diversa. Pa Come secondo motivo lamenta la erroneità della decisione per avere il Giudicante fatto,
a suo dire, cattiva interpretazione dell'art. 2481 comma 2 c.c. in ragione del quale la decisione di aumentare il capitale sociale non può trovare attuazione sino a quando tutti i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.
Secondo la difesa appellante, giammai sarebbe stato dalla attrice messo in discussione quanto statuito dalla suddetta disposizione, avendo piuttosto essa semplicemente pag. 10/14 contestato l'inadempimento della al proprio obbligo che si era assunta in sede di CP_2 assemblea e di procedere al conferimento di beni per un importo pari ad € 2.500.000,00 con la conseguente sottoscrizione della quota societaria.
Ritiene il Collegio che, per chiarezza della sentenza, appare necessario, seppur sinteticamente in quanto in punto di fatto la vicenda è stata puntualmente ricostruita dal
Tribunale, richiamare il contenuto dell'impegno che la e tale Controparte_2
avevano assunto in occasione della assemblea del 25.6.2018 con ordine del Controparte_6 giorno “aumento del capitale sociale”. P In detta circostanza, in particolare, dopo la premessa fatta dall'amministratore della in ordine alla concreta possibilità di incrementare la attività imprenditoriale con l'ingresso di nuovi soci disposti a sottoscrivere un aumento di capitale mediante conferimento sia di denaro che di immobili, con la dettagliata spiegazione della modalità della operazione e la presentazione dei soggetti interessati, questi venivano presentati.
Il sig nella sua qualità di Presidente del C.d.A della società CP_2 CP_2 confermava l'impegno a tale conferimento (si vedrà in quali termini). Controparte_2
Altrettanto faceva il a condizione che la predetta società provvedesse al CP_6 conferimento entro una determinata data poi prorogata, decorsa la quale avrebbe operato la condizione risolutiva con conseguente perdita di efficacia di ogni impegno assunto.
Non essendo stato possibile per la procedere al conferimento delle unità CP_2 immobiliari, essendo stato stata iscritta dal Comune di Tivoli su di essi un provvedimento di confisca, peraltro poi impugnato e annullato dal Consiglio di Stato, tutta l'operazione era saltata.
Sulla base del dedotto inadempimento della società Immobiliare, la odierna appellante aveva quindi convenuto in giudizio la per sentirla condannare al risarcimento dei CP_2 danni corrispondente all'importo del mancato conferimento pari ad € 2.400.000,00, ovvero al valore delle unità immobiliari.
Così ricordati i fatti, certamente non poteva trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata dalla appellante nei confronti della non essendo questa divenuta socia CP_2
Pa della , sicchè alcun contratto societario può dirsi essere sorto tra le parti.
Resta in effetti da verificare se possa dirsi come esistente, sia pure in via residuale, invece, una responsabilità della convenuta di natura extra contrattuale per non avere adempiuto pag. 11/14 all'impegno che si era assunta in sede di assemblea all'esito della quale era poi stato deliberato l'aumento del capitale portandolo dagli originari € 100.000,00 a ben 210.000,00.
Inoltre, occorre verificare se, una volta eventualmente ritenuta sussistente la responsabilità extracontrattuale della possa essere riconosciuto un danno in favore della attrice CP_2 ed in quale misura.
Ritiene il Collegio, che non sussista la contestata responsabilità della in CP_2 considerazione del contenuto stesso della delibera assembleare nella quale, infatti, si afferma nelle premesse quanto segue: “in particolare la società Controparte_2 con sede in Roma…si è dichiarata disponibile a sottoscrivere un eventuale aumento di capitale mediante conferimento di un bene immobile sito”.
Dunque, si parla di una mera eventualità.
Detto impegno da concretizzarsi entro un termine essenziale bene indicato, è stato successivamente confermato dal l.r. della medesima società, ma da ciò non può scaturire in alcun modo un profilo di culpa in contraendo, visto che il conferimento costituiva condizione risolutiva espressa al cui verificarsi ogni impegno alla sottoscrizione del capitale sociale veniva meno perdendo di qualsivoglia efficacia.
Né, del resto, può affermarsi che la mera aspettativa della società poteva costituire situazione giuridica tutelabile giuridicamente.
Ma, a parte la infondatezza in punto di an, la domanda attorea è da ritenersi comunque infondata anche con specifico riferimento al quantum della pretesa risarcitoria.
Detto danno, infatti, giammai potrebbe dirsi in re ipsa e tanto meno costituito dal valore del mancato conferimento del complesso immobiliare. Semmai, infatti, esso si sarebbe potuto individuare nelle non concretizzate possibilità della società di realizzare quello che poteva essere un progetto iniziale di espansione della sua capacità imprenditoriale attraverso la perdita di chances, conseguente anche alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, non potendosi certamente affermare che il mancato conferimento dei beni possa rappresentare un danno emergente.
Difetta, dunque, in ogni caso la prova del lamentato danno da parte attore,a sicchè l'appello
è comunque immeritevole di accoglimento.
Respinto l'appello della società ne consegue che anche gli appelli condizionati CP_13 del e della restano assorbiti. Controparte_4 Controparte_2
pag. 12/14 Passando al regime delle spese, quanto alla posizione della appellante e della Parte_1
esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Controparte_2
Quanto alle spese tra le altre parti, sussistono giuste ragioni per la integrale compensazione tanto più che alcuna domanda la ha proposto nei confronti del CP_13 CP_4
e delle compagnie assicuratrici oltre che rimasto contumace.
[...] CP_6
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
11019/22 del Tribunale di Roma proposto da ogni ulteriore istanza ed Parte_1 eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
dichiara assorbiti gli appelli condizionati proposti dalla e dal Controparte_2
Controparte_4
Condanna la appellante alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_2 delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle
[...] competenze, in € 12.156,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Compensa per intero le spese del presente grado con riferimento alle altre parti.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante principale 3 G dei Parte_1 presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore pag. 13/14 Dr. Camillo Romandini
pag. 14/14