Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 360/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 271/25, est. dr.ssa Emanuela Fedele, posta in decisione all'udienza collegiale del 17/6/25 e promossa
DA
(c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
02.08.1981, residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Canarezza del Foro di Ravenna, presso il cui studio elegge domicilio in 48121 Ravenna, Via IV Novembre n. 5, giusta procura alle liti posta in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. Controparte_1
), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Grazia Guerra e Avv. Roberto Maio, in virtù di mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito del dott. Notaio in Fiumicino in data 23 gennaio Persona_1
2023, Rep. 37590, i quali eleggono domicilio ai fini di causa in Milano, via Savarè 1, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' CP_1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
In via principale:
- riformare e\o annullare la sentenza n. 271/2025 del 20/03/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, sezione Lavoro e per l'effetto accogliere la domanda di riconoscimento al diritto agli Assegni al Nucleo Familiari proposta dal sig. , con decorrenza 17.09.2018 come da domanda Parte_1 amministrative allegata in atti, e comunque alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani, per tutti i figli del ricorrente come da causali di cui in narrativa, rigettando nel contempo tutte le eccezioni dedotte nel giudizio di I° grado dall'odierna appellata, per i motivi esposti in narrativa di ricorso in appello,
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi quale procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare infondato l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza n. 271/2025 del 20.3.2025 del Tribunale di Busto Arsizio.
In ogni caso con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 271/25 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da
[...]
- che dal 14/5/09 prestava attività lavorativa sul territorio nazionale ed Pt_1 era titolare del permesso illimitato per soggiornanti di lungo periodo - ricorso finalizzato a sentir dichiarare, previo accertamento dell'applicabilità della disciplina dettata dalla direttiva comunitaria Self-executing 2003/109/CE e 98/2011/UE in materia di assistenza e protezione sociale, come interpretata dalle sentenza del 25.11.2020 CGUE nelle cause C-302/19 e C-303/19, il suo diritto a percepire l'Assegno per il Nucleo Familiare con decorrenza dal 17/9/18, come da istanza amministrativa che era stata rigettata dall' perché lo stato civile CP_1 dell'interessato non risultava allineato con i dati dell'anagrafe dello stato civile.
Il giudice a quo, premesso che la questione controversa riguardava il riconoscimento del diritto all'ANF ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo, per i familiari residenti in [...]terzo, richiamava innanzi tutto la normativa in materia (art. 2 del d.l. 13 n. 69/88, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153/88, come modificato dall'art. 10, 3^ comma del D.L.vo n. 230/21, in forza del quale “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”) e la pronuncia n. 67/22 della Corte Costituzionale secondo cui l'ANF erogato dall' ai lavoratori del settore privato ed ai titolari di CP_1 prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente spetta anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia, alle condizioni previste nell'articolo 2 citato. Richiamava, inoltre, l'art. 3 del DPR n. 445/00 - in forza del quale il cittadino straniero non appartenente all'UE può utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante mentre, al di fuori dei suddetti casi, gli stati, le qualità personali e i fatti devono essere documentati “mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale, 'dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri'” (cfr. 4^ comma del citato articolo 3); nonché le istruzioni amministrative fornite dall' con la CP_1 circolare n. 95/22 in ordine alla documentazione da acquisire ed alle verifiche da effettuare per la definizione del diritto e della misura dell'Assegno per il nucleo familiare.
Tutto ciò premesso, osservava che “con nota del 28.08.2024, il ricorrente ha depositato il “certificato legalizzato attestante l'omogamia del ricorrente” in data 19.08.2024, necessario al fine dell'ottenimento del beneficio.
A mezzo di tale produzione documentale, seppur di formazione successiva all'instaurazione del giudizio, si potrebbe ritenere sanata l'eccezione sollevata a riguardo dall' .” CP_1
Affermava che non poteva, invece, essere disattesa l'eccezione dell' relativa CP_1 all'omessa allegazione sul quantum richiesto e sui redditi del nucleo familiare, appunto perché i redditi prodotti all'estero dai soggetti interessati e dai loro familiari devono essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.
Riportava, al riguardo, ex art. 118 disp att. c.p.c., la pronuncia n. 79/25 della Corte di Appello di Bologna secondo cui la possibilità di avvalersi di autocertificazioni nei rapporti con la PA può riguardare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane, mentre negli altri casi occorre ottenere dall'autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 445/00), con la conseguenza che la tesi in forza della quale la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta poteva essere sostituita da autocertificazione, era priva di fondamento normativo;
e secondo cui, dato che l'esatta determinazione del reddito del nucleo familiare era necessaria sia per verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto agli ANF, sia per la determinazione in concreto della loro entità, quella offerta dal richiedente non poteva essere considerata sufficiente: “L'appellato, infatti, in relazione ai componenti del nucleo familiare ha prodotto solo due attestati di famiglia del consolato del BU FA da cui risulta che la moglie e i figli sono “viventi e fiscalmente a suo carico” senza indicazione dei redditi degli stessi e con una dizione “fiscalmente a carico” del tutto generica in quanto non è nemmeno specificato ai sensi di quale normativa siano considerati tali.
Peraltro tali attestati sono stati emessi nel 2021 e 2022 e nulla provano in relazione alla precedente composizione e situazione del nucleo familiare dell'appellato e ciò tanto più se si considera che i due figli indicati nella domanda di ANF e negli attestati non sono figli della moglie sposata il 9 marzo 2021 in regime di poligamia inserita nel nucleo familiare (cfr. doc n.4, 5,6 di parte appellata.” (così sentenza CA BO citata). ha proposto appello, lamentando “Erronea, contradditoria e carente Parte_1 motivazione della sentenza in ordine alla errata valutazione della mancata prova dei requisiti richiesti dalla legge al fine del riconoscimento della provvidenza ANF – errata applicazione dell'art. 2697 c.c. in funzione dell'art. 2 D.L. 69/1988 come convertito in L n. 153/1988 anche in relazione dei principi elencati nelle sentenze n. 302/19 e 303/19 del 25.11.2020 resa dalla CGUE e dalla sentenza n. 67/2022 resa in data 11.03.2022 dalla Corte Costituzionale “ (pag. 4 e seg.).
Evidenzia di avere prodotto attestato dello stato di famiglia, nel quale il Consolato Generale del BU FA a Miano (certificato successivamente legalizzato in Prefettura) certifica che la moglie e i quattro figli sono fiscalmente a suo carico e non hanno percepito in BU FA dal 2018 al 2022 un reddito superiore ad € 2.840,51 (doc. 13 ricorrente); una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà afferente il reddito del nucleo familiare (doc. 14 ricorrente) ed i modelli 730 dei redditi da lui percepiti negli anni in questione (doc. 15-19 ricorrente) ed infine l'estratto contributivo della propria posizione (doc. 2 ricorrente): “i documenti prodotti, in particolare il documento n. 13 attestato stato di famiglia, comprovano il carico familiare del ricorrente, composto dai figli residenti in [...]i quali nel paese di origine (ove risiedono) producono reddito inferiore ai limiti di legge e sono pertanto considerati a carico del sig.
il quale negli anni 2017 – 2022 ha goduto delle detrazioni fiscali per i figli a carico in Pt_1 applicazione dell'art. 1, commi 1324 del D. Lgs. 296/2006, come comprovato dai documenti 15 – 16
– 17 – 18 – 19 – 20 prodotti nel giudizio di primo grado.
Tutti i documenti prodotti nel fascicolo di primo grado sono correttamente tradotti e legalizzati in Tribunale (doc. 3 – 5 – 7 – 9 – 11) ovvero rilasciati dal Consolato del BU FA in Italia e tradotti in prefettura (doc. 13) come richiesto dalla Legge al fine della validità del documento sul territorio nazionale.
Erroneamente il Giudice di primo grado richiede, al fine del riconoscimento della provvidenza, la CP_ prova dei documenti richiesti in circolare n. 95 del 02.08.2022 (atto di indirizzo interno non avente forza cogente in giudizio) anziché i requisiti previsti dall'art. 2 D.L: n. 69/1988 come convertito in Legge n. 153/1988, ovvero la composizione del nucleo familiare, il reddito del nucleo, la prevalenza del reddito da lavoro dipendente (al di sopra del 70%) e la qualità di lavoratore dipendente/pensionato rivestita dal richiedente”.
Censura poi il passaggio motivazionale sulla carente allegazione sul quantum e sui redditi del nucleo familiare e sulla mancanza di idonea certificazione. Ricorda che “l'oggetto del ricorso di primo grado è l'autorizzazione a percepire la provvidenza ANF, ovvero il riconoscimento della prestazione, non la successiva liquidazione che è sopravviene CP_ una volta ottenuta l'autorizzazione negata da ” e richiama giurisprudenza di merito che riconosce la validità della autocertificazione (CA MI nn. 1598/18, 865/20, 1731/20 e 216/21), poiché “…è lo stesso ISTITUTO appellante che nella Comunicazione 002848 del 6.8.2021 (…..) ha ritenuto di estendere alle prestazioni di invalidità civile quanto previsto, in materia di reddito e pensione di cittadinanza, dal D.I. 21.10.2019, il quale, con riferimento ai cittadini degli Stati o territori non inclusi nell'elenco allegato, ha previsto che la certificazione circa i requisiti patrimoniali e reddituali rilasciata dai competenti organismi esteri possa essere sostituita da autocertificazione da parte dell'interessato. Il Senegal non figura CP_ nell'elenco dei Paesi individuati dal D.I. cit. e benché la Comunicazione faccia testuale riferimento alle prestazioni di invalidità civile non v'è motivo per non estendere lo stesso principio ad altre prestazioni (come l'ANF) aventi parimenti natura assistenziale e la cui erogazione è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, con la conseguenza che, in definitiva, così come ritenuto dal primo giudice, ai fini della prova del requisito reddituale deve considerarsi sufficiente l'autocertificazione prodotta in giudizio…” (così CA TO n. 518/21). “Sulla scorta CP_ della giurisprudenza sopra indicata” – continua l'appellante - “ l' è tenuto ad individuare e comunicare l'“organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali”, individuazione che non risulta MAI avvenuta.
Una simile lacuna provoca un chiaro nocumento al singolo utente, specie se si verte in materia di natura assistenziale, quale la provvidenza di cui è causa. Diversamente, si verificherebbe l'iniquo risultato per cui alcuni richiedenti – in via del tutto discrezionale e casuale – verrebbero esclusi dalle prestazioni per la sola circostanza che la P.A. di competenza non ha individuato il soggetto estero di riferimento, deputato a rilasciare l'idonea certificazione, con conseguente impossibilità per l'utente straniero di fornire prova del requisito richiesto.
Analogamente, il legislatore con una norma in materia di riconoscimento del reddito di cittadinanza ha chiarito con D.M. del 21 ottobre 2019 “I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell'allegato elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge n. 4 del 2019”; anche in questa prestazione, l'allegato citato non riporta il BU FA tra gli stati per i quali è richiesta la certificazione di attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero.
Il legislatore, nell'indicato D.M. non ha inserito il BU FA (e altri molteplici paesi africani) perché non dotato di un sistema catastale e\o tavolare analogo ai registri italiani e degli stati elencati, appunto, nella tabella allegata al dispositivo ministeriale.
CP_ La perdurante richiesta di documentazione dell' impossibile da ottenere a determinati utenti stranieri, comporta una chiara violazione dei principi comunitari di parità di trattamento nelle prestazioni assistenziali e di protezione sociale oltre a risultare non conforme a recenti pronunce della Consulta in materia di erogazione di benefici agli stranieri”, e cita la n. 9/21 e la n. 157/21.
L' resiste in giudizio. CP_1
In via del tutto preliminare richiama le precedenti deduzioni in punto erroneità delle attestazioni relative allo stato di celibato e di poligamia dell'attuale appellante.
In relazione alle doglianze di controparte, difende la sentenza impugnata, osservando che la autocertificazione allegata ex adverso è del tutto inadatta - ai sensi dell'art. 3, commi 2^ 3^ e 4^ del D.P.R. n. 445/00, non rientrando il BU FA tra i paesi con i quali vige una convenzione internazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3^ citato - a dimostrare i presupposti economici richiesti dal legislatore per il riconoscimento del beneficio in oggetto.
Insiste pertanto per il rigetto del gravame.
All'udienza del 17/6/25, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato “come l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. n. 69/1988 (conv. con legge n. 153/1988), presupponga 'la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare' (Cass. n. 7097/2023; così anche Cass. n. 7095/2023, n. 6953/2023, n. 25663/2023 solo da ultimo).
Va, inoltre, escluso che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, come invece sostenuto in ricorso al fine di sollecitare questa Corte a sollevare questione pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all'uopo idoneo: argomentare in senso contrario equivarrebbe piuttosto a consentire ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani, ciò che non può dirsi in alcun modo voluto dalla direttiva 2003/109/CE (Cass. n. 6953/2023, n. 25663/2023)” (così Cass. n. 11914/25).
Il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato il ricorso ex art. 442 c.p.c. - avente ad oggetto appunto il riconoscimento dell'ANF, disciplinato dall'art. 2 del d.l. 69/88 come convertito nella legge n. 153/88 - per la mancanza di prova del requisito reddituale, facendo proprie le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello di Bologna nella sentenza n. 79/25, mentre ha considerato superato il controverso stato di monogamia di alla luce della produzione Parte_1 successivamente depositata (doc. E), ad integrazione di quanto era già stato prodotto contestualmente all'atto introduttivo del giudizio (doc. 3).
In relazione a questo ultimo profilo, il Collegio ritiene corretta la decisione del giudice a quo - peraltro censurata del tutto genericamente dall' - avendo CP_1
l'attuale appellante definitivamente documentato con le note autorizzate del 30/8/24 (cfr. verbale udienza del 9/7/24) di non avere esercitato la facoltà concessa in BU FA allo sposo di poter ricorrere alla poligamia.
In relazione, invece, al requisito reddituale, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Busto Arsizio non è condivisibile.
Nella fattispecie in esame non sussiste una carenza di allegazione sulla situazione economica del nucleo familiare - peraltro non ravvisata nemmeno dal giudice a quo, che ha respinto la domanda unicamente per la ritenuta inidoneità della documentazione offerta dall'attuale appellante - poiché, per quanto riguarda il richiedente, egli ha precisato i redditi percepiti negli anni che interessano e la sua situazione contributiva, mentre, per quanto riguarda i componenti, ha dedotto che sono fiscalmente a carico di non Parte_1 avendo percepito redditi superiori all'importo di € 2.840,51 (tanto è vero che quest'ultimo ha goduto delle relative detrazioni fiscali).
Ciò posto, sull'aspetto dirimente della rilevanza e validità dell'autocertificazione, il Collegio richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la pronuncia di questa Corte n. 239/22 (Pres. Picciau, est. ), che ha deciso analoga questione: “L'errore di Per_2 CP_ fondo in cui incorre l' è di ignorare che ciò che viene rivendicato dall'odiern[a] appellat[a] è il diritto di percepire la pensione di invalidità “alle medesime condizioni documentali ammesse per i cittadini italiani e quindi mediante autocertificazione dei redditi prodotti all'estero e delle proprietà possedute all'estero”, salve le verifiche successive all'autocertificazione che l'amministrazione ha il dovere di svolgere sia per l'italiano che per lo straniero.
CP_ Nel caso in esame l' ha impedito ab origine all'appellat[a] di accedere alla medesima procedura prevista per il cittadino italiano.
Dal quadro normativo, come correttamente delineato dal primo giudice, emerge che il cittadino straniero come quello italiano può autocertificare i propri redditi e nel caso di redditi prodotti all'estero l'autocertificazione è ammessa, sia per gli italiani che per gli stranieri, nei casi da individuarsi mediante DM (art. 49 co 1 L 289/02).
Come evidenziato dal primo giudice, il decreto emesso in attuazione della predetta norma è il DM 12.5.2003 che:
-all'art. 1, distingue tra redditi prodotti all'estero aventi natura pensionistica e altri redditi (da lavoro, immobiliari, di capitali, assistenziali);
-all'art. 2 prevede la possibilità di autocertificazione, sia per il cittadino italiano sia per lo straniero, nell'ipotesi in cui lo Stato non sia compreso tra quelli di cui alla tabella allegata al DM e l'istante non abbia ottenuto la certificazione dall'organismo estero che eroga prestazioni previdenziali ed assistenziali;
-all'art. 3 prevede che sia l'ente erogatore italiano ad individuare l'organismo che nello Stato estero possa rilasciare la dovuta certificazione relativa all'eventuale erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Nel caso in esame, l'appellato ai fini dell'ottenimento della pensione di invalidità civile non ha fatto altro che agire secondo la normativa vigente che, come visto, consente l'autocertificazione ai fini CP_ del requisito reddituale, e pone a carico dell'ente erogatore, in questo caso l' l'onere di individuare l'organismo che nello Stato estero, nel nostro caso la Repubblica Dominicana, può rilasciare la dovuta certificazione relativa all'eventuale erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
CP_ L' non ha provveduto né in sede amministrativa né in sede giudiziale ad individuare per
[l'Albania] detto organismo.
Tale inerzia non può tradursi in una lesione del diritto dell'istante.
CP_ Del tutto inconferente è quindi l'argomentazione dell' in ordine alla ritenuta inidoneità dell'autocertificazione presentata dall'odiern[a] appellat[a] alla luce dell'art. 3, co. 2, DPR n. 445/2000 (TU delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
CP_ Se l' come era suo onere, avesse individuato l'organismo che [in Albania] poteva rilasciare la dovuta certificazione relativa all'eventuale erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non vi sarebbe stata necessità per l'appellat[a] di rimettersi ad un'autocertificazione.
In ogni caso si osserva che l'art. 3, co. 2, DPR n. 445/2000 (TU delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede: “1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli anti e ai comitati aventi sedi legali in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
Gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 richiamati dall'art. 3 stabiliscono:
“art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti…o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”;
art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R ) (…) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
La disciplina delle autocertificazioni sopra riportata, prevista da una norma regolamentare, nella parte in cui consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione, norma di rango primario, secondo cui “Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino…nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge”.
La norma di fonte primaria (art. 2 comma 5 TU immigrazione) stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la PA che non può essere derogato da una norma di fonte secondaria (DPR 445/2000).
….. Quanto agli ulteriori redditi (rispetto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali), il primo giudice correttamente ha evidenziato che essi, a norma dell'art. 2, co 2 lett. b) del DM 12.5.2003, possono CP_ essere autocertificati dal richiedente per cui illegittima è la pretesa dell' di ulteriori documenti.
In ogni caso si osserva che alcuna censura specifica è stata sollevata dall'appellante sul punto».
A ciò si aggiunga che lo stesso , con circolare n. 2848 del 6-8-2021, si è pienamente CP_1 adeguato ai suddetti principi, precisando quanto segue:
«… solamente i cittadini degli Stati o territori indicati nell'elenco allegato al D.M. 21 ottobre 2019
[in cui non compare l'Albania], …, sono tenuti a produrre l'apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero.
I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell'elenco allegato al DM 21 ottobre 2019 [tra cui l'Albania], invece, non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l'accesso alle prestazioni assistenziali».
CP_ Con riferimento a tale messaggio 6.8.2021, la tesi della applicabilità alle sole domande successive appare infondata. Come giustamente replicato dall'appellata, infatti, il messaggio non innova in alcun modo l'ordinamento, ma riconosce di fatto che i cittadini albanesi (tra gli altri) non hanno la possibilità di recuperare i documenti reddituali nel paese di origine. Se detta possibilità non sussiste nel mese di agosto 2021 non può sussistere – rebus sic stantibus – neppure prima e, dunque, l'esenzione ivi prevista dev'essere estesa a tutte le situazioni ancora pendenti e non definite.
Peraltro, anche dopo il predetto messaggio, l'ordinamento ha mostrato ormai la direzione per risolvere il complesso problema del controllo dei beni esteri: il nuovo comma 1quater dell'art. 2 DL 4/19 prevede l'elaborazione di un piano di verifica dei beni esteri bastato sullo scambio di informazioni tra Stati anche (e dunque non solo) ai fini del reddito di cittadinanza: dovrebbe quindi definitivamente venir meno, per tutte le prestazioni, quel principio di differenti procedure basate sulla sola cittadinanza, principale fattore di discriminatorietà ai danni dei soggetti più deboli.”
In applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, l'appello merita pertanto accoglimento, essendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà afferente il reddito del nucleo familiare (comprovato anche dalla documentazione fiscale prodotta e dalla certificazione consolare attestante l'assenza di reddito dei familiari in BU FA) idonea a dimostrare la sussistenza del requisito in oggetto.
Le spese processuali del doppio grado - determinate ai sensi del D.M. n. 147/22 in base al valore della controversia (€ 5.201- € 26.000), in assenza di istruttoria e considerato l'aumento fino al 30% ex art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/14- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 271/25 del Tribunale di Busto Arsizio, dichiara il diritto di al riconoscimento degli Assegni al Nucleo Familiari, Parte_1 come da istanza amministrativa del 17/9/18. Condanna l' alle spese del primo grado, che liquida in € 1.900,00, e del CP_1 secondo grado, che liquida in € 2.300,00 oltre a spese generali, IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Milano, 17/6/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni